Articolo 16 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88
Articolo 15Articolo 17
Versione
21 marzo 1958
Art. 16. (Insegnanti collocati a riposo prima del compimento del normale limite di eta' e di servizio)

Gli insegnanti di educazione fisica, gia' di ruolo alle dipendenze dello Stato o degli Enti ai quali furono demandati i servizi scolastici di educazione fisica, che furono collocati a riposo dagli Enti stessi prima del compimento dei 65 anni, per limiti di eta' o di servizio, possono essere inquadrati nel ruolo organico di cui al precedente art. 12 con decorrenza, ai soli fini giuridici, dal 1° ottobre 1946, purche' si trovino nelle seguenti condizioni:
1) siano in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento richiesto dagli ordinamenti vigenti all'atto della assunzione in servizio di ruolo.
2) non si siano verificati nei loro confronti, alla data del 1° ottobre 1946, le condizioni previste dall' articolo 2 del regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565 , per il collocamento a riposo, a meno che essi non avessero titolo per ottenere il trattenimento in servizio ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1202 .
Nei riguardi degli insegnanti inquadrati ai sensi del comma precedente s'intendono applicate le successive disposizioni, concernenti il mantenimento in servizio, contenute nelle leggi 26 febbraio 1949, n. 93, e 9 dicembre 1950, n. 1096 .
L'inquadramento puo' essere disposto anche nei riguardi di coloro che nell'anno scolastico 1947-48 o successivi non abbiano potuto ottenere l'incarico o la supplenza per aver superato i limiti di eta' per il mantenimento in servizio.
Entrata in vigore il 21 marzo 1958