Art. 20.
Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e' sostituito dal seguente:
"Per ragioni non contrastanti con l'interesse generale, l'intendente di finanza, su proposta dell'Amministrazione competente secondo la natura del bene, puo' autorizzare il ripristino in opere o luoghi diversi, purche' il costo della nuova opera non sia inferiore alla somma assunta come base per la determinazione del contributo".
Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e' sostituito dal seguente:
"Per ragioni non contrastanti con l'interesse generale, l'intendente di finanza, su proposta dell'Amministrazione competente secondo la natura del bene, puo' autorizzare il ripristino in opere o luoghi diversi, purche' il costo della nuova opera non sia inferiore alla somma assunta come base per la determinazione del contributo".