Sentenza 13 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 21 febbraio 2025
Accoglimento
Sentenza 24 giugno 2025
Parere definitivo 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 21/02/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00711/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00682/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 682 del 2025, proposto dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Iossa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabio Pontesilli in Roma, via F. Orestano n. 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 4084/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto che le questioni dedotte meritano un sollecito approfondimento in sede di cognizione piena, con particolare riferimento alla qualificazione come obbligatoria ovvero facoltativa della sospensione cautelare disposta con il provvedimento impugnato in primo grado, e alla conseguente individuazione del relativo regime;
Ritenuto, conseguentemente, che l’istanza cautelare della parte appellante possa essere accolta ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 682/2025) ai soli fini di cui all’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., e per l’effetto fissa per la discussione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 15 maggio 2025.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.