Art. 12. (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 7, 8, comma 6, e 11, pari a lire 200 miliardi per l'anno 1999 e a lire 190 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) e d), pari a lire 20 miliardi per l'anno 1999, a lire 737,5 miliardi per l'anno 2000 e a lire 749,5 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 40 miliardi per l'anno 2000 e per lire 50 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e per lire 20 miliardi per l'anno 1999, lire 697,5 miliardi per l'anno 2000 e lire 699,5 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 3. Qualora alla data di cui all'articolo 11, comma 4, l'importo complessivo delle borse di studio risulti superiore o inferiore alle disponibilita' di cui allo stesso comma 4, nell'anno successivo la relativa autorizzazione di spesa e' incrementata o ridotta al fine di adeguarla al predetto importo complessivo, con compensazione a carico del fondo di cui all'articolo 4, comma 1. 4. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' autorizzato ad assumere per l'anno 1999 un impegno di spesa complessivo per le finalita' di cui agli articoli 4, 5, comma 1, e 11, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi ivi previsti. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Versione
27 ottobre 1999
27 ottobre 1999
Giurisprudenza • 6
- 1. Trib. Roma, sentenza 10/07/2024, n. 11785Provvedimento: […] e più segnatamente delle norme finali e transitorie (art.46), dal D.L.T. 517/99 e più segnatamente dell'art.8 co. 3° e degli artt. 11 e 12 della legge n°370 del 19/10/1999 […]Leggi di più...
- prescrizione quinquennale·
- compensazione spese processuali·
- interessi moratori·
- diritto a remunerazione adeguata·
- giurisdizione TAR·
- risarcimento danni·
- interpretazione adeguatrice diritto interno·
- responsabilità dello Stato per mancata attuazione direttive comunitarie·
- art. 281 sexies c.p.c.