Ordinanza cautelare 24 settembre 2025
Sentenza 29 gennaio 2026
Ordinanza cautelare 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01702/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08577/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8577 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- s.r.l. e -OMISSIS- s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dall’avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC);
Ministero dell’Interno;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12
nei confronti
Comune di Settala, non costituito in giudizio;
Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Nadia Marina Gabigliani, Giorgio Giulio Grandesso, Marialuisa Pozzi e Ilaria Azzariti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per l'annullamento
quanto all’atto introduttivo del giudizio:
- dell’ordinanza emessa dal Dirigente dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) - sede secondaria di Milano, notificata il 28 maggio 2025 alla società -OMISSIS- s.r.l. ed il 4 giugno 2025 alla società -OMISSIS- s.r.l., avente ad oggetto «Ordinanza di sgombero ex art. 2-decies, comma 2, della Legge n. 575/65 (oggi trasfuso nell’art. 47, comma 2, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) concernente l’immobile sito in Settala (MI), Strada Paullese snc, identificato al NCUE come segue: foglio -OMISSIS-»;
- di ogni altro atto ad essa conseguente e presupposto, ancorché incognito
quanto ai motivi aggiunti, depositati il 21 agosto 2025:
degli stessi atti gravati con il ricorso introduttivo
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ag Naz Amm Ne Beni Confiscati Alla Criminalita' Organizzata Roma e di Ministero dell'Interno e di Citta' Metropolitana di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. OB PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone la ricorrente -OMISSIS- s.r.l. di condurre dall’anno 2014 un esercizio di gioco lecito in forza di titoli autorizzatori rilasciati dalla Questura di Milano presso un immobile posto nel Comune di Settala (MI), S.S. Paullese snc, catastalmente identificato al N.C.U.E. al foglio -OMISSIS-.
Soggiunge che tale immobile è stato concesso in uso alla stessa da parte di -OMISSIS- s.r.l., la quale, a suo tempo, ha sottoscritto un contratto di locazione con -OMISSIS- soc. cons. per azioni, alla quale è subentrata, poi, giusta autorizzazione rilasciata dal Giudice delegato, l’Amministrazione giudiziaria, a seguito del decreto n. 110/16 emesso dal Tribunale di Milano - Sezione Autonoma Misure di Prevenzione nell’ambito del procedimento n. 112/15 R.G.M.P. a carico di -OMISSIS-.
L’anzidetto procedimento di prevenzione si è concluso con decreto di confisca, divenuto definitivo a seguito del rigetto dei ricorsi per cassazione avanzati dal proposto e dai soggetti terzi.
2. Viene, ora, contestata la legittimità dell’avversata ordinanza di sgombero, sulla base dei seguenti argomenti di censura:
2.1) Violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. Violazione degli artt. 40, 45-bis, 47, comma 2, 52, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011. Violazione dell’art. 823, comma 2, c.c. Violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.
Evidenzia parte ricorrente che l’art. 45- bis del D. Lgs. n. 159 del 2011, inserito dall’art. 18, comma 1, della legge n. 161/2017, prevede che l’ANBSC, « ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l’immobile risulti ancora occupato », possa differire l’esecuzione dello sgombero allorquando quest’ultimo sia ritenuto « opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare ».
L’Agenzia intimata avrebbe omesso di ponderare, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, gli interessi pubblici e privati implicati nella fattispecie (a detrimento di questi ultimi); e, comunque, di valutare la possibilità di ritardare l’esecuzione del disposto sgombero in ossequio a quanto espressamente richiesto dal richiamato art. 45- bis .
2.2) Violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. Violazione degli artt. 41, comma 2, CDFUE e 6 CEDU. Violazione degli artt. 7 e ss. l. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.
Nell’escludere la sussistenza delle ragioni di urgenza postulate dall’art. 7 della legge n. 241/1990 per derogare alla comunicazione di avvio del procedimento, rappresenta parte ricorrente l’assoluta peculiarità della situazione di fatto che caratterizza il caso che qui occupa, la quale avrebbe consigliato la previa acquisizione dell’apporto partecipativo degli interessati anche al fine di individuare prudenzialmente una soluzione alternativa al disposto sgombero immediato.
3. Con motivi aggiunti depositati il 21 agosto 2025, le ricorrenti, acquisita cognizione di documentazione non conosciuta al momento della presentazione dell’atto introduttivo, hanno contestato il decreto direttoriale del 24 agosto 2020, con il quale l’Agenzia ha destinato per finalità istituzionali alla Città Metropolitana di Milano il bene immobile oggetto dell’ordinanza di sgombero (precisamente, per la riqualificazione e il potenziamento della strada Paullese).
Assumono che tale atto sia illegittimo per
Violazione degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 159/2011. Violazione dell’art. 823, comma 2, c.c. Violazione dell’art. 21-septies legge n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti. Eccesso di potere per travisamento. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.
Il bene immobile oggetto di causa non risulterebbe più nella disponibilità giuridica dell’Agenzia che, dunque, ha emesso il provvedimento impugnato in carenza assoluta di attribuzioni.
4. Conclude parte ricorrente per l’accoglimento del ricorso e dei successivi motivi aggiunti, con conseguente annullamento degli atti con essi impugnati.
5. L’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) si è costituita in giudizio il 31 luglio 2025; ed ha, successivamente (6 agosto 2025; 16 settembre 2025) depositato in atti documentazione rilevante ai fini del decidere.
6. Si è inoltre costituita in giudizio, ad opponendum, la Città Metropolitana di Milano.
7. Il ricorso viene trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026.
8. Va, in primo luogo, rammentato come il provvedimento di sgombero abbia, per la sua natura, carattere vincolato ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 159 del 2011 e dell'art. 823, comma 2, c.c.
Il bene acquisito per effetto della confisca acquisisce un’impronta rigidamente pubblicistica, che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche, che determinano l’assimilabilità del regime giuridico della res confiscata a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato.
Ne consegue che l’ordinanza di sgombero costituisce esercizio necessitato di un potere autoritativo, dovendo l’Agenzia comunque assicurare al patrimonio indisponibile dello Stato i beni stessi per la successiva destinazione a finalità istituzionali e sociali, sottraendoli ai soggetti nei confronti dei quali è stata applicata, in via definitiva, la misura patrimoniale; non necessitando il provvedimento, pertanto, di ulteriore motivazione.
9. Un univoco e costante orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, ha ripetutamente affermato che “quello dell'Agenzia dei beni confiscati alla criminalità organizzata di ordinare lo sgombero di un immobile confiscato è un "potere-dovere" che non è in alcun modo condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione del bene stesso ma risponde ad un interesse concreto alla liberazione dei beni, che viene compiutamente soddisfatto con l'esercizio di un'azione esecutiva complementare ma distinta da quella discrezionale con cui, invece, l'amministrazione decide in ordine all'uso sociale dei medesimi beni mediante il procedimento di destinazione disciplinato dagli artt. 47 ss., d.lgs. n. 159 del 2011; l'ordinanza di sgombero, come congegnata dal legislatore, è riconducibile all'esercizio di un potere vincolato e costituisce un "atto dovuto", strettamente consequenziale rispetto alla confisca definitiva dei beni, da cui consegue un istantaneo trasferimento a titolo originario in favore del patrimonio dello Stato del bene che ne costituisce l'oggetto ex art. 45, comma 1, d.lg. n. 159” ( cfr . Cons. Stato, sez. III, 13 giugno 2022, n. 4813; Cons. Stato, sez. III, 12 luglio 2021, n. 5272).
Né può operarsi un giudizio di bilanciamento tra l’interesse pubblico e quello privato, atteso che il Legislatore ha ritenuto prevalente l’esigenza di contrastare la criminalità organizzata attraverso l’eliminazione dal mercato (quindi con il provvedimento ablatorio) di un bene di provenienza illecita “destinandolo ad iniziative di interesse pubblico (Cons. Stato, sez. III, n. 2993 del 2016 e n. 6193 del 2018)”; pertanto, rispetto all’ordinanza di sgombero, non può più affermarsi la necessità di comparare l’interesse pubblico alla acquisizione della disponibilità materiale del bene con quello privato alla conservazione di un immobile, non essendo in capo agli occupanti configurabile una posizione giuridica meritevole di tutela, con riferimento non solo all’ an ma anche al momento della consegna, neanche avuto riguardo ad esigenze, pur comprensibili dal punto di vista umano, relative alla presenza di minori, o a particolari condizione di salute dei destinatari del provvedimento di sgombero (cfr. Cons. Stato, sez. III, 30 gennaio 2025, n. 720; nonché n. 6706 del 2018; n. 6193 del 2018 e n. 5669 del 2018).
10. Neppure sussistono problemi di compatibilità della misura di prevenzione con i principi della CEDU, atteso che la stessa giurisprudenza della Corte EDU non riconosce un diritto prevalente del soggetto al quale è stato confiscato il bene in sede di prevenzione a conservare la sua proprietà e a permanere nell’immobile confiscato con la propria famiglia (cfr. sentenza 22 febbraio 1994, Raimondo c/ Italia in causa n. 12954/87; IE c/ Italia causa n. 52439/09), non potendo il soggetto, al quale è stato legittimamente confiscato l’immobile, vantare un diritto inviolabile al proprio domicilio in contrapposizione all’interesse pubblico a contrastare la criminalità organizzata attraverso l'eliminazione dal mercato di un bene di provenienza illecita, destinandolo ad iniziative di interesse pubblico (Cons. Stato, sez. III, 26 settembre 2022 n. 8310). La Corte EDU ha, infatti, ritenuto che la confisca, come misura di prevenzione, non confligge con le norme CEDU, ma costituisce, semmai, una misura indispensabile per contrastare il crimine” (Cons. Stato, sez. III, n. 5264/2024).
11. Se, a fronte di un provvedimento di confisca divenuto definitivo l’Agenzia non avrebbe potuto che ordinare lo sfratto dell’immobile, si evidenzia come questa Sezione (cfr. ordinanza 28 agosto 2025, n. 4580), abbia ribadito che “ quello dell'Agenzia dei beni confiscati alla criminalità organizzata di ordinare lo sgombero di un immobile confiscato è un "potere-dovere" che non è in alcun modo condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione del bene stesso ma risponde ad un interesse concreto alla liberazione dei beni, che viene compiutamente soddisfatto con l'esercizio di un'azione esecutiva complementare ma distinta da quella discrezionale con cui, invece, l'amministrazione decide in ordine all'uso sociale dei medesimi beni mediante il procedimento di destinazione disciplinato dagli artt. 47 ss., d.lgs. n. 159 del 2011”.
Se il potere di ordinare lo sgombero dell’immobile è affatto indipendente dal procedimento di destinazione del bene (avuto riguardo al fatto che il bene confiscato acquisisce un’impronta rigidamente pubblicistica, spettando all’ANBSC il compito di assicurarne la sua liberazione), va rimarcato come l’art. 47 del D.Lgs. 159/2011 espressamente preveda che, “ anche prima dell’adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell’articolo 823 del codice civile”.
A fronte della legittima esperibilità della procedura di sgombero anche anteriormente all’effettiva destinazione di un bene, a fortiori non può non ammettersi la legittimità di siffatta procedura anche successivamente alla destinazione del bene stesso.
12. Esclusa, sulla base delle esplicitate considerazioni, la fondatezza del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti successivamente proposti, ne dispone il Collegio la reiezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunziando in ordine al ricorso introduttivo ed ai motivi aggiunti successivamente proposti, li respinge.
Condanna, in solido, le ricorrenti -OMISSIS- s.r.l. e -OMISSIS- s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), per complessivi € 2.000,00 (euro duemila); compensa le spese rispetto alla Città Metropolitana di Milano, costituitasi con atto meramente formale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti ricorrenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB PO, Presidente, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OB PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.