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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/07/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 2703 DELL'ANNO 2024
FRA
IA SC
E
FRA
CP_1
Oggi 3 luglio 2025 ore 9,30 innanzi al dott. Fabrizio Carletti, sono comparsi:
Per la parte attrice l'avv.Francesco Maria Lucci;
Per parte convenuta: l'avv. Ester Gammieri in sost dell'Avv. COLLERONE IA
AL RI ( ) C.F._1
I Procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai propri atti .
L'avv Lucci riporta le decisioni del Tribunale di Milano depositate che hanno deciso due cause analoghe. Inoltre chiede la ripetizione delle somme già pagate.
L'Avv. Gammieri si riporta ai propri atti e chiede il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese;
in subordine la compensazione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e rimette le parti innanzi a sé alle ore 14,00 da remoto, per la lettura del dispositivo e per l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Successivamente oggi, ad ore 14,00, in collegamento da remoto, nessuno è presente alla lettura del dispositivo. Il giudice procede quindi al deposito della sentenza che segue, facente parte integrante del presente verbale. Il G.O.P.
Dott. Fabrizio Carletti SENTENZA
N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Monza, dott. Fabrizio Carletti, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato all'udienza del 3 luglio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2703/2024 R.G e promossa da
SC IA (C.F. ) con il patrocinio degli C.F._2
avv. PERICOLI MATTEO e BALDACCINI ALDO
( VIA G.BATTISTA MARTINI, 13 00100 ROMA;
C.F._3
( ) VIA G.B. Controparte_2 C.F._4
MARTINI, 13 00198 ROMA;
CC RA RI
( ) ; , con elezione di domicilio in VIA G.B. C.F._5
MARTINI, 13 00198 ROMA presso avv. PERICOLI MATTEO;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio degli avv. IMPARATO CP_1 P.IVA_1
NS e EL RA ) VIA C.F._6
MORANDI, 1 C/O AVVOCATURA INPS 20052 MONZA;
COLLERONE
IA AL RI ) Indirizzo C.F._1 Telematico;
, con elezione di domicilio in VIA MORANDI 1 ANGOLO
VIA CORREGGIO 20900 MONZA, presso e nello studio dell'avv.
IMPARATO NS;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti .
La causa è stata discussa e decisa all'udienza odierna, dandosi pubblica lettura del dispositivo della sentenza e delle ragioni della decisione di seguito riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.10.2024 la d.ssa Eliana CI avendo premesso: che è
un'ostetrica libero professionista iscritta alla Gestione Commercianti dell' ; che dopo CP_1
l'entrata in vigore della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (art. 1, commi 54 ss.), così
come novellata dalla legge n. 218 del 28 dicembre 2015 e ss. mm. e ii., essendo in possesso dei relativi requisiti reddituali, ha aderito al regime fiscale agevolato che consente di fruire di una c.d. flat tax sul reddito imponibile;
che – avendo avuto parere favorevole dalla propria associazione di categoria – ha altresì richiesto di aderire anche al collegato regime contributivo agevolato previsto dalla medesima legge (art. 1, commi
76 ss.), tramite cui beneficiare di una riduzione della contribuzione del 35% e l'Ente ha accolto la suddetta domanda, con generazione nel cassetto previdenziale – anno dopo anno – degli F24 che tenevano conto della predetta riduzione contributiva;
che, oltre sei anni dopo l'adesione al regime contributivo agevolato, l' di Monza ha inviato alla CP_1
ricorrente due comunicazioni datate 16 ottobre 2023 e 2 gennaio 2024 con cui le veniva contestata l'indebita fruizione di agevolazioni contributive non spettanti, nella prima a far data dall'anno 2017, nella seconda a far data dall'anno 2019, per aver aderito al regime contributivo, richiedendo a titolo di contributi non versati, sanzioni e interessi, un totale di 14.803,52 euro;
che i ricorsi avverso tali provvedimenti sono stati rigettati con la
motivazione che essa “svolge attività di "ostetrica" con regolare Partita Iva” e “non
risulta titolare di alcuna impresa individuale iscritta presso la Camera di Commercio e
non è, pertanto, in possesso di uno dei requisiti richiesti dalla succitata Legge per poter
fruire del beneficio in quanto il regime agevolato non può essere esteso alle persone
fisiche esercenti attività professionale non organizzata in forma imprenditoriale”; quanto
premesso chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: dichiarata l'illegittimità
dei provvedimenti dell' , accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa Eliana CP_1
CI, in qualità di ostetrica iscritta alla Gestione Commercianti, a beneficiare del regime contributivo agevolato in quanto possiede i requisiti di legge per il regime fiscale agevolato e, per l'effetto, condannare l' a ripristinare detto regime in capo alla CP_1
ricorrente e a restituire le somme eventualmente pagate in eccedenza dalla stessa;
in ogni caso, accertare e dichiarare non dovute le somme richieste dall' alla dott.ssa Eliana CP_1
CI a titolo di differenze contributive, sanzioni e interessi a far data dall'anno 2017,
anche per l'irripetibilità dell'indebito previdenziale. Si costituiva con memoria difensiva del 17.12.2024 l' contestando la pretesa della ricorrente e chiedendone il rigetto. CP_1
La causa giungeva, senza necessità di ulteriore attività istruttoria, all'udienza del
3.7.2025: in sede di discussione, riportandosi alla memoria conclusiva, parte attrice ha specificato la domanda allegando di avere eseguito il pagamento di tutte le somme richieste dall' , sia a titolo di differenze contributive che di sanzioni e interessi CP_1
tramite una rateizzazione, onde insisteva per la declaratoria della insussistenza dell'obbligo di pagamento dei predetti importi, con richiesta di restituzione di tutte le somme pagate. Alla medesima udienza veniva data lettura del dispositivo e venivano esposte le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso non è fondato e merita di essere respinto. L'art. 1 co. 54 della Legge 190 /2014
(Legge di stabilità 2015) illustra le condizioni e individua la platea di beneficiari del regime forfettario: “I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o
professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a
89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente: a) hanno conseguito
ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro
85.000; b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad
euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo
50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la
modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del
citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili
da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per
prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Il successivo co. 76 dell'art. 1 individua, di contro, i beneficiari del regime contributivo più favorevole: “I soggetti di cui al comma 54 esercenti attività d'impresa possono
applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84”.
Afferma la ricorrente che la disposizione di cui all'art 2 l.
7.8.1990 n. 249 (“A decorrere
dal 1° luglio 1990 le ostetriche iscritte all'albo professionale ed esercenti la libera
professione sono obbligatoriamente iscritte alla gestione dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali istituita presso l'Istituto
nazionale della previdenza sociale. Sono escluse dall'iscrizione alla predetta gestione le
ostetriche iscritte ad altra forma di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti”) avrebbe esteso alle ostetriche la disciplina dettata per gli esercenti attività di impresa iscritti alla Gestione Commercianti, operando così un “rinvio mobile” fra le due categorie di iscritti. In realtà, analizzando la normativa citata, non risponde al vero che sia stato operato alcun rinvio dal 1990 in materia previdenziale. La circostanza che le ostetriche libere professioniste sono assoggettate alla gestione previdenziale non CP_1
significa che esse siano “equiparate” agli imprenditori iscritti alla gestione artigiani e commercianti: la norma sopra citata che prevede il beneficio contributivo, infatti,
specifica e differenzia in più di un passaggio il trattamento riservato alle une e agli altri.
Così, infatti, l'art. 74 L. 190 2014 riserva il regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84
non a tutti i soggetti di cui al comma 54 , ma solo a quelli “esercenti attività d'impresa”
laddove la specificazione non sarebbe stata necessaria se il legislatore avesse inteso operare il richiamo toutcourt all'intera classe di iscritti. E ancora, la stessa diversità di disciplina si riscontra anche nelle singole disposizioni che integrano il regime agevolato,
l'art. 83 nello stabilire le modalità di accesso al regime agevolato non considera altre categorie se non quella degli imprenditori: “Al fine di fruire del regime contributivo
agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che intraprendono l'esercizio di un'attività
d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa
a disposizione dall i soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il CP_1
termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione”.
Nessun riferimento ad esercenti arti o professioni. E così, il riferimento a “coadiuvanti e
coadiutori” dell'imprenditore ex art. 78 è coerente con la stessa natura dei soggetti cui si riferisce, mentre sarebbe del tutto fuori luogo ove la disposizione si riferisse anche ai professionisti. Né si può affermare che, allorchè il legislatore del 2014 al comma 76
della L. 190 si riferisce ai soli esercenti attività d'impresa, omettendo il riferimento ad artisti e professionisti, “lo fa in quanto questi ultimi afferiscono già ad altre gestioni
previdenziali o casse professionali” (Ricorso introduttivo): ciò starebbe a significare che i professionisti non iscritti ad altre gestioni previdenziali, de residuo, parteciperebbero al regime agevolato degli imprenditori sol perché appartenenti alla stessa gestione previdenziale. L'assunto non è condivisibile, in realtà il legislatore sembra operare una distinzione fra professionisti e imprenditori al netto di quelle categorie già iscritte ad altre gestioni;
ne è una riprova proprio la categoria delle ostetriche che dal 1° luglio 1990 –
quindi prima dell'intervento del legislatore del 2014 - pur essendo sottoposte alla medesima gestione , possono esercitare la propria attività sia in forma d'impresa che CP_1
come libere professioniste, con un differente regime giuridico che si riflette anche in materia contributiva.
Oltre a questi motivi che si fondano sulla interpretazione letterale della norma, osta all'accoglimento della domanda della ricorrente il principio di carattere generale,
secondo cui non è consentita una interpretazione estensiva della norma che stabilisce un regime contributivo di maggior favore per una determinata categoria di iscritti,
costituendo eccezione a una regola generale.
Ciò posto, occorre individuare la normativa applicabile nel caso di indebita prestazione previdenziale, consistita nel caso di specie in un mancato esborso di contributi previdenziali. Si premette che nella domanda la ricorrente si definisce “Iscritto alla
gestione previdenziale degli artigiani ed esercenti attività commerciali”, senza alcun riferimento alla propria qualifica libero professionale;
dichiara non solo di essere in possesso dei requisiti ex art. 54 legge 190 /2014 cit., ma anche di essere nelle condizioni dettate da norme che si riferiscono agli imprenditori in via esclusiva: così per la decorrenza della agevolazione, dall'inizio dell'attività o dal 28 febbraio ecc., riferendo a sé stessa la relativa norma dettata per gli imprenditori, appunto, dall'art. 83; ugualmente,
per il riferimento all'art 81, relativo ai collaboratori dell'imprenditore, non certo ai professionisti;
si rinvia al doc. sub 2 di parte ricorrente.
L'art. 13 comma 1 della L. 30 dicembre 1991, n. 412 ha disposto che " Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, (“prestazioni indebite”) si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente,
consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. "
Ora, ai fini dell'applicazione della norma – si osservi di natura derogatoria e quindi eccezionale – devono verificarsi tutte le condizioni ivi indicate fra cui, per quanto qui interessa, l'errore imputabile all'ente erogatore e l'assenza di dolo. Quanto al primo si ritiene che se di errore si è trattato questo non può imputarsi all'ente erogatore, il quale in base alla domanda come formulata dalla ricorrente non riporta, come detto in precedenza,
il riferimento alla propria qualifica di professionista;
al contrario, la compilazione del modulo, contente espressi e continui richiami alla natura imprenditoriale del richiedente,
ha tratto in errore l'ente: non di errore imputabile all'ente erogatore si tratta quindi, ma esclusivamente riconducibile alla condotta della ricorrente. Quanto al dolo si concorda con l'opinione secondo cui questo stato soggettivo viene integrato dalla mancata comunicazione di dati all'Ente erogatore della propria situazione professionale, rilevante ai fini della fruizione della agevolazione prevista. Tale condotta configura appieno l'ipotesi di condotta dolosa, volta ad escludere la rilevanza dell'errore, da parte dell'ente erogatore (cfr Cass n 3728 del 29.4.2007 e Cass n 8609 del 11.8.99 , cass. 30 giugno
2021 18615).
Per quanto precede, il ricorso è infondato. In riferimento alla circostanza dell'avvenuto pagamento di quanto intimato dall' , totale o parziale - allegato da parte ricorrente in CP_1
sede di discussione - poiché allegazione e prova di esso sono intervenuti successivamente al termine fissato dalla legge per il deposito di documenti, si conferma l'obbligo di pagamento di tutte le somme ad oggi dovute, ad eccezione di quelle eventualmente già pagate, di cui è esclusa la ripetizione nei confronti dell'Ente.
Le spese, attesa la peculiarità della fattispecie e la complessità della disciplina normativa di riferimento, vengono compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, eccezione e conclusione rigettata o assorbita, così
decide :
- respinge il ricorso;
per l'effetto, accerta l'obbligo di pagamento delle somme richieste dall' con i provvedimenti impugnati e condanna CI Eliana al pagamento nei CP_1
confronti dell' di tutte le somme ad oggi dovute;
respinge l'istanza di ripetizione CP_1
delle somme eventualmente già corrisposte a per i medesimi titoli;
respinge ogni CP_1
altra domanda nei confronti dell' . CP_1
- compensa le spese.
Così deciso in Monza il 3.7.2025
Il G.O.P. Fabrizio Carletti.
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 2703 DELL'ANNO 2024
FRA
IA SC
E
FRA
CP_1
Oggi 3 luglio 2025 ore 9,30 innanzi al dott. Fabrizio Carletti, sono comparsi:
Per la parte attrice l'avv.Francesco Maria Lucci;
Per parte convenuta: l'avv. Ester Gammieri in sost dell'Avv. COLLERONE IA
AL RI ( ) C.F._1
I Procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai propri atti .
L'avv Lucci riporta le decisioni del Tribunale di Milano depositate che hanno deciso due cause analoghe. Inoltre chiede la ripetizione delle somme già pagate.
L'Avv. Gammieri si riporta ai propri atti e chiede il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese;
in subordine la compensazione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e rimette le parti innanzi a sé alle ore 14,00 da remoto, per la lettura del dispositivo e per l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Successivamente oggi, ad ore 14,00, in collegamento da remoto, nessuno è presente alla lettura del dispositivo. Il giudice procede quindi al deposito della sentenza che segue, facente parte integrante del presente verbale. Il G.O.P.
Dott. Fabrizio Carletti SENTENZA
N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Monza, dott. Fabrizio Carletti, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato all'udienza del 3 luglio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2703/2024 R.G e promossa da
SC IA (C.F. ) con il patrocinio degli C.F._2
avv. PERICOLI MATTEO e BALDACCINI ALDO
( VIA G.BATTISTA MARTINI, 13 00100 ROMA;
C.F._3
( ) VIA G.B. Controparte_2 C.F._4
MARTINI, 13 00198 ROMA;
CC RA RI
( ) ; , con elezione di domicilio in VIA G.B. C.F._5
MARTINI, 13 00198 ROMA presso avv. PERICOLI MATTEO;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio degli avv. IMPARATO CP_1 P.IVA_1
NS e EL RA ) VIA C.F._6
MORANDI, 1 C/O AVVOCATURA INPS 20052 MONZA;
COLLERONE
IA AL RI ) Indirizzo C.F._1 Telematico;
, con elezione di domicilio in VIA MORANDI 1 ANGOLO
VIA CORREGGIO 20900 MONZA, presso e nello studio dell'avv.
IMPARATO NS;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti .
La causa è stata discussa e decisa all'udienza odierna, dandosi pubblica lettura del dispositivo della sentenza e delle ragioni della decisione di seguito riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.10.2024 la d.ssa Eliana CI avendo premesso: che è
un'ostetrica libero professionista iscritta alla Gestione Commercianti dell' ; che dopo CP_1
l'entrata in vigore della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (art. 1, commi 54 ss.), così
come novellata dalla legge n. 218 del 28 dicembre 2015 e ss. mm. e ii., essendo in possesso dei relativi requisiti reddituali, ha aderito al regime fiscale agevolato che consente di fruire di una c.d. flat tax sul reddito imponibile;
che – avendo avuto parere favorevole dalla propria associazione di categoria – ha altresì richiesto di aderire anche al collegato regime contributivo agevolato previsto dalla medesima legge (art. 1, commi
76 ss.), tramite cui beneficiare di una riduzione della contribuzione del 35% e l'Ente ha accolto la suddetta domanda, con generazione nel cassetto previdenziale – anno dopo anno – degli F24 che tenevano conto della predetta riduzione contributiva;
che, oltre sei anni dopo l'adesione al regime contributivo agevolato, l' di Monza ha inviato alla CP_1
ricorrente due comunicazioni datate 16 ottobre 2023 e 2 gennaio 2024 con cui le veniva contestata l'indebita fruizione di agevolazioni contributive non spettanti, nella prima a far data dall'anno 2017, nella seconda a far data dall'anno 2019, per aver aderito al regime contributivo, richiedendo a titolo di contributi non versati, sanzioni e interessi, un totale di 14.803,52 euro;
che i ricorsi avverso tali provvedimenti sono stati rigettati con la
motivazione che essa “svolge attività di "ostetrica" con regolare Partita Iva” e “non
risulta titolare di alcuna impresa individuale iscritta presso la Camera di Commercio e
non è, pertanto, in possesso di uno dei requisiti richiesti dalla succitata Legge per poter
fruire del beneficio in quanto il regime agevolato non può essere esteso alle persone
fisiche esercenti attività professionale non organizzata in forma imprenditoriale”; quanto
premesso chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: dichiarata l'illegittimità
dei provvedimenti dell' , accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa Eliana CP_1
CI, in qualità di ostetrica iscritta alla Gestione Commercianti, a beneficiare del regime contributivo agevolato in quanto possiede i requisiti di legge per il regime fiscale agevolato e, per l'effetto, condannare l' a ripristinare detto regime in capo alla CP_1
ricorrente e a restituire le somme eventualmente pagate in eccedenza dalla stessa;
in ogni caso, accertare e dichiarare non dovute le somme richieste dall' alla dott.ssa Eliana CP_1
CI a titolo di differenze contributive, sanzioni e interessi a far data dall'anno 2017,
anche per l'irripetibilità dell'indebito previdenziale. Si costituiva con memoria difensiva del 17.12.2024 l' contestando la pretesa della ricorrente e chiedendone il rigetto. CP_1
La causa giungeva, senza necessità di ulteriore attività istruttoria, all'udienza del
3.7.2025: in sede di discussione, riportandosi alla memoria conclusiva, parte attrice ha specificato la domanda allegando di avere eseguito il pagamento di tutte le somme richieste dall' , sia a titolo di differenze contributive che di sanzioni e interessi CP_1
tramite una rateizzazione, onde insisteva per la declaratoria della insussistenza dell'obbligo di pagamento dei predetti importi, con richiesta di restituzione di tutte le somme pagate. Alla medesima udienza veniva data lettura del dispositivo e venivano esposte le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso non è fondato e merita di essere respinto. L'art. 1 co. 54 della Legge 190 /2014
(Legge di stabilità 2015) illustra le condizioni e individua la platea di beneficiari del regime forfettario: “I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o
professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a
89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente: a) hanno conseguito
ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro
85.000; b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad
euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo
50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la
modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del
citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili
da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per
prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Il successivo co. 76 dell'art. 1 individua, di contro, i beneficiari del regime contributivo più favorevole: “I soggetti di cui al comma 54 esercenti attività d'impresa possono
applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84”.
Afferma la ricorrente che la disposizione di cui all'art 2 l.
7.8.1990 n. 249 (“A decorrere
dal 1° luglio 1990 le ostetriche iscritte all'albo professionale ed esercenti la libera
professione sono obbligatoriamente iscritte alla gestione dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali istituita presso l'Istituto
nazionale della previdenza sociale. Sono escluse dall'iscrizione alla predetta gestione le
ostetriche iscritte ad altra forma di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti”) avrebbe esteso alle ostetriche la disciplina dettata per gli esercenti attività di impresa iscritti alla Gestione Commercianti, operando così un “rinvio mobile” fra le due categorie di iscritti. In realtà, analizzando la normativa citata, non risponde al vero che sia stato operato alcun rinvio dal 1990 in materia previdenziale. La circostanza che le ostetriche libere professioniste sono assoggettate alla gestione previdenziale non CP_1
significa che esse siano “equiparate” agli imprenditori iscritti alla gestione artigiani e commercianti: la norma sopra citata che prevede il beneficio contributivo, infatti,
specifica e differenzia in più di un passaggio il trattamento riservato alle une e agli altri.
Così, infatti, l'art. 74 L. 190 2014 riserva il regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84
non a tutti i soggetti di cui al comma 54 , ma solo a quelli “esercenti attività d'impresa”
laddove la specificazione non sarebbe stata necessaria se il legislatore avesse inteso operare il richiamo toutcourt all'intera classe di iscritti. E ancora, la stessa diversità di disciplina si riscontra anche nelle singole disposizioni che integrano il regime agevolato,
l'art. 83 nello stabilire le modalità di accesso al regime agevolato non considera altre categorie se non quella degli imprenditori: “Al fine di fruire del regime contributivo
agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che intraprendono l'esercizio di un'attività
d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa
a disposizione dall i soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il CP_1
termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione”.
Nessun riferimento ad esercenti arti o professioni. E così, il riferimento a “coadiuvanti e
coadiutori” dell'imprenditore ex art. 78 è coerente con la stessa natura dei soggetti cui si riferisce, mentre sarebbe del tutto fuori luogo ove la disposizione si riferisse anche ai professionisti. Né si può affermare che, allorchè il legislatore del 2014 al comma 76
della L. 190 si riferisce ai soli esercenti attività d'impresa, omettendo il riferimento ad artisti e professionisti, “lo fa in quanto questi ultimi afferiscono già ad altre gestioni
previdenziali o casse professionali” (Ricorso introduttivo): ciò starebbe a significare che i professionisti non iscritti ad altre gestioni previdenziali, de residuo, parteciperebbero al regime agevolato degli imprenditori sol perché appartenenti alla stessa gestione previdenziale. L'assunto non è condivisibile, in realtà il legislatore sembra operare una distinzione fra professionisti e imprenditori al netto di quelle categorie già iscritte ad altre gestioni;
ne è una riprova proprio la categoria delle ostetriche che dal 1° luglio 1990 –
quindi prima dell'intervento del legislatore del 2014 - pur essendo sottoposte alla medesima gestione , possono esercitare la propria attività sia in forma d'impresa che CP_1
come libere professioniste, con un differente regime giuridico che si riflette anche in materia contributiva.
Oltre a questi motivi che si fondano sulla interpretazione letterale della norma, osta all'accoglimento della domanda della ricorrente il principio di carattere generale,
secondo cui non è consentita una interpretazione estensiva della norma che stabilisce un regime contributivo di maggior favore per una determinata categoria di iscritti,
costituendo eccezione a una regola generale.
Ciò posto, occorre individuare la normativa applicabile nel caso di indebita prestazione previdenziale, consistita nel caso di specie in un mancato esborso di contributi previdenziali. Si premette che nella domanda la ricorrente si definisce “Iscritto alla
gestione previdenziale degli artigiani ed esercenti attività commerciali”, senza alcun riferimento alla propria qualifica libero professionale;
dichiara non solo di essere in possesso dei requisiti ex art. 54 legge 190 /2014 cit., ma anche di essere nelle condizioni dettate da norme che si riferiscono agli imprenditori in via esclusiva: così per la decorrenza della agevolazione, dall'inizio dell'attività o dal 28 febbraio ecc., riferendo a sé stessa la relativa norma dettata per gli imprenditori, appunto, dall'art. 83; ugualmente,
per il riferimento all'art 81, relativo ai collaboratori dell'imprenditore, non certo ai professionisti;
si rinvia al doc. sub 2 di parte ricorrente.
L'art. 13 comma 1 della L. 30 dicembre 1991, n. 412 ha disposto che " Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, (“prestazioni indebite”) si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente,
consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. "
Ora, ai fini dell'applicazione della norma – si osservi di natura derogatoria e quindi eccezionale – devono verificarsi tutte le condizioni ivi indicate fra cui, per quanto qui interessa, l'errore imputabile all'ente erogatore e l'assenza di dolo. Quanto al primo si ritiene che se di errore si è trattato questo non può imputarsi all'ente erogatore, il quale in base alla domanda come formulata dalla ricorrente non riporta, come detto in precedenza,
il riferimento alla propria qualifica di professionista;
al contrario, la compilazione del modulo, contente espressi e continui richiami alla natura imprenditoriale del richiedente,
ha tratto in errore l'ente: non di errore imputabile all'ente erogatore si tratta quindi, ma esclusivamente riconducibile alla condotta della ricorrente. Quanto al dolo si concorda con l'opinione secondo cui questo stato soggettivo viene integrato dalla mancata comunicazione di dati all'Ente erogatore della propria situazione professionale, rilevante ai fini della fruizione della agevolazione prevista. Tale condotta configura appieno l'ipotesi di condotta dolosa, volta ad escludere la rilevanza dell'errore, da parte dell'ente erogatore (cfr Cass n 3728 del 29.4.2007 e Cass n 8609 del 11.8.99 , cass. 30 giugno
2021 18615).
Per quanto precede, il ricorso è infondato. In riferimento alla circostanza dell'avvenuto pagamento di quanto intimato dall' , totale o parziale - allegato da parte ricorrente in CP_1
sede di discussione - poiché allegazione e prova di esso sono intervenuti successivamente al termine fissato dalla legge per il deposito di documenti, si conferma l'obbligo di pagamento di tutte le somme ad oggi dovute, ad eccezione di quelle eventualmente già pagate, di cui è esclusa la ripetizione nei confronti dell'Ente.
Le spese, attesa la peculiarità della fattispecie e la complessità della disciplina normativa di riferimento, vengono compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, eccezione e conclusione rigettata o assorbita, così
decide :
- respinge il ricorso;
per l'effetto, accerta l'obbligo di pagamento delle somme richieste dall' con i provvedimenti impugnati e condanna CI Eliana al pagamento nei CP_1
confronti dell' di tutte le somme ad oggi dovute;
respinge l'istanza di ripetizione CP_1
delle somme eventualmente già corrisposte a per i medesimi titoli;
respinge ogni CP_1
altra domanda nei confronti dell' . CP_1
- compensa le spese.
Così deciso in Monza il 3.7.2025
Il G.O.P. Fabrizio Carletti.