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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/07/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6539/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Maurizio
Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6539 dell'anno
2018 avente ad oggetto: responsabilità professionale e risarcimento danni;
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Santobuono Annamaria ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Margherita di Savoia presso lo studio di quest'ultima;
ATTORE
E
e rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Tedeschi presso il cui Controparte_1 Controparte_2 studio in Foggia sono elettivamente domiciliati;
CONVENUTI
CONCLUSIONI: All'udienza del 22.04.2025, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, riportate a verbale, che ivi devono ritenersi integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attore, , ha promosso la presente controversia nei confronti degli avv. ti Parte_1 CP_1
e per sentire accertare e dichiarare la responsabilità degli odierni convenuti
[...] Controparte_2
e, conseguentemente, condannarli al risarcimento dei danni subiti per tale causa nella misura di €
25.000,00= ovvero in quella da accertarsi in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione.
I convenuti e costituendosi in giudizio, hanno contestato tanto la storicità dei fatti CP_1 CP_2 quanto l'esistenza di qualsivoglia colpa professionale e di danno comunque connesso all'attività professionale prestata in favore dell'attore.
pagina 1 di 3 Istruita la causa a mezzo di prove orali, la causa, dopo alcuni rinvii interlocutori, veniva rinviata all'udienza del 22.04.2025 per la precisazione delle conclusioni al termine della quale la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento trae origine con la scissione dal giudizio n. 5622/2016 R.G. di opposizione a
D.I., ottenuto dagli odierni convenuti per il mancato pagamento di compensi professionali dovuti per alcuni procedimenti civili, della domanda riconvenzionale di risarcimento danni da responsabilità professionale, intrapresa dall'odierno attore nei confronti dei medesimi avv.ti e Controparte_1 [...]
. CP_2
Il Tribunale di Foggia con il provvedimento non impugnato n. 6467/2023 ha accolto parzialmente l'opposizione revocando il D.I. opposto e, previa rideterminazione del credito degli odierni convenuti, ha condannato il al pagamento della somma di € 4.049,00= oltre accessori di legge, Parte_1 nonché ad un terzo di spese e compensi di lite.
Invero, la domanda attrice risulta non provata e pertanto infondata.
Le argomentazioni, soprattutto giuridiche, poste a fondamento dell'azione per l'accertamento della responsabilità professionale dei convenuti non hanno trovato alcun riscontro probatorio nel corso dell'intero giudizio, restando apodittiche enunciazioni di principi anche condivisibili.
In ordine al lamentato abuso del processo che i convenuti avrebbero posto in essere intraprendendo 35 giudizi grazie alla sottoscrizione in bianco di mandati da parte dell'attore, questo Tribunale, con il provvedimento n. 6467/2023 reso nel giudizio n. 5622/2016 R.G., ha, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, già chiarito che << la valenza probatoria delle procure alle liti poteva essere inficiata solo con la querela di falso ex art. 2702 c.c. non proposta, neppure in via incidentale, nel presente giudizio>> dal . Pt_1
Di contro, questo Tribunale, con la sentenza succitata passata in giudicato, pur avendo revocato l'opposto decreto ingiuntivo a seguito della rideterminazione dei compensi dovuti ai professionisti, ha comunque riconosciuto come dovuta a titolo di compenso la complessiva somma di € 4.049,00= a fronte di attività professionali effettivamente svolte.
Pertanto, da un lato risulta provata una attività professionale dei professionisti convenuti svolta per conto dell'odierno attore con rideterminazione del compenso in € 4.049,00=, dall'altro non vi è prova del lamentato “abuso” del processo, né di altra negligenza, né del danno che ne sarebbe derivato al
, né del nesso di causalità con l'eventuale attività o inattività dei professionisti Parte_1 convenuti.
pagina 2 di 3 La Giurisprudenza di legittimità (da ultima Cass. n. 3370 del 10.02.2025) ha sancito che anche nell'ipotesi accertata di violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata, tale accertamento < individuati. Per la condanna occorrono, oltre al positivo accertamento della responsabilità, il positivo accertamento del nesso di causalità fra la condotta omissiva dell'avvocato e l'evento di danno, il positivo accertamento del nesso tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili>>.
Pertanto, secondo la migliore Giurisprudenza, non è sufficiente fornire la sola prova della negligenza del professionista, ma è necessario provare anche il danno che in concreto gli è derivato e la sua riconducibilità causale alla condotta dell'avvocato (in tal senso anche C. App. Napoli, sez. 8°, del
20.11.2024).
Per quanto attiene alle spese di lite le stesse, determinate ai sensi degli artt. 96 -97 c.p.c., seguono la soccombenza, e, data la non complessità della lite, vengono liquidate ai minimi tariffari come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da nei confronti di e Parte_1 Controparte_3
, reietta ogni ulteriore e contraria istanza ed eccezione, così provvede: Controparte_4
1) Rigetta, per le su esposte ragioni, la domanda dell'attore formulata nei confronti dei convenuti e;
Controparte_1 Controparte_2
2) Conseguentemente, condanna alla rifusione delle spese processuali in favore Parte_1 dell'avv. Stefano Tedeschi, anticipatario, che quantifica, ai minimi tariffari, in complessivi €
3.302,00= oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge.
Foggia, lì 17.07.2025
Il Giudice Monocratico
Maurizio Manzionna
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Maurizio
Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6539 dell'anno
2018 avente ad oggetto: responsabilità professionale e risarcimento danni;
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Santobuono Annamaria ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Margherita di Savoia presso lo studio di quest'ultima;
ATTORE
E
e rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Tedeschi presso il cui Controparte_1 Controparte_2 studio in Foggia sono elettivamente domiciliati;
CONVENUTI
CONCLUSIONI: All'udienza del 22.04.2025, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, riportate a verbale, che ivi devono ritenersi integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attore, , ha promosso la presente controversia nei confronti degli avv. ti Parte_1 CP_1
e per sentire accertare e dichiarare la responsabilità degli odierni convenuti
[...] Controparte_2
e, conseguentemente, condannarli al risarcimento dei danni subiti per tale causa nella misura di €
25.000,00= ovvero in quella da accertarsi in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione.
I convenuti e costituendosi in giudizio, hanno contestato tanto la storicità dei fatti CP_1 CP_2 quanto l'esistenza di qualsivoglia colpa professionale e di danno comunque connesso all'attività professionale prestata in favore dell'attore.
pagina 1 di 3 Istruita la causa a mezzo di prove orali, la causa, dopo alcuni rinvii interlocutori, veniva rinviata all'udienza del 22.04.2025 per la precisazione delle conclusioni al termine della quale la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento trae origine con la scissione dal giudizio n. 5622/2016 R.G. di opposizione a
D.I., ottenuto dagli odierni convenuti per il mancato pagamento di compensi professionali dovuti per alcuni procedimenti civili, della domanda riconvenzionale di risarcimento danni da responsabilità professionale, intrapresa dall'odierno attore nei confronti dei medesimi avv.ti e Controparte_1 [...]
. CP_2
Il Tribunale di Foggia con il provvedimento non impugnato n. 6467/2023 ha accolto parzialmente l'opposizione revocando il D.I. opposto e, previa rideterminazione del credito degli odierni convenuti, ha condannato il al pagamento della somma di € 4.049,00= oltre accessori di legge, Parte_1 nonché ad un terzo di spese e compensi di lite.
Invero, la domanda attrice risulta non provata e pertanto infondata.
Le argomentazioni, soprattutto giuridiche, poste a fondamento dell'azione per l'accertamento della responsabilità professionale dei convenuti non hanno trovato alcun riscontro probatorio nel corso dell'intero giudizio, restando apodittiche enunciazioni di principi anche condivisibili.
In ordine al lamentato abuso del processo che i convenuti avrebbero posto in essere intraprendendo 35 giudizi grazie alla sottoscrizione in bianco di mandati da parte dell'attore, questo Tribunale, con il provvedimento n. 6467/2023 reso nel giudizio n. 5622/2016 R.G., ha, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, già chiarito che << la valenza probatoria delle procure alle liti poteva essere inficiata solo con la querela di falso ex art. 2702 c.c. non proposta, neppure in via incidentale, nel presente giudizio>> dal . Pt_1
Di contro, questo Tribunale, con la sentenza succitata passata in giudicato, pur avendo revocato l'opposto decreto ingiuntivo a seguito della rideterminazione dei compensi dovuti ai professionisti, ha comunque riconosciuto come dovuta a titolo di compenso la complessiva somma di € 4.049,00= a fronte di attività professionali effettivamente svolte.
Pertanto, da un lato risulta provata una attività professionale dei professionisti convenuti svolta per conto dell'odierno attore con rideterminazione del compenso in € 4.049,00=, dall'altro non vi è prova del lamentato “abuso” del processo, né di altra negligenza, né del danno che ne sarebbe derivato al
, né del nesso di causalità con l'eventuale attività o inattività dei professionisti Parte_1 convenuti.
pagina 2 di 3 La Giurisprudenza di legittimità (da ultima Cass. n. 3370 del 10.02.2025) ha sancito che anche nell'ipotesi accertata di violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata, tale accertamento < individuati. Per la condanna occorrono, oltre al positivo accertamento della responsabilità, il positivo accertamento del nesso di causalità fra la condotta omissiva dell'avvocato e l'evento di danno, il positivo accertamento del nesso tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili>>.
Pertanto, secondo la migliore Giurisprudenza, non è sufficiente fornire la sola prova della negligenza del professionista, ma è necessario provare anche il danno che in concreto gli è derivato e la sua riconducibilità causale alla condotta dell'avvocato (in tal senso anche C. App. Napoli, sez. 8°, del
20.11.2024).
Per quanto attiene alle spese di lite le stesse, determinate ai sensi degli artt. 96 -97 c.p.c., seguono la soccombenza, e, data la non complessità della lite, vengono liquidate ai minimi tariffari come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da nei confronti di e Parte_1 Controparte_3
, reietta ogni ulteriore e contraria istanza ed eccezione, così provvede: Controparte_4
1) Rigetta, per le su esposte ragioni, la domanda dell'attore formulata nei confronti dei convenuti e;
Controparte_1 Controparte_2
2) Conseguentemente, condanna alla rifusione delle spese processuali in favore Parte_1 dell'avv. Stefano Tedeschi, anticipatario, che quantifica, ai minimi tariffari, in complessivi €
3.302,00= oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge.
Foggia, lì 17.07.2025
Il Giudice Monocratico
Maurizio Manzionna
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