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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/11/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1011/2024 RG, vertente
TRA
in proprio e in qualità di legale rappresentante p.t. della Parte_1 [...]
elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Cacciatori dell'Irno n. Parte_2
3, presso lo studio degli avv.ti Mario Volpe e Carmine Volpe, che lo rappresentano e difendono come da procura conferita su foglio separato in calce all'atto di citazione per il giudizio di appello;
APPELLANTE
E
1 elettivamente domiciliato in Salerno, alla via R. De Martino n. 10, presso CP_1
lo studio dell'avv. Bruno Napoli, che lo rappresenta e difende come da procura conferita su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4019/2024 del 19\7\2024, pubblicata in data
7\8\2024 DA Tribunale di Salerno;
in materia di ripetizione dell'indebito oggettivo;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate DAle parti per l'udienza del
6\11\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 26\9\2024, , Parte_1
in proprio e in qualità di legale rappresentante p.t. della Parte_2
proponeva appello avverso la sentenza n. 4019/2024 del 19\7\2024 (pubblicata in data
7\8\2024), con la quale il Tribunale di Salerno così statuiva: “1) Rigetta la domanda;
2)
Condanna l'attore al pagamento della somma di euro 8.000, oltre IVA e Parte_1
CPA come per legge, in favore della controparte”.
In effetti, con l'atto di citazione in primo grado notificato in data 11\5\2018,
[...]
rappresentava che con scrittura privata del 29\7\2011 la Parte_1 Controparte_2
si obbligava “ad acquistare per sé o per persona o società che si riserva di nominare fino alla
stipula del rogito notarile” un immobile di proprietà di che all'atto della CP_1
stipula del preliminare per persona da nominare consegnava al convenuto un assegno di €
50.000,00 emesso all'ordine del venditore DA geom. , il quale già in quella sede Pt_1
veniva proposto da ome terzo da nominare;
che la designazione del Controparte_2
terzo veniva accettata da che incassava l'assegno per la somma dovuta a CP_1
titolo di acconto sul prezzo della permuta e autorizzava il a provvedere a ogni Pt_1
incombente necessario a dare esecuzione al contratto.
2 Pertanto, l'attore chiedeva di dichiararsi, previo riconoscimento della validità dell'electio amici
in suo favore, risolto il preliminare di permuta di cui alla scrittura privata del 29\7\2011 in danno di per essersi questi reso inadempiente rispetto alla stipula del definitivo, CP_1
avendo concluso con terzi un diverso contratto avente il medesimo oggetto. Per l'effetto,
chiedeva condannarsi il convenuto alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma di
€ 76.988,00 anticipata DA in vista della stipula del rogito di permuta, oltre che per Pt_1
spese e oneri necessari alla realizzazione del compendio immobiliare, nonché dell'ulteriore somma di € 21.840,00 corrisposta DA ai tecnici incaricati di predisporre i progetti Pt_1
finalizzati all'ottenimento, nell'interesse del , dei titoli abilitativi necessari. CP_1
Chiedeva, inoltre, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni derivanti DAla sua condotta di mala fede. In via gradata, in caso di ritenuta inesistenza di una valida elezione di terzo, avanzava domanda di accertamento dell'ingiustificato arricchimento del , per CP_1
aver trattenuto indebitamente le somme esborsate da a titolo di anticipo Parte_1
sul prezzo della permuta e per essersi avvalso delle attività realizzate DAl'attore per la predisposizione dei progetti e per l'ottenimento della concessione a edificare il nuovo compendio immobiliare. Per l'effetto, instava per la condanna del Parte_1
convenuto al pagamento della somma di € 76.988,00 pari alla diminuzione patrimoniale subita
Par DA , sia in proprio che in qualità di legale rappresentante p.t. della Pt_1 Parte_2
Il tutto con vittoria di spese di lite. Parte_2
Con riguardo ai fatti oggetto di causa, l'attore
Si costituiva nel giudizio di primo grado eccependo la carenza di CP_1
legittimazione attiva dell'attore e, in ogni caso, l'infondatezza delle domande proposte di ripetizione dell'indebito e di ingiustificato arricchimento, atteso che la formale designazione del terzo da parte della non era mai stata effettuata e il preliminare Controparte_2
era stato risolto per l'inadempimento della stessa rispetto all' Controparte_2
“obbligo di presentare il progetto entro il termine di 120 giorni della sottoscrizione del presente
3 contratto”. Inoltre, il convenuto evidenziava come il pagamento mediante assegno del
[...]
configurava un adempimento del terzo, giustificato DA fatto che l'attore era il suocero Pt_1
dell'amministratore della Parimenti, per il , l'attività Controparte_2 CP_1
prestata da e della finalizzata all'ottenimento Pt_1 Parte_2
dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto, era svolta nell'esclusivo interesse della onerata, in forza della scrittura privata del 29\7\2011, di tutte Controparte_2
“le spese connesse alla realizzazione delle opere di cui in progetto, comprese le spese di
progettazione, direzione lavori, per il rilascio del permesso di costruire, gli oneri di
concessione, nessuna esclusa”.
Di poi, il Giudice, rigettata la richiesta di CTU e ammesso il solo interrogatorio formale di
(cfr. verbale di causa del 3\12\2019), rimetteva la causa in decisione con la CP_1
concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, pronunciando la sentenza qui appellata, con la quale rigettava le domande attoree (contrattuale e ex art. 2033 c.c.), disconoscendo la qualità di terzo nominato vantata da , avendo egli stesso ammesso di non aver adempiuto le Pt_1
formalità di cui all'art. 1403 c.c., e ritenendo non provata la corresponsione di somme in favore di . Il tutto con condanna dell'attore soccombente al pagamento, in favore della CP_1
controparte, delle spese di lite, liquidate in € 8.000,00 oltre IVA e CPA come per legge.
Con l'impugnazione in esame, in proprio e in qualità di legale Parte_1
rappresentante p.t. della censurava la sentenza di primo Parte_2
grado per i seguenti motivi:
1) il Tribunale avrebbe errato nel ritenere la domanda infondata per la mancata formale nomina del terzo nelle forme dell'art. 1403 c.c.. Per l'appellante, invece, andava riconosciuta la legittimità della indicazione del terzo in relazione a un contratto preliminare in cui la formalizzazione della nomina era stata solo rinviata alla stipula del definitivo, ben potendo le parti decidere di indicare il terzo, anticipando gli effetti della nomina, con forme libere e inequivocabili, concretizzatesi nel caso di specie nell'emissione dell'assegno per
4 la somma dovuta a titolo di caparra e nella realizzazione delle attività funzionali all'esecuzione del contratto;
2) il Tribunale avrebbe poi compiuto una valutazione poco attenta delle prove, non rilevando l'inattendibilità delle dichiarazioni rese DA in sede di interrogatorio formale, CP_1
smentite della produzione documentale dell'attore, odierno appellante, costituita non solo
DAl'assegno emesso all'ordine del , ma anche dai progetti esecutivi intestati CP_1
all'appellato depositati al Comune al fine di ottenere le concessioni a costruire, nonché
DAle fatture di spese sostenute DA per attività prodromiche alla realizzazione del Pt_1
compendio immobiliare;
3) il Tribunale avrebbe, altresì, errato nel non dichiarare risolto il preliminare per inadempimento imputabile al promissario venditore, non potendosi ritenere il contratto preliminare risolto per comune volontà delle parti pur a fronte delle due diffide ad adempiere - notificate da alla sola – atteso che CP_1 Controparte_2
l'impossibilità di concludere il definitivo era dipesa esclusivamente DAla condotta in mala fede serbata DA il quale, in costanza di rapporto, aveva ceduto il fondo oggetto CP_1
di causa a terzi;
4) il Tribunale, inoltre, avrebbe ingiustamente rigettato la domanda di ripetizione dell'indebito
ex art. 2033 c.c. per la somma di € 50.000 versata a titolo di caparra DA e per Pt_1
quella di € 21.840,00 corrisposta ai tecnici incaricati e pagati DA per le Pt_1
trasformazioni operate al fondo del . Invero, a detta di parte appellante, a voler CP_1
ritenere inesistente ab origine il rapporto tra le parti, il Giudice avrebbe dovuto riconoscere l'insussistenza di causa rispetto ai pagamenti effettuati DA nell'interesse del Pt_1
con conseguente diritto alla ripetizione dell'indebito; CP_1
5) il Tribunale avrebbe anche omesso di pronunciarsi, stante il rigetto della domanda principale, sulla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, i cui presupposti erano stati provati in via documentale, mediante la quantificazione del valore economico
5 delle opere prestate da in € 48.880,00 (importo comprensivo della somma di € Pt_1
21.880,00 versata da ai tecnici incaricati della predisposizione dei progetti); Pt_1
6) da ultimo, l'appellante si doleva della “sonora condanna alle spese” disposta DA Tribunale
in suo danno.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva contestando CP_1
analiticamente quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello.
Di poi, con ordinanza del 30\1\2025, rigettate le richieste istruttorie, la causa era rinviata all'udienza del 6\11\2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e memorie di replica.
Infine, sulle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 6\11\2025, la causa era riservata in decisione al collegio con provvedimento dell'11\11\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che si esporranno di seguito.
A. Sul preliminare per persona da nominare.
È opportuno trattare congiuntamente i primi tre motivi d'appello, tra loro strettamente collegati e vertenti sulla nomina del terzo e sugli effetti conseguenti in ordine ai rapporti tra le parti in causa.
Invero, con il primo e con il secondo motivo d'appello, in punto di diritto e di fatto,
[...]
si doleva della conclusione raggiunta DA Giudice di prime cure in merito Parte_1
all'invalidità dell'indicazione del terzo da nominare in relazione al preliminare di permuta del
29\7\2011. A parere dell'appellante, la corresponsione, all'atto della stipula del preliminare,
della somma dovuta a titolo di caparra, tramite assegno emesso DA in favore del Pt_1
, rappresentava inequivoca individuazione dell'appellante quale terzo nei cui CP_1
confronti si sarebbero poi prodotti gli effetti del definitivo, al cui rogito era stata differita solo la formalizzazione della nomina. Peraltro, a detta dell'appellante, il non solo aveva CP_1
6 accettato l'assegno in questione, ma aveva anche autorizzato il all'esecuzione di tutte Pt_1
le attività prodromiche allo sviluppo del progetto immobiliare.
Tale doglianza non risulta fondata.
Gli elementi evidenziati DAl'appellante non consentono, infatti, di ritenere Parte_1
parte del preliminare per persona da nominare concluso con scritture privata del 29\7\2011 tra la odierno appellato. Controparte_2 CP_1
Giova soffermarsi su quello che è il tratto peculiare del contratto per persona da nominare,
ovvero l'electio amici.
Nel contratto per persona da nominare, l'esercizio del potere di nomina comporta il subingresso del terzo nel contratto nel senso che il soggetto designato, prendendo il posto della parte originaria, che l'ha nominato, acquista i diritti ed assume gli obblighi correlati nei rapporti con l'altro contraente, con effetto retroattivo, e dev'essere, pertanto, considerato fin DAl'origine come l'unica parte contraente contrapposta al prominente ed a questo legata DA rapporto costituito DAlo stipulante (cfr. Cass. del 30/10/2009, n. 23066). Il subingresso del terzo allo stipulante che l'ha designato, tuttavia, può avvenire solo a condizione che vi sia stata una tempestiva e valida electio amici, restando, in mancanza, applicabile l'art. 1405 c.c., a norma del quale, in effetti, ove la nomina del terzo non sia stata validamente fatta nel termine stabilito
DAla legge ovvero DAle parti, il contratto produce i suoi effetti nei confronti degli originari contraenti (cfr. Cass. del 30/04/2012, n. 6612). Peraltro, l'unico soggetto legittimato ad effettuare l'indicazione è colui il quale si sia riservato tale facoltà nel contratto stesso, mentre l'altro contraente, fino a quando non abbia notizia della dichiarazione di nomina e della relativa accettazione, non ha nessun rapporto con il soggetto nominato (cfr. Cass. del 20/06/2011, n.
13537).
Ora, costituisce principio consolidato che, nel contratto per persona da nominare, l'atto di nomina - che è un atto unilaterale recettizio - non richiedendo formule sacramentali, può
consistere in qualsiasi dichiarazione con la quale il contraente indica il soggetto che deve
7 acquistare i diritti ed assumere gli obblighi nascenti DA contratto da lui stipulato, purché rivesta,
a pena di nullità, la stessa forma che le parti hanno utilizzato per la stipulazione del contratto,
pur se non prescritta DAla legge (art. 1403 c.c.) (cfr. Cass. del 29/09/2006, n. 21254). “Ciò,
tuttavia, non significa che la nomina debba necessariamente essere consacrata in una formale
dichiarazione diretta DAlo stipulante all'altro contraente, essendo, al contrario, sufficiente,
alla luce del principio generale della libertà di forma e della strumentalità della forma rispetto
allo scopo dell'atto, che a questo pervenga una comunicazione scritta che indichi tanto la
chiara volontà dello stipulante di designazione del terzo in capo al quale deve concludersi il
contratto, quanto l'accettazione della nomina da parte del terzo nominato” (cfr. Cass. del
21/05/2019, n. 13686).
Nel caso di specie, non era stata fornita prova della valida designazione del terzo, anzi l'appellante in corso di causa aveva ammesso che la nomina non era avvenuta secondo le formalità richieste DA codice.
Pertanto, non poteva ritenersi parte del contratto preliminare e, di Parte_1
conseguenza, non poteva chiederne la risoluzione per inadempimento. Nondimeno, non era legittimato ad agire in forza dello stesso contratto nei confronti del per ottenere la CP_1
restituzione della somma versata a titolo di caparra e alle spese sostenute per l'espletamento delle attività esecutive del progetto immobiliare. Tali condotte, infatti, non costituivano indizi inequivocabili di un rapporto contrattuale tra il e il , potendo anzi trarsi Pt_1 CP_1
dagli atti e documenti prodotti la prova di una diversa causa giustificativa.
In base alla scrittura privata del 29\7\2011, infatti, obbligato al versamento della caparra era la
Quindi, in disparte qualsivoglia valutazione circa la leggibilità della Controparte_3
firma, l'emissione dell'assegno da parte di , in assenza di evidenze contrarie, Pt_1
costituiva adempimento del terzo, sussistendo i requisiti richiesti DAl'art. 1180 c.c. (esistenza del debito altrui, volontà di estinguerlo, spontaneità del pagamento), e ben potendosi ricollegare detta condotta al rapporto di parentela che legava all'amministratore della Parte_1
8 Inoltre, non si rinvengono ragioni per le quali avrebbe Controparte_2 CP_1
dovuto rifiutare l'assegno.
Si ricorda che “ai sensi dell'art. 1180 c.c., è consentito l'adempimento del terzo anche contro
la volontà del creditore, se quest'ultimo non abbia interesse a che il debitore esegua
personalmente la prestazione, attraverso la consegna di un assegno bancario emesso a favore
del creditore, quando il titolo sia accettato in pagamento DA creditore e da questi incassato. Il
pagamento, quale prestazione del dovuto, può avvenire persino "inscio vel invito" debitore,
sempre però che la prestazione del terzo sia regolarmente effettuata al creditore in modo
conforme all'obbligazione del debitore, con la conseguenza che l'effetto liberatorio va escluso
solo quando si verifichi che la prestazione non sia fatta per conto del debitore, ovvero che il
creditore abbia interesse a che lo stesso debitore esegua la prestazione liberatoria oppure che
il medesimo creditore rifiuti l'adempimento del terzo per l'opposizione manifestatagli DA
debitore” (cfr. Cass. Ordinanza del 03/06/2019, n. 15111).
Ancora, sempre in forza della scrittura privata del 29\7\2011, la si Controparte_2
era obbligata a presentare il progetto per la realizzazione del compendio immobiliare e a coprire tutte le spese necessarie per il rilascio dei titoli abilitativi. Quindi, prescindendo da ogni valutazione sulla prova circa le spese effettivamente sostenute da , in proprio e/o in Pt_1
qualità di legale rappresentante p.t. della deve desumersi Parte_2
che l'attività era stata svolta DAl'appellante per conto della restando Controparte_2
escluso che il potesse avere interesse a concludere con un CP_1 Parte_1
contratto avente a oggetto l'esecuzione di tali lavori.
Dunque, per tutte le ragioni fin qui esposte, i primi tre motivi d'appello vanno rigettati, assorbite tutte le questioni collegate e consequenziali prospettate DAl'appellante.
B. Sull'azione di ripetizione dell'indebito.
Con il quarto motivo d'appello, il lamentava che il Giudice di prime cure non avesse Pt_1
affatto tenuto conto dell'art. 2033 c.c., applicabile sia alla fattispecie di sopravvenuta
9 caducazione del titolo – come quella risolutoria – sia alla fattispecie di inesistenza originaria del titolo, come quella che adombrava la decisione impugnata. Chiedeva, quindi, la condanna di alla restituzione della somma di € 50.000,00 versata a titolo di caparra da CP_1
e di quella di € 21.840,00 versata dai tecnici incaricati e pagati da per le Pt_1 Pt_1
trasformazioni operate al fondo di . CP_1
Vale notare, in via preliminare, che l'appellante non coglieva la ratio della decisione impugnata,
visto che il Tribunale aveva rigettato la domanda attorea per difetto di prova dei dedotti pagamenti e non per inapplicabilità dell'art. 2033 c.c. alle ipotesi di inesistenza originaria di causa.
Ad ogni modo, questa Corte ritiene che il motivo sia privo di pregio atteso che nel caso in esame nessuna delle due somme richieste configura un indebito oggettivo.
Sul punto, la giurisprudenza è unanime nel sostenere che, con riferimento all'azione di ripetizione di indebito, prevista DAl'art. 2033 c.c., opera il normale principio, di cui all'art. 2697
c.c., dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare gli elementi costitutivi del proprio diritto, ovvero sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, con riferimento ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio, non potendosi invece esigere DAl'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens (cfr. Cass. del 26/05/2021, n.14428).
Nell'ipotesi in cui l'attore non invochi l'invalidità di un titolo, ma l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, è onere del convenuto dimostrare che il pagamento è
sorretto da una giusta causa (cfr. Cass. del 06/10/2015, n.19902).
Orbene, con riguardo alla restituzione della somma di € 50.000,00, precisato che in sede di interrogatorio formale confermava di aver ricevuto l'assegno (cfr. verbale CP_1
di udienza del 3\12\2019 e doc. n. 2 produzione dell'attore in primo grado), difetta il principale presupposto dell'azione di ripetizione dell'indebito, ovvero l'assenza di causa debendi: non è
contestato, infatti, che la somma fosse stata versata a titolo di caparra secondo quanto stabilito
10 DAla scrittura privata del 29\7\2011. Il preliminare, quindi, costituiva la fonte dell'obbligazione in questione, sorta in capo alla ma adempiuta, per ammissione dello Controparte_2
stesso appellante, DA . Pt_1
In altri termini, come più sopra precisato, l'emissione dell'assegno da parte DA - per Pt_1
l'importo dovuto a titolo di caparra e nei confronti della parte creditrice in forza del contratto preliminare del 29\7\2011 - costituiva pagamento di un debito altrui ex art. 1180 c.c. e non pagamento di un indebito.
Si aggiunga che, secondo la Suprema Corte, “chi paga spontaneamente il debito altrui senza
esservi obbligato può invocare soltanto tre rimedi: a) se il suo errore fu scusabile può a')
ripetere DAl'accipiens quanto pagato, con l'azione di indebito soggettivo (art. 2036, comma
primo, c.c.); a'') promuovere nei confronti del terzo debitore l'azione di ingiustificato
arricchimento ex art. 2041 c.c. (Cass. Sez. Un. 9946/09, cit.); b) se il suo errore fu inescusabile,
può ripetere quanto pagato DA terzo debitore (art. 2036, terzo comma, c.c.)” (cfr. Cass. del
17/06/2025, n.16213).
Pertanto, neppure può dirsi fondata un'azione di ripetizione dell'indebito soggettivo ex art. 2036
c.c., emergendo dagli atti la consapevolezza dell'appellante di pagare un debito altrui.
Anche per la somma di € 21.840,00, versata ai tecnici incaricati dei progetti per il compendio immobiliare e pagati da , va esclusa la fondatezza dell'azione di ripetizione Pt_1
dell'indebito ex art. 2033 c.c.
Tale ulteriore somma, infatti, era stata corrisposta, per ammissione dello stesso appellante e come di evince DAle fatture versate in atti (cfr. produzione documentale dell'attore in primo grado), ai tecnici incaricati della redazione del progetto, non al , che, quindi, CP_1
avrebbe potuto trarne solo in via indiretta un'utilità (peraltro non dimostrata).
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che “l'azione di indebito oggettivo ha carattere
restitutorio, cosicché la ripetibilità è condizionata DA contenuto della prestazione e DAla
possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 e ss. cod. civ. (e
11 cioè quando abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una
cosa determinata), operando altrimenti, ove ne sussistano i presupposti, in mancanza di altra
azione, l'azione generale di arricchimento senza causa prevista DAl'art. 2041 cod. civ., che
assolve alla funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell'equilibrio
economico. Pertanto, nel caso di prestazione di "facere", la quale non è suscettibile di
restituzione e, in quanto indebita, non è oggetto di valide ed efficaci determinazioni delle parti
circa il suo valore economico, non è proponibile l'azione di indebito oggettivo ma, in presenza
dei relativi presupposti, solo quella di ingiustificato arricchimento” (cfr. Cass. del 21/03/2014,
n. 6747; in senso conforme, Cass. del 05/06/2020, n. 10810).
Inoltre, come sopra meglio argomentato, il progetto per la realizzazione del compendio immobiliare veniva eseguito nell'interesse della obbligatasi con il Controparte_2
preliminare del 29\7\2011 all'effettuazione di tutti i lavori prodromici alla costruzione.
L'intestazione a del progetto da presentare ai competenti uffici comunali era CP_1
da ricollegarsi soltanto al permanere della proprietà del fondo in capo al promissario venditore sino alla stipula del definitivo.
È evidente, quindi, che i pagamenti in parola non rappresentavano uno spostamento di ricchezza privo di causa.
Pertanto, per la motivazione sopra esposta, va rigettato l'appello anche con riguardo alla domanda di restituzione ex art. 2033 c.c.
C. Sull'azione di ingiustificato arricchimento.
Con un ulteriore motivo d'appello, censurava la pronuncia gravata per Parte_1
l'omesso esame della domanda di ingiustificato arricchimento.
In effetti, nella motivazione del Tribunale non vi era alcun riferimento all'azione ex art. 2041
c.c.
Ciò nondimeno, questa Corte ritiene che non vi siano i presupposti per accogliere detta domanda.
12 È opportuno richiamare quelli che sono i principi consolidati espressi DAla giurisprudenza in tema di ingiustificato arricchimento.
L'azione ex art. 2041 c.c. ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di una obbligazione naturale (cfr. Cass.
Ordinanza del 30/04/2025, n. 11337). È contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione (Cass. Ordinanza del 20/11/2018, n. 29988). Inoltre, il suo accoglimento è subordinato alla prova che all'altrui arricchimento sia corrisposto un depauperamento della parte che la invoca e l'indennizzo da essa previsto va riconosciuto nella minore somma tra l'entità della diminuzione patrimoniale subìta e l'arricchimento ricavato DAla controparte.
Da ultimo, va ricordato che l'azione ex art. 2041 c.c. è ammessa eccezionalmente nei casi di arricchimento indiretto, solo quando l'arricchimento è ottenuto da un'amministrazione pubblica in conseguenza della prestazione eseguita DAl'impoverito in favore di un altro ente pubblico,
ovvero quando l'arricchimento è conseguito DA terzo a titolo gratuito o senza alcun titolo nei confronti del beneficiario diretto della prestazione stessa, ma non anche quando il terzo, anche se si tratta di un'amministrazione pubblica, consegue la prestazione in virtù di un titolo oneroso nei confronti del privato beneficiario (Cass. Ordinanza del 27/03/2025, n. 8070).
Nel caso di specie, l'appellante richiedeva a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. la somma di
€ 48.880,00, rappresentante il controvalore economico delle attività espletate DA nel Pt_1
fondo del per lo spostamento della condotta idrica, per la messa in sicurezza del CP_1
rudere e del suo successivo abbattimento, nonché per la predisposizione del fondo per la realizzazione dei progetti assentiti.
13 Si tratta, a ben vedere, di opere volte a dare esecuzione alle obbligazioni assunte per contratto
DAla Come già esposto, il aveva realizzato tali attività Controparte_2 Pt_1
nell'interesse dell'obbligata DICA COSTRIZIONI srl, in assenza di un rapporto contrattuale con il , nei cui confronti poteva al più ritenersi configurato un c.d. arricchimento CP_1
indiretto, che però trovava una propria causa giustificativa nella scrittura privata del 29\7\2011.
Comunque, non può considerarsi assolto l'onere della prova circa i fatti costitutivi della domanda, essendosi l'appellante limitato a documentare la propria diminuzione patrimoniale,
ma non anche l'oggettiva vantaggiosità (in termini economici) per la controparte delle prestazioni rese.
Pertanto, va rigettato anche il motivo inerente alla domanda di ingiustificato arricchimento.
D. Sulla condanna alle spese di primo grado.
Da ultimo, questa Corte ritiene che sia infondato anche l'ultimo motivo d'appello relativo alla
“sonora condanna alle spese” di lite, in quanto il Tribunale, nel disporre in danno dell'attore soccombente la refusione delle spese in favore della parte resistente vittoriosa, ha applicato correttamente il principio di cui all'art. 91 cpc e i valori tabellari medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 aggiornati DA D.M. 147/2022.
È noto, infatti, che la condanna alle spese deve essere motivata solamente nell'ipotesi di deroga al principio della soccombenza (cfr. Cass del 13/02/2020, n. 3641) e, inoltre, “in tema di
liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella
vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore
costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il
minimo e il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare
oggetto di sindacato in sede di legittimità” (cfr. Cass. del 19/01/2017, n.1287).
In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, l'appello va rigettato.
14 E. Spese processuali.
Le spese processuali del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo, con riduzione stante l'assenza di particolari questioni in fatto e\o in diritto e con attribuzione in favore dell'avv. Bruno Napoli per dichiarato anticipo.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto DAla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e in qualità di legale rappresentante Parte_1
p.t. della nei confronti di ogni diversa Parte_2 CP_1
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 4019/2024, pubblicata in data 7\8\2024 DA Tribunale di Salerno;
Par
2. ON l'appellante, in proprio e in qualità di legale Parte_1
rappresentante p.t. della al pagamento in favore Parte_2
dell'appellato, delle spese processuali del presente grado di giudizio, CP_1
che liquida in € 5.000,00 per competenza professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Bruno Napoli per dichiarato anticipo;
3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto DAla legge n. 228/2012) per il versamento da parte
15 dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
- dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Balletti -
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Sara Russo, MOT in tirocinio
generico.
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1011/2024 RG, vertente
TRA
in proprio e in qualità di legale rappresentante p.t. della Parte_1 [...]
elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Cacciatori dell'Irno n. Parte_2
3, presso lo studio degli avv.ti Mario Volpe e Carmine Volpe, che lo rappresentano e difendono come da procura conferita su foglio separato in calce all'atto di citazione per il giudizio di appello;
APPELLANTE
E
1 elettivamente domiciliato in Salerno, alla via R. De Martino n. 10, presso CP_1
lo studio dell'avv. Bruno Napoli, che lo rappresenta e difende come da procura conferita su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4019/2024 del 19\7\2024, pubblicata in data
7\8\2024 DA Tribunale di Salerno;
in materia di ripetizione dell'indebito oggettivo;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate DAle parti per l'udienza del
6\11\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 26\9\2024, , Parte_1
in proprio e in qualità di legale rappresentante p.t. della Parte_2
proponeva appello avverso la sentenza n. 4019/2024 del 19\7\2024 (pubblicata in data
7\8\2024), con la quale il Tribunale di Salerno così statuiva: “1) Rigetta la domanda;
2)
Condanna l'attore al pagamento della somma di euro 8.000, oltre IVA e Parte_1
CPA come per legge, in favore della controparte”.
In effetti, con l'atto di citazione in primo grado notificato in data 11\5\2018,
[...]
rappresentava che con scrittura privata del 29\7\2011 la Parte_1 Controparte_2
si obbligava “ad acquistare per sé o per persona o società che si riserva di nominare fino alla
stipula del rogito notarile” un immobile di proprietà di che all'atto della CP_1
stipula del preliminare per persona da nominare consegnava al convenuto un assegno di €
50.000,00 emesso all'ordine del venditore DA geom. , il quale già in quella sede Pt_1
veniva proposto da ome terzo da nominare;
che la designazione del Controparte_2
terzo veniva accettata da che incassava l'assegno per la somma dovuta a CP_1
titolo di acconto sul prezzo della permuta e autorizzava il a provvedere a ogni Pt_1
incombente necessario a dare esecuzione al contratto.
2 Pertanto, l'attore chiedeva di dichiararsi, previo riconoscimento della validità dell'electio amici
in suo favore, risolto il preliminare di permuta di cui alla scrittura privata del 29\7\2011 in danno di per essersi questi reso inadempiente rispetto alla stipula del definitivo, CP_1
avendo concluso con terzi un diverso contratto avente il medesimo oggetto. Per l'effetto,
chiedeva condannarsi il convenuto alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma di
€ 76.988,00 anticipata DA in vista della stipula del rogito di permuta, oltre che per Pt_1
spese e oneri necessari alla realizzazione del compendio immobiliare, nonché dell'ulteriore somma di € 21.840,00 corrisposta DA ai tecnici incaricati di predisporre i progetti Pt_1
finalizzati all'ottenimento, nell'interesse del , dei titoli abilitativi necessari. CP_1
Chiedeva, inoltre, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni derivanti DAla sua condotta di mala fede. In via gradata, in caso di ritenuta inesistenza di una valida elezione di terzo, avanzava domanda di accertamento dell'ingiustificato arricchimento del , per CP_1
aver trattenuto indebitamente le somme esborsate da a titolo di anticipo Parte_1
sul prezzo della permuta e per essersi avvalso delle attività realizzate DAl'attore per la predisposizione dei progetti e per l'ottenimento della concessione a edificare il nuovo compendio immobiliare. Per l'effetto, instava per la condanna del Parte_1
convenuto al pagamento della somma di € 76.988,00 pari alla diminuzione patrimoniale subita
Par DA , sia in proprio che in qualità di legale rappresentante p.t. della Pt_1 Parte_2
Il tutto con vittoria di spese di lite. Parte_2
Con riguardo ai fatti oggetto di causa, l'attore
Si costituiva nel giudizio di primo grado eccependo la carenza di CP_1
legittimazione attiva dell'attore e, in ogni caso, l'infondatezza delle domande proposte di ripetizione dell'indebito e di ingiustificato arricchimento, atteso che la formale designazione del terzo da parte della non era mai stata effettuata e il preliminare Controparte_2
era stato risolto per l'inadempimento della stessa rispetto all' Controparte_2
“obbligo di presentare il progetto entro il termine di 120 giorni della sottoscrizione del presente
3 contratto”. Inoltre, il convenuto evidenziava come il pagamento mediante assegno del
[...]
configurava un adempimento del terzo, giustificato DA fatto che l'attore era il suocero Pt_1
dell'amministratore della Parimenti, per il , l'attività Controparte_2 CP_1
prestata da e della finalizzata all'ottenimento Pt_1 Parte_2
dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto, era svolta nell'esclusivo interesse della onerata, in forza della scrittura privata del 29\7\2011, di tutte Controparte_2
“le spese connesse alla realizzazione delle opere di cui in progetto, comprese le spese di
progettazione, direzione lavori, per il rilascio del permesso di costruire, gli oneri di
concessione, nessuna esclusa”.
Di poi, il Giudice, rigettata la richiesta di CTU e ammesso il solo interrogatorio formale di
(cfr. verbale di causa del 3\12\2019), rimetteva la causa in decisione con la CP_1
concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, pronunciando la sentenza qui appellata, con la quale rigettava le domande attoree (contrattuale e ex art. 2033 c.c.), disconoscendo la qualità di terzo nominato vantata da , avendo egli stesso ammesso di non aver adempiuto le Pt_1
formalità di cui all'art. 1403 c.c., e ritenendo non provata la corresponsione di somme in favore di . Il tutto con condanna dell'attore soccombente al pagamento, in favore della CP_1
controparte, delle spese di lite, liquidate in € 8.000,00 oltre IVA e CPA come per legge.
Con l'impugnazione in esame, in proprio e in qualità di legale Parte_1
rappresentante p.t. della censurava la sentenza di primo Parte_2
grado per i seguenti motivi:
1) il Tribunale avrebbe errato nel ritenere la domanda infondata per la mancata formale nomina del terzo nelle forme dell'art. 1403 c.c.. Per l'appellante, invece, andava riconosciuta la legittimità della indicazione del terzo in relazione a un contratto preliminare in cui la formalizzazione della nomina era stata solo rinviata alla stipula del definitivo, ben potendo le parti decidere di indicare il terzo, anticipando gli effetti della nomina, con forme libere e inequivocabili, concretizzatesi nel caso di specie nell'emissione dell'assegno per
4 la somma dovuta a titolo di caparra e nella realizzazione delle attività funzionali all'esecuzione del contratto;
2) il Tribunale avrebbe poi compiuto una valutazione poco attenta delle prove, non rilevando l'inattendibilità delle dichiarazioni rese DA in sede di interrogatorio formale, CP_1
smentite della produzione documentale dell'attore, odierno appellante, costituita non solo
DAl'assegno emesso all'ordine del , ma anche dai progetti esecutivi intestati CP_1
all'appellato depositati al Comune al fine di ottenere le concessioni a costruire, nonché
DAle fatture di spese sostenute DA per attività prodromiche alla realizzazione del Pt_1
compendio immobiliare;
3) il Tribunale avrebbe, altresì, errato nel non dichiarare risolto il preliminare per inadempimento imputabile al promissario venditore, non potendosi ritenere il contratto preliminare risolto per comune volontà delle parti pur a fronte delle due diffide ad adempiere - notificate da alla sola – atteso che CP_1 Controparte_2
l'impossibilità di concludere il definitivo era dipesa esclusivamente DAla condotta in mala fede serbata DA il quale, in costanza di rapporto, aveva ceduto il fondo oggetto CP_1
di causa a terzi;
4) il Tribunale, inoltre, avrebbe ingiustamente rigettato la domanda di ripetizione dell'indebito
ex art. 2033 c.c. per la somma di € 50.000 versata a titolo di caparra DA e per Pt_1
quella di € 21.840,00 corrisposta ai tecnici incaricati e pagati DA per le Pt_1
trasformazioni operate al fondo del . Invero, a detta di parte appellante, a voler CP_1
ritenere inesistente ab origine il rapporto tra le parti, il Giudice avrebbe dovuto riconoscere l'insussistenza di causa rispetto ai pagamenti effettuati DA nell'interesse del Pt_1
con conseguente diritto alla ripetizione dell'indebito; CP_1
5) il Tribunale avrebbe anche omesso di pronunciarsi, stante il rigetto della domanda principale, sulla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, i cui presupposti erano stati provati in via documentale, mediante la quantificazione del valore economico
5 delle opere prestate da in € 48.880,00 (importo comprensivo della somma di € Pt_1
21.880,00 versata da ai tecnici incaricati della predisposizione dei progetti); Pt_1
6) da ultimo, l'appellante si doleva della “sonora condanna alle spese” disposta DA Tribunale
in suo danno.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva contestando CP_1
analiticamente quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello.
Di poi, con ordinanza del 30\1\2025, rigettate le richieste istruttorie, la causa era rinviata all'udienza del 6\11\2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e memorie di replica.
Infine, sulle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 6\11\2025, la causa era riservata in decisione al collegio con provvedimento dell'11\11\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che si esporranno di seguito.
A. Sul preliminare per persona da nominare.
È opportuno trattare congiuntamente i primi tre motivi d'appello, tra loro strettamente collegati e vertenti sulla nomina del terzo e sugli effetti conseguenti in ordine ai rapporti tra le parti in causa.
Invero, con il primo e con il secondo motivo d'appello, in punto di diritto e di fatto,
[...]
si doleva della conclusione raggiunta DA Giudice di prime cure in merito Parte_1
all'invalidità dell'indicazione del terzo da nominare in relazione al preliminare di permuta del
29\7\2011. A parere dell'appellante, la corresponsione, all'atto della stipula del preliminare,
della somma dovuta a titolo di caparra, tramite assegno emesso DA in favore del Pt_1
, rappresentava inequivoca individuazione dell'appellante quale terzo nei cui CP_1
confronti si sarebbero poi prodotti gli effetti del definitivo, al cui rogito era stata differita solo la formalizzazione della nomina. Peraltro, a detta dell'appellante, il non solo aveva CP_1
6 accettato l'assegno in questione, ma aveva anche autorizzato il all'esecuzione di tutte Pt_1
le attività prodromiche allo sviluppo del progetto immobiliare.
Tale doglianza non risulta fondata.
Gli elementi evidenziati DAl'appellante non consentono, infatti, di ritenere Parte_1
parte del preliminare per persona da nominare concluso con scritture privata del 29\7\2011 tra la odierno appellato. Controparte_2 CP_1
Giova soffermarsi su quello che è il tratto peculiare del contratto per persona da nominare,
ovvero l'electio amici.
Nel contratto per persona da nominare, l'esercizio del potere di nomina comporta il subingresso del terzo nel contratto nel senso che il soggetto designato, prendendo il posto della parte originaria, che l'ha nominato, acquista i diritti ed assume gli obblighi correlati nei rapporti con l'altro contraente, con effetto retroattivo, e dev'essere, pertanto, considerato fin DAl'origine come l'unica parte contraente contrapposta al prominente ed a questo legata DA rapporto costituito DAlo stipulante (cfr. Cass. del 30/10/2009, n. 23066). Il subingresso del terzo allo stipulante che l'ha designato, tuttavia, può avvenire solo a condizione che vi sia stata una tempestiva e valida electio amici, restando, in mancanza, applicabile l'art. 1405 c.c., a norma del quale, in effetti, ove la nomina del terzo non sia stata validamente fatta nel termine stabilito
DAla legge ovvero DAle parti, il contratto produce i suoi effetti nei confronti degli originari contraenti (cfr. Cass. del 30/04/2012, n. 6612). Peraltro, l'unico soggetto legittimato ad effettuare l'indicazione è colui il quale si sia riservato tale facoltà nel contratto stesso, mentre l'altro contraente, fino a quando non abbia notizia della dichiarazione di nomina e della relativa accettazione, non ha nessun rapporto con il soggetto nominato (cfr. Cass. del 20/06/2011, n.
13537).
Ora, costituisce principio consolidato che, nel contratto per persona da nominare, l'atto di nomina - che è un atto unilaterale recettizio - non richiedendo formule sacramentali, può
consistere in qualsiasi dichiarazione con la quale il contraente indica il soggetto che deve
7 acquistare i diritti ed assumere gli obblighi nascenti DA contratto da lui stipulato, purché rivesta,
a pena di nullità, la stessa forma che le parti hanno utilizzato per la stipulazione del contratto,
pur se non prescritta DAla legge (art. 1403 c.c.) (cfr. Cass. del 29/09/2006, n. 21254). “Ciò,
tuttavia, non significa che la nomina debba necessariamente essere consacrata in una formale
dichiarazione diretta DAlo stipulante all'altro contraente, essendo, al contrario, sufficiente,
alla luce del principio generale della libertà di forma e della strumentalità della forma rispetto
allo scopo dell'atto, che a questo pervenga una comunicazione scritta che indichi tanto la
chiara volontà dello stipulante di designazione del terzo in capo al quale deve concludersi il
contratto, quanto l'accettazione della nomina da parte del terzo nominato” (cfr. Cass. del
21/05/2019, n. 13686).
Nel caso di specie, non era stata fornita prova della valida designazione del terzo, anzi l'appellante in corso di causa aveva ammesso che la nomina non era avvenuta secondo le formalità richieste DA codice.
Pertanto, non poteva ritenersi parte del contratto preliminare e, di Parte_1
conseguenza, non poteva chiederne la risoluzione per inadempimento. Nondimeno, non era legittimato ad agire in forza dello stesso contratto nei confronti del per ottenere la CP_1
restituzione della somma versata a titolo di caparra e alle spese sostenute per l'espletamento delle attività esecutive del progetto immobiliare. Tali condotte, infatti, non costituivano indizi inequivocabili di un rapporto contrattuale tra il e il , potendo anzi trarsi Pt_1 CP_1
dagli atti e documenti prodotti la prova di una diversa causa giustificativa.
In base alla scrittura privata del 29\7\2011, infatti, obbligato al versamento della caparra era la
Quindi, in disparte qualsivoglia valutazione circa la leggibilità della Controparte_3
firma, l'emissione dell'assegno da parte di , in assenza di evidenze contrarie, Pt_1
costituiva adempimento del terzo, sussistendo i requisiti richiesti DAl'art. 1180 c.c. (esistenza del debito altrui, volontà di estinguerlo, spontaneità del pagamento), e ben potendosi ricollegare detta condotta al rapporto di parentela che legava all'amministratore della Parte_1
8 Inoltre, non si rinvengono ragioni per le quali avrebbe Controparte_2 CP_1
dovuto rifiutare l'assegno.
Si ricorda che “ai sensi dell'art. 1180 c.c., è consentito l'adempimento del terzo anche contro
la volontà del creditore, se quest'ultimo non abbia interesse a che il debitore esegua
personalmente la prestazione, attraverso la consegna di un assegno bancario emesso a favore
del creditore, quando il titolo sia accettato in pagamento DA creditore e da questi incassato. Il
pagamento, quale prestazione del dovuto, può avvenire persino "inscio vel invito" debitore,
sempre però che la prestazione del terzo sia regolarmente effettuata al creditore in modo
conforme all'obbligazione del debitore, con la conseguenza che l'effetto liberatorio va escluso
solo quando si verifichi che la prestazione non sia fatta per conto del debitore, ovvero che il
creditore abbia interesse a che lo stesso debitore esegua la prestazione liberatoria oppure che
il medesimo creditore rifiuti l'adempimento del terzo per l'opposizione manifestatagli DA
debitore” (cfr. Cass. Ordinanza del 03/06/2019, n. 15111).
Ancora, sempre in forza della scrittura privata del 29\7\2011, la si Controparte_2
era obbligata a presentare il progetto per la realizzazione del compendio immobiliare e a coprire tutte le spese necessarie per il rilascio dei titoli abilitativi. Quindi, prescindendo da ogni valutazione sulla prova circa le spese effettivamente sostenute da , in proprio e/o in Pt_1
qualità di legale rappresentante p.t. della deve desumersi Parte_2
che l'attività era stata svolta DAl'appellante per conto della restando Controparte_2
escluso che il potesse avere interesse a concludere con un CP_1 Parte_1
contratto avente a oggetto l'esecuzione di tali lavori.
Dunque, per tutte le ragioni fin qui esposte, i primi tre motivi d'appello vanno rigettati, assorbite tutte le questioni collegate e consequenziali prospettate DAl'appellante.
B. Sull'azione di ripetizione dell'indebito.
Con il quarto motivo d'appello, il lamentava che il Giudice di prime cure non avesse Pt_1
affatto tenuto conto dell'art. 2033 c.c., applicabile sia alla fattispecie di sopravvenuta
9 caducazione del titolo – come quella risolutoria – sia alla fattispecie di inesistenza originaria del titolo, come quella che adombrava la decisione impugnata. Chiedeva, quindi, la condanna di alla restituzione della somma di € 50.000,00 versata a titolo di caparra da CP_1
e di quella di € 21.840,00 versata dai tecnici incaricati e pagati da per le Pt_1 Pt_1
trasformazioni operate al fondo di . CP_1
Vale notare, in via preliminare, che l'appellante non coglieva la ratio della decisione impugnata,
visto che il Tribunale aveva rigettato la domanda attorea per difetto di prova dei dedotti pagamenti e non per inapplicabilità dell'art. 2033 c.c. alle ipotesi di inesistenza originaria di causa.
Ad ogni modo, questa Corte ritiene che il motivo sia privo di pregio atteso che nel caso in esame nessuna delle due somme richieste configura un indebito oggettivo.
Sul punto, la giurisprudenza è unanime nel sostenere che, con riferimento all'azione di ripetizione di indebito, prevista DAl'art. 2033 c.c., opera il normale principio, di cui all'art. 2697
c.c., dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare gli elementi costitutivi del proprio diritto, ovvero sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, con riferimento ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio, non potendosi invece esigere DAl'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens (cfr. Cass. del 26/05/2021, n.14428).
Nell'ipotesi in cui l'attore non invochi l'invalidità di un titolo, ma l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, è onere del convenuto dimostrare che il pagamento è
sorretto da una giusta causa (cfr. Cass. del 06/10/2015, n.19902).
Orbene, con riguardo alla restituzione della somma di € 50.000,00, precisato che in sede di interrogatorio formale confermava di aver ricevuto l'assegno (cfr. verbale CP_1
di udienza del 3\12\2019 e doc. n. 2 produzione dell'attore in primo grado), difetta il principale presupposto dell'azione di ripetizione dell'indebito, ovvero l'assenza di causa debendi: non è
contestato, infatti, che la somma fosse stata versata a titolo di caparra secondo quanto stabilito
10 DAla scrittura privata del 29\7\2011. Il preliminare, quindi, costituiva la fonte dell'obbligazione in questione, sorta in capo alla ma adempiuta, per ammissione dello Controparte_2
stesso appellante, DA . Pt_1
In altri termini, come più sopra precisato, l'emissione dell'assegno da parte DA - per Pt_1
l'importo dovuto a titolo di caparra e nei confronti della parte creditrice in forza del contratto preliminare del 29\7\2011 - costituiva pagamento di un debito altrui ex art. 1180 c.c. e non pagamento di un indebito.
Si aggiunga che, secondo la Suprema Corte, “chi paga spontaneamente il debito altrui senza
esservi obbligato può invocare soltanto tre rimedi: a) se il suo errore fu scusabile può a')
ripetere DAl'accipiens quanto pagato, con l'azione di indebito soggettivo (art. 2036, comma
primo, c.c.); a'') promuovere nei confronti del terzo debitore l'azione di ingiustificato
arricchimento ex art. 2041 c.c. (Cass. Sez. Un. 9946/09, cit.); b) se il suo errore fu inescusabile,
può ripetere quanto pagato DA terzo debitore (art. 2036, terzo comma, c.c.)” (cfr. Cass. del
17/06/2025, n.16213).
Pertanto, neppure può dirsi fondata un'azione di ripetizione dell'indebito soggettivo ex art. 2036
c.c., emergendo dagli atti la consapevolezza dell'appellante di pagare un debito altrui.
Anche per la somma di € 21.840,00, versata ai tecnici incaricati dei progetti per il compendio immobiliare e pagati da , va esclusa la fondatezza dell'azione di ripetizione Pt_1
dell'indebito ex art. 2033 c.c.
Tale ulteriore somma, infatti, era stata corrisposta, per ammissione dello stesso appellante e come di evince DAle fatture versate in atti (cfr. produzione documentale dell'attore in primo grado), ai tecnici incaricati della redazione del progetto, non al , che, quindi, CP_1
avrebbe potuto trarne solo in via indiretta un'utilità (peraltro non dimostrata).
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che “l'azione di indebito oggettivo ha carattere
restitutorio, cosicché la ripetibilità è condizionata DA contenuto della prestazione e DAla
possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 e ss. cod. civ. (e
11 cioè quando abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una
cosa determinata), operando altrimenti, ove ne sussistano i presupposti, in mancanza di altra
azione, l'azione generale di arricchimento senza causa prevista DAl'art. 2041 cod. civ., che
assolve alla funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell'equilibrio
economico. Pertanto, nel caso di prestazione di "facere", la quale non è suscettibile di
restituzione e, in quanto indebita, non è oggetto di valide ed efficaci determinazioni delle parti
circa il suo valore economico, non è proponibile l'azione di indebito oggettivo ma, in presenza
dei relativi presupposti, solo quella di ingiustificato arricchimento” (cfr. Cass. del 21/03/2014,
n. 6747; in senso conforme, Cass. del 05/06/2020, n. 10810).
Inoltre, come sopra meglio argomentato, il progetto per la realizzazione del compendio immobiliare veniva eseguito nell'interesse della obbligatasi con il Controparte_2
preliminare del 29\7\2011 all'effettuazione di tutti i lavori prodromici alla costruzione.
L'intestazione a del progetto da presentare ai competenti uffici comunali era CP_1
da ricollegarsi soltanto al permanere della proprietà del fondo in capo al promissario venditore sino alla stipula del definitivo.
È evidente, quindi, che i pagamenti in parola non rappresentavano uno spostamento di ricchezza privo di causa.
Pertanto, per la motivazione sopra esposta, va rigettato l'appello anche con riguardo alla domanda di restituzione ex art. 2033 c.c.
C. Sull'azione di ingiustificato arricchimento.
Con un ulteriore motivo d'appello, censurava la pronuncia gravata per Parte_1
l'omesso esame della domanda di ingiustificato arricchimento.
In effetti, nella motivazione del Tribunale non vi era alcun riferimento all'azione ex art. 2041
c.c.
Ciò nondimeno, questa Corte ritiene che non vi siano i presupposti per accogliere detta domanda.
12 È opportuno richiamare quelli che sono i principi consolidati espressi DAla giurisprudenza in tema di ingiustificato arricchimento.
L'azione ex art. 2041 c.c. ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di una obbligazione naturale (cfr. Cass.
Ordinanza del 30/04/2025, n. 11337). È contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione (Cass. Ordinanza del 20/11/2018, n. 29988). Inoltre, il suo accoglimento è subordinato alla prova che all'altrui arricchimento sia corrisposto un depauperamento della parte che la invoca e l'indennizzo da essa previsto va riconosciuto nella minore somma tra l'entità della diminuzione patrimoniale subìta e l'arricchimento ricavato DAla controparte.
Da ultimo, va ricordato che l'azione ex art. 2041 c.c. è ammessa eccezionalmente nei casi di arricchimento indiretto, solo quando l'arricchimento è ottenuto da un'amministrazione pubblica in conseguenza della prestazione eseguita DAl'impoverito in favore di un altro ente pubblico,
ovvero quando l'arricchimento è conseguito DA terzo a titolo gratuito o senza alcun titolo nei confronti del beneficiario diretto della prestazione stessa, ma non anche quando il terzo, anche se si tratta di un'amministrazione pubblica, consegue la prestazione in virtù di un titolo oneroso nei confronti del privato beneficiario (Cass. Ordinanza del 27/03/2025, n. 8070).
Nel caso di specie, l'appellante richiedeva a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. la somma di
€ 48.880,00, rappresentante il controvalore economico delle attività espletate DA nel Pt_1
fondo del per lo spostamento della condotta idrica, per la messa in sicurezza del CP_1
rudere e del suo successivo abbattimento, nonché per la predisposizione del fondo per la realizzazione dei progetti assentiti.
13 Si tratta, a ben vedere, di opere volte a dare esecuzione alle obbligazioni assunte per contratto
DAla Come già esposto, il aveva realizzato tali attività Controparte_2 Pt_1
nell'interesse dell'obbligata DICA COSTRIZIONI srl, in assenza di un rapporto contrattuale con il , nei cui confronti poteva al più ritenersi configurato un c.d. arricchimento CP_1
indiretto, che però trovava una propria causa giustificativa nella scrittura privata del 29\7\2011.
Comunque, non può considerarsi assolto l'onere della prova circa i fatti costitutivi della domanda, essendosi l'appellante limitato a documentare la propria diminuzione patrimoniale,
ma non anche l'oggettiva vantaggiosità (in termini economici) per la controparte delle prestazioni rese.
Pertanto, va rigettato anche il motivo inerente alla domanda di ingiustificato arricchimento.
D. Sulla condanna alle spese di primo grado.
Da ultimo, questa Corte ritiene che sia infondato anche l'ultimo motivo d'appello relativo alla
“sonora condanna alle spese” di lite, in quanto il Tribunale, nel disporre in danno dell'attore soccombente la refusione delle spese in favore della parte resistente vittoriosa, ha applicato correttamente il principio di cui all'art. 91 cpc e i valori tabellari medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 aggiornati DA D.M. 147/2022.
È noto, infatti, che la condanna alle spese deve essere motivata solamente nell'ipotesi di deroga al principio della soccombenza (cfr. Cass del 13/02/2020, n. 3641) e, inoltre, “in tema di
liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella
vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore
costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il
minimo e il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare
oggetto di sindacato in sede di legittimità” (cfr. Cass. del 19/01/2017, n.1287).
In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, l'appello va rigettato.
14 E. Spese processuali.
Le spese processuali del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo, con riduzione stante l'assenza di particolari questioni in fatto e\o in diritto e con attribuzione in favore dell'avv. Bruno Napoli per dichiarato anticipo.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto DAla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e in qualità di legale rappresentante Parte_1
p.t. della nei confronti di ogni diversa Parte_2 CP_1
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 4019/2024, pubblicata in data 7\8\2024 DA Tribunale di Salerno;
Par
2. ON l'appellante, in proprio e in qualità di legale Parte_1
rappresentante p.t. della al pagamento in favore Parte_2
dell'appellato, delle spese processuali del presente grado di giudizio, CP_1
che liquida in € 5.000,00 per competenza professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Bruno Napoli per dichiarato anticipo;
3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto DAla legge n. 228/2012) per il versamento da parte
15 dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
- dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Balletti -
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Sara Russo, MOT in tirocinio
generico.
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