Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 24/04/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00124/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00022/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 22 del 2025, proposto dal prof. Carmelo Broccoli, rappresentato e difeso dagli avvocati Quirino Mescia e Simona D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, n. 163/2024, depositata in data 11.9.2024 nel giudizio avente numero di R.G. 252/2024, notificata in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. come novellato dal D. L.vo n. 150/2022 in data 16.9.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Civile di Isernia ha accertato il diritto dell’odierno ricorrente, quale docente precaria titolare di supplenze negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, a conseguire per gli stessi anni il riconoscimento del beneficio della c.d. carta del docente, e segnatamente l’attribuzione della somma complessiva di € 2.500,00 da corrispondersi mediante accredito, appunto, sulla cd “ carta elettronica del docente ” introdotta all'art. 1 della Legge n. 107/2015.
Nel riconoscere il beneficio la sentenza ha fatto proprio il recente orientamento della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Lav. n. 29961/23 del 27.10.23), la quale ne ha appunto affermato l’estensione ai docenti (cd. “ precari ”) supplenti che abbiano svolto il servizio fino al 30.6 ovvero al 31.8 dell’anno per il quale viene richiesta la provvidenza.
Di conseguenza il Tribunale, rinvenendo nel ricorrente la sussistenza delle condizioni legittimanti il beneficio, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione in suo favore della somma anzidetta.
1.1 Con l’odierno ricorso, sul presupposto del passaggio in giudicato della sentenza da eseguire, parte ricorrente ne ha chiesto l’ottemperanza.
Sicché l’avente diritto ha chiesto a questo T.A.R. di nominare senza indugio un commissario ad acta, per il caso di inottemperanza dell’Amministrazione perdurante oltre il termine che le sarebbe stato assegnato, e di fissare, fin da subito, una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione intimata, ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e) c.p.a., per ogni violazione o inosservanza successiva.
1.2 L’Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, non ha contestato l’ammissibilità e la fondatezza della pretesa.
In vista della camera di consiglio odierna i difensori di parte ricorrente, con nota trasmessa in data 1.4.2025, hanno chiesto il passaggio in decisione della causa con condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite oltre al rimborso del contributo unificato.
2. Il ricorso, avente ad oggetto la condanna al pagamento della somma complessiva di € 2.500,00 mediante accredito sulla cd. “ carta elettronica del docente ”, è fondato, nei termini di seguito illustrati, e deve trovare accoglimento.
2.1 Quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, le allegazioni documentali in atti ne attestano l’ammissibilità, dimostrando in primo luogo il passaggio in giudicato della sentenza risultante dall’attestazione resa dal Tribunale di Isernia in data 24.1.2025.
2.2 Emerge poi dagli atti di causa che, come rappresentato dalla ricorrente, la sentenza era stata notificata anche in copia conforme all’indirizzo pec all’Amministrazione già in data 16.9.2024.
Trovano applicazione, a quest’ultimo riguardo, le modifiche introdotte all’art. 475 del cod. proc. civ., sulla forma del titolo esecutivo giudiziale, dalle disposizioni del D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022 n. 197, in base alle quali per portare ad esecuzione le sentenze del Giudice ordinario, a decorrere dal 28 febbraio 2023, non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva. La novellata versione del citato articolo codicistico, infatti, dispone che: “Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti”.
Nel caso di specie, le modalità con le quali la parte ricorrente ha notificato il titolo giudiziale al Ministero debitore risultano quindi adeguate al soddisfacimento delle formalità all’uopo richieste dalle vigenti disposizioni di legge.
2.3 Non v’è dubbio, infine, che il titolo azionato, consistente in una sentenza emessa dal Tribunale Civile, appartenga al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, c. 1, lett. c) cod. proc. amm. Difatti, quest’ultimo giudizio è previsto proprio “ al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ”.
3. Il ricorso risulta altresì fondato, tenuto conto che la somma di € 2.500,00 richiesta a titolo di sorta capitale corrisponde a quella indicata nella sentenza del Tribunale di Isernia, della quale la ricorrente chiede l’esecuzione.
Non può invece trovare accoglimento la richiesta di ordinare il pagamento, oltre che della sorta capitale, anche degli “ interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 ”, non essendo stati questi ultimi riconosciuti in favore del ricorrente dalla sentenza del Tribunale di Isernia oggetto del presente giudizio di ottemperanza.
4. Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ancora inadempiente, di dare esecuzione nella misura innanzi detta ai pagamenti non ancora effettuati, adempimento che dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
5. Le ulteriori spese sostenute dalla ricorrente, nella misura in cui risultano funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate in modo onnicomprensivo nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio, e sono quantificate nel dispositivo.
6. In conformità alle richieste della parte ricorrente occorre, inoltre, nominare fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine appena assegnato, un commissario ad acta , che viene individuato ratione muneris nella persona del Direttore generale del Ministero resistente preposto alla “ Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ”, competente per la materia oggetto del presente contenzioso, che si nomina commissario con facoltà di delega e senza compenso.
Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza della ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato concesso all’Amministrazione, e a sua volta provvedere nell’ulteriore termine di 40 giorni.
7. Il Tribunale, in considerazione della nomina del commissario ad acta così compiuta proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento, non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, di una ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del cod. proc. amm..
Rimane però salva, nel prosieguo, la possibilità di una diversa valutazione sul punto da parte del Collegio, dietro eventuale e apposita nuova istanza di parte, nel caso di una mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice all’attività del nominato commissario ad acta .
8. Le spese proprie di questo giudizio seguono la soccombenza: vanno quindi poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito e vengono liquidate come da dispositivo in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza in epigrafe, lo accoglie per quanto di ragione, e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe nei sensi di cui in motivazione, provvedendo al pagamento delle somme ivi riconosciute e non ancora corrisposte, nella misura di € 2.500,00;
- dispone che l’Amministrazione adempia all’obbligo così determinato, eseguendo il corrispondente pagamento nel termine ultimativo di 40 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore;
- nomina quale commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla “ Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ”, competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento, provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe nel termine di ulteriori 40 giorni, decorrente dalla scadenza del termine qui concesso all’Amministrazione;
-condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidandole in € 700,00 oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato, con distrazione in favore degli antescritti procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
Sergio Occhionero, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Occhionero | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO