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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/11/2025, n. 4218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4218 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
11714/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro in persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 29/10/2025 come sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11714/2024 R.G. L. promosso
DA nato ad [...] il [...] c. f. , in giudizio Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Adriana La Mela come da procura in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in Adrano via Inzerilli 71;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante p. Controparte_1
t. c. f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 in giudizio rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Gianfranco Vittori , dall'avv. Maria Rosaria Battiato, avv. Livia Gaezza, avv. Gaetana
Angela Marchese, avv. Valentina Schilirò e avv. Vagliasindi Riccardo , come da procura in atti CP_ depositata , domiciliato in Catania Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale
Resistente
, c. f. Controparte_2 P.IVA_2 con Sede Centrle in Roma via IV Novembre 144, in persona del Direttore Regionale in carica p. t. della Direzione Generale Sicilia, come da Determina Pres. del 06.12.2022 prot. 320; in giudizio CP_2 rappresentato e difeso, per procura generale alle liti in atti depositata, a rogito notaio in Per_1
Palermo n. 2536 Rep. , racc. n. 1915, dall'avv. Maugeri Sebastiano, domiciliato in Catania presso Via
Cifali 76/A Sede Avvocatura Distrettuale;
CP_2
Resistente in persona del legale rappresentante p.t. con Sede Controparte_3 in Roma via Giuseppe Grezar 14;
CONTUMACE
Oggetto : opposizione ad intimazione di pagamento e comunicazione preventiva di fermo amministrativo e alle sottese cartelle.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato il 12.12.2024 il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320249008136542000 e la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di fermo amministrativo n. 29380202300036614000 , entrambe notificate il 14/11/2024 limitatamente le cartelle e gli avvisi di addebito di seguito specificati :
1 . cartella di pagamento 29320150038687015000 che risulta notificata il 14/07/2016 emessa per la somma complessiva di euro 2.661,24 a titolo di premi riferiti alle annualità 2013, 2014, 2015 CP_2 con sanzioni ed interessi;
2 . cartella di pagamento 29320160058549770000 che risulta notificata in data 13.10.2016 emessa per la somma complessiva di euro 645,39 a titolo di premi 2015 con interessi e sanzioni;
CP_2
3 . cartella di pagamento 29320180011357690000 che risulta notificata il 15.09.2018 con la quale ha chiesto il pagamento della somma di euro797,33 a titolo di premi riferiti al 2017 e CP_2 CP_2
2018; CP_ 4 . avviso di addebito 59320160001354761000 che risulta notificato il 10.06.2016 con il quale di Catania ha richiesto il pagamento di euro 2.758,48 a titolo di contributi IVS fissi/percentuale entro il minimale per l'anno 2015;
5 . avviso di addebito 59320160005480224000 che risulta notificato in data 17/12/2016 con il CP_ quale di Catania ha chiesto il pagamento della somma di euro 2.732,67 a titolo di contributi
IVS fissi/percentuale entro il minimale per l'anno 2015; CP_
6 . avviso di addebito 59320170003290457000 che risulta notificato il 03/11/2017 con il quale di Catania chiedeva il pagamento di euro 3.573,51 a titolo di contributi IVS fissi/percentuale entro il minimale per l'anno 2016;
7 . avviso di addebito 59320180003401131000 che risulta notificato in data 20/09/2018 con il CP_ quale di Catania chiedeva il pagamento della somma di euro 2.690,90 a di contributi IVS Pt_2 fissi/ percentuale entro il minimale per l'anno 2017.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva l'omessa notifica di tutti i tioli esecutivi impugnati e sopra specificati. L'omessa o irregolare notifica viziava dalle fondamenta il procedimento di recupero coattivo dei contributi e deduceva che se fosse in giudizio confermata l'omissione di notifica dei titoli impugnati , gli Enti creditori sarebbero stati sforniti di legittimo titolo per la riscossione dei contributi richiesti in pagamento , con conseguente nullità degli atti impugnati.
Sotto altro profilo eccepiva la prescrizione del diritto degli enti impositori alla riscossione delle CP_ somme iscritte a ruolo da per i contributi risalenti agli anni 205, 2016 , 2017 e le somme iscritte da relative a premi dovuti per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2017 erano divenuti tutti CP_2 inesigibili per il decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 legge 335/1995 , senza che gli enti abbiano mai notificato un atto interruttivo del decorso di prescrizione o richiesta di pagamento dei contributi dovuti.
Chiedeva pertanto , previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati , che fossero annullati tutti i provvedimenti all'esame di giudizio , l'intimazione di pagamento e la comunicazione preventiva di fermo amministrativo e i titoli ad esse sottesi oggetto di impugnazione
, con vittoria di spese di giudizio . In allegato a ricorso depositava delibera di ammissione al gratuito patrocinio.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva di tutti gli atti impugnati e fissava l'udienza di discussione. CP_ Si costituiva in giudizio che deduceva la tardività dell'eccezione di omessa notifica dei titoli impugnati e sottesi all'intimazione di pagamento e al preavviso di fermo amministrativo.
Depositava in giudizio documentazione idonea a provare l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito e deduceva altresì la definitività dei crediti portati poiché gli avvisi di addebito non erano stati impugnati nel termine di quaranta giorni decorrente da ciascuna notifica.
Quanto alla prescrizione invocava l'inopponibilità del decorso per i periodi anteriori alla notifica poiché detti avvisi non risultavano impugnati con conseguente irretrattabilità dei crediti. In riferimento al decorso di prescrizione successivo alla notifica, richiamava la responsabilità del
Concessionario in riferimento alla notifica di atti interruttivi e dell'azione esecutiva in generale.
Chiedeva che il Concessionario , in caso di accertamento di prescrizione dei contributi , fosse CP_ condannato a rimborsare ad quanto sostenuto per il pagamento di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio altresì che in via preliminare chiedeva di essere autorizzato a CP_2 chiamare in giudizio in caso di omessa chiamata da parte del ricorrente Controparte_3 odierno al fine di essere manlevato da responsabilità e pregiudizi in caso di soccombenza.
Deduceva e chiedeva fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' in caso di CP_2 accertamento di omessa notifica delle cartelle , come si evinceva da ricorso e richiamava la responsabilità esclusiva del Concessionario per la notifica degli atti esecutiva e per l'azione di recupero coattivo dei crediti. Chiedeva che l'opposizione fosse dichiarata inammissibile perché posta oltre i termini di legge di cui all'art. 24 comma 5 D.Lgs. 46/1999. Chiedeva il rigetto del ricorso e delle domande ivi formulate con condanna del ricorrente al pagamento di tutte le somme portate dall'intimazione di pagamento e dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo e dai sottesi titoli portanti i contributi all'esame di giudizio, come sopra specificati.
In via subordinata chiedeva che in caso di accertata responsabilità del Concessionario del servizio di riscossione, fosse condannato quest'ultimo alla refusione delle spese di giudizio nei confronti dell'opponente.
In corso di causa veniva esaminata la corretta notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti convenute in giudizio dal ricorrente odierno ed all'esito dell'udienza del
04/07/2025 l' veniva dichiarata contumace , pur essendo correttamente Controparte_3 chiamata in giudizio.
Successivamente questo Giudice veniva delegato per la discussione e decisione del procedimento , disposta la sostituzione dell'udienza del 29/10/2025 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisite le note come in atti dalle parti depositate, il giudizio viene concluso dal presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
In via preliminare in riferimento alla ammissibilità dell'opposizione occorre evidenziare che l'eccepita omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito risulta tardiva in quanto proposta ben oltre il termine di venti giorni dalla notifica di ciascun titolo esecutivo come in CP_ giudizio documentato da , in riferimento ai propri avvisi di addebito , emessi e notificati dall'Istituto Previdenziale con raccomandata postale diretta con avviso di ricevimento.
L'avviso di addebito 59320160001354761000 risulta notificato a mezzo raccomandata n. CP_ 650357565101 , come risulta da allegato 8 in data10.06.2016 per compiuta giacenza.
L'avviso di addebito 59620160005480224000 risulta notificato con raccomandata n. 650374609212, CP_ come risulta da all. 9 in data 17.12.2016.
L'avviso di addebito 593 20170003290457000 risulta notificato con raccomandata n. 665453472646 CP_ in data 03.11.2017 per compiuta giacenza , come da all. 10
L'avviso di addebito 59320180003401131000 risulta notificato a mezzo raccomandata CP_ 689526522194 per compiuta giacenza in data 20.09.2018 , come da all. 11 fascicolo
Il termine perentorio di 20 giorni di cui all'art. 617 per proporre opposizione agli atti esecutivi , nel caso della riscossione dei contributi è richiamato dall'art. 29 D.Lgs. 46/1999, che richiama i termini perentori per l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi da proporsi nelle forme ordinarie di cui al codice di procedura civile. Pertanto l'eccepita inammissibilità dell'eccezione per tardività sussiste in riferimento ai contributi. In riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall' per conto dell'Ente Controparte_3 emittente che aveva trasmesso il ruolo , nessuna prova viene depositata in giudizio afferente la
CP_2 notifica, stante la contumacia di ritualmente chiamata in giudizio. Sono Controparte_3 evincibili visure interne dell' che non hanno l'efficacia probatoria della notifica ma che
CP_2 comunque esprimono il contatto avvenuto tra l'Ente emittente ( ) ed il Concessionario del
CP_2 servizio di Riscossione, che aveva ricevuto i ruoli emessi da ed aveva prima provveduto a
CP_2 notificare le cartelle e poi l'intimazione di pagamento e comunicazione preventiva di fermo , ove sono riportate le cartelle medesime ed i ruoli in giudizio impugnati dal ricorrente odierno.
Ritiene poi , il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della ” ragione più liquida” con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre ( cfr. Cass. n. 12002/2014 e Cass. n. 11458/2018).
Rileva questo Giudice che l' , restando contumace, non ha depositato in Controparte_3 atti la prova di avvenuta notifica di cartelle . A sua volta parte ricorrente ha eccepito la prescrizione , formulando per tale verso una opposizione all'esecuzione. Giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore ( e per esso dell'incaricato alla riscossione)a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione. Soccorre il tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in via esecutiva tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata. Sotto tale profilo la legge 335/1995 ha espressamente previsto che il termine di prescrizione dei contributi previdenziali è quinquennale.
OR , come risulta evidente dalle cartelle di pagamento sopra specificate, dalla data di maturazione dei crediti portati dalle cartelle ( 2013, 2014, 2015, 2017) alla data di deposito del ricorso( 12.12.2024) sono decorsi più di cinque anni senza il compimento di atti interruttivi.
Considerato che
elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di volere profittare dell'effetto di prescrizione de credito , sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento dell'eccezione , il dato chedalla notifica della cartella non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione, nessuna prova avendo fornito l' ovvero l'Agente di Riscossione in ordine al compimento di atti CP_2 interruttivi, sicchè devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta prescrizione del diritto a riscuotere i premi dalle cartelle indicati. CP_2
Dunque va dichiarata la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle impugnate e che nessuna CP_2 somme è dovuta dal ricorrente all'Ente indicato per i crediti ridetti, nonché risulta illegittima ed inefficace l'intimazione di pagamento e la comunicazione preventiva di fermo in riferimento ai crediti di cui alle cartelle 29320150038687015000, 29320160058549770000, 2932018001135769000. CP_2
Osserva poi il decidente che l'ente impositore , nel caso di specie , una volta formato il ruolo e CP_2 trasmesso all'Agente di Riscossione ha esaurito il suo compito. Da quel momentola legittimazione spetta esclusivamente all'Agente di Riscossione, unico legittimato all'azione di recupero del credito contributivo ed alla conseguente esecuzione forzata.
Alla consegna dei ruoli da parte non essendo più questi ultimi nella disponibilità dell'ente CP_2 resistente odierno sarebbe spettato al Concessionario l'onere di produrre la prova dell'esistenza e avvenuta notifica di atti interruttivi del decorso di prescrizione nei ermini di cui all'art. 416 c.p.c.
Nel caso all'esame ha svolto l'attività su di esso incombente, mentre la prescrizione è maturata CP_2 nella fase in cui ad operare doveva essere l'Agente di Riscossione, rimasto contumace.
In riferimento ai contributi , che ha dato in atti prova di notifica degli avvisi di addebito , occorre CP_1 fare diversa valutazione. In atti di giudizio non sussiste la prova di notifica di atti interruttivi del decorso di prescrizione. Tuttavia l'Ente richiede e richiama l'applicazione della normativa emessa in costanza di emergenza sanitaria da covid-19 che aveva sospeso il corso della prescrizione.
Sotto tale profilo occorre considerare l'art. 37, co. 2 D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, l'art. 11 d.l. 183/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2020. Dette norme avevano previsto un periodo di sospensione decorrente dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021. Agli avvisi di addebito notificati e non opposti va applicato il termine di cui all'art. 68 d.l. 18/2020 che richiama altresì l'art. 12 Decreto Legislativo 159/2015.
Dispone il citato articolo :”Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi
i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla legge
30 luglio 2010 n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica solu- zione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24
Settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce , poi , l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 : “ Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi , dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti
interessati da eventi eccezionali , comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo , relativamente alle stesse entrate , la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali , nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo , accertamento , contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali ed assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposi- zioni dell'articolo 3 , comma 3, della legge 27 luglio 2000 , n. 212. Salvo diverse disposizioni,
i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensio- ne . […]”.
Dalle superiori disposizioni consegue che , nel calcolare il termine di prescrizione della fattispe cie all'esame , deve tenersi conto del periodo di sospensione del decorso di prescrizione , previsto dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 , dovendosi pertanto aggiungere un anno , cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione , pari a complessivi 542 giorni. ( in tal senso si sono espres se pronunce di questo Ufficio in casi analoghi, in cui ha trovato applicazione tale normativa:sent.
1427/2023 Pres. Dott. Laura Renda ).
L'avviso di addebito 59320160001354761000, notificato il 10/6/2016 si sarebbe prescritto nel termine ordinario di cinque anni in data 10/6/2021, aggiungendo la sospensione di 542 giorni come sopra indicata , la prescrizione definitiva è decorsa in data 03/12/2022.
L'avviso di addebito59320160005480224000 notificato il 17.12.2016, si sarebbe prescritto nel termine ordinario quinquennale in data 17.12.2021, applicando il termine complessivo di sospensione , la prescrizione definitiva è decorsa in data 09.06.2023.
L'avviso di addebito 59320170003290457000 che era stato notificato il 03.11.2017 si sarebbe prescritto nel termine ordinario in data03.11.2022 , aggiungendo la sospensione di 542 giorni la prescrizione definitiva risulta decorsa il 26.04.2024. L'avviso di addebito 59320180003401131000 che era stato notificato il 20/9/2018 si sarebbe prescritto nel termine di cinque anni in data20.09.2023, aggiungendo la sospensione complessiva di
542 giorni la prescrizione definitiva sarebbe decorsa in data 15.03.2025.
Pertanto tale titolo non risulta prescritto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata e del preavviso di fermo amministrativo e le somme ivi portate di euro 2.690,90 sono pertanto dovute.
Il ricorso trova accoglimento in riferimento alle cartelle di pagamento prescritte ed agli avvisi di addebito prescritti alla data di notifica dell'intimazione di pagamento e comunicazione e comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificate entrambe al 14.11.2024. Restano dovute le somme portate dall'avviso di addebito 59320180003401131000 che non risultava prescritto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento e comunicazione preventiva di fermo amministrativo sopra indicata. Ne consegue che gli atti impugnati sono illegittimi in riferimento ai titoli esecutivi di cui è stata accertata la prescrizione.
Per quanto attiene alle spese di lite , le stesse possono compensarsi per intero nei confronti degli Enti CP_ resistenti ed in ragione dei motivi della decisione, liquidate come da dispositivo, seguono CP_2 la soccombenza nei confronti dell' . Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , disattesa ogni ulteriore domanda , eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11714/2024
R.G. così provvede :
Dichiara intervenuta la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle n. CP_2
29320150038687015000, n. 29320160058549770000 , 29320180011357690000 e dichiara che il ricorrente nulla deve per i ridetti crediti all'ente impositore;
CP_ Dichiara intervenuta la prescrizione dei contributi portati dagli avvisi di addebito
59320160001354761000, 59320160005480224000, 59320170003290457000 e dichiara che il ricorrente nulla deve per i ridetti crediti all'ente impositore;
Conferma l'avviso di addebito 59320180003401131000 con obbligo di pagamento delle somme ivi portate in capo al ricorrente;
Dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento29320249008136542000 e della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202300036614000 in riferimento ai CP_ crediti ed di cui alle prescritte cartelle di pagamento;
CP_2
Condanna in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento delle Controparte_3 spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in euro oltre rimborso forfettario al
15% Iva e CPA nella misura di legge, da versarsi in favore dell'Erario essendo il ricorrente stato ammesso al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato.
Catania 22/11/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
11714/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro in persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 29/10/2025 come sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11714/2024 R.G. L. promosso
DA nato ad [...] il [...] c. f. , in giudizio Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Adriana La Mela come da procura in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in Adrano via Inzerilli 71;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante p. Controparte_1
t. c. f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 in giudizio rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Gianfranco Vittori , dall'avv. Maria Rosaria Battiato, avv. Livia Gaezza, avv. Gaetana
Angela Marchese, avv. Valentina Schilirò e avv. Vagliasindi Riccardo , come da procura in atti CP_ depositata , domiciliato in Catania Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale
Resistente
, c. f. Controparte_2 P.IVA_2 con Sede Centrle in Roma via IV Novembre 144, in persona del Direttore Regionale in carica p. t. della Direzione Generale Sicilia, come da Determina Pres. del 06.12.2022 prot. 320; in giudizio CP_2 rappresentato e difeso, per procura generale alle liti in atti depositata, a rogito notaio in Per_1
Palermo n. 2536 Rep. , racc. n. 1915, dall'avv. Maugeri Sebastiano, domiciliato in Catania presso Via
Cifali 76/A Sede Avvocatura Distrettuale;
CP_2
Resistente
in persona del legale rappresentante p.t. con Sede Controparte_3 in Roma via Giuseppe Grezar 14;
CONTUMACE
Oggetto : opposizione ad intimazione di pagamento e comunicazione preventiva di fermo amministrativo e alle sottese cartelle.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto introduttivo del giudizio depositato il 12.12.2024 il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320249008136542000 e la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di fermo amministrativo n. 29380202300036614000 , entrambe notificate il 14/11/2024 limitatamente le cartelle e gli avvisi di addebito di seguito specificati :
1 . cartella di pagamento 29320150038687015000 che risulta notificata il 14/07/2016 emessa per la somma complessiva di euro 2.661,24 a titolo di premi riferiti alle annualità 2013, 2014, 2015 CP_2 con sanzioni ed interessi;
2 . cartella di pagamento 29320160058549770000 che risulta notificata in data 13.10.2016 emessa per la somma complessiva di euro 645,39 a titolo di premi 2015 con interessi e sanzioni;
CP_2
3 . cartella di pagamento 29320180011357690000 che risulta notificata il 15.09.2018 con la quale ha chiesto il pagamento della somma di euro797,33 a titolo di premi riferiti al 2017 e CP_2 CP_2
2018; CP_ 4 . avviso di addebito 59320160001354761000 che risulta notificato il 10.06.2016 con il quale di Catania ha richiesto il pagamento di euro 2.758,48 a titolo di contributi IVS fissi/percentuale entro il minimale per l'anno 2015;
5 . avviso di addebito 59320160005480224000 che risulta notificato in data 17/12/2016 con il CP_ quale di Catania ha chiesto il pagamento della somma di euro 2.732,67 a titolo di contributi
IVS fissi/percentuale entro il minimale per l'anno 2015; CP_
6 . avviso di addebito 59320170003290457000 che risulta notificato il 03/11/2017 con il quale di Catania chiedeva il pagamento di euro 3.573,51 a titolo di contributi IVS fissi/percentuale entro il minimale per l'anno 2016;
7 . avviso di addebito 59320180003401131000 che risulta notificato in data 20/09/2018 con il CP_ quale di Catania chiedeva il pagamento della somma di euro 2.690,90 a di contributi IVS Pt_2 fissi/ percentuale entro il minimale per l'anno 2017.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva l'omessa notifica di tutti i tioli esecutivi impugnati e sopra specificati. L'omessa o irregolare notifica viziava dalle fondamenta il procedimento di recupero coattivo dei contributi e deduceva che se fosse in giudizio confermata l'omissione di notifica dei titoli impugnati , gli Enti creditori sarebbero stati sforniti di legittimo titolo per la riscossione dei contributi richiesti in pagamento , con conseguente nullità degli atti impugnati.
Sotto altro profilo eccepiva la prescrizione del diritto degli enti impositori alla riscossione delle CP_ somme iscritte a ruolo da per i contributi risalenti agli anni 205, 2016 , 2017 e le somme iscritte da relative a premi dovuti per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2017 erano divenuti tutti CP_2 inesigibili per il decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 legge 335/1995 , senza che gli enti abbiano mai notificato un atto interruttivo del decorso di prescrizione o richiesta di pagamento dei contributi dovuti.
Chiedeva pertanto , previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati , che fossero annullati tutti i provvedimenti all'esame di giudizio , l'intimazione di pagamento e la comunicazione preventiva di fermo amministrativo e i titoli ad esse sottesi oggetto di impugnazione
, con vittoria di spese di giudizio . In allegato a ricorso depositava delibera di ammissione al gratuito patrocinio.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva di tutti gli atti impugnati e fissava l'udienza di discussione. CP_ Si costituiva in giudizio che deduceva la tardività dell'eccezione di omessa notifica dei titoli impugnati e sottesi all'intimazione di pagamento e al preavviso di fermo amministrativo.
Depositava in giudizio documentazione idonea a provare l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito e deduceva altresì la definitività dei crediti portati poiché gli avvisi di addebito non erano stati impugnati nel termine di quaranta giorni decorrente da ciascuna notifica.
Quanto alla prescrizione invocava l'inopponibilità del decorso per i periodi anteriori alla notifica poiché detti avvisi non risultavano impugnati con conseguente irretrattabilità dei crediti. In riferimento al decorso di prescrizione successivo alla notifica, richiamava la responsabilità del
Concessionario in riferimento alla notifica di atti interruttivi e dell'azione esecutiva in generale.
Chiedeva che il Concessionario , in caso di accertamento di prescrizione dei contributi , fosse CP_ condannato a rimborsare ad quanto sostenuto per il pagamento di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio altresì che in via preliminare chiedeva di essere autorizzato a CP_2 chiamare in giudizio in caso di omessa chiamata da parte del ricorrente Controparte_3 odierno al fine di essere manlevato da responsabilità e pregiudizi in caso di soccombenza.
Deduceva e chiedeva fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' in caso di CP_2 accertamento di omessa notifica delle cartelle , come si evinceva da ricorso e richiamava la responsabilità esclusiva del Concessionario per la notifica degli atti esecutiva e per l'azione di recupero coattivo dei crediti. Chiedeva che l'opposizione fosse dichiarata inammissibile perché posta oltre i termini di legge di cui all'art. 24 comma 5 D.Lgs. 46/1999. Chiedeva il rigetto del ricorso e delle domande ivi formulate con condanna del ricorrente al pagamento di tutte le somme portate dall'intimazione di pagamento e dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo e dai sottesi titoli portanti i contributi all'esame di giudizio, come sopra specificati.
In via subordinata chiedeva che in caso di accertata responsabilità del Concessionario del servizio di riscossione, fosse condannato quest'ultimo alla refusione delle spese di giudizio nei confronti dell'opponente. In corso di causa veniva esaminata la corretta notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti convenute in giudizio dal ricorrente odierno ed all'esito dell'udienza del
04/07/2025 l' veniva dichiarata contumace , pur essendo correttamente Controparte_3 chiamata in giudizio.
Successivamente questo Giudice veniva delegato per la discussione e decisione del procedimento , disposta la sostituzione dell'udienza del 29/10/2025 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisite le note come in atti dalle parti depositate, il giudizio viene concluso dal presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
In via preliminare in riferimento alla ammissibilità dell'opposizione occorre evidenziare che l'eccepita omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito risulta tardiva in quanto proposta ben oltre il termine di venti giorni dalla notifica di ciascun titolo esecutivo come in CP_ giudizio documentato da , in riferimento ai propri avvisi di addebito , emessi e notificati dall'Istituto Previdenziale con raccomandata postale diretta con avviso di ricevimento.
L'avviso di addebito 59320160001354761000 risulta notificato a mezzo raccomandata n. CP_ 650357565101 , come risulta da allegato 8 in data10.06.2016 per compiuta giacenza.
L'avviso di addebito 59620160005480224000 risulta notificato con raccomandata n. 650374609212, CP_ come risulta da all. 9 in data 17.12.2016.
L'avviso di addebito 593 20170003290457000 risulta notificato con raccomandata n. 665453472646 CP_ in data 03.11.2017 per compiuta giacenza , come da all. 10
L'avviso di addebito 59320180003401131000 risulta notificato a mezzo raccomandata CP_ 689526522194 per compiuta giacenza in data 20.09.2018 , come da all. 11 fascicolo
Il termine perentorio di 20 giorni di cui all'art. 617 per proporre opposizione agli atti esecutivi , nel caso della riscossione dei contributi è richiamato dall'art. 29 D.Lgs. 46/1999, che richiama i termini perentori per l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi da proporsi nelle forme ordinarie di cui al codice di procedura civile. Pertanto l'eccepita inammissibilità dell'eccezione per tardività sussiste in riferimento ai contributi.
In riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall' per conto dell'Ente Controparte_3 emittente che aveva trasmesso il ruolo , nessuna prova viene depositata in giudizio afferente la
CP_2 notifica, stante la contumacia di ritualmente chiamata in giudizio. Sono Controparte_3 evincibili visure interne dell' che non hanno l'efficacia probatoria della notifica ma che
CP_2 comunque esprimono il contatto avvenuto tra l'Ente emittente ( ) ed il Concessionario del
CP_2 servizio di Riscossione, che aveva ricevuto i ruoli emessi da ed aveva prima provveduto a
CP_2 notificare le cartelle e poi l'intimazione di pagamento e comunicazione preventiva di fermo , ove sono riportate le cartelle medesime ed i ruoli in giudizio impugnati dal ricorrente odierno.
Ritiene poi , il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della ” ragione più liquida” con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre ( cfr. Cass. n. 12002/2014 e Cass. n. 11458/2018).
Rileva questo Giudice che l' , restando contumace, non ha depositato in Controparte_3 atti la prova di avvenuta notifica di cartelle . A sua volta parte ricorrente ha eccepito la prescrizione , formulando per tale verso una opposizione all'esecuzione. Giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore ( e per esso dell'incaricato alla riscossione)a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione. Soccorre il tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in via esecutiva tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata. Sotto tale profilo la legge 335/1995 ha espressamente previsto che il termine di prescrizione dei contributi previdenziali è quinquennale.
OR , come risulta evidente dalle cartelle di pagamento sopra specificate, dalla data di maturazione dei crediti portati dalle cartelle ( 2013, 2014, 2015, 2017) alla data di deposito del ricorso( 12.12.2024) sono decorsi più di cinque anni senza il compimento di atti interruttivi.
Considerato che
elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di volere profittare dell'effetto di prescrizione de credito , sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento dell'eccezione , il dato chedalla notifica della cartella non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione, nessuna prova avendo fornito l' ovvero l'Agente di Riscossione in ordine al compimento di atti CP_2 interruttivi, sicchè devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta prescrizione del diritto a riscuotere i premi dalle cartelle indicati. CP_2
Dunque va dichiarata la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle impugnate e che nessuna CP_2 somme è dovuta dal ricorrente all'Ente indicato per i crediti ridetti, nonché risulta illegittima ed inefficace l'intimazione di pagamento e la comunicazione preventiva di fermo in riferimento ai crediti di cui alle cartelle 29320150038687015000, 29320160058549770000, 2932018001135769000. CP_2 Osserva poi il decidente che l'ente impositore , nel caso di specie , una volta formato il ruolo e CP_2 trasmesso all'Agente di Riscossione ha esaurito il suo compito. Da quel momentola legittimazione spetta esclusivamente all'Agente di Riscossione, unico legittimato all'azione di recupero del credito contributivo ed alla conseguente esecuzione forzata.
Alla consegna dei ruoli da parte non essendo più questi ultimi nella disponibilità dell'ente CP_2 resistente odierno sarebbe spettato al Concessionario l'onere di produrre la prova dell'esistenza e avvenuta notifica di atti interruttivi del decorso di prescrizione nei ermini di cui all'art. 416 c.p.c.
Nel caso all'esame ha svolto l'attività su di esso incombente, mentre la prescrizione è maturata CP_2 nella fase in cui ad operare doveva essere l'Agente di Riscossione, rimasto contumace.
In riferimento ai contributi , che ha dato in atti prova di notifica degli avvisi di addebito , occorre CP_1 fare diversa valutazione. In atti di giudizio non sussiste la prova di notifica di atti interruttivi del decorso di prescrizione. Tuttavia l'Ente richiede e richiama l'applicazione della normativa emessa in costanza di emergenza sanitaria da covid-19 che aveva sospeso il corso della prescrizione.
Sotto tale profilo occorre considerare l'art. 37, co. 2 D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, l'art. 11 d.l. 183/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2020. Dette norme avevano previsto un periodo di sospensione decorrente dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021. Agli avvisi di addebito notificati e non opposti va applicato il termine di cui all'art. 68 d.l. 18/2020 che richiama altresì l'art. 12 Decreto Legislativo 159/2015.
Dispone il citato articolo :”Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi
i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla legge
30 luglio 2010 n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica solu- zione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24
Settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce , poi , l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 : “ Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi , dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti
interessati da eventi eccezionali , comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo , relativamente alle stesse entrate , la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali , nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo , accertamento , contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali ed assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposi- zioni dell'articolo 3 , comma 3, della legge 27 luglio 2000 , n. 212. Salvo diverse disposizioni,
i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensio- ne . […]”.
Dalle superiori disposizioni consegue che , nel calcolare il termine di prescrizione della fattispe cie all'esame , deve tenersi conto del periodo di sospensione del decorso di prescrizione , previsto dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 , dovendosi pertanto aggiungere un anno , cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione , pari a complessivi 542 giorni. ( in tal senso si sono espres se pronunce di questo Ufficio in casi analoghi, in cui ha trovato applicazione tale normativa:sent.
1427/2023 Pres. Dott. Laura Renda ).
L'avviso di addebito 59320160001354761000, notificato il 10/6/2016 si sarebbe prescritto nel termine ordinario di cinque anni in data 10/6/2021, aggiungendo la sospensione di 542 giorni come sopra indicata , la prescrizione definitiva è decorsa in data 03/12/2022.
L'avviso di addebito59320160005480224000 notificato il 17.12.2016, si sarebbe prescritto nel termine ordinario quinquennale in data 17.12.2021, applicando il termine complessivo di sospensione , la prescrizione definitiva è decorsa in data 09.06.2023.
L'avviso di addebito 59320170003290457000 che era stato notificato il 03.11.2017 si sarebbe prescritto nel termine ordinario in data03.11.2022 , aggiungendo la sospensione di 542 giorni la prescrizione definitiva risulta decorsa il 26.04.2024. L'avviso di addebito 59320180003401131000 che era stato notificato il 20/9/2018 si sarebbe prescritto nel termine di cinque anni in data20.09.2023, aggiungendo la sospensione complessiva di
542 giorni la prescrizione definitiva sarebbe decorsa in data 15.03.2025.
Pertanto tale titolo non risulta prescritto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata e del preavviso di fermo amministrativo e le somme ivi portate di euro 2.690,90 sono pertanto dovute.
Il ricorso trova accoglimento in riferimento alle cartelle di pagamento prescritte ed agli avvisi di addebito prescritti alla data di notifica dell'intimazione di pagamento e comunicazione e comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificate entrambe al 14.11.2024.
Restano dovute le somme portate dall'avviso di addebito 59320180003401131000 che non risultava prescritto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento e comunicazione preventiva di fermo amministrativo sopra indicata. Ne consegue che gli atti impugnati sono illegittimi in riferimento ai titoli esecutivi di cui è stata accertata la prescrizione. Per quanto attiene alle spese di lite , le stesse possono compensarsi per intero nei confronti degli Enti CP_ resistenti ed in ragione dei motivi della decisione, liquidate come da dispositivo, seguono CP_2 la soccombenza nei confronti dell' . Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , disattesa ogni ulteriore domanda , eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11714/2024
R.G. così provvede :
Dichiara intervenuta la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle n. CP_2
29320150038687015000, n. 29320160058549770000 , 29320180011357690000 e dichiara che il ricorrente nulla deve per i ridetti crediti all'ente impositore;
CP_ Dichiara intervenuta la prescrizione dei contributi portati dagli avvisi di addebito
59320160001354761000, 59320160005480224000, 59320170003290457000 e dichiara che il ricorrente nulla deve per i ridetti crediti all'ente impositore;
Conferma l'avviso di addebito 59320180003401131000 con obbligo di pagamento delle somme ivi portate in capo al ricorrente;
Dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento29320249008136542000 e della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202300036614000 in riferimento ai CP_ crediti ed di cui alle prescritte cartelle di pagamento;
CP_2
Condanna in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento delle Controparte_3 spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in euro oltre rimborso forfettario al
15% Iva e CPA nella misura di legge, da versarsi in favore dell'Erario essendo il ricorrente stato ammesso al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato.
Catania 22/11/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro in persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 29/10/2025 come sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11714/2024 R.G. L. promosso
DA nato ad [...] il [...] c. f. , in giudizio Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Adriana La Mela come da procura in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in Adrano via Inzerilli 71;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante p. Controparte_1
t. c. f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 in giudizio rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Gianfranco Vittori , dall'avv. Maria Rosaria Battiato, avv. Livia Gaezza, avv. Gaetana
Angela Marchese, avv. Valentina Schilirò e avv. Vagliasindi Riccardo , come da procura in atti CP_ depositata , domiciliato in Catania Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale
Resistente
, c. f. Controparte_2 P.IVA_2 con Sede Centrle in Roma via IV Novembre 144, in persona del Direttore Regionale in carica p. t. della Direzione Generale Sicilia, come da Determina Pres. del 06.12.2022 prot. 320; in giudizio CP_2 rappresentato e difeso, per procura generale alle liti in atti depositata, a rogito notaio in Per_1
Palermo n. 2536 Rep. , racc. n. 1915, dall'avv. Maugeri Sebastiano, domiciliato in Catania presso Via
Cifali 76/A Sede Avvocatura Distrettuale;
CP_2
Resistente in persona del legale rappresentante p.t. con Sede Controparte_3 in Roma via Giuseppe Grezar 14;
CONTUMACE
Oggetto : opposizione ad intimazione di pagamento e comunicazione preventiva di fermo amministrativo e alle sottese cartelle.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato il 12.12.2024 il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320249008136542000 e la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di fermo amministrativo n. 29380202300036614000 , entrambe notificate il 14/11/2024 limitatamente le cartelle e gli avvisi di addebito di seguito specificati :
1 . cartella di pagamento 29320150038687015000 che risulta notificata il 14/07/2016 emessa per la somma complessiva di euro 2.661,24 a titolo di premi riferiti alle annualità 2013, 2014, 2015 CP_2 con sanzioni ed interessi;
2 . cartella di pagamento 29320160058549770000 che risulta notificata in data 13.10.2016 emessa per la somma complessiva di euro 645,39 a titolo di premi 2015 con interessi e sanzioni;
CP_2
3 . cartella di pagamento 29320180011357690000 che risulta notificata il 15.09.2018 con la quale ha chiesto il pagamento della somma di euro797,33 a titolo di premi riferiti al 2017 e CP_2 CP_2
2018; CP_ 4 . avviso di addebito 59320160001354761000 che risulta notificato il 10.06.2016 con il quale di Catania ha richiesto il pagamento di euro 2.758,48 a titolo di contributi IVS fissi/percentuale entro il minimale per l'anno 2015;
5 . avviso di addebito 59320160005480224000 che risulta notificato in data 17/12/2016 con il CP_ quale di Catania ha chiesto il pagamento della somma di euro 2.732,67 a titolo di contributi
IVS fissi/percentuale entro il minimale per l'anno 2015; CP_
6 . avviso di addebito 59320170003290457000 che risulta notificato il 03/11/2017 con il quale di Catania chiedeva il pagamento di euro 3.573,51 a titolo di contributi IVS fissi/percentuale entro il minimale per l'anno 2016;
7 . avviso di addebito 59320180003401131000 che risulta notificato in data 20/09/2018 con il CP_ quale di Catania chiedeva il pagamento della somma di euro 2.690,90 a di contributi IVS Pt_2 fissi/ percentuale entro il minimale per l'anno 2017.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva l'omessa notifica di tutti i tioli esecutivi impugnati e sopra specificati. L'omessa o irregolare notifica viziava dalle fondamenta il procedimento di recupero coattivo dei contributi e deduceva che se fosse in giudizio confermata l'omissione di notifica dei titoli impugnati , gli Enti creditori sarebbero stati sforniti di legittimo titolo per la riscossione dei contributi richiesti in pagamento , con conseguente nullità degli atti impugnati.
Sotto altro profilo eccepiva la prescrizione del diritto degli enti impositori alla riscossione delle CP_ somme iscritte a ruolo da per i contributi risalenti agli anni 205, 2016 , 2017 e le somme iscritte da relative a premi dovuti per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2017 erano divenuti tutti CP_2 inesigibili per il decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 legge 335/1995 , senza che gli enti abbiano mai notificato un atto interruttivo del decorso di prescrizione o richiesta di pagamento dei contributi dovuti.
Chiedeva pertanto , previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati , che fossero annullati tutti i provvedimenti all'esame di giudizio , l'intimazione di pagamento e la comunicazione preventiva di fermo amministrativo e i titoli ad esse sottesi oggetto di impugnazione
, con vittoria di spese di giudizio . In allegato a ricorso depositava delibera di ammissione al gratuito patrocinio.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva di tutti gli atti impugnati e fissava l'udienza di discussione. CP_ Si costituiva in giudizio che deduceva la tardività dell'eccezione di omessa notifica dei titoli impugnati e sottesi all'intimazione di pagamento e al preavviso di fermo amministrativo.
Depositava in giudizio documentazione idonea a provare l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito e deduceva altresì la definitività dei crediti portati poiché gli avvisi di addebito non erano stati impugnati nel termine di quaranta giorni decorrente da ciascuna notifica.
Quanto alla prescrizione invocava l'inopponibilità del decorso per i periodi anteriori alla notifica poiché detti avvisi non risultavano impugnati con conseguente irretrattabilità dei crediti. In riferimento al decorso di prescrizione successivo alla notifica, richiamava la responsabilità del
Concessionario in riferimento alla notifica di atti interruttivi e dell'azione esecutiva in generale.
Chiedeva che il Concessionario , in caso di accertamento di prescrizione dei contributi , fosse CP_ condannato a rimborsare ad quanto sostenuto per il pagamento di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio altresì che in via preliminare chiedeva di essere autorizzato a CP_2 chiamare in giudizio in caso di omessa chiamata da parte del ricorrente Controparte_3 odierno al fine di essere manlevato da responsabilità e pregiudizi in caso di soccombenza.
Deduceva e chiedeva fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' in caso di CP_2 accertamento di omessa notifica delle cartelle , come si evinceva da ricorso e richiamava la responsabilità esclusiva del Concessionario per la notifica degli atti esecutiva e per l'azione di recupero coattivo dei crediti. Chiedeva che l'opposizione fosse dichiarata inammissibile perché posta oltre i termini di legge di cui all'art. 24 comma 5 D.Lgs. 46/1999. Chiedeva il rigetto del ricorso e delle domande ivi formulate con condanna del ricorrente al pagamento di tutte le somme portate dall'intimazione di pagamento e dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo e dai sottesi titoli portanti i contributi all'esame di giudizio, come sopra specificati.
In via subordinata chiedeva che in caso di accertata responsabilità del Concessionario del servizio di riscossione, fosse condannato quest'ultimo alla refusione delle spese di giudizio nei confronti dell'opponente.
In corso di causa veniva esaminata la corretta notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti convenute in giudizio dal ricorrente odierno ed all'esito dell'udienza del
04/07/2025 l' veniva dichiarata contumace , pur essendo correttamente Controparte_3 chiamata in giudizio.
Successivamente questo Giudice veniva delegato per la discussione e decisione del procedimento , disposta la sostituzione dell'udienza del 29/10/2025 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisite le note come in atti dalle parti depositate, il giudizio viene concluso dal presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
In via preliminare in riferimento alla ammissibilità dell'opposizione occorre evidenziare che l'eccepita omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito risulta tardiva in quanto proposta ben oltre il termine di venti giorni dalla notifica di ciascun titolo esecutivo come in CP_ giudizio documentato da , in riferimento ai propri avvisi di addebito , emessi e notificati dall'Istituto Previdenziale con raccomandata postale diretta con avviso di ricevimento.
L'avviso di addebito 59320160001354761000 risulta notificato a mezzo raccomandata n. CP_ 650357565101 , come risulta da allegato 8 in data10.06.2016 per compiuta giacenza.
L'avviso di addebito 59620160005480224000 risulta notificato con raccomandata n. 650374609212, CP_ come risulta da all. 9 in data 17.12.2016.
L'avviso di addebito 593 20170003290457000 risulta notificato con raccomandata n. 665453472646 CP_ in data 03.11.2017 per compiuta giacenza , come da all. 10
L'avviso di addebito 59320180003401131000 risulta notificato a mezzo raccomandata CP_ 689526522194 per compiuta giacenza in data 20.09.2018 , come da all. 11 fascicolo
Il termine perentorio di 20 giorni di cui all'art. 617 per proporre opposizione agli atti esecutivi , nel caso della riscossione dei contributi è richiamato dall'art. 29 D.Lgs. 46/1999, che richiama i termini perentori per l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi da proporsi nelle forme ordinarie di cui al codice di procedura civile. Pertanto l'eccepita inammissibilità dell'eccezione per tardività sussiste in riferimento ai contributi. In riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall' per conto dell'Ente Controparte_3 emittente che aveva trasmesso il ruolo , nessuna prova viene depositata in giudizio afferente la
CP_2 notifica, stante la contumacia di ritualmente chiamata in giudizio. Sono Controparte_3 evincibili visure interne dell' che non hanno l'efficacia probatoria della notifica ma che
CP_2 comunque esprimono il contatto avvenuto tra l'Ente emittente ( ) ed il Concessionario del
CP_2 servizio di Riscossione, che aveva ricevuto i ruoli emessi da ed aveva prima provveduto a
CP_2 notificare le cartelle e poi l'intimazione di pagamento e comunicazione preventiva di fermo , ove sono riportate le cartelle medesime ed i ruoli in giudizio impugnati dal ricorrente odierno.
Ritiene poi , il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della ” ragione più liquida” con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre ( cfr. Cass. n. 12002/2014 e Cass. n. 11458/2018).
Rileva questo Giudice che l' , restando contumace, non ha depositato in Controparte_3 atti la prova di avvenuta notifica di cartelle . A sua volta parte ricorrente ha eccepito la prescrizione , formulando per tale verso una opposizione all'esecuzione. Giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore ( e per esso dell'incaricato alla riscossione)a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione. Soccorre il tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in via esecutiva tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata. Sotto tale profilo la legge 335/1995 ha espressamente previsto che il termine di prescrizione dei contributi previdenziali è quinquennale.
OR , come risulta evidente dalle cartelle di pagamento sopra specificate, dalla data di maturazione dei crediti portati dalle cartelle ( 2013, 2014, 2015, 2017) alla data di deposito del ricorso( 12.12.2024) sono decorsi più di cinque anni senza il compimento di atti interruttivi.
Considerato che
elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di volere profittare dell'effetto di prescrizione de credito , sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento dell'eccezione , il dato chedalla notifica della cartella non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione, nessuna prova avendo fornito l' ovvero l'Agente di Riscossione in ordine al compimento di atti CP_2 interruttivi, sicchè devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta prescrizione del diritto a riscuotere i premi dalle cartelle indicati. CP_2
Dunque va dichiarata la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle impugnate e che nessuna CP_2 somme è dovuta dal ricorrente all'Ente indicato per i crediti ridetti, nonché risulta illegittima ed inefficace l'intimazione di pagamento e la comunicazione preventiva di fermo in riferimento ai crediti di cui alle cartelle 29320150038687015000, 29320160058549770000, 2932018001135769000. CP_2
Osserva poi il decidente che l'ente impositore , nel caso di specie , una volta formato il ruolo e CP_2 trasmesso all'Agente di Riscossione ha esaurito il suo compito. Da quel momentola legittimazione spetta esclusivamente all'Agente di Riscossione, unico legittimato all'azione di recupero del credito contributivo ed alla conseguente esecuzione forzata.
Alla consegna dei ruoli da parte non essendo più questi ultimi nella disponibilità dell'ente CP_2 resistente odierno sarebbe spettato al Concessionario l'onere di produrre la prova dell'esistenza e avvenuta notifica di atti interruttivi del decorso di prescrizione nei ermini di cui all'art. 416 c.p.c.
Nel caso all'esame ha svolto l'attività su di esso incombente, mentre la prescrizione è maturata CP_2 nella fase in cui ad operare doveva essere l'Agente di Riscossione, rimasto contumace.
In riferimento ai contributi , che ha dato in atti prova di notifica degli avvisi di addebito , occorre CP_1 fare diversa valutazione. In atti di giudizio non sussiste la prova di notifica di atti interruttivi del decorso di prescrizione. Tuttavia l'Ente richiede e richiama l'applicazione della normativa emessa in costanza di emergenza sanitaria da covid-19 che aveva sospeso il corso della prescrizione.
Sotto tale profilo occorre considerare l'art. 37, co. 2 D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, l'art. 11 d.l. 183/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2020. Dette norme avevano previsto un periodo di sospensione decorrente dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021. Agli avvisi di addebito notificati e non opposti va applicato il termine di cui all'art. 68 d.l. 18/2020 che richiama altresì l'art. 12 Decreto Legislativo 159/2015.
Dispone il citato articolo :”Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi
i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla legge
30 luglio 2010 n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica solu- zione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24
Settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce , poi , l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 : “ Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi , dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti
interessati da eventi eccezionali , comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo , relativamente alle stesse entrate , la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali , nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo , accertamento , contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali ed assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposi- zioni dell'articolo 3 , comma 3, della legge 27 luglio 2000 , n. 212. Salvo diverse disposizioni,
i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensio- ne . […]”.
Dalle superiori disposizioni consegue che , nel calcolare il termine di prescrizione della fattispe cie all'esame , deve tenersi conto del periodo di sospensione del decorso di prescrizione , previsto dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 , dovendosi pertanto aggiungere un anno , cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione , pari a complessivi 542 giorni. ( in tal senso si sono espres se pronunce di questo Ufficio in casi analoghi, in cui ha trovato applicazione tale normativa:sent.
1427/2023 Pres. Dott. Laura Renda ).
L'avviso di addebito 59320160001354761000, notificato il 10/6/2016 si sarebbe prescritto nel termine ordinario di cinque anni in data 10/6/2021, aggiungendo la sospensione di 542 giorni come sopra indicata , la prescrizione definitiva è decorsa in data 03/12/2022.
L'avviso di addebito59320160005480224000 notificato il 17.12.2016, si sarebbe prescritto nel termine ordinario quinquennale in data 17.12.2021, applicando il termine complessivo di sospensione , la prescrizione definitiva è decorsa in data 09.06.2023.
L'avviso di addebito 59320170003290457000 che era stato notificato il 03.11.2017 si sarebbe prescritto nel termine ordinario in data03.11.2022 , aggiungendo la sospensione di 542 giorni la prescrizione definitiva risulta decorsa il 26.04.2024. L'avviso di addebito 59320180003401131000 che era stato notificato il 20/9/2018 si sarebbe prescritto nel termine di cinque anni in data20.09.2023, aggiungendo la sospensione complessiva di
542 giorni la prescrizione definitiva sarebbe decorsa in data 15.03.2025.
Pertanto tale titolo non risulta prescritto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata e del preavviso di fermo amministrativo e le somme ivi portate di euro 2.690,90 sono pertanto dovute.
Il ricorso trova accoglimento in riferimento alle cartelle di pagamento prescritte ed agli avvisi di addebito prescritti alla data di notifica dell'intimazione di pagamento e comunicazione e comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificate entrambe al 14.11.2024. Restano dovute le somme portate dall'avviso di addebito 59320180003401131000 che non risultava prescritto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento e comunicazione preventiva di fermo amministrativo sopra indicata. Ne consegue che gli atti impugnati sono illegittimi in riferimento ai titoli esecutivi di cui è stata accertata la prescrizione.
Per quanto attiene alle spese di lite , le stesse possono compensarsi per intero nei confronti degli Enti CP_ resistenti ed in ragione dei motivi della decisione, liquidate come da dispositivo, seguono CP_2 la soccombenza nei confronti dell' . Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , disattesa ogni ulteriore domanda , eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11714/2024
R.G. così provvede :
Dichiara intervenuta la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle n. CP_2
29320150038687015000, n. 29320160058549770000 , 29320180011357690000 e dichiara che il ricorrente nulla deve per i ridetti crediti all'ente impositore;
CP_ Dichiara intervenuta la prescrizione dei contributi portati dagli avvisi di addebito
59320160001354761000, 59320160005480224000, 59320170003290457000 e dichiara che il ricorrente nulla deve per i ridetti crediti all'ente impositore;
Conferma l'avviso di addebito 59320180003401131000 con obbligo di pagamento delle somme ivi portate in capo al ricorrente;
Dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento29320249008136542000 e della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202300036614000 in riferimento ai CP_ crediti ed di cui alle prescritte cartelle di pagamento;
CP_2
Condanna in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento delle Controparte_3 spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in euro oltre rimborso forfettario al
15% Iva e CPA nella misura di legge, da versarsi in favore dell'Erario essendo il ricorrente stato ammesso al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato.
Catania 22/11/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
11714/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro in persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 29/10/2025 come sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11714/2024 R.G. L. promosso
DA nato ad [...] il [...] c. f. , in giudizio Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Adriana La Mela come da procura in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in Adrano via Inzerilli 71;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante p. Controparte_1
t. c. f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 in giudizio rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Gianfranco Vittori , dall'avv. Maria Rosaria Battiato, avv. Livia Gaezza, avv. Gaetana
Angela Marchese, avv. Valentina Schilirò e avv. Vagliasindi Riccardo , come da procura in atti CP_ depositata , domiciliato in Catania Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale
Resistente
, c. f. Controparte_2 P.IVA_2 con Sede Centrle in Roma via IV Novembre 144, in persona del Direttore Regionale in carica p. t. della Direzione Generale Sicilia, come da Determina Pres. del 06.12.2022 prot. 320; in giudizio CP_2 rappresentato e difeso, per procura generale alle liti in atti depositata, a rogito notaio in Per_1
Palermo n. 2536 Rep. , racc. n. 1915, dall'avv. Maugeri Sebastiano, domiciliato in Catania presso Via
Cifali 76/A Sede Avvocatura Distrettuale;
CP_2
Resistente
in persona del legale rappresentante p.t. con Sede Controparte_3 in Roma via Giuseppe Grezar 14;
CONTUMACE
Oggetto : opposizione ad intimazione di pagamento e comunicazione preventiva di fermo amministrativo e alle sottese cartelle.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto introduttivo del giudizio depositato il 12.12.2024 il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320249008136542000 e la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di fermo amministrativo n. 29380202300036614000 , entrambe notificate il 14/11/2024 limitatamente le cartelle e gli avvisi di addebito di seguito specificati :
1 . cartella di pagamento 29320150038687015000 che risulta notificata il 14/07/2016 emessa per la somma complessiva di euro 2.661,24 a titolo di premi riferiti alle annualità 2013, 2014, 2015 CP_2 con sanzioni ed interessi;
2 . cartella di pagamento 29320160058549770000 che risulta notificata in data 13.10.2016 emessa per la somma complessiva di euro 645,39 a titolo di premi 2015 con interessi e sanzioni;
CP_2
3 . cartella di pagamento 29320180011357690000 che risulta notificata il 15.09.2018 con la quale ha chiesto il pagamento della somma di euro797,33 a titolo di premi riferiti al 2017 e CP_2 CP_2
2018; CP_ 4 . avviso di addebito 59320160001354761000 che risulta notificato il 10.06.2016 con il quale di Catania ha richiesto il pagamento di euro 2.758,48 a titolo di contributi IVS fissi/percentuale entro il minimale per l'anno 2015;
5 . avviso di addebito 59320160005480224000 che risulta notificato in data 17/12/2016 con il CP_ quale di Catania ha chiesto il pagamento della somma di euro 2.732,67 a titolo di contributi
IVS fissi/percentuale entro il minimale per l'anno 2015; CP_
6 . avviso di addebito 59320170003290457000 che risulta notificato il 03/11/2017 con il quale di Catania chiedeva il pagamento di euro 3.573,51 a titolo di contributi IVS fissi/percentuale entro il minimale per l'anno 2016;
7 . avviso di addebito 59320180003401131000 che risulta notificato in data 20/09/2018 con il CP_ quale di Catania chiedeva il pagamento della somma di euro 2.690,90 a di contributi IVS Pt_2 fissi/ percentuale entro il minimale per l'anno 2017.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva l'omessa notifica di tutti i tioli esecutivi impugnati e sopra specificati. L'omessa o irregolare notifica viziava dalle fondamenta il procedimento di recupero coattivo dei contributi e deduceva che se fosse in giudizio confermata l'omissione di notifica dei titoli impugnati , gli Enti creditori sarebbero stati sforniti di legittimo titolo per la riscossione dei contributi richiesti in pagamento , con conseguente nullità degli atti impugnati.
Sotto altro profilo eccepiva la prescrizione del diritto degli enti impositori alla riscossione delle CP_ somme iscritte a ruolo da per i contributi risalenti agli anni 205, 2016 , 2017 e le somme iscritte da relative a premi dovuti per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2017 erano divenuti tutti CP_2 inesigibili per il decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 legge 335/1995 , senza che gli enti abbiano mai notificato un atto interruttivo del decorso di prescrizione o richiesta di pagamento dei contributi dovuti.
Chiedeva pertanto , previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati , che fossero annullati tutti i provvedimenti all'esame di giudizio , l'intimazione di pagamento e la comunicazione preventiva di fermo amministrativo e i titoli ad esse sottesi oggetto di impugnazione
, con vittoria di spese di giudizio . In allegato a ricorso depositava delibera di ammissione al gratuito patrocinio.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva di tutti gli atti impugnati e fissava l'udienza di discussione. CP_ Si costituiva in giudizio che deduceva la tardività dell'eccezione di omessa notifica dei titoli impugnati e sottesi all'intimazione di pagamento e al preavviso di fermo amministrativo.
Depositava in giudizio documentazione idonea a provare l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito e deduceva altresì la definitività dei crediti portati poiché gli avvisi di addebito non erano stati impugnati nel termine di quaranta giorni decorrente da ciascuna notifica.
Quanto alla prescrizione invocava l'inopponibilità del decorso per i periodi anteriori alla notifica poiché detti avvisi non risultavano impugnati con conseguente irretrattabilità dei crediti. In riferimento al decorso di prescrizione successivo alla notifica, richiamava la responsabilità del
Concessionario in riferimento alla notifica di atti interruttivi e dell'azione esecutiva in generale.
Chiedeva che il Concessionario , in caso di accertamento di prescrizione dei contributi , fosse CP_ condannato a rimborsare ad quanto sostenuto per il pagamento di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio altresì che in via preliminare chiedeva di essere autorizzato a CP_2 chiamare in giudizio in caso di omessa chiamata da parte del ricorrente Controparte_3 odierno al fine di essere manlevato da responsabilità e pregiudizi in caso di soccombenza.
Deduceva e chiedeva fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' in caso di CP_2 accertamento di omessa notifica delle cartelle , come si evinceva da ricorso e richiamava la responsabilità esclusiva del Concessionario per la notifica degli atti esecutiva e per l'azione di recupero coattivo dei crediti. Chiedeva che l'opposizione fosse dichiarata inammissibile perché posta oltre i termini di legge di cui all'art. 24 comma 5 D.Lgs. 46/1999. Chiedeva il rigetto del ricorso e delle domande ivi formulate con condanna del ricorrente al pagamento di tutte le somme portate dall'intimazione di pagamento e dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo e dai sottesi titoli portanti i contributi all'esame di giudizio, come sopra specificati.
In via subordinata chiedeva che in caso di accertata responsabilità del Concessionario del servizio di riscossione, fosse condannato quest'ultimo alla refusione delle spese di giudizio nei confronti dell'opponente. In corso di causa veniva esaminata la corretta notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti convenute in giudizio dal ricorrente odierno ed all'esito dell'udienza del
04/07/2025 l' veniva dichiarata contumace , pur essendo correttamente Controparte_3 chiamata in giudizio.
Successivamente questo Giudice veniva delegato per la discussione e decisione del procedimento , disposta la sostituzione dell'udienza del 29/10/2025 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisite le note come in atti dalle parti depositate, il giudizio viene concluso dal presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
In via preliminare in riferimento alla ammissibilità dell'opposizione occorre evidenziare che l'eccepita omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito risulta tardiva in quanto proposta ben oltre il termine di venti giorni dalla notifica di ciascun titolo esecutivo come in CP_ giudizio documentato da , in riferimento ai propri avvisi di addebito , emessi e notificati dall'Istituto Previdenziale con raccomandata postale diretta con avviso di ricevimento.
L'avviso di addebito 59320160001354761000 risulta notificato a mezzo raccomandata n. CP_ 650357565101 , come risulta da allegato 8 in data10.06.2016 per compiuta giacenza.
L'avviso di addebito 59620160005480224000 risulta notificato con raccomandata n. 650374609212, CP_ come risulta da all. 9 in data 17.12.2016.
L'avviso di addebito 593 20170003290457000 risulta notificato con raccomandata n. 665453472646 CP_ in data 03.11.2017 per compiuta giacenza , come da all. 10
L'avviso di addebito 59320180003401131000 risulta notificato a mezzo raccomandata CP_ 689526522194 per compiuta giacenza in data 20.09.2018 , come da all. 11 fascicolo
Il termine perentorio di 20 giorni di cui all'art. 617 per proporre opposizione agli atti esecutivi , nel caso della riscossione dei contributi è richiamato dall'art. 29 D.Lgs. 46/1999, che richiama i termini perentori per l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi da proporsi nelle forme ordinarie di cui al codice di procedura civile. Pertanto l'eccepita inammissibilità dell'eccezione per tardività sussiste in riferimento ai contributi.
In riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall' per conto dell'Ente Controparte_3 emittente che aveva trasmesso il ruolo , nessuna prova viene depositata in giudizio afferente la
CP_2 notifica, stante la contumacia di ritualmente chiamata in giudizio. Sono Controparte_3 evincibili visure interne dell' che non hanno l'efficacia probatoria della notifica ma che
CP_2 comunque esprimono il contatto avvenuto tra l'Ente emittente ( ) ed il Concessionario del
CP_2 servizio di Riscossione, che aveva ricevuto i ruoli emessi da ed aveva prima provveduto a
CP_2 notificare le cartelle e poi l'intimazione di pagamento e comunicazione preventiva di fermo , ove sono riportate le cartelle medesime ed i ruoli in giudizio impugnati dal ricorrente odierno.
Ritiene poi , il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della ” ragione più liquida” con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre ( cfr. Cass. n. 12002/2014 e Cass. n. 11458/2018).
Rileva questo Giudice che l' , restando contumace, non ha depositato in Controparte_3 atti la prova di avvenuta notifica di cartelle . A sua volta parte ricorrente ha eccepito la prescrizione , formulando per tale verso una opposizione all'esecuzione. Giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore ( e per esso dell'incaricato alla riscossione)a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione. Soccorre il tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in via esecutiva tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata. Sotto tale profilo la legge 335/1995 ha espressamente previsto che il termine di prescrizione dei contributi previdenziali è quinquennale.
OR , come risulta evidente dalle cartelle di pagamento sopra specificate, dalla data di maturazione dei crediti portati dalle cartelle ( 2013, 2014, 2015, 2017) alla data di deposito del ricorso( 12.12.2024) sono decorsi più di cinque anni senza il compimento di atti interruttivi.
Considerato che
elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di volere profittare dell'effetto di prescrizione de credito , sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento dell'eccezione , il dato chedalla notifica della cartella non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione, nessuna prova avendo fornito l' ovvero l'Agente di Riscossione in ordine al compimento di atti CP_2 interruttivi, sicchè devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta prescrizione del diritto a riscuotere i premi dalle cartelle indicati. CP_2
Dunque va dichiarata la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle impugnate e che nessuna CP_2 somme è dovuta dal ricorrente all'Ente indicato per i crediti ridetti, nonché risulta illegittima ed inefficace l'intimazione di pagamento e la comunicazione preventiva di fermo in riferimento ai crediti di cui alle cartelle 29320150038687015000, 29320160058549770000, 2932018001135769000. CP_2 Osserva poi il decidente che l'ente impositore , nel caso di specie , una volta formato il ruolo e CP_2 trasmesso all'Agente di Riscossione ha esaurito il suo compito. Da quel momentola legittimazione spetta esclusivamente all'Agente di Riscossione, unico legittimato all'azione di recupero del credito contributivo ed alla conseguente esecuzione forzata.
Alla consegna dei ruoli da parte non essendo più questi ultimi nella disponibilità dell'ente CP_2 resistente odierno sarebbe spettato al Concessionario l'onere di produrre la prova dell'esistenza e avvenuta notifica di atti interruttivi del decorso di prescrizione nei ermini di cui all'art. 416 c.p.c.
Nel caso all'esame ha svolto l'attività su di esso incombente, mentre la prescrizione è maturata CP_2 nella fase in cui ad operare doveva essere l'Agente di Riscossione, rimasto contumace.
In riferimento ai contributi , che ha dato in atti prova di notifica degli avvisi di addebito , occorre CP_1 fare diversa valutazione. In atti di giudizio non sussiste la prova di notifica di atti interruttivi del decorso di prescrizione. Tuttavia l'Ente richiede e richiama l'applicazione della normativa emessa in costanza di emergenza sanitaria da covid-19 che aveva sospeso il corso della prescrizione.
Sotto tale profilo occorre considerare l'art. 37, co. 2 D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, l'art. 11 d.l. 183/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2020. Dette norme avevano previsto un periodo di sospensione decorrente dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021. Agli avvisi di addebito notificati e non opposti va applicato il termine di cui all'art. 68 d.l. 18/2020 che richiama altresì l'art. 12 Decreto Legislativo 159/2015.
Dispone il citato articolo :”Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi
i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla legge
30 luglio 2010 n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica solu- zione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24
Settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce , poi , l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 : “ Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi , dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti
interessati da eventi eccezionali , comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo , relativamente alle stesse entrate , la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali , nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo , accertamento , contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali ed assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposi- zioni dell'articolo 3 , comma 3, della legge 27 luglio 2000 , n. 212. Salvo diverse disposizioni,
i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensio- ne . […]”.
Dalle superiori disposizioni consegue che , nel calcolare il termine di prescrizione della fattispe cie all'esame , deve tenersi conto del periodo di sospensione del decorso di prescrizione , previsto dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 , dovendosi pertanto aggiungere un anno , cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione , pari a complessivi 542 giorni. ( in tal senso si sono espres se pronunce di questo Ufficio in casi analoghi, in cui ha trovato applicazione tale normativa:sent.
1427/2023 Pres. Dott. Laura Renda ).
L'avviso di addebito 59320160001354761000, notificato il 10/6/2016 si sarebbe prescritto nel termine ordinario di cinque anni in data 10/6/2021, aggiungendo la sospensione di 542 giorni come sopra indicata , la prescrizione definitiva è decorsa in data 03/12/2022.
L'avviso di addebito59320160005480224000 notificato il 17.12.2016, si sarebbe prescritto nel termine ordinario quinquennale in data 17.12.2021, applicando il termine complessivo di sospensione , la prescrizione definitiva è decorsa in data 09.06.2023.
L'avviso di addebito 59320170003290457000 che era stato notificato il 03.11.2017 si sarebbe prescritto nel termine ordinario in data03.11.2022 , aggiungendo la sospensione di 542 giorni la prescrizione definitiva risulta decorsa il 26.04.2024. L'avviso di addebito 59320180003401131000 che era stato notificato il 20/9/2018 si sarebbe prescritto nel termine di cinque anni in data20.09.2023, aggiungendo la sospensione complessiva di
542 giorni la prescrizione definitiva sarebbe decorsa in data 15.03.2025.
Pertanto tale titolo non risulta prescritto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata e del preavviso di fermo amministrativo e le somme ivi portate di euro 2.690,90 sono pertanto dovute.
Il ricorso trova accoglimento in riferimento alle cartelle di pagamento prescritte ed agli avvisi di addebito prescritti alla data di notifica dell'intimazione di pagamento e comunicazione e comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificate entrambe al 14.11.2024.
Restano dovute le somme portate dall'avviso di addebito 59320180003401131000 che non risultava prescritto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento e comunicazione preventiva di fermo amministrativo sopra indicata. Ne consegue che gli atti impugnati sono illegittimi in riferimento ai titoli esecutivi di cui è stata accertata la prescrizione. Per quanto attiene alle spese di lite , le stesse possono compensarsi per intero nei confronti degli Enti CP_ resistenti ed in ragione dei motivi della decisione, liquidate come da dispositivo, seguono CP_2 la soccombenza nei confronti dell' . Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , disattesa ogni ulteriore domanda , eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11714/2024
R.G. così provvede :
Dichiara intervenuta la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle n. CP_2
29320150038687015000, n. 29320160058549770000 , 29320180011357690000 e dichiara che il ricorrente nulla deve per i ridetti crediti all'ente impositore;
CP_ Dichiara intervenuta la prescrizione dei contributi portati dagli avvisi di addebito
59320160001354761000, 59320160005480224000, 59320170003290457000 e dichiara che il ricorrente nulla deve per i ridetti crediti all'ente impositore;
Conferma l'avviso di addebito 59320180003401131000 con obbligo di pagamento delle somme ivi portate in capo al ricorrente;
Dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento29320249008136542000 e della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202300036614000 in riferimento ai CP_ crediti ed di cui alle prescritte cartelle di pagamento;
CP_2
Condanna in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento delle Controparte_3 spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in euro oltre rimborso forfettario al
15% Iva e CPA nella misura di legge, da versarsi in favore dell'Erario essendo il ricorrente stato ammesso al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato.
Catania 22/11/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo