Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12201/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 26.03.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia
Tra
rappresentata e difesa dall'Avv. S. Balestro e dall'Avv. C. Tasca;
Parte 1
CP 1, rappresentato e difeso dall'Avv. C. Santanoceto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.10.2024 la Pt 1 ha convenuto in giudizio ICP formulando le seguenti domande: "a) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di accertamento dell'indebito del 14.12.2023 e della conseguente ripetizione di indebito per tutte le ragioni di cui al ricorso;
b) condannare I Controparte_2
a restituire alla ricorrente l'importo di € 15.748,90, indicato nel provvedimento del
14.12.2023, ovvero il diverso importo anche maggiore che dovesse risultare in corso di
In subordine c) accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta omissiva dell' CP_1, consistente nel mancato (e tempestivo) controllo della titolarità della ricorrente dei requisiti contributivi per accedere alla pensione VOCOM;
d) condannare l' Controparte_2
[...] al risarcimento del danno ingiusto subito dalla contribuente per la mancata percezione dei benefici della pensione supplementare nel periodo dal 01.03.2020 al 31.10.2023, tramite la corresponsione della somma di € 15.748,90 ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese da distrarsi in favore dell'avv. Balestro, procuratore dichiaratosi anticipatario”. CP Si è costituito in giudizio I cheidendo il rigetto delle domande.
Rileva anzitutto il Giudicante che nel corso della udienza di discussione del 26.03.2025 la ricorrente ha formalizzato una rinuncia alla azione.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità ( Cfr. tra le tante Cass. Civ., Sez. Lav.,13 marzo 1999, n. 2268) la rinuncia all'azione, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per diventare operativa, necessita dell'accettazione della controparte nei modi prescritti dalla legge, preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse dell'altra parte alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore. L'estinzione del processo civile per rinuncia agli atti del giudizio di cui all'art. 306 del codice di procedura civile va tenuta distinta dalla sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere derivante dalla rinuncia all'azione da parte dell'attore. Tale accettazione è necessaria perché la rinuncia agli atti del giudizio al contrario della rinuncia all'azione comporta una definizione in rito, anziché in merito, del processo. In base a quanto previsto dall'articolo 310 del codice di procedura civile, il processo estinto non estingue però l'azione stessa. Infatti tale pronuncia di rito non preclude la possibilità di riproporre un nuovo processo, non pregiudicando l'azione giudiziale delle medesime parti. Le ragioni per cui la rinunzia all'azione non necessita di accettazione ad opera della controparte, come invece avviene per la rinunzia agli atti del giudizio, è ravvisabile nella circostanza che gli effetti conseguenti a tale rinuncia sono in tutto identici a quelli che produrrebbe una pronuncia di rigetto alla quale il convenuto potrebbe aspirare. Quindi, solo perché ed in quanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere produce lo stesso effetto della pronuncia di rigetto della domanda, il convenuto vede soddisfatta la sua pretesa e l'accettazione della rinuncia alla domanda diviene irrilevante perché alla rinuncia consegue una pronuncia di merito eguale a quella alla quale, in assenza della rinuncia, avrebbe potuto aspirare il convenuto. Pertanto, se la sentenza con cui viene dichiarata cessata la materia del contendere all'esito della rinunzia all'azione ha gli effetti della pronuncia di rigetto della domanda originariamente proposta, è evidente che essa è suscettibile di divenire cosa giudicata, facendo stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, ai sensi dell'art. 2909 del codice civile. Invece, per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo. Ricorrono, nel caso che ci occupa tutti gli estremi per pronunciare la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, dal momento che l'istante ha rinunciato espressamente alla domanda giudiziale.
Sussistono i motivi previsti dalla normativa vigente per la compensazione integrale delle spese di lite, anche in ragione del comportamento processuale di buon senso manifestato dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 22.10.2024 nei confronti dell CP_1, così Parte 1
provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 26.03.2025
Il Giudice
(Luigi Pazienza)