Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 2104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2104 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 9921/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del Dott. Antonio Caradonna, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 9921 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, vertente tra
, C.F. Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Carmen Moscariello, C.F. , elettivamente C.F._1
domiciliato presso l in Napoli alla via A. De Controparte_1
Gasperi n. 55;
- ATTORE
e
, C.F. in persona Controparte_2 P.IVA_2
del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Duraturo, C.F.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Giugliano C.F._2
in Campania (NA) alla Via Santa Rita Da Cascia n. 35;
- CONVENUTO
e
, C.F. rappresentata e difesa CP_3 C.F._3
dall'Avv. Giovanni Folchino, C.F. presso il cui studio C.F._4
elettivamente domicilia in Napoli alla Via Tommaso Caravita n. 10;
Pag. 1 a 10
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM
(adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificata a mezzo pec in data 30.9.2022, l Pt_1
conveniva in giudizio il esponendo in fatto: Controparte_2
che in data 17.12.2015, alle ore 20,15, in via Giacinto Gigante nel comune di assicurata transitava a piedi Controparte_2 CP_3 Pt_1
quando inciampava in una buca presente sul marciapiede, rovinando a terra;
che
CP_ a causa del sinistro, la riportava lesioni che la costringevano ad assentarsi dal proprio lavoro dal 23.12.2015 al 26.4.2016 (totale 126 giornate lavorative), periodo per il quale l erogava all'assicurato l'indennità di malattia;
che con Pt_1
lettera del 6.7.2016 l si surrogava, ai sensi degli artt.1916 c.c. e 28 legge Pt_1
990/69, nel diritto dell'assicurato e, per i periodi di assenza dal lavoro per i quali era già stata erogata l'indennità, richiedeva al responsabile del sinistro il rimborso della somma di € 5.473,01, oltre rivalutazione, interessi e spese al
Pag. 2 a 10 soddisfo;
che, nonostante i ripetuti solleciti inviati in data 4.1.2017, 25.1.2018,
14.3.2019, 22.2.2021, il responsabile del sinistro non eseguiva alcun pagamento, comunicando, piuttosto, con lettera del 13.7.2016, di non essere tenuto a pagare in quanto la responsabilità non era stata accertata;
che la ZZ conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale di Napoli Nord ed il Controparte_2
procedimento, iscritto al NRG 3781/2017, si concludeva con sentenza n.
1825/2020 del 14.9.2020; che il Tribunale di Napoli Nord accertava la responsabilità del e, per l'effetto, lo condannava al Controparte_2
CP_ pagamento in favore della della somma di € 4.065,65, oltre interessi e spese.
Chiedeva, pertanto, condannarsi il al Controparte_2
pagamento della complessiva somma di € 5.607,66 (così composta: € 5.454,10 quale importo dell'indennità di malattia erogata all'assicurato, € 134,00 quali interessi legali maturati al 22.2.2021, € 18,00 quali spese), il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sulla somma rivalutata dal 23.2.2021 sino al soddisfo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Si costituiva in giudizio il eccependo, in via Controparte_2
preliminare, la nullità dell'originario atto di citazione per violazione dell'art. 164
c.p.c. e dell'art. 163 comma 3 n. 7 c.p.c., e l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda.
Segnatamente, deduceva che, per ottenere il risarcimento delle lesioni patite nel CP_ sinistro, la citava in giudizio il innanzi Controparte_2
al Tribunale di Napoli Nord;
che il giudizio, che veniva definito con la sentenza n. 1825/2020 di accoglimento parziale della domanda, con riconoscimento alla
ZZ un concorso di colpa pari al 50% del dovuto;
che nelle more l Pt_1
provvedeva a versare alla ZZ l'indennità prevista per gli assicurati in caso di infortunio per n. 126 giorni per un totale di € 5.473,01; che sempre nelle more l provvedeva a surrogarsi ex art. 1916 c.c. nella posizione risarcitoria della Pt_1
Pag. 3 a 10 CP_
al fine di ottenere la restituzione di quanto versato alla stessa;
che la stessa, in data 22.10.2020 ed in data 09.12.2022, provvedeva a notificare atto di precetto in danno del al fine di ottenere il pagamento Controparte_2
dell'intera somma a lei riconosciuta dal Tribunale di Napoli Nord con la sentenza n. 1825/2020; che il regolarmente Controparte_2
versava l'importo delle spettanze legali liquidate in favore dell'avvocato Luisa
Folchino.
Chiedeva, altresì, di essere autorizzato alla chiamata in causa della
[...]
al fine di essere manlevato per l'eventuale condanna al pagamento in CP_3
favore dell della differenza tra il danno riconosciuto nella sentenza n. Pt_1
1825/2020 e la somma erogata dall a titolo di indennità per la malattia. Pt_1
Concludeva insistendo per il rigetto della domanda proposta dalla in Pt_1
quanto infondata oltre che non provata e/o comunque formulata con richieste di pagamento di somme eccedenti gli importi effettivamente dovuti;
in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva accertarsi e dichiararsi che il
è tenuto al pagamento solo della somma Controparte_2
riconosciuta dal Tribunale di Napoli Nord con la sentenza n. 1825/2020 mentre la differenza tra detta somma e quella effettivamente erogata dall alla Pt_1 [...]
è a carico di quest'ultima e per l'effetto, ridurre proporzionalmente CP_3
l'eventuale condanna;
in caso di accoglimento della domanda attorea,
CP_ condannare in manleva la al pagamento in favore dell' della differenza Pt_1
tra la somma riconosciuta con la sentenza n. 1825/2020 e quella effettivamente erogata dall' alla sig.ra con vittoria di spese, diritti ed Pt_1 CP_3
onorari di causa, con attribuzione al procuratore costituito anticipatario.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio CP_3
eccependo l'illegittimità della surroga dell in quanto la stessa non può Pt_1
essere applicata sulla quota di risarcimento ottenuta dall'assicurato a titolo di
Pag. 4 a 10 danno biologico e morale ma esclusivamente per la quota di risarcimento ottenuta per la ridotta e/o totale capacità lavorativa.
A tal uopo precisava che la sentenza n. 1825/2020, emessa dal Tribunale di
Napoli Nord G.I. Dr. Ucci, riconosceva a titolo di danno biologico la somma di euro 3.816,00 e a titolo di invalidità temporanea totale euro 784,00, a titolo di invalidità temporanea parziale (75%) euro 2.205,00, a titolo di invalidità temporanea parziale (50%) euro 735,00 e a titolo di invalidità temporanea parziale (25%) euro 367,50,00, il tutto per un totale di euro 4.091,50.
Essendo stato riconosciuto ed applicato il concorso di colpa, alla detta cifra va portata una decurtazione del 50% e, pertanto, l'importo riconosciuto a titolo di invalidità temporanea è pari ad euro 2.045,75, per cui l'importo su cui l Pt_1
potrebbe esercitare la surroga/rivalsa è esclusivamente pari ad euro 2.045,75.
Depositate le memorie ex art. 183 VI co c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale, rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, mutata la persona fisica del Giudicante, con ordinanza del 1.2.2025, resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dal convenuto, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge.
Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum.
Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il
“petitum” sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto
Pag. 5 a 10 della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto.
In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n.
17023/03).
Quanto poi alla causa petendi, anch'essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata ed in quanto tale va accolta per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
La surrogazione dell'assicuratore (sociale o privato) consiste in una successione a titolo particolare nel diritto di credito vantato dalla vittima di un fatto illecito nei confronti del responsabile.
Essa è infatti una species del generale istituto previsto dall'art. 1203 c.c. (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26647 del 18/10/2019, Rv. 655423 – 01; ma così già Sez. U, Sentenza n. 5246 del 28/05/1994, Rv. 486816 – 01).
La surrogazione è dunque un fenomeno circolatorio del credito.
Pag. 6 a 10 Il trasferimento di un qualsiasi diritto di credito dal titolare ad un terzo in tanto può avvenire, in quanto il credito esista.
I corollari di questo principio sono due:
a) in tanto l'assicuratore può esercitare la surrogazione, in quanto la vittima abbia effettivamente un diritto di credito nei confronti del terzo responsabile;
b) poiché l'assicuratore per effetto della surrogazione acquista il medesimo diritto che sorgeva in capo al danneggiato e ne assume la posizione rispetto al terzo responsabile, a lui saranno da questi opponibili tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al danneggiato: e tra queste le eccezioni di inesistenza o di indimostrabilità del danno (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 468 del 17/01/1997,
Rv. 501824 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10597 del 11/10/1995, Rv. 494199 - 01).
La surrogazione dell'assicuratore (sociale o privato) non è illimitata;
essa incontra due limiti: uno qualitativo, l'altro quantitativo.
Il primo limite è rappresentato dal tipo di danno indennizzato dall'assicuratore: questi infatti, se per legge ha dovuto indennizzare pregiudizi che la legislazione di settore presume esistenti juris et de jure, ma che in realtà l'assicurato non ha sofferto, nessuna surrogazione potrà esercitare per le somme pagate, a nulla rilevando che il danneggiato vanti comunque ulteriori crediti nei confronti del responsabile, a titolo di risarcimento di danni estranei alla copertura assicurativa
(Corte cost., 18-07-1991, n. 356; Corte cost., 06-06-1989, n. 319).
Il limite quantitativo è duplice: l'assicuratore sociale non potrà pretendere dal terzo responsabile somme eccedenti il danno da questi effettivamente causato, stimato con i criteri del diritto civile;
né somme eccedenti gli importi effettivamente versati all'assicurato (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26647 del 18/10/2019, Rv. 655423 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1834 del 25/01/2018,
Rv. 647613 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 255 del 10/01/2008, Rv. 601222 - 01).
L'art. 41 L. 183 del 4.11.2010 ha previsto nuove norme in tema di responsabilità di terzi nelle invalidità civili;
esse stabiliscono che le pensioni, gli assegni e le
Pag. 7 a 10 indennità spettanti agli invalidi civili, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino alla concorrenza del loro ammontare dall'ente erogatore nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazione, ma entro i limiti del quantum erogato a favore del danneggiato.
A tal proposito, costituisce principio consolidato quello secondo cui “il congegno della surrogazione non può diventare fonte di lucro per chi lo subisce neppure quando il ristoro del danno spetti da parte di soggetti diversi: tale eventualità risulta scongiurata dal diritto di surrogazione dell'assicuratore per il recupero delle spese effettivamente sostenute e delle indennità eventualmente versate all'assicurato nei confronti del terzo responsabile del fatto dannoso, fino alla concorrenza dell'ammontare della somma erogata, ma entro i limiti del quantum liquidato a favore del danneggiato, senza che possa tenersi conto del concorso di colpa di quest'ultimo nella produzione del danno”.
Il consolidato orientamento giurisprudenziale viene riassunto dalla S.C. nella sentenza n. 9002 del 21.3.2022, in cui viene ribadito che l'istituto della surroga consiste nella sostituzione di un terzo nei diritti del creditore e non permette, pertanto, che il surrogato goda di prerogative superiori a quelle proprie del creditore, cui si sostituisce.
Trattasi di successione a titolo particolare nel rapporto obbligatorio, dal lato attivo, il quale non muta a causa della surrogazione.
Nel caso di specie, il diritto di surrogazione dell nei diritti dell'assicurato Pt_1
verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale l abbia Pt_1
erogato la prestazione previdenziale, va perciò rapportato agli importi versati, atteso che il meccanismo della surroga non può produrre un danno a carico del debitore né un vantaggio del terzo surrogatosi nel diritto di credito.
Ancora da ultimo, con sentenza 26.10.2023 n. 29787, la S.C. ha sancito che “la domanda di surrogazione proposta dall'nei confronti del responsabile di un fatto illecito, avente ad oggetto il recupero delle somme versate all'assistito a titolo di
Pag. 8 a 10 assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della L. n. 222/1984, esige la dimostrazione che la vittima abbia effettivamente subito un danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro, da accertare e liquidare con gli ordinari criteri della responsabilità civile.
Da quanto esposto, ne consegue che l ha diritto al rimborso della somma Pt_1
erogata in favore dell'attrice da parte dell'istituto previdenziale.
Tuttavia, la surroga da parte dell non può essere applicata sulla quota di Pt_1
risarcimento ottenuta dall'assicurato a titolo di danno biologico e morale ma esclusivamente per la quota di risarcimento ottenuta per la ridotta e/o totale capacità lavorativa.
A tal uopo si precisa che la sentenza n. 1825/2020, emessa dal Tribunale di
Napoli Nord G.I. Dr. Ucci, riconosceva a titolo di danno biologico la somma di euro 3.816,00 e a titolo di invalidità temporanea totale euro 784,00, a titolo di invalidità temporanea parziale (75%) euro 2.205,00, a titolo di invalidità temporanea parziale (50%) euro 735,00 e a titolo di invalidità temporanea parziale (25%) euro 367,50,00, il tutto per un totale di euro 4.091,50.
Essendo stato riconosciuto ed applicato il concorso di colpa, alla detta cifra va portata una decurtazione del 50% e, pertanto, l'importo riconosciuto a titolo di invalidità temporanea è pari ad euro 2.045,75, per cui l'importo su cui all Pt_1
va riconosciuta la surroga è pari ad euro 2.045,75.
Alla luce di quanto sopra, e della richiamata giurisprudenza, va quindi accolta nei limiti di cui sopra la richiesta avanzata dall'Istituto erogante nei confronti del e, viceversa va rigettata la domanda di Controparte_2
manleva formulata da quest'ultimo nei confronti della ZZ.
Le spese del presente procedimento seguono strettamente la soccombenza del convenuto e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 55/14, (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n.
147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle
Pag. 9 a 10 prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte attrice vittoriosa.
P.Q.M.
1) Accoglie parzialmente la domanda e condanna il Controparte_2
al pagamento in favore dell , per le causali di cui in parte
[...] Pt_1
motiva, a titolo di surroga, dell'importo di Euro 2.045,75 oltre interessi legali come determinati in parte motiva e rivalutazione monetaria al soddisfo;
2) condanna il al pagamento in favore dell delle Controparte_2 Pt_1
spese del presente procedimento, che liquida in complessivi euro 2.804,00, di cui euro 264,00 per spese ed euro 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) condanna il al pagamento in favore dell'Avv. Giovanni Controparte_2
Folchino, difensore dichiaratosi antistatario, delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa, 30.5.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Antonio Caradonna
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