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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 9590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9590 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36398/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 36398/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTA Parte_1 C.F._1
BRIGATO, elettivamente domiciliato nel suo studio in Padova, via Armistizio n. 229;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LOREDANA LEO, elettivamente domiciliata nel suo studio in Milano, via L.
Manara n. 17;
CONVENUTA
Oggetto
Assicurazione contro i danni.
Conclusioni delle parti
(come da foglio di precisazione delle conclusioni del 26/11/2025) Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza ed eccezione, anche in via istruttoria, accertare e dichiarare che l'incidente de quo si è verificato per responsabilità esclusiva del conducente l'autovettura rimasta ignota.
Per l'effetto condannare quale impresa designata a norma dell'art. 20 della Legge CP_1
24/12/1969 n. 990 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento dei danni psico-fisici cagionati al sig. a causa del sinistro Parte_1 avvenuto in data 30/03/2021, per la somma di euro €. 96.494,35, somma come di seguito specificata, ovvero di quella maggiore o minore che sarà accertata nel corso di giudizio, a titolo di risarcimento del danno subito, in favore dell'attore
Danno biologico permanente €. 6.487,30
Pag. 1 di 10 Percentuale di invalidità permanente 5%-6%
Punto base danno permanente €. 939,78
Danno biologico temporaneo (indennità
€. 3.151,00 giornaliera €. 54,80) di cui:
Invalidità temporanea totale (giorni 20) €. 1.096,00;
Invalidità temporanea parziale al 50% (giorni 60) €. 1.644,00;
Invalidità temporanea parziale minima (giorni 30) €. 411,00.
Danno morale (33,33%) €. 3.212,45
Danno patrimoniale da lucro cessante €. 78.000,00
Spese mediche documentate €. 2.286,00
Altre spese €. 3.357,60
TOTALE €. 96.494,35
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, come per legge.
In via istruttoria si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli:
a) Vero che in data 30/03/2021, insieme al sig. , si trovava a percorrere in Bicicletta Parte_1 la S.P.58 direzione santa Maria Hoè?
b) Vero che percorrevate il tragitto disposti su un'unica fila accostati al margine destro della carreggiata?
c) Vero che il sig. si trovava alla fine della fila? Parte_1
d) Vero che dietro il sig. viaggiava un'autovettura di colore grigio? Parte_1
e) Vero che ad un tratto veniva superato ad alta velocità dalla citata autovettura grigia?
f) Vero che tale autovettura grigia eseguiva la manovra di sorpasso senza rispettare la distanza laterale?
g) Vero che successivamente non ha più visto il sig. alla fine della fila? Parte_1
h) Vero che un altro ciclista nell'immediatezza le diceva che il sig. era rimasto Parte_1 coinvolto in un sinistro stradale con un'autovettura di colore grigio?
i) Vero che tale ciclista le riferiva di aver visto il sinistro stradale?
Pag. 2 di 10 j) Vero che il sig. , a seguito del sinistro, riportava lesioni fisiche Parte_1
Si indicano quali testimoni i sigg.:
1. , nato a [...] il [...] e residente a [...]; CP_2
2. nato a [...] il [...] e residente a [...]; CP_3
3. , nato a [...] il [...] e residente a [...]. CP_4
Sempre in via istruttoria, al fine di poter ricostruire l'effettiva dinamica del sinistro stradale e comprendere le condotte dei soggetti coinvolti, si chiede sia disposta perizia cinematica.
In caso di contestazione dei danni così come quantificati nella perizia medico-legale del Dott.
si chiede l'ammissione di una CTU volta ad accertare l'entità delle lesioni fisiche Persona_1
e non patite dall'attore”.
(come da foglio di precisazione delle conclusioni del 25/11/2025) CP_1
“Voglia il Tribunale, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni istanza, eccezione e deduzione avversaria,
In via principale per tutti i motivi esposti, rigettare le domande tutte avanzate dagli attori in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate, anche per carenza di titolarità passiva di FGVS. CP_1 in subordine: nella denegata ipotesi in cui venisse provata la sussistenza dei presupposti ex art. 283 lett. a) D. Lgs. 209/05, previo ogni necessario accertamento in punto an e quantum, liquidare il danno se e nella misura che risulterà rigorosamente provata e causalmente riconducibile al sinistro, limitatamente alle conseguenze immediate e dirette, in proporzione al grado di responsabilità accertato, tenuto conto dell'art. 1227 I e II comma c.c., e fatta comunque applicazione dei limiti risarcitori previsti dall'art. 283 cod. ass. in relazione ai danni a cose e della franchigia di legge. Rigettare ogni avversa maggiore e/o diversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata in ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e C.P.A. 4% e IVA.
In via istruttoria:
Ci si oppone alle prove ex adverso dedotte e non ammesse in quanto vertenti su circostanze irrilevanti, generiche, valutative, contenenti giudizi non demandabili a testimoni e oggetto di eventuale CTU medicolegale.
Solo all'esito di una rigorosa istruttoria sull'an e della sussistenza dei presupposti ex art. 283 n. 1 lett. a) D. Lgsl. 209/05, ci si rimette al giudice circa l'ammissibilità della CTU medico legale per accertare l'entità la durata dell'invalidità temporanea e l'entità dei postumi permanenti, tenuto conto delle condizioni pregresse, nonché la necessità, congruità e ripetibilità delle spese mediche e di cura sostenute e da documentare, non coperte da assicurazioni pubbliche o private e/o non rimborsate dal SSN, tenuto conto della incidenza, anche in termini di aggravamento, del ritardato ricorso alle cure
Pag. 3 di 10 mediche e del comportamento tenuto dall'attore, ai fini della esatta determinazione dell'obbligo risarcitorio ex art. 1227 c.c.
Si oppone alla richiesta di CTU cinematica ex adverso formulata in quanto esplorativa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 7/10/2024 conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione
[...]
Lombardia, esponendo:
- che in data 30/3/2021, tra le ore 11.30 e le ore 12.00, mentre si trovava a bordo della sua bicicletta e percorreva la SP58 direzione Santa Maria Hoè (LC), veniva investito da un'autovettura tipo suv/pick up di colore grigio che sopraggiungeva alle spalle e, tentando un'azzardata e repentina manovra di sorpasso, dopo averlo impattato lateralmente, gli tagliava la strada, per cui la bicicletta rovinava al suolo;
- di aver riportato lesioni per le quali si rendevano necessarie cure apprestate dal pronto soccorso dell'Ospedale di Vimercate, con referto medico riportante la diagnosi di “frattura distale di radio, contusioni multiple escoriate”;
- che, a causa della dinamica del sinistro, era stato impossibile rilevare la targa del veicolo investitore;
- che nessun comportamento pericoloso avente rilevanza eziologica rispetto al danno poteva essere addebitato a , essendo il sinistro totalmente discendente dalla condotta negligente e Parte_1 imprudente dell'automobilista;
- di avere diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti.
Pertanto, chiedeva di condannare la quale impresa designata dal Parte_1 CP_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Lombardia, al pagamento della somma di euro 96.494,35, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti.
Con comparsa di risposta depositata in data 16/12/2024 si costituiva in giudizio la CP_1 quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Lombardia, la quale esponeva:
- che la dinamica esposta era scarna e lacunosa, priva di riscontri oggettivi e certi, e quindi non consentiva di attribuire la responsabilità della caduta ad un veicolo rimasto sconosciuto;
- che, in ogni caso, competeva a dimostrare altresì di aver tenuto un comportamento Parte_1 di guida corretto e rispettoso delle norme di circolazione e di prudenza;
- che la domanda era infondata e non provata anche sotto il profilo del “quantum debeatur”.
Pertanto, la quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada CP_1 per la Regione Lombardia, chiedeva:
- in via principale, di rigettare le domande avanzate;
- in subordine, di liquidare il danno nella misura provata e riconducibile al sinistro, limitatamente alle conseguenze immediate e dirette, in proporzione al grado di responsabilità accertato.
Con ordinanza dell'1/4/2025 veniva disposta prova testimoniale.
Pag. 4 di 10 All'esito dell'istruttoria, con ordinanza del 14/6/2025 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c.
All'udienza del 26/11/2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale e, all'esito della discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
***
La domanda proposta dall'attore nei confronti della convenuta quale Parte_1 CP_1 impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Lombardia, è infondata, per le seguenti ragioni.
Va anzitutto evidenziato che la domanda attorea è sussumibile nel disposto normativo di cui all'art. 283, comma 1, lett. a), d.lgs. 209/2005, in quanto l'attore ha allegato di essere stato coinvolto in un sinistro stradale cagionato da veicolo non identificato, deducendo, conseguentemente, la responsabilità della società convenuta quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Orbene, l'azione ex art. 283 d.lgs. 209/2005 è un'ordinaria azione di risarcimento del danno conseguente alla circolazione stradale che, tuttavia, trova applicazione nelle sole specifiche ipotesi previste dalla legge, tra le quali vi è la fattispecie allegata dall'attore, ovvero quella di sinistro cagionato da veicolo non identificato.
Dunque, tale azione richiede pur sempre – oltre alla specifica prova che la mancata identificazione del veicolo sia dipesa da impossibilità incolpevole del danneggiato (quale il fatto che il veicolo non si è fermato) – altresì la prova del fatto illecito, dell'evento dannoso, del nesso eziologico tra quest'ultimo e la condotta umana del conducente del veicolo, condotta senza la quale il danno non si sarebbe verificato, e, infine, della natura colposa o dolosa della condotta del conducente dell'altro veicolo non identificato.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudice, “l'intervento del Fondo di G.V.S. previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19, al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del sul presupposto che il Parte_2 sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (cfr. Cass. 10540/2023, che richiama Cass. 5892/2016; nello stesso senso, Cass. 4213/2024).
Nel caso di specie, con l'atto di citazione l'attore ha sostenuto di essere stato investito, in data 30/3/2021, fra le ore 11.30 e le ore 12.00, mentre percorreva in bicicletta la SP58 in direzione Santa Maria Hoè (LC), da un suv/pick up grigio, che sopraggiungeva alle spalle, tentava il sorpasso e, dopo aver impattato l'attore lateralmente, gli tagliava la strada, facendolo rovinare al suolo.
Al fine di provare i fatti dedotti, l'attore ha prodotto, anzitutto, la “annotazione di polizia giudiziaria” dei Carabinieri di Brivio (all. 11 all'atto di citazione), secondo la quale “in data
Pag. 5 di 10 30.03.2021 alle ore 11:50 circa, durante il servizio perlustrativo mentre percorrevamo la Strada Provinciale SP58 del Comune di Santa Maria Hoè (LC) con direzione Colle Brianza (LC), notavamo sul margine della carreggiata un ciclista riverso in terra. Quindi immediatamente arrestavamo la marcia e dopo aver messo in sicurezza la viabilità ci fermavamo per constatare l'accaduto ed a identificare il ciclista tale quest'ultimo ci riferiva che mentre Parte_1 percorreva, in discesa, con la propria bicicletta, la SP58 direzione Santa Maria Hoè (LC), un furgone di colore bianco di cui non rilevava la targa e che procedeva nella sua stessa direzione, durante la manovra di sorpasso gli tagliava la strada e lo toccava, facendolo rovinare al suolo e si allontanava repentinamente senza accertarsi delle proprie condizioni fisiche”.
Tuttavia, al fine di ricostruire i fatti di causa non può tenersi conto di tale documento, in quanto:
- gli agenti di polizia giudiziaria non hanno assistito al preteso sinistro, essendo intervenuti solo successivamente;
- quanto alla dinamica del sinistro, gli agenti di polizia giudiziaria hanno riportato le sole affermazioni dell'attore, venendo dunque in rilievo una sorta di dichiarazione “de relato ex parte”, con conseguente irrilevanza della stessa sotto il profilo della prova del sinistro per cui è causa.
L'attore ha prodotto anche i verbali di sommarie informazioni rese, dinanzi ai Carabinieri di Monza, da e (all. 11 all'atto di citazione), il cui contenuto è CP_2 CP_3 CP_4 sostanzialmente corrispondente a quello delle dichiarazioni rese dagli stessi soggetti, escussi quali testi, all'udienza dell'11/6/2025.
Tutti i predetti testi hanno dichiarato, anzitutto, che stavano facendo un giro in bici insieme all'attore e che si trovava davanti, mentre dietro di lui c'erano (nell'ordine) CP_3 CP_4
e l'attore.
[...] CP_2
In sede di sommarie informazioni, ha dichiarato: CP_3
- “non ho fatto caso se dietro di me vi fossero delle autovetture, però ricordo di essere stato sorpassato, a gran velocità, da un Pick Up di colore grigio, forse un Nissan”;
- “non sono in grado di riferire il numero di targa del e non ho fatto caso se avesse qualche Pt_3 segno particolare”;
- “non sono in grado di riferire nulla in merito agli occupanti del Pick Up in questione”;
- “non ho visto l'incidente poiché io ero avanti. Solo una volta giunto a Santa Maria Hoè, vicino la statua dell'alpino, unitamente a e non vedendo arrivare il CP_4 CP_2
tornavo indietro per cercarlo”; Parte_1
- “poco dopo incontravo un ciclista a cui chiedevo se avesse visto il mio amico Parte_1
Quest'ultimo mi comunicava che poco più avanti vi era stato un sinistro stradale che aveva
[...] visto coinvolto un ciclista”;
- “non sono in grado di riferire nulla sul conto del ciclista che mi ha riferito del sinistro stradale”.
Analogamente, all'udienza dell'11/6/2025 il teste ha riferito (per quanto qui di rilievo) CP_3 che:
- “la mia bici non ha specchietti retrovisori. La discesa è di più o meno Parte_4
Quando ero arrivato circa a metà di tale discesa, cioè mentre ero in frenata prima del primo
Pag. 6 di 10 tornante, mi accostai pur senza mettere giù i piedi, per far passare un veicolo che se ben ricordo era un molto rumoroso e che mi pareva mi stesse troppo vicino. Dopo che tale veicolo mi Pt_5 superò, io ripresi la discesa senza guardare dietro di me. Da metà del tornante mi accorsi solo che mi seguiva il . Finita la discesa mi fermai nella piazzetta dove c'è la statua dell'alpino e il CP_4 bar, perché di norma ci fermiamo in quel bar per fare una sosta”;
- “dopo che mi ero fermato, a distanza di una decina di secondi arrivò il e dopo altri 10 CP_4 secondi anche mio figlio. La distanza fra le nostre biciclette era di circa DIECI metri tra l'una e l'altra. Aspettammo un po' per vedere se arrivava anche il e invece dopo più o Parte_1 meno un minuto arrivò un ciclista, cioè un ragazzo che si stava allenando, che era vestito con pantaloncini, maglia, casco e occhiali. Io gli chiesi se avesse visto qualcuno con la nostra divisa ed egli mi rispose che aveva visto che un ciclista aveva avuto un incidente con un'auto, senza specificare altro. A quel punto, noi tre risalimmo verso Colle Brianza e dopo aver percorso direi circa rovammo il che era insanguinato e stordito e la bicicletta Parte_6 Parte_1 un po' scassata”.
Inoltre, in sede di sommarie informazioni, ha dichiarato: CP_4
- “dietro di noi vi era un Pick Up di colore grigio, di cui non sono in grado di riferire il numero di targa o altri segni particolari”;
- “non sono in grado di riferire nulla in merito agli occupanti del in questione”; Pt_3
- “non ho visto l'incidente, poiché io, il e il ci eravamo distaccati CP_3 CP_2 dal e lo stavamo aspettando più avanti, a Santa Maria Hoè, vicino la statua Parte_1 dell'alpino. Abbiamo saputo di quanto accaduto da un altro ciclista che si trovava di passaggio”;
- “non sono in grado di riferire nulla sul conto del ciclista che ci ha avvisato del sinistro”.
Analogamente, all'udienza dell'11/6/2025 il teste ha riferito (per quanto qui di CP_4 rilievo) che:
- “la mia bici non ha specchietti retrovisori ma ha un radar, cioè un sistema composto da un radar sotto la sella e un visore sul manubrio, nel quale vedo un puntino che rappresenta i veicoli che si stanno avvicinando. Tale sistema proietta il puntino soltanto quando percepisce una differenza di velocità tra il veicolo che mi segue e il mio. Non ho visto nessuna auto superare il , Parte_1 posso però presumere che così sia andata”;
- “nella piazza al termine della discesa arrivò dapprima io arrivai dopo circa CP_3 qualche minuto, e quindi arrivò anche lui due o tre minuti dopo di me. Credo che CP_2 fra la mia bici e quella di che mi precedeva, vi fosse mediamente una distanza di CP_3
CENTO METRI ma non so dirlo con esattezza perché la strada presenta molte curve. Restammo lì qualche minuto per aspettare che arrivasse il , e invece arrivò un ragazzo in Parte_1 bicicletta, con gli occhiali e il casco. Non fummo noi a fermare quel ragazzo, o per lo meno non fui io, mi ricordo solo che tale sconosciuto ciclista aveva rallentato e aveva detto che più indietro c'era un ciclista che aveva fatto un incidente. Non so se tale ciclista avesse visto il momento dell'incidente oppure no, ma non credo. Tale ciclista sconosciuto se ne andò subito senza lasciarci nessun dato né recapito. A quel punto risalimmo verso il Colle Brianza e dopo circa un quarto d'ora raggiungemmo il che s'era rialzato ma non era messo bene. Se ben ricordo, egli era Parte_1
Pag. 7 di 10 in prossimità della seconda curva che si incontra scendendo. Il ci disse che era stato Parte_1 urtato da un che lo stava sorpassando”. Pt_5
Infine, in sede di sommarie informazioni ha dichiarato: CP_2
- “ricordo di essermi girato e di aver visto un Pick Up di colore grigio chiaro poco dietro il ma non sono in grado di riferire il numero di targa o se avesse qualche segno Parte_1 particolare. All'interno del vi era solo un uomo di circa 55/60 anni. Non sono in grado di Pt_3 riferire altro sul suo conto”;
- “lo stesso Pick Up, pochi secondi dopo essermi girato, mi sorpassava a gran velocità”;
- “non mi sono accorto di nulla, ho saputo che il era stato coinvolto in un Parte_1 sinistro stradale successivamente, quando io, e ci siamo fermati CP_4 CP_3 alla statua dell'alpino che si trova a Santa Maria Hoè”;
- “venivo messo al corrente del sinistro stradale da un ciclista di passaggio. Non sono in grado di riferire nulla sul suo conto”.
Analogamente, all'udienza dell'11/6/2025 ha affermato (fra l'altro) che: CP_2
- “non ho visto se dietro la bicicletta del vi fossero autovetture e in particolare una Parte_1 di colore grigio”;
- “confermo che ad un certo punto della discesa fui sorpassato da un'autovettura grigia;
tale auto andava abbastanza forte”;
- “trascorsi QUATTRO o CINQUE minuti al massimo da quando ero stato sorpassato dall'autovettura grigia, mi resi conto che il non mi stava più seguendo. Preciso che Parte_1 mio padre e il si erano fermati nella piazza, con una statua, che si trova al termine della CP_4 discesa di cui ho parlato. Era lì che c'eravamo dati appuntamento per una sosta al bar, e fu lì che ci accorgemmo che il non ci aveva seguito. Inoltre mentre io, mio padre e il Parte_1 CP_4 eravamo fermi, ci raggiunse un altro ciclista (che non faceva parte del nostro gruppo e che era da solo) il quale ci disse che il era stato investito da un'auto. Tale ciclista se ne andò Parte_1 subito, senza lasciarci i suoi dati, che peraltro neppure gli avevamo chiesto. Era un ragazzo. Non ricordo come fosse vestito ma aveva un casco, occhiali e tenuta da ciclista”;
- “quando lo sconosciuto ciclista ci avvisò, tornammo indietro in bicicletta, trovammo così il che stava a circa alla piazza del bar. Poco dopo, casualmente, Parte_1 Parte_6 passò una pattuglia dei carabinieri e così li fermammo per richiedere soccorsi”;
- “l'ignoto ciclista ci aveva detto soltanto che il era stato investito da un'auto che lo Parte_1 stava sorpassando e perciò era caduto a terra senza darci altri dettagli”.
Dunque, neppure i testi e hanno assistito al preteso CP_3 CP_4 CP_2 sinistro, in quanto:
- e si erano distaccati dall'attore (che era rimasto più CP_3 CP_4 CP_2 indietro) e lo stavano aspettando più avanti, a Santa Maria Hoè;
- peraltro, si trovava in testa al gruppo di ciclisti (mentre l'attore era in ultima CP_3 posizione) e la sua bicicletta non aveva specchietti retrovisori;
- anche la bicicletta di non aveva specchietti retrovisori, ma solo un radar;
CP_4
Pag. 8 di 10 - ha dichiarato di non essersi accorto di nulla e di aver saputo solo successivamente CP_2 che l'attore era stato coinvolto in un sinistro stradale.
È vero che i testi e hanno dichiarato di essere stati sorpassati, a velocità CP_3 CP_2 elevata, da un pick up di colore grigio (cioè da un veicolo del medesimo tipo e colore di quello che, secondo l'attore, lo avrebbe investito).
Tuttavia, ciò non dimostra l'effettivo coinvolgimento nel preteso sinistro di tale pick up, né tantomeno consente di ricostruire la precisa dinamica del preteso sinistro e, in particolare, di ritenere che, per come affermato dall'attore, il pick up sia sopraggiunto alle sue spalle, abbia tentato il sorpasso e, dopo aver impattato l'attore lateralmente, gli abbia tagliato la strada, facendolo rovinare al suolo.
È vero, altresì, che i testi e hanno riferito di aver CP_3 CP_4 CP_2 incontrato un altro ciclista (non meglio identificato), il quale aveva comunicato che vi era stato un incidente stradale che aveva coinvolto un ciclista.
Tuttavia, anche tali dichiarazioni non risultano rilevanti ai fini della prova del fatto storico e della dinamica del sinistro per cui è causa, considerato che:
- i testi e hanno riferito quanto appreso “de relato”, CP_3 CP_4 CP_2 peraltro da un soggetto non identificato;
- inoltre, alla luce di quanto riferito dal teste tale soggetto non identificato ha CP_3 affermato soltanto di aver visto un incidente fra un ciclista e un'autovettura e, quindi, non ha neppure precisato la tipologia o il colore dell'autovettura coinvolta;
- anche secondo le dichiarazioni del teste tale soggetto non ha fornito dettagli più CP_2 specifici;
- soprattutto, il teste ha precisato di non sapere se tale soggetto non identificato CP_4 avesse effettivamente visto l'incidente, ed anzi lo ha tendenzialmente escluso (“non so se tale ciclista avesse visto il momento dell'incidente oppure no, ma non credo”).
Infine, l'attore ha prodotto fotografie delle proprie condizioni fisiche e del luogo del sinistro (cfr. all. 13-14 all'atto di citazione).
Ad ogni modo, tali fotografie non raffigurano il momento del preteso sinistro e, quindi, non risultano idonee a fornire la prova dei fatti allegati dall'attore con l'atto di citazione.
Dunque, in sintesi:
- né gli agenti di polizia giudiziaria intervenuti sui luoghi, né i testi e CP_3 CP_4 hanno assistito al preteso sinistro, con conseguente mancata prova dello stesso, CP_2 considerata la mancata ricostruzione della sua precisa dinamica;
- il fatto che i testi e abbiano dichiarato di essere stati sorpassati, a CP_3 CP_2 velocità elevata, da un pick up di colore grigio (cioè da un veicolo del medesimo tipo e colore di quello che, secondo l'attore, lo avrebbe investito) non dimostra l'effettivo coinvolgimento nel preteso sinistro di tale pick up, né tantomeno consente di ricostruire la precisa dinamica del preteso sinistro e di ritenere che la stessa corrisponda a quella descritta nell'atto di citazione;
Pag. 9 di 10 - il fatto che i testi e abbiano riferito di aver incontrato CP_3 CP_4 CP_2 un altro ciclista (non meglio identificato), il quale aveva comunicato che vi era stato un incidente stradale che aveva coinvolto un ciclista, non risulta rilevante ai fini della prova del fatto storico e della dinamica del sinistro, venendo in rilievo dichiarazioni “de relato”, peraltro da un soggetto non identificato, il quale non ha fornito dettagli specifici in merito all'incidente e, per come riferito dal teste potrebbe non aver effettivamente visto l'incidente. CP_4
Pertanto, alla luce del complessivo compendio probatorio, deve ritenersi che l'attore (pur avendone l'onere) non abbia fornito la prova del fatto storico come allegato nell'atto di citazione e, in particolare, non abbia dimostrato l'attribuibilità del sinistro alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo rimasto ignoto.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, la domanda proposta dall'attore è infondata e deve essere perciò rigettata.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali della società convenuta (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 36398/2024 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore della quale impresa designata Parte_1 CP_1 dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Lombardia, delle spese processuali, che liquida in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Milano, 11 dicembre 2025.
Il giudice
Dott. Carlo Di Cataldo
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 36398/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTA Parte_1 C.F._1
BRIGATO, elettivamente domiciliato nel suo studio in Padova, via Armistizio n. 229;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LOREDANA LEO, elettivamente domiciliata nel suo studio in Milano, via L.
Manara n. 17;
CONVENUTA
Oggetto
Assicurazione contro i danni.
Conclusioni delle parti
(come da foglio di precisazione delle conclusioni del 26/11/2025) Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza ed eccezione, anche in via istruttoria, accertare e dichiarare che l'incidente de quo si è verificato per responsabilità esclusiva del conducente l'autovettura rimasta ignota.
Per l'effetto condannare quale impresa designata a norma dell'art. 20 della Legge CP_1
24/12/1969 n. 990 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento dei danni psico-fisici cagionati al sig. a causa del sinistro Parte_1 avvenuto in data 30/03/2021, per la somma di euro €. 96.494,35, somma come di seguito specificata, ovvero di quella maggiore o minore che sarà accertata nel corso di giudizio, a titolo di risarcimento del danno subito, in favore dell'attore
Danno biologico permanente €. 6.487,30
Pag. 1 di 10 Percentuale di invalidità permanente 5%-6%
Punto base danno permanente €. 939,78
Danno biologico temporaneo (indennità
€. 3.151,00 giornaliera €. 54,80) di cui:
Invalidità temporanea totale (giorni 20) €. 1.096,00;
Invalidità temporanea parziale al 50% (giorni 60) €. 1.644,00;
Invalidità temporanea parziale minima (giorni 30) €. 411,00.
Danno morale (33,33%) €. 3.212,45
Danno patrimoniale da lucro cessante €. 78.000,00
Spese mediche documentate €. 2.286,00
Altre spese €. 3.357,60
TOTALE €. 96.494,35
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, come per legge.
In via istruttoria si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli:
a) Vero che in data 30/03/2021, insieme al sig. , si trovava a percorrere in Bicicletta Parte_1 la S.P.58 direzione santa Maria Hoè?
b) Vero che percorrevate il tragitto disposti su un'unica fila accostati al margine destro della carreggiata?
c) Vero che il sig. si trovava alla fine della fila? Parte_1
d) Vero che dietro il sig. viaggiava un'autovettura di colore grigio? Parte_1
e) Vero che ad un tratto veniva superato ad alta velocità dalla citata autovettura grigia?
f) Vero che tale autovettura grigia eseguiva la manovra di sorpasso senza rispettare la distanza laterale?
g) Vero che successivamente non ha più visto il sig. alla fine della fila? Parte_1
h) Vero che un altro ciclista nell'immediatezza le diceva che il sig. era rimasto Parte_1 coinvolto in un sinistro stradale con un'autovettura di colore grigio?
i) Vero che tale ciclista le riferiva di aver visto il sinistro stradale?
Pag. 2 di 10 j) Vero che il sig. , a seguito del sinistro, riportava lesioni fisiche Parte_1
Si indicano quali testimoni i sigg.:
1. , nato a [...] il [...] e residente a [...]; CP_2
2. nato a [...] il [...] e residente a [...]; CP_3
3. , nato a [...] il [...] e residente a [...]. CP_4
Sempre in via istruttoria, al fine di poter ricostruire l'effettiva dinamica del sinistro stradale e comprendere le condotte dei soggetti coinvolti, si chiede sia disposta perizia cinematica.
In caso di contestazione dei danni così come quantificati nella perizia medico-legale del Dott.
si chiede l'ammissione di una CTU volta ad accertare l'entità delle lesioni fisiche Persona_1
e non patite dall'attore”.
(come da foglio di precisazione delle conclusioni del 25/11/2025) CP_1
“Voglia il Tribunale, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni istanza, eccezione e deduzione avversaria,
In via principale per tutti i motivi esposti, rigettare le domande tutte avanzate dagli attori in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate, anche per carenza di titolarità passiva di FGVS. CP_1 in subordine: nella denegata ipotesi in cui venisse provata la sussistenza dei presupposti ex art. 283 lett. a) D. Lgs. 209/05, previo ogni necessario accertamento in punto an e quantum, liquidare il danno se e nella misura che risulterà rigorosamente provata e causalmente riconducibile al sinistro, limitatamente alle conseguenze immediate e dirette, in proporzione al grado di responsabilità accertato, tenuto conto dell'art. 1227 I e II comma c.c., e fatta comunque applicazione dei limiti risarcitori previsti dall'art. 283 cod. ass. in relazione ai danni a cose e della franchigia di legge. Rigettare ogni avversa maggiore e/o diversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata in ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e C.P.A. 4% e IVA.
In via istruttoria:
Ci si oppone alle prove ex adverso dedotte e non ammesse in quanto vertenti su circostanze irrilevanti, generiche, valutative, contenenti giudizi non demandabili a testimoni e oggetto di eventuale CTU medicolegale.
Solo all'esito di una rigorosa istruttoria sull'an e della sussistenza dei presupposti ex art. 283 n. 1 lett. a) D. Lgsl. 209/05, ci si rimette al giudice circa l'ammissibilità della CTU medico legale per accertare l'entità la durata dell'invalidità temporanea e l'entità dei postumi permanenti, tenuto conto delle condizioni pregresse, nonché la necessità, congruità e ripetibilità delle spese mediche e di cura sostenute e da documentare, non coperte da assicurazioni pubbliche o private e/o non rimborsate dal SSN, tenuto conto della incidenza, anche in termini di aggravamento, del ritardato ricorso alle cure
Pag. 3 di 10 mediche e del comportamento tenuto dall'attore, ai fini della esatta determinazione dell'obbligo risarcitorio ex art. 1227 c.c.
Si oppone alla richiesta di CTU cinematica ex adverso formulata in quanto esplorativa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 7/10/2024 conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione
[...]
Lombardia, esponendo:
- che in data 30/3/2021, tra le ore 11.30 e le ore 12.00, mentre si trovava a bordo della sua bicicletta e percorreva la SP58 direzione Santa Maria Hoè (LC), veniva investito da un'autovettura tipo suv/pick up di colore grigio che sopraggiungeva alle spalle e, tentando un'azzardata e repentina manovra di sorpasso, dopo averlo impattato lateralmente, gli tagliava la strada, per cui la bicicletta rovinava al suolo;
- di aver riportato lesioni per le quali si rendevano necessarie cure apprestate dal pronto soccorso dell'Ospedale di Vimercate, con referto medico riportante la diagnosi di “frattura distale di radio, contusioni multiple escoriate”;
- che, a causa della dinamica del sinistro, era stato impossibile rilevare la targa del veicolo investitore;
- che nessun comportamento pericoloso avente rilevanza eziologica rispetto al danno poteva essere addebitato a , essendo il sinistro totalmente discendente dalla condotta negligente e Parte_1 imprudente dell'automobilista;
- di avere diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti.
Pertanto, chiedeva di condannare la quale impresa designata dal Parte_1 CP_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Lombardia, al pagamento della somma di euro 96.494,35, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti.
Con comparsa di risposta depositata in data 16/12/2024 si costituiva in giudizio la CP_1 quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Lombardia, la quale esponeva:
- che la dinamica esposta era scarna e lacunosa, priva di riscontri oggettivi e certi, e quindi non consentiva di attribuire la responsabilità della caduta ad un veicolo rimasto sconosciuto;
- che, in ogni caso, competeva a dimostrare altresì di aver tenuto un comportamento Parte_1 di guida corretto e rispettoso delle norme di circolazione e di prudenza;
- che la domanda era infondata e non provata anche sotto il profilo del “quantum debeatur”.
Pertanto, la quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada CP_1 per la Regione Lombardia, chiedeva:
- in via principale, di rigettare le domande avanzate;
- in subordine, di liquidare il danno nella misura provata e riconducibile al sinistro, limitatamente alle conseguenze immediate e dirette, in proporzione al grado di responsabilità accertato.
Con ordinanza dell'1/4/2025 veniva disposta prova testimoniale.
Pag. 4 di 10 All'esito dell'istruttoria, con ordinanza del 14/6/2025 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c.
All'udienza del 26/11/2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale e, all'esito della discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
***
La domanda proposta dall'attore nei confronti della convenuta quale Parte_1 CP_1 impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Lombardia, è infondata, per le seguenti ragioni.
Va anzitutto evidenziato che la domanda attorea è sussumibile nel disposto normativo di cui all'art. 283, comma 1, lett. a), d.lgs. 209/2005, in quanto l'attore ha allegato di essere stato coinvolto in un sinistro stradale cagionato da veicolo non identificato, deducendo, conseguentemente, la responsabilità della società convenuta quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Orbene, l'azione ex art. 283 d.lgs. 209/2005 è un'ordinaria azione di risarcimento del danno conseguente alla circolazione stradale che, tuttavia, trova applicazione nelle sole specifiche ipotesi previste dalla legge, tra le quali vi è la fattispecie allegata dall'attore, ovvero quella di sinistro cagionato da veicolo non identificato.
Dunque, tale azione richiede pur sempre – oltre alla specifica prova che la mancata identificazione del veicolo sia dipesa da impossibilità incolpevole del danneggiato (quale il fatto che il veicolo non si è fermato) – altresì la prova del fatto illecito, dell'evento dannoso, del nesso eziologico tra quest'ultimo e la condotta umana del conducente del veicolo, condotta senza la quale il danno non si sarebbe verificato, e, infine, della natura colposa o dolosa della condotta del conducente dell'altro veicolo non identificato.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudice, “l'intervento del Fondo di G.V.S. previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19, al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del sul presupposto che il Parte_2 sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (cfr. Cass. 10540/2023, che richiama Cass. 5892/2016; nello stesso senso, Cass. 4213/2024).
Nel caso di specie, con l'atto di citazione l'attore ha sostenuto di essere stato investito, in data 30/3/2021, fra le ore 11.30 e le ore 12.00, mentre percorreva in bicicletta la SP58 in direzione Santa Maria Hoè (LC), da un suv/pick up grigio, che sopraggiungeva alle spalle, tentava il sorpasso e, dopo aver impattato l'attore lateralmente, gli tagliava la strada, facendolo rovinare al suolo.
Al fine di provare i fatti dedotti, l'attore ha prodotto, anzitutto, la “annotazione di polizia giudiziaria” dei Carabinieri di Brivio (all. 11 all'atto di citazione), secondo la quale “in data
Pag. 5 di 10 30.03.2021 alle ore 11:50 circa, durante il servizio perlustrativo mentre percorrevamo la Strada Provinciale SP58 del Comune di Santa Maria Hoè (LC) con direzione Colle Brianza (LC), notavamo sul margine della carreggiata un ciclista riverso in terra. Quindi immediatamente arrestavamo la marcia e dopo aver messo in sicurezza la viabilità ci fermavamo per constatare l'accaduto ed a identificare il ciclista tale quest'ultimo ci riferiva che mentre Parte_1 percorreva, in discesa, con la propria bicicletta, la SP58 direzione Santa Maria Hoè (LC), un furgone di colore bianco di cui non rilevava la targa e che procedeva nella sua stessa direzione, durante la manovra di sorpasso gli tagliava la strada e lo toccava, facendolo rovinare al suolo e si allontanava repentinamente senza accertarsi delle proprie condizioni fisiche”.
Tuttavia, al fine di ricostruire i fatti di causa non può tenersi conto di tale documento, in quanto:
- gli agenti di polizia giudiziaria non hanno assistito al preteso sinistro, essendo intervenuti solo successivamente;
- quanto alla dinamica del sinistro, gli agenti di polizia giudiziaria hanno riportato le sole affermazioni dell'attore, venendo dunque in rilievo una sorta di dichiarazione “de relato ex parte”, con conseguente irrilevanza della stessa sotto il profilo della prova del sinistro per cui è causa.
L'attore ha prodotto anche i verbali di sommarie informazioni rese, dinanzi ai Carabinieri di Monza, da e (all. 11 all'atto di citazione), il cui contenuto è CP_2 CP_3 CP_4 sostanzialmente corrispondente a quello delle dichiarazioni rese dagli stessi soggetti, escussi quali testi, all'udienza dell'11/6/2025.
Tutti i predetti testi hanno dichiarato, anzitutto, che stavano facendo un giro in bici insieme all'attore e che si trovava davanti, mentre dietro di lui c'erano (nell'ordine) CP_3 CP_4
e l'attore.
[...] CP_2
In sede di sommarie informazioni, ha dichiarato: CP_3
- “non ho fatto caso se dietro di me vi fossero delle autovetture, però ricordo di essere stato sorpassato, a gran velocità, da un Pick Up di colore grigio, forse un Nissan”;
- “non sono in grado di riferire il numero di targa del e non ho fatto caso se avesse qualche Pt_3 segno particolare”;
- “non sono in grado di riferire nulla in merito agli occupanti del Pick Up in questione”;
- “non ho visto l'incidente poiché io ero avanti. Solo una volta giunto a Santa Maria Hoè, vicino la statua dell'alpino, unitamente a e non vedendo arrivare il CP_4 CP_2
tornavo indietro per cercarlo”; Parte_1
- “poco dopo incontravo un ciclista a cui chiedevo se avesse visto il mio amico Parte_1
Quest'ultimo mi comunicava che poco più avanti vi era stato un sinistro stradale che aveva
[...] visto coinvolto un ciclista”;
- “non sono in grado di riferire nulla sul conto del ciclista che mi ha riferito del sinistro stradale”.
Analogamente, all'udienza dell'11/6/2025 il teste ha riferito (per quanto qui di rilievo) CP_3 che:
- “la mia bici non ha specchietti retrovisori. La discesa è di più o meno Parte_4
Quando ero arrivato circa a metà di tale discesa, cioè mentre ero in frenata prima del primo
Pag. 6 di 10 tornante, mi accostai pur senza mettere giù i piedi, per far passare un veicolo che se ben ricordo era un molto rumoroso e che mi pareva mi stesse troppo vicino. Dopo che tale veicolo mi Pt_5 superò, io ripresi la discesa senza guardare dietro di me. Da metà del tornante mi accorsi solo che mi seguiva il . Finita la discesa mi fermai nella piazzetta dove c'è la statua dell'alpino e il CP_4 bar, perché di norma ci fermiamo in quel bar per fare una sosta”;
- “dopo che mi ero fermato, a distanza di una decina di secondi arrivò il e dopo altri 10 CP_4 secondi anche mio figlio. La distanza fra le nostre biciclette era di circa DIECI metri tra l'una e l'altra. Aspettammo un po' per vedere se arrivava anche il e invece dopo più o Parte_1 meno un minuto arrivò un ciclista, cioè un ragazzo che si stava allenando, che era vestito con pantaloncini, maglia, casco e occhiali. Io gli chiesi se avesse visto qualcuno con la nostra divisa ed egli mi rispose che aveva visto che un ciclista aveva avuto un incidente con un'auto, senza specificare altro. A quel punto, noi tre risalimmo verso Colle Brianza e dopo aver percorso direi circa rovammo il che era insanguinato e stordito e la bicicletta Parte_6 Parte_1 un po' scassata”.
Inoltre, in sede di sommarie informazioni, ha dichiarato: CP_4
- “dietro di noi vi era un Pick Up di colore grigio, di cui non sono in grado di riferire il numero di targa o altri segni particolari”;
- “non sono in grado di riferire nulla in merito agli occupanti del in questione”; Pt_3
- “non ho visto l'incidente, poiché io, il e il ci eravamo distaccati CP_3 CP_2 dal e lo stavamo aspettando più avanti, a Santa Maria Hoè, vicino la statua Parte_1 dell'alpino. Abbiamo saputo di quanto accaduto da un altro ciclista che si trovava di passaggio”;
- “non sono in grado di riferire nulla sul conto del ciclista che ci ha avvisato del sinistro”.
Analogamente, all'udienza dell'11/6/2025 il teste ha riferito (per quanto qui di CP_4 rilievo) che:
- “la mia bici non ha specchietti retrovisori ma ha un radar, cioè un sistema composto da un radar sotto la sella e un visore sul manubrio, nel quale vedo un puntino che rappresenta i veicoli che si stanno avvicinando. Tale sistema proietta il puntino soltanto quando percepisce una differenza di velocità tra il veicolo che mi segue e il mio. Non ho visto nessuna auto superare il , Parte_1 posso però presumere che così sia andata”;
- “nella piazza al termine della discesa arrivò dapprima io arrivai dopo circa CP_3 qualche minuto, e quindi arrivò anche lui due o tre minuti dopo di me. Credo che CP_2 fra la mia bici e quella di che mi precedeva, vi fosse mediamente una distanza di CP_3
CENTO METRI ma non so dirlo con esattezza perché la strada presenta molte curve. Restammo lì qualche minuto per aspettare che arrivasse il , e invece arrivò un ragazzo in Parte_1 bicicletta, con gli occhiali e il casco. Non fummo noi a fermare quel ragazzo, o per lo meno non fui io, mi ricordo solo che tale sconosciuto ciclista aveva rallentato e aveva detto che più indietro c'era un ciclista che aveva fatto un incidente. Non so se tale ciclista avesse visto il momento dell'incidente oppure no, ma non credo. Tale ciclista sconosciuto se ne andò subito senza lasciarci nessun dato né recapito. A quel punto risalimmo verso il Colle Brianza e dopo circa un quarto d'ora raggiungemmo il che s'era rialzato ma non era messo bene. Se ben ricordo, egli era Parte_1
Pag. 7 di 10 in prossimità della seconda curva che si incontra scendendo. Il ci disse che era stato Parte_1 urtato da un che lo stava sorpassando”. Pt_5
Infine, in sede di sommarie informazioni ha dichiarato: CP_2
- “ricordo di essermi girato e di aver visto un Pick Up di colore grigio chiaro poco dietro il ma non sono in grado di riferire il numero di targa o se avesse qualche segno Parte_1 particolare. All'interno del vi era solo un uomo di circa 55/60 anni. Non sono in grado di Pt_3 riferire altro sul suo conto”;
- “lo stesso Pick Up, pochi secondi dopo essermi girato, mi sorpassava a gran velocità”;
- “non mi sono accorto di nulla, ho saputo che il era stato coinvolto in un Parte_1 sinistro stradale successivamente, quando io, e ci siamo fermati CP_4 CP_3 alla statua dell'alpino che si trova a Santa Maria Hoè”;
- “venivo messo al corrente del sinistro stradale da un ciclista di passaggio. Non sono in grado di riferire nulla sul suo conto”.
Analogamente, all'udienza dell'11/6/2025 ha affermato (fra l'altro) che: CP_2
- “non ho visto se dietro la bicicletta del vi fossero autovetture e in particolare una Parte_1 di colore grigio”;
- “confermo che ad un certo punto della discesa fui sorpassato da un'autovettura grigia;
tale auto andava abbastanza forte”;
- “trascorsi QUATTRO o CINQUE minuti al massimo da quando ero stato sorpassato dall'autovettura grigia, mi resi conto che il non mi stava più seguendo. Preciso che Parte_1 mio padre e il si erano fermati nella piazza, con una statua, che si trova al termine della CP_4 discesa di cui ho parlato. Era lì che c'eravamo dati appuntamento per una sosta al bar, e fu lì che ci accorgemmo che il non ci aveva seguito. Inoltre mentre io, mio padre e il Parte_1 CP_4 eravamo fermi, ci raggiunse un altro ciclista (che non faceva parte del nostro gruppo e che era da solo) il quale ci disse che il era stato investito da un'auto. Tale ciclista se ne andò Parte_1 subito, senza lasciarci i suoi dati, che peraltro neppure gli avevamo chiesto. Era un ragazzo. Non ricordo come fosse vestito ma aveva un casco, occhiali e tenuta da ciclista”;
- “quando lo sconosciuto ciclista ci avvisò, tornammo indietro in bicicletta, trovammo così il che stava a circa alla piazza del bar. Poco dopo, casualmente, Parte_1 Parte_6 passò una pattuglia dei carabinieri e così li fermammo per richiedere soccorsi”;
- “l'ignoto ciclista ci aveva detto soltanto che il era stato investito da un'auto che lo Parte_1 stava sorpassando e perciò era caduto a terra senza darci altri dettagli”.
Dunque, neppure i testi e hanno assistito al preteso CP_3 CP_4 CP_2 sinistro, in quanto:
- e si erano distaccati dall'attore (che era rimasto più CP_3 CP_4 CP_2 indietro) e lo stavano aspettando più avanti, a Santa Maria Hoè;
- peraltro, si trovava in testa al gruppo di ciclisti (mentre l'attore era in ultima CP_3 posizione) e la sua bicicletta non aveva specchietti retrovisori;
- anche la bicicletta di non aveva specchietti retrovisori, ma solo un radar;
CP_4
Pag. 8 di 10 - ha dichiarato di non essersi accorto di nulla e di aver saputo solo successivamente CP_2 che l'attore era stato coinvolto in un sinistro stradale.
È vero che i testi e hanno dichiarato di essere stati sorpassati, a velocità CP_3 CP_2 elevata, da un pick up di colore grigio (cioè da un veicolo del medesimo tipo e colore di quello che, secondo l'attore, lo avrebbe investito).
Tuttavia, ciò non dimostra l'effettivo coinvolgimento nel preteso sinistro di tale pick up, né tantomeno consente di ricostruire la precisa dinamica del preteso sinistro e, in particolare, di ritenere che, per come affermato dall'attore, il pick up sia sopraggiunto alle sue spalle, abbia tentato il sorpasso e, dopo aver impattato l'attore lateralmente, gli abbia tagliato la strada, facendolo rovinare al suolo.
È vero, altresì, che i testi e hanno riferito di aver CP_3 CP_4 CP_2 incontrato un altro ciclista (non meglio identificato), il quale aveva comunicato che vi era stato un incidente stradale che aveva coinvolto un ciclista.
Tuttavia, anche tali dichiarazioni non risultano rilevanti ai fini della prova del fatto storico e della dinamica del sinistro per cui è causa, considerato che:
- i testi e hanno riferito quanto appreso “de relato”, CP_3 CP_4 CP_2 peraltro da un soggetto non identificato;
- inoltre, alla luce di quanto riferito dal teste tale soggetto non identificato ha CP_3 affermato soltanto di aver visto un incidente fra un ciclista e un'autovettura e, quindi, non ha neppure precisato la tipologia o il colore dell'autovettura coinvolta;
- anche secondo le dichiarazioni del teste tale soggetto non ha fornito dettagli più CP_2 specifici;
- soprattutto, il teste ha precisato di non sapere se tale soggetto non identificato CP_4 avesse effettivamente visto l'incidente, ed anzi lo ha tendenzialmente escluso (“non so se tale ciclista avesse visto il momento dell'incidente oppure no, ma non credo”).
Infine, l'attore ha prodotto fotografie delle proprie condizioni fisiche e del luogo del sinistro (cfr. all. 13-14 all'atto di citazione).
Ad ogni modo, tali fotografie non raffigurano il momento del preteso sinistro e, quindi, non risultano idonee a fornire la prova dei fatti allegati dall'attore con l'atto di citazione.
Dunque, in sintesi:
- né gli agenti di polizia giudiziaria intervenuti sui luoghi, né i testi e CP_3 CP_4 hanno assistito al preteso sinistro, con conseguente mancata prova dello stesso, CP_2 considerata la mancata ricostruzione della sua precisa dinamica;
- il fatto che i testi e abbiano dichiarato di essere stati sorpassati, a CP_3 CP_2 velocità elevata, da un pick up di colore grigio (cioè da un veicolo del medesimo tipo e colore di quello che, secondo l'attore, lo avrebbe investito) non dimostra l'effettivo coinvolgimento nel preteso sinistro di tale pick up, né tantomeno consente di ricostruire la precisa dinamica del preteso sinistro e di ritenere che la stessa corrisponda a quella descritta nell'atto di citazione;
Pag. 9 di 10 - il fatto che i testi e abbiano riferito di aver incontrato CP_3 CP_4 CP_2 un altro ciclista (non meglio identificato), il quale aveva comunicato che vi era stato un incidente stradale che aveva coinvolto un ciclista, non risulta rilevante ai fini della prova del fatto storico e della dinamica del sinistro, venendo in rilievo dichiarazioni “de relato”, peraltro da un soggetto non identificato, il quale non ha fornito dettagli specifici in merito all'incidente e, per come riferito dal teste potrebbe non aver effettivamente visto l'incidente. CP_4
Pertanto, alla luce del complessivo compendio probatorio, deve ritenersi che l'attore (pur avendone l'onere) non abbia fornito la prova del fatto storico come allegato nell'atto di citazione e, in particolare, non abbia dimostrato l'attribuibilità del sinistro alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo rimasto ignoto.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, la domanda proposta dall'attore è infondata e deve essere perciò rigettata.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali della società convenuta (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 36398/2024 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore della quale impresa designata Parte_1 CP_1 dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Lombardia, delle spese processuali, che liquida in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Milano, 11 dicembre 2025.
Il giudice
Dott. Carlo Di Cataldo
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