Articolo 12 della Legge 19 ottobre 1999, n. 370
Articolo 11Articolo 13
Versione
27 ottobre 1999
Art. 12. (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 7, 8, comma 6, e 11, pari a lire 200 miliardi per l'anno 1999 e a lire 190 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) e d), pari a lire 20 miliardi per l'anno 1999, a lire 737,5 miliardi per l'anno 2000 e a lire 749,5 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 40 miliardi per l'anno 2000 e per lire 50 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e per lire 20 miliardi per l'anno 1999, lire 697,5 miliardi per l'anno 2000 e lire 699,5 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 3. Qualora alla data di cui all'articolo 11, comma 4, l'importo complessivo delle borse di studio risulti superiore o inferiore alle disponibilita' di cui allo stesso comma 4, nell'anno successivo la relativa autorizzazione di spesa e' incrementata o ridotta al fine di adeguarla al predetto importo complessivo, con compensazione a carico del fondo di cui all'articolo 4, comma 1. 4. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' autorizzato ad assumere per l'anno 1999 un impegno di spesa complessivo per le finalita' di cui agli articoli 4, 5, comma 1, e 11, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi ivi previsti. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 27 ottobre 1999
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