Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/01/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 10416/2021 R.G.
N......................Sent.
N......................Cron
.
N......................Rep. REPUBBLICA ITALIANA
Oggetto: IL TRIBUNALE di GENOVA responsabilità II SEZIONE CIVILE extracontrattuale IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del giudice Unico dott.ssa Patrizia Bonsignore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10416/2021 RG promossa da:
, nata a [...], l'[...], C.F. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
Colombano Certenoli, Via San Gaetano 66, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Barbieri C.F.
, fax 0185/592505, pec C.F._2 Email_1 congiuntamente/disgiuntamente con l'Avv. Matteo Barbieri, C.F. , pec. C.F._3
fax 0185/592505, elettivamente domiciliata in Chiavari (GE), Email_2
Corso De Michiel 26/3, che la rappresentano e difendono, giusta delega in calce all'atto di citazione
ATTRICE
Contro
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante, sito in Carasco, Via Pontevecchio 55
CONVENUTA CONTUMACE
* * * *
Conclusioni per parte attrice : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, rigettata ogni contraria istanza: 1) Accertata ex art. 2050 C.C. l'esclusiva responsabilità dell' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, nella causazione del sinistro per
[...] cui è causa e delle conseguenti lesioni patite dalla IG.ra per l'effetto, condannare il Parte_1
l' , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, all'integrale risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'attore nella misura che prudentemente si quantificano in Euro 10.250,75 o in quella, maggiore o minore, che risulterà all'esito dell'istruttoria oltre interessi e rivalutazione come per legge, ivi comprese tutte le spese mediche sostenute nonché la personalizzazione del danno.
2) con vittoria delle spese di giudizio oltre la rifusione delle spese generali ed accessori di legge.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra citava in giudizio l' Parte_1 [...]
(anche ”), per sentirla dichiarare Controparte_1 CP_2 responsabile dei danni riportati in occasione del sinistro occorsole.
Affermava, in particolare, l'attrice:
- di aver iniziato a frequentare il predetto nel mese di luglio 2019 e che il giorno CP_2
05/01/2021, nel corso di una lezione di equitazione, alla presenza di un maestro, in conseguenza dell'immissione di altro cavallo all'interno dell'area di addestramento, l'animale da lei montato si sarebbe imbizzarrito facendola cadere;
- di essersi conseguentemente recata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lavagna, ove le veniva diagnosticato: “trauma polso sinistro con distacco parcellare dorsale del piramidale e frattura composta del processo conoideo. Lieve trauma sacrale;
- che la Dott.ssa redigeva perizia medico legale in relazione alle lesioni subite Persona_1 dall'attrice nell'occorso, riconoscendo un periodo di inabilità temporanea al 75% pari a giorni 30 e un ulteriore periodo di inabilità parziale al 50% di giorni 30, oltre aver riportato una invalidità permanente pari al 5-6% della totale (doc. 3 atto di citazione);
- che successivamente era stata informata dai responsabili del Centro che lo stesso era CP_1 assicurato da alla quale Compagnia, in data 07/07/2020, aveva inviato Controparte_3 comunicazione a mezzo pec, Compagnia che respingeva il sinistro affermando che “… la caduta è non avvenuta per il comportamento anomalo dell'animale o per difetto della dotazione, peraltro entrambi di proprietà della stessa danneggiata” (doc. 2 atto di citazione);
- che, in data 24/02/2021, provvedeva a rispondere all'assicurazione, precisando che il cavallo dal quale era caduta era di proprietà del . CP_2
Sulla scorta di tali premesse, l'attrice affermava, pertanto, sussistere la responsabilità del CP_2
per i danni a lei cagionati nello svolgimento della lezione di equitazione rilevando come il
[...] gestore del maneggio - proprietario o utilizzatore dei cavalli ivi esistenti adibiti allo svolgimento di lezioni di equitazione da parte di allievi – dovesse rispondere, quale esercente di attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti, qualora gli allievi (come nel caso di specie) siano cavallerizzi principianti o inesperti.
Con provvedimento del 7 febbraio 2022 il Giudice, vista la necessità di riorganizzare il ruolo e alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, confermava l'udienza del 1° marzo 2022 e disponeva la conversione della causa in trattazione scritta.
Successivamente, attesa la regolarità della notifica dell'atto di citazione e viste le note scritte depositate dall'attrice in sostituzione di udienza, dichiarava la contumacia della convenuta, il Giudice concedeva i termini richiesti per le memorie ex art. 183 c. VI c.p.c. e conseguentemente rinviava all'udienza a trattazione scritta del 28 giugno 2022 per la decisione sulle istanze istruttorie.
Nelle memorie istruttorie parte attrice instava per l'ammissione delle prove orali per testi sui capitoli di prova formulati, indicando a teste il sig. , residente in Chiavari, richiamando, in Testimone_1 merito alla quantificazione del danno, la perizia medico legale di parte già depositata in atti, instando, in via subordinata, per l'espletamento di CTU medico legale.
Successivamente, il Giudice ammetteva le prove orali dedotte da parte attrice nei limiti ritenuti ammissibili e fissava per la loro assunzione, l'udienza del 25 gennaio 2023, al termine della quale licenziava CTU medico legale nominando all'uopo la Dott.sa affinchè rispondesse sul Per_2 quesito in uso al danno biologico, la quale concludeva il proprio elaborato, accertando in capo all'attrice una ITP al 75% di 29 giorni, nei quali ha avuto necessità di utilizzare una valva, e ITP al
50% di ulteriori 28 giorni, nei quali è persistita la sintomatologia algica e invalidante e una invalidità permanente residua - ascrivibile alla caduta in virtù della limitazione funzionale e della lesione anatomica ossea - del 3%, come da bareme della Società Italiana di Medicina Legale;
Depositata la CTU, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito e scambio delle comparse conclusionali e memorie di repliche.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito meglio precisate.
La dinamica e le circostanze dei fatti così come descritte dall'attrice risultano ampiamente dimostrate.
Si veda, in particolare, la deposizione del teste sig. - presente nel luogo del sinistro Testimone_1 il giorno in cui si è verificato il sinistro poiché interessato ad assistere ad una lezione di equitazione
- il quale, sentito sui capitoli di prova dedotti da parte attrice, così rispondeva: “ad un certo punto della lezione è entrato all'interno del recinto un cavallo senza sella e tenuto ad una corda corta da qualcuno che credo fosse dello staff. Ho visto subito dal movimento di questo cavallo che è entrato un po' agitato … Ricordo che questo cavallo si muoveva in maniera molto agitata e la persona cercava di tenerlo alla corda ed a un certo punto ho sentito un nitrito di questo cavallo molto forte, nel frattempo è sopraggiunta in sella al suo cavallo che subito dopo il nitrito si è imputato si Pt_1
è bloccato e è caduta” e, in risposta al capitolo 3, (vero che la IG.ra era una principiante Pt_1 Pt_1 dell'equitazione in quanto aveva svolto solo poche lezioni) così testualmente dichiarava: “E' vero, preciso che sarà stata la seconda o terza lezione di equitazione della , Parte_2
L'accertamento del grado di esperienza dell'attrice, ovvero se principiante o esperta, appare dirimente ai fini dell'individuazione della normativa applicabile alla fattispecie oggetto nel presente giudizio. Si ricorda, infatti che, nel caso di allievi inesperti e dunque principianti, l'attività di equitazione è generalmente considerata attività pericolosa con conseguente responsabilità del gestore del maneggio ex art. 2050 c.c., mentre per il caso di allievi di livello già medio o avanzato la giurisprudenza prevalente propende per la non applicabilità della norma in commento. Per giurisprudenza costante, infatti, in caso di danni alla persona causati da caduta da cavallo occorsa durante una lezione di equitazione, il gestore del maneggio, in quanto proprietario o utilizzatore dei cavalli che servono per le esercitazioni, è soggetto alla presunzione di responsabilità di cui all'arti. 2052 c.c. e non a quella di cui all'art. 2050 c.c., a meno che si tratti di danni conseguenti alle esercitazioni di principianti, ignari di ogni regola di equitazione, o di allievi giovanissimi la cui inesperienza e conseguente incapacità di controllo dell'animale, imprevedibile nelle sue reazioni se non sottoposto ad un comando valido, rende pericolosa l'attività imprenditoriale di maneggio. E' così che, in tema di responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 cc., l'esercente l'attività stessa è tenuto a dimostrare, quale prova liberatoria, di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno (“Il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, ed ai sensi dell'art. 2052 c.c., nel caso di allievi esperti, con la conseguenza che il danneggiante è onerato, nel primo caso, della prova liberatoria consistente nell'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, nel secondo caso, della prova del caso fortuito interruttivo del nesso causale, che può derivare anche da comportamento del terzo o dello stesso danneggiato. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione di merito, pur correggendone la motivazione, tenuto conto che lo stesso giudice di appello erroneamente aveva qualificato la fattispecie come una ipotesi di responsabilità derivante da danni cagionati da animali, sebbene avesse posto in rilievo che l'allieva fosse una principiante).” – Cfr. Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6737 del 08/03/2019).
Oltre alla ricostruzione dei fatti così come confermata in sede di istruttoria orale, si aggiunga l'accertata compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice con l'evento dedotto in giudizio (“Tale lesione è compatibile con le modalità di caduta riferite: la p., mentre era in sella a cavallo, cadeva al suolo dopo che questo compieva un brusco balzo in avanti”, cfr. CTU pag. 12).
Da qui l'accoglimento della domanda attorea ai sensi dell'art. 2050 c.c. essendo stata ampiamente dimostrata la verificazione del fatto storico dedotto secondo le modalità indicate dall'attrice, in assenza di alcuna dimostrazione da parte del convenuto – che non si è costituito in giudizio – della prova liberatoria prevista a suo carico, ovvero “di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
Sulla base delle suesposte ricostruzioni istruttorie, deve anche riconoscersi la sussistenza del nesso di causalità tra la caduta, verificatesi nei termini descritti in atto di citazione e così chiaramente confermati dal teste escusso, e le lesioni riferite e riscontrate in sede di CTU.
Occorre quindi trasfondere sul piano risarcitorio tali conclusioni. Facendo applicazione delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (ultima versione) per il calcolo del danno non patrimoniale, si giunge al seguente calcolo risarcitorio:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 49 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto danno biologico € 1.567,44 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 391,86
Punto danno non patrimoniale € 1.959,30
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 29
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 28
Danno biologico risarcibile € 3.574,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 4.467,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.501,25
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.610,00 Totale danno biologico temporaneo € 4.111,25
Totale generale: € 8.578,25
A tale proposito si osserva che:
✓ l'età del danneggiato per la stima dell'invalidità permanente è stata calcolata alla data di cessazione dell'invalidità temporanea, altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n.
26897/14);
✓ il danno morale soggettivo correlato all'invalidità permanente è stato liquidato mediante incremento del punto danno biologico, rispettando tuttavia la distinzione delle due componenti – danno biologico, danno morale – che vanno a determinare l'entità del danno non patrimoniale complessivo (in base alle indicazioni della Suprema Corte di Cassazione n. 25164/2020), secondo una stima che si ritiene tenga adeguatamente conto della sofferenza e afflizione subita da parte attrice in conseguenza del sinistro;
✓ il danno morale soggettivo correlato all'invalidità temporanea è stato liquidato facendo ricorso al parametro maggiorato della tabella milanese che già lo include (la predetta tabella, presumendosi, in base ad una evidente massima d'esperienza, che la vittima di un illecito patisca sempre, nella vicinanza dello stesso, quanto meno, una sofferenza dell'animo correlata all'ansia della guarigione e alla compromissione delle attività della vita ordinaria prevede, quanto alla invalidità temporanea, un diverso sistema di personalizzazione che dall'importo medio di € 115,00 giunge fino a € 173,00);
✓ la personalizzazione sul piano dinamico - relazionale non è stata riconosciuta.
Sugli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale (già rivalutati al 2024 secondo la tabella in uso) deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria (che va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto
Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati, indice F.O.I.) fino all'odierna liquidazione nonché gli interessi di natura compensativa previa devalutazione fino alla data dell'evento e rivalutazione di anno in anno (Cassazione civile n. 1712/1995); con l'ulteriore precisazione che l'importo per l'invalidità temporanea dovrà essere inizialmente devalutato a far data dal giorno del sinistro mentre l'importo per l'invalidità permanente dovrà essere inizialmente devalutato a far data dalla guarigione clinica, occorsa allo spirare del termine d'invalidità temporanea come accertata in sede di ctu (cfr. ex multis Cassazione civile n. 10303/2012 e Cassazione civile n.
3806/2004).
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta, così come le spese di CTP ampiamente documentate in atti (doc. 4 parte attrice, fattura Dott.ssa Per_1
€ 305,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, accerta la responsabilità della convenuta
in ordine al fatto di cui è causa, Controparte_1 per l'effetto: dichiara tenuta e condanna a Controparte_1 corrispondere a parte attrice, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, l'importo di Euro
€ 8.578,25, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
condanna al pagamento delle Controparte_1
spese legali in favore della sig.ra pari ad Euro 5.077,00, oltre rimborso spese forfettarie Parte_1
al 15% oltre CPA ed IVA se dovute, oltre alle spese CTP come documentate in atti.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta Controparte_1
le spese di CTU.
[...]
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Genova, 17 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia Bonsignore