CA
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/03/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 394/24 RG
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni – Famiglia
riunita in camera di conSIlio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carla BELTRAMINO Presidente Dott.ssa Roberta COLLIDA' ConSIliere rel. Dott.ssa Anna Giulia MELILLI ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 394/24 r.g.c. promossa in sede d'appello da
, elettivamente domiciliato in Novi Ligure (AL), Viale A. Saffi Parte_1
38/5, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Gugliermero che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
appellante nei confronti di
, elettivamente domiciliata in Alessandria, Via Legnano n.16, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Vera Pallavidino che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Omer Tridente, in forza di procura in atti;
appellata
avverso la sentenza emessa in data 5.12.2023 n. 1111/2023 dal Tribunale di Alessandria, in ordine alla separazione giudiziale delle parti;
dato atto che il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'appello proposto dal ricorrente CONCLUSIONI come da note di cui al verbale di udienza del 15.11.2024
Parte appellante:
“Contrariis reiectis, Voglia l'adita Corte d'appello di Torino, in totale riforma della sentenza impugnata:
-dare atto che il SI. ha intrapreso un proprio percorso psicologico, Pt_1 disporre l'affidamento condiviso della IA minore ai genitori, i SI.ri PE
e , fermo restando il collocamento abitativo presso la Parte_1 Controparte_1 madre e con facoltà per il padre di vedere e incontrare la stessa, tenendo conto dei suoi desiderata;
-tenere conto che nelle more del giudizio la IA è divenuta maggiorenne e PE pertanto la stessa potrà incontrare il padre secondo i suoi desiderata;
-in ogni caso, ridurre l'importo del contributo al mantenimento delle figlie a carico del fissandolo in misura pari a un massimo di euro 400,00 (200,00 per Pt_1 ciascuna IA), nonché rideterminare la percentuale posta a carico del SI.
con riferimento alle spese straordinarie, stabilendo che le stesse gravino Pt_1 su quest'ultimo nella sola misura del 20% o nella percentuale meglio ritenuta;
-respingere ogni domanda ed eccezione proposta dalla SI.ra CP_1
-condannare la SI.ra al pagamento integrale delle spese di lite o in CP_1 subordine compensare integralmente le spese di lite. Vinte le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio. Tenuto conto che il presente giudizio è soggetto al rito previgente, come anche indicato nel decreto di fissazione d'udienza in data 3/4/2024, concedersi i termini di rito ex art. 190 e 352 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
Parte appellata:
“Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato l'appello proposto dal Sig. avverso Pt_1 la sentenza n. 1111/2023 del Tribunale di Alessandria confermando integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti in causa hanno contratto matrimonio in Alessandria il 5.06.2005; dall'unione sono nate le figlie (n. l' 8.08.2006) e (n. il 14.07.2012). PE PE
Con sentenza 5.12.2023 – oggetto del presente gravame - il Tribunale di Alessandria, dando atto della già dichiarata separazione personale dei coniugi disposta con sentenza del 10 maggio 2022, disponeva l'affido esclusivo di e PE
alla madre, la quale avrebbe preso tutte le decisioni per le minori, anche PE quelle di maggior interesse (c.d. affido super esclusivo); disponeva, inoltre l'attivazione di visite padre-figlie con educatore solo in presenza di aperture da parte delle minori e comunque a fronte di un percorso di sostegno alla genitorialità per il padre (in aggiunta potevano esservi brevi saluti padre-figlie alla presenza della madre); la prosecuzione della presa in carico da parte del Pt_2 con mantenimento della chat per almeno sei mesi;
la prosecuzione della presa in carico di da parte del Servizio di Psicologia ASL di Alessandria. PE
Il Tribunale prescriveva alla madre la continuazione del percorso psicoterapeutico per la IA;
in punto economico, ferma la percezione della totalità PE dell'assegno unico in capo alla SI.ra disponeva che il SI. CP_1 Pt_1 corrispondesse alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, euro 500 (euro 250 per ciascuna delle figlie) a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, a far data dal gennaio 2021 compreso, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione dicembre 2021), oltre al 50% delle spese straordinarie regolate come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
condannava, infine, il SI. a rimborsare alla SI.ra Parte_1 le spese processuali, liquidate, operata la compensazione per un terzo CP_1
(residuando due terzi a carico del SI. ), in complessivi euro 6000, oltre Pt_1 spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso delle spese tutte della C.T.U.; disponeva le spese di CTU definitivamente a carico totale del SI. Parte_1
.
[...]
In merito all'affidamento delle minori, il Tribunale riteneva che, a seguito dell'ampia istruttoria svolta, dovesse essere confermato quanto ritenuto già in corso di giudizio, con previsione di affido c.d. super esclusivo alla madre, e visite padre-figlie solo alla presenza di un educatore;
era infatti emerso come il padre, nel corso del tempo, avesse posto in essere comportamenti pregiudizievoli per le figlie, sia rispetto alle decisioni da prendere nel loro interesse – persino arrivando a negare la prosecuzione del percorso psicoterapeutico per – sia provocando PE nelle minori delusioni e financo attaccandole con aggressività verbale. Peraltro, ogni occasione creata a supporto del padre aveva avuto esiti fallimentari: il SI.
, infatti, aveva sempre rifiutato i tanti tentativi di intervento del Servizio Pt_1
Sociale, addirittura attaccando la SI.ra rispetto alla decisione di CP_1 ricoverare la IA maggiore in preda a grave crisi. In punto economico, il Giudice di prime cure, alla luce delle rispettive condizioni economiche, nonché considerato il tempo di accudimento (totalmente a carico della madre) e la presenza di spese straordinarie, riteneva congruo porre a carico del padre un contributo al mantenimento delle figlie pari ad euro 500 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie a carico di entrambe le parti.
Avverso la sentenza interponeva tempestivo appello il SI. , il quale Pt_1 chiedeva disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, fermo restando il collocamento abitativo presso la madre e con facoltà per il padre di vederle ed incontrarle tenendo conto dei loro desideri;
in punto economico, chiedeva ridursi l'importo del contributo al mantenimento delle figlie in misura pari a un massimo di euro 400,00 (€ 200,00 per ciascuna IA), nonché rideterminare la percentuale posta a carico del SI. con riferimento alle Pt_1 spese straordinarie, stabilendo che le stesse gravassero su quest'ultimo nella sola misura del 20% o nella percentuale meglio ritenuta;
chiedeva, inoltre, condannarsi la SI.ra al pagamento integrale delle spese di lite, o, in CP_1 subordine, domandava la compensazione integrale delle stesse.
Si costituiva l'appellata SI.ra chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. Precisava, invero, l'appellata che, quanto alle modalità di affidamento delle minori, il Tribunale aveva correttamente disposto l'affidamento super esclusivo delle stesse alla madre, posto che il padre, in più occasioni, si era mostrato aggressivo sia fisicamente che verbalmente nei confronti delle figlie. Quanto al contributo al mantenimento delle figlie, precisava la SI.ra che CP_1 il padre non aveva provveduto a pagare regolarmente le spese straordinarie documentate in maniera puntuale e tempestiva, costringendo la medesima ad agire in giudizio per ottenere le somme dovute. Precisava, inoltre, che la medesima, nel 2007, aveva stipulato un mutuo ipotecario sulla casa, con una rata mensile di euro 300,00, e che, pertanto, non poteva accettarsi una richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento delle figlie, né, tantomeno, una riduzione della percentuale delle spese straordinarie in capo al Sig. . Pt_1
In ordine alle spese di lite, precisava che ella non aveva voluto definire consensualmente la causa in quanto erano in gioco situazioni molto delicate riguardanti le figlie (come effettivamente emerse con l'espletata CTU).
La Corte, differita la causa per richiedere aggiornamenti ai Servizi, rimetteva la causa in decisione all'udienza del 15.11.24, assegnando i termini di giorni sessanta piu' venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***
L'appello è infondato e deve essere rigettato. Preliminarmente si deve precisare che nelle more del giudizio la IA è PE diventata maggiorenne, di talché dovrà dichiararsi non luogo a provvedere sulla richiesta di affido condiviso della stessa avanzato dal padre SI. . Pt_1
1. Affidamento. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta che, in punto di affidamento delle figlie, il Tribunale sia stato eccessivamente rigido nel disporre il c.d. affidamento “super esclusivo” alla madre, isolando e svalutando completamente la figura paterna. Tale modalità di affidamento esclusivo rappresenta – a suo dire
-, una modalità assolutamente contraria all'interesse delle due minori che, al contrario, hanno bisogno di recuperare il rapporto con il padre e di continuare ad avere con il medesimo la stessa relazione affettiva che avevano avuto in passato. La difesa di parte appellante richiama la relazione del 4/9/2023, laddove si riferisce di un forte momento di crisi vissuto da con agiti aggressivi nei PE confronti della madre e della sorella, con la conseguente presa in carico della medesima dal servizio di NPI, che le somministrava terapia farmacologica. Per quanto attiene alla IA , il SI. dà atto di vissuti di ansia e PE Pt_1 profonda preoccupazione per le difficoltà visive della minore dovute ad un severo quadro di miopia e di astigmatismo, precisando di non essersi mai opposto ad approfondimenti diagnostici, ma di avere sempre invitato – senza alcun esito positivo – la SI.ra a non coinvolgere la IA, evitando di crearle CP_1 preoccupazioni prima di avere una diagnosi definitiva. L'appellante precisa poi che, nell'ambito dei c.d. “parent preference test” - somministrati al medesimo nell'ambito della CTU- egli era risultato, nel rapporto con le figlie, un genitore caratterizzato da iniziativa e attenzione al contesto;
dunque un genitore adeguato e capace di contenere il conflitto con i figli. Tuttavia, i suoi sforzi non avevano trovato riscontro nella SI.ra né CP_1 tantomeno nei Servizi incaricati, i quali non avevano adottato alcuna concreta strategia per riavvicinare le figlie al padre e per far accettare alle medesime la nascita della nuova sorellina. Secondo l'appellante, pertanto, le modalità di affidamento previste nel provvedimento impugnato appaiono fortemente limitative rispetto alla relazione affettiva previgente tra il padre e le figlie. in assenza, peraltro, di una situazione di pericolosità del SI. e “in presenza di una Pt_1 minore ( ) ormai quasi prossima alla maggiore età che mostra evidenti segnali PE di squili nonché in presenza di un genitore (la madre) nei confronti della quale non erano state adeguatamente valutate le carenze genitoriali e la capacità di comprendere adeguatamente i bisogni delle figlie. “
Siffatto motivo di appello è infondato e deve essere rigettato. La Corte condivide e fa proprie le valutazioni del primo giudice che correttamente e saggiamente ha disposto l'affidamento super esclusivo di e alla PE PE madre. Dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio ( pagg. 57-50) espletata nel primo grado di giudizio emergono i seguenti profili inerenti le due ragazze :
“Entrambi le minori hanno mostrato uno sviluppo psico-motorio e cognitivo nella norma, con buone capacità di apprendimento. Non si sono rilevate difficoltà nell'interagire con un adulto estraneo, riportando discrete capacità di espressione e comprensione. Sono apparse di robusta costituzione. Le tappe evolutive riferite dai genitori sembrano in linea con il normale andamento dello sviluppo, nonostante entrambe siano andate incontro, nel corso degli anni, a problematiche di salute, in particolare la primogenita . PE
si presenta come una ragazza di bell'aspetto, educata, collaborante e PE adeguata al contesto, capace di entrare in relazione con l'adulto. Il modo di porsi e di raccontarsi di risulta un po' in contrasto con quanto PE riferito dalla psicoterapeuta e dalla mamma. Queste ultime hanno raccontato di una ragazza in difficoltà, caratterizzata da discontrollo emotivo che la porta ad urlare e a rompere oggetti. I momenti di discontrollo si alternano ad altri in cui
è più tranquilla, riflessiva. Viene anche riportato un calo del tono PE dell'umore, che la porta ad avere scarsi se non nulli interessi e a passare molto tempo a letto. Il tutto sembra essere nato da una forte gelosia nei confronti della sorella fin dalla sua nascita. Durante i colloqui con pare caratterizzata da PE un pensiero tendenzialmente rigido, con tratti ossessivi, incapacità di prendere decisioni, sensazione di essere bloccata. soffre molto per la lontananza del PE padre, il quale è accusatorio e svalutante nei suoi confronti, apparentemente incapace di avere un approccio benevolo. è una bimba di 10 anni ( ora 13) , apparentemente più grande della propria PE età da un punto di vista fisico e adeguata da un punto di vista comportamentale. Viene descritta e appare ai colloqui come una bimba allegra e solare, simpatica.
è molto attaccata alla mamma, tanto da esserne dipendente. Non sta a casa PE da sola e la segue da ogni parte, anche quando va in bagno o ad aprire la porta. Questo problema sarebbe peggiorato quando il papà è andato via di casa e poi ancora con la morte del nonno.
è molto arrabbiata con il padre, rabbia di cui parla e che manifesta in modo PE dirompente durante il colloquio con lui.”
Valutando le risorse dei genitori nello svolgimento delle funzioni genitoriali e di accudimento della prole, in relazione alle eSIenze di sviluppo psicofisico e affettivo delle figlie, la CTU dottssa descrive la SIra come Persona_3 CP_1
“genitore di riferimento per entrambe le figlie. Presenta in generale buone capacità genitoriali rispetto all'accudimento primario riuscendo a comprendere e rispondere adeguatamente alle eSIenze primarie dei figli (cure igieniche, alimentari, sanitarie, ecc.). Nonostante le difficoltà legate all'essere una donna sola e lavoratrice, prepara, organizza e struttura adeguatamente il mondo fisico delle figlie in modo da offrire loro un contesto di vita sufficientemente stimolante e protettivo;
è in grado di offrire regole e norme di comportamento congrue alla loro fase evolutiva, creando le premesse per l'autonomia. La SInora è parsa capace di comprendere le difficoltà emotive delle figlie, nonostante a causa della fatica e della stanchezza risulti maggiormente focalizzata su un piano materiale.” Nella valutazione delle capacità genitoriali si afferma che “il SInor , pur Pt_1 manifestando verbalmente interesse e affetto nei confronti delle figlie, fatica a tradurre i propri desiderata in azioni concrete. Non sempre le sue capacità genitoriali rispetto all'accudimento primario sono adeguate, faticando a comprendere e rispondere adeguatamente alle eSIenze primarie delle figlie, in particolare rispetto alle cure sanitarie necessarie. Fatica a comprenderne i bisogni e gli stati emotivi. Talvolta è stato ed è di ostacolo nelle attività che le figlie vogliono svolgere o che sono necessarie, non prestandone il consenso.” A riguardo stupisce il fatto che l'appellante, di professione infermiere come la madre, non comprenda le condizioni di salute della IA , la quale ha PE subito un ricovero ospedaliero per il grave stato depressivo in cui versava e , in ogni caso, necessita di cure farmacologiche per compensare i disturbi dell'umore.
“Sul piano educativo – afferma ancora la CTU - il padre risulta essere molto rigido e autoritario, con uno stile improntato sulla punizione, senza rendersi conto che questo è fonte di sofferenza per le figlie. Allo stesso tempo attribuisce alla mamma la colpa di essere eccessivamente permissiva nei confronti delle figlie.” Il SI. appare molto autocentrato: pur a fronte di un quadro Pt_1 estremamente complesso nei rapporti con le due figlie, risulta quantomeno superficiale il comportamento tenuto nel non informare le figlie della nascita di altra IA dalla nuova compagna, salvo lamentarsi della mancata accettazione di quest'ultima da parte di e ed accusare la madre di non aiutare le figlie PE PE ad accettare la famiglia allargata. A cio' si aggiunga l'atteggiamento ostruzionistico posto in essere dall'appellante il quale ha spesso ostacolato decisioni, anche sanitarie riguardanti le figlie, come dimostrato dalle varie istanze ex art. 702 bis c.p.c azionate in primo grado ad esempio per ottenere il consenso alla prosecuzione del percorso psicologico per
. PE
Vi è di piu': il SI. in sede di precisazione delle conclusioni ( udienza 12 Pt_1 luglio 2024) ha dichiarato di essersi recato in Sicilia da dieci giorni e di avere in prospettiva di rimanervi per sei mesi avendo reperito un lavoro a tempo determinato. Anche tale ultima circostanza appare anomala rispetto alla richiesta di affido condiviso, adombrandosi la strumentalità della domanda rispetto alla richiesta di riduzione del contributo di mantenimento per le figlie. Come emerge anche dalla relazione in data 3.10.23 il SInor a seguito di Pt_1 lettura della relazione, ha dichiarato di non trovare più utilità negli incontri;
a far data dal 14 settembre u.s. il papà non ha più condiviso i turni di lavoro con le educatrici e ha chiuso la comunicazione con le stesse. Le operatrici hanno cercato di spiegargli gli obiettivi dell'intervento educativo e hanno fornito numerose occasioni di confronto e indicazioni finalizzate a cambiare approccio con le figlie ma risulta essere alquanto “irremovibile” ed il fatto di non aver intrapreso un percorso psicoterapeutico non ha sicuramente favorito. L'appellata fa peraltro presente che attualmente le figlie appaiono serene, hanno trovato un loro equilibrio (nuovamente minato dalla notizia del recente trasferimento del padre in Sicilia) ed hanno, entrambe, ottimi risultati scolastici. Per tutti i motivi sopra esposti la Corte conferma l'affido superesclusivo in capo alla parte appellata SIra con collocazione prevalente presso la stessa. CP_1
2. Mantenimento. Sotto il profilo economico, l'appellante lamenta l'entità del contributo disposto a proprio carico per il mantenimento delle figlie, eccessivamente elevato rispetto alle proprie possibilità. Egli, infatti, precisa di disporre solamente di redditi da lavoro dipendente (retribuzione annua di circa €35.000,00 lorde con un netto mensile di circa
€1.800,00), di vivere in un immobile condotto in locazione per il quale corrisponde un canone di circa €205,00 mensili (costi utenze circa €100,00 al mese), di recente e' diventato nuovamente padre con la sua attuale compagna disoccupata e percettrice della sola indennità di disoccupazione, di dover rimborsare a titolo di prestito ottenuto nel mese di giugno 2022 l'importo mensile di €275,00 ed a tali esborsi si aggiungono le spese per il mantenimento ordinario e straordinario per le figlie. La SI.ra – soggiunge l'appellante - lavora anch'ella come infermiera (a CP_1 tempo parziale per propria scelta) e percepisce un reddito mensile netto pari a circa 1400,00/1500,00 euro, vive in immobile di proprietà e non sostiene esborsi per oneri abitativi;
la stessa percepisce, inoltre, l'assegno unico per €460 mensili per le figlie. Si duole, inoltre, della ripartizione delle spese straordinarie relative alle figlie, spese che, ad avviso dell'appellante, devono gravare in misura maggiore sulla SI.ra considerate le rispettive situazioni economiche. CP_1
Sul punto la parte appellata sottolinea che il SI non ha provveduto a Pt_1 pagare regolarmente le spese straordinarie documentate in maniera puntuale e tempestiva, costringendo la medesima ad agire in giudizio per ottenere le somme dovute. Precisa, inoltre, che la medesima, nel 2007, aveva stipulato un mutuo ipotecario sulla casa, con una rata mensile di euro 300,00, e che, pertanto, non poteva accettarsi una richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento delle figlie, né, tantomeno, una riduzione della percentuale delle spese straordinarie in capo al Sig. . Egli percepiva un reddito annuale pari ad € 35.000,00, a fronte dei Pt_1
19.800,00 percepiti dalla Sig.ra la quale, peraltro, anticipava tutte le CP_1 spese straordinarie dovendo poi essa sempre agire giudizialmente per ottenerne il rimborso.
Anche tale motivo di appello è infondato e deve essere rigettato. Corretta la decisione del primo giudice che, nello stabilire l'importo del contributo, ha richiamato l'art. 337 ter c.c. nel punto in cui ancora la corresponsione dell'assegno periodico, tra il resto, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ebbene nel caso che ci riguarda la SIra ha con sé le figlie 365 giorni CP_1 all'anno e la sua scelta di un part-time le permette di seguire le figlie, diversamente dovrebbe avvalersi di aiuti esterni a pagamento. Inoltre le eSIenze delle figlie sono aumentate con l'età e non diminuite. Se parte appellante è diventato genitore di un altro figlio, questo non implica di per sé la riduzione del contributo alle precedenti figlie. Per l'abitazione dove vive con la compagna, si presume che la stessa contribuisca
– anche con l'attuale indennità di disoccupazione e in seguito con una attività lavorativa – al pagamento del canone di locazione. Ancora vale la pena di osservare che attualmente il SI. vive in Sicilia, dove gli affitti e le spese Pt_1 in generale sono molto meno onerosi. La circostanza dei prestiti che egli deve restituire appare del tutto inconferente. Ad ogni buon conto l'entità del contributo appare adeguata alle rispettive risorse economiche delle parti. Neppure è accoglibile la richiesta di ridurre la percentuale delle spese straordinarie, che debbono restare ripartite nella misura del 50 per cento, come da Protocollo del Tribunale di Torino e previsto in sentenza.
3. Spese di lite. Con ultimo motivo l'appellante si duole della condanna a proprio carico delle spese di lite ( nella misura di due terzi) del giudizio posto che era stata la SI.ra a non voler definire consensualmente la controversia, presentendo CP_1 somme assolutamente sproporzionate . La parte appellata eccepisce di non essere addivenuta a separazione consensuale stante la complessità della situazione delle figlie. Anche tale motivo deve essere rigettato. In sentenza si chiarisce che la decisione consegue alla quasi integrale soccombenza del SI. . Pt_1
In punto spese la parte appellante, SI. soccombente, va Parte_1 condannato al pagamento delle spese del presente grado sostenute per la lite dall'appellata, SI.ra . Controparte_1
Tali spese vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14 come novellato dal d.m. 147/22 per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata da € 26.000,01 a € 52.000,00, in importo pari ad € 6.276,00 (€ 2058,00 per fase studio, € 1418,00 per fase introduttiva, € 2800,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. Si dichiara, inoltre, tenuta la parte soccombente a versare un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello di Torino Sezione Famiglia e Minorenni
Visti gli artt. 359 e 279 c.p.c.,
RIGETTA l'appello presentato da e conferma l'appellata Parte_1 sentenza.
CONDANNA la parte appellante, SI. al pagamento delle spese Parte_1 del presente grado sostenute per la lite dall'appellata, SI.ra , Controparte_1 spese che vengono liquidate in importo pari ad € 6276,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
DICHIARA, inoltre, tenuta la parte soccombente a versare un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in data 14 febbraio 2025 all'esito della Camera di ConSIlio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
Il Cons. est. Dott. Roberta Collidà Il Presidente Dottssa Carla Beltramino