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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/04/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.L. 266/2022
TRIBUNALE DI MANTOVA
-Sezione lavoro-
*****
Nella causa civile iscritta al n. R.G. lav. 266/2022 promossa da:
(CF.: ), con l'avv. Ermes Delnevo e Parte_1 CodiceFiscale_1
Maria Eugenia Bosio:
PEC Email_1
Email_2
- Ricorrente -
Contro
(P.I.: Controparte_1
), con l'avv. Paolo Mari P.IVA_1
Email_3
-Resistente-
*****
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 4.4.2025, alle ore 10.00, dinnanzi al Giudice Emanuele Croci, sono comparsi in video conferenza:
Per il ricorrente, l'avv. Delnevo nonché l'avv. Bosio;
Per il convenuto, l'avv. Mari.
E' inoltre presente er motivi di formazione. Controparte_2
****
Il Giudice prende atto dell'identità dei soggetti partecipanti, che collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale di udienza.
Su invito del giudice i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza stessa. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. ****
A questo punto il procuratore di parte ricorrente conclude come in atti, riportandosi integralmente al ricorso e alle note difensive e alle relative conclusioni, anche con particolare riferimento alle spese mediche.
Parte resistente si riporta agli atti, contesta la spettanza delle spese sanitarie.
*****
Esaurita la discussione,
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio, dando atto che i procuratori rinunciano alla lettura del dispositivo.
Su invito del giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
*****
All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia il seguente dispositivo di sentenza, pubblicamente letto:
“il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita,
dichiara che l'infortunio occorso a in data 12.11.2020 ha natura di Parte_1 infortunio indennizzabile in ambito in quanto conseguenza di causa violenta in CP_1 occasione di lavoro;
dichiara che il predetto infortunio ha causato al ricorrente una invalidità temporanea protratta dal 12.11.2020 al 06.04.2021 per complessivi 145 giorni, nonché un danno biologico permanente con riconoscimento di una invalidità permanente pari al 6%;
condanna l' convenuto a erogare al ricorrente le indennità previste per legge per il CP_1 caso di invalidità temporanea nella misura accertata nonché una somma in conto capitale in relazione alla accertata invalidità permanente;
pone definitivamente a carico di parte convenuta resistente le spese di CTU liquidate con separato verbale;
Pag. 2 di 3 Condanna parte convenuta resistente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano a favore del ricorrente in complessivi euro 1.300,00 oltre a euro 366,00 per spese e ad accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva,
Fissa termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.”
Mantova 4.4.2025
Il giudice del lavoro
Emanuele Croci
Pag. 3 di 3
TRIBUNALE DI MANTOVA
-Sezione lavoro-
*****
Nella causa civile iscritta al n. R.G. lav. 266/2022 promossa da:
(CF.: ), con l'avv. Ermes Delnevo e Parte_1 CodiceFiscale_1
Maria Eugenia Bosio:
PEC Email_1
Email_2
- Ricorrente -
Contro
(P.I.: Controparte_1
), con l'avv. Paolo Mari P.IVA_1
Email_3
-Resistente-
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VERBALE DI UDIENZA
Oggi 4.4.2025, alle ore 10.00, dinnanzi al Giudice Emanuele Croci, sono comparsi in video conferenza:
Per il ricorrente, l'avv. Delnevo nonché l'avv. Bosio;
Per il convenuto, l'avv. Mari.
E' inoltre presente er motivi di formazione. Controparte_2
****
Il Giudice prende atto dell'identità dei soggetti partecipanti, che collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale di udienza.
Su invito del giudice i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza stessa. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. ****
A questo punto il procuratore di parte ricorrente conclude come in atti, riportandosi integralmente al ricorso e alle note difensive e alle relative conclusioni, anche con particolare riferimento alle spese mediche.
Parte resistente si riporta agli atti, contesta la spettanza delle spese sanitarie.
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Esaurita la discussione,
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio, dando atto che i procuratori rinunciano alla lettura del dispositivo.
Su invito del giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
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All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia il seguente dispositivo di sentenza, pubblicamente letto:
“il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita,
dichiara che l'infortunio occorso a in data 12.11.2020 ha natura di Parte_1 infortunio indennizzabile in ambito in quanto conseguenza di causa violenta in CP_1 occasione di lavoro;
dichiara che il predetto infortunio ha causato al ricorrente una invalidità temporanea protratta dal 12.11.2020 al 06.04.2021 per complessivi 145 giorni, nonché un danno biologico permanente con riconoscimento di una invalidità permanente pari al 6%;
condanna l' convenuto a erogare al ricorrente le indennità previste per legge per il CP_1 caso di invalidità temporanea nella misura accertata nonché una somma in conto capitale in relazione alla accertata invalidità permanente;
pone definitivamente a carico di parte convenuta resistente le spese di CTU liquidate con separato verbale;
Pag. 2 di 3 Condanna parte convenuta resistente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano a favore del ricorrente in complessivi euro 1.300,00 oltre a euro 366,00 per spese e ad accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva,
Fissa termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.”
Mantova 4.4.2025
Il giudice del lavoro
Emanuele Croci
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