TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 4089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4089 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3975-23
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 21 ottobre 2025, davanti al Giudice RI FO, chia-
mata la causa iscritta al n. 3975/2023 R.G.A.C., è presente l'avv. Gianlu-
ca Cirafici, in sostituzione dell'Avv. Galante, per TA IC. Nessuno
è presente per il Comune di Palermo.
L'avv. Cirafici discute la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e, in particolare, delle note conclusive e chiede che la stessa venga decisa.
L'avv. Cirafici rappresenta che l'avv. Franco ha rinunciato al mandato come da nota che si riserva di depositare.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
RI FO
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 16:06, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice RI Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3975/2023 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
IC TA ( ), rappresentata e difesa C.F._1
dall'Avv. Giampaolo Galante ( per procura Email_1
allegata all'atto di citazione.
- attrice -
E
Comune di Palermo ( in persona del Sindaco pro tem- P.IVA_1
pore, con sede in Palermo, Piazza Pretoria n. 1
- convenuto contumace -
Oggetto: risarcimento danni.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, nella contumacia del Comune di Palermo, così provvede:
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
1) condanna il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempo-
re, al pagamento in favore di IC TA della complessiva somma di € 17.575,50, oltre interessi al tasso legale dalla data del-
la presente pronuncia fino al soddisfo;
2) compensa nella misura di 1/3 le spese processuali tra Parte_1
e il Comune di Palermo e condanna quest'ultimo, in persona
[...]
del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite della pri-
ma nella misura dei restanti 2/3, che si liquidano in complessivi €
1.869,33, di cui € 176,00 per spese, ed € 1.693,33 per onorari, ol-
tre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, a carico di IC TA nella misura di 1/3 e del CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore nella misura dei rima-
[...]
nenti 2/3.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, IC TA ha chiesto la condanna del CP_1
, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e
[...]
non patrimoniali – quantificati nella somma di € 22.685,70, oltre rivalu-
tazione monetaria ed interessi – conseguenti ad un infortunio verificatosi a Palermo in data 2 novembre 2021, alle ore 17:25 circa, quando l'attrice
“percorreva la via Nicolò Garzilli a bordo di un monopattino noleggiato
dall'azienda ME … quando, giunta quasi all'angolo con la via Catania,
improvvisamente ed imprevedibilmente, la ruota anteriore del mezzo spro-
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
fondava e si bloccava all'interno di una buca presente sul manto stradale,
tale da creare grave insidia e trabocchetto … A causa della predetta buca -
non visibile, né prevedibile e rivelatasi profonda … subiva un violento con-
traccolpo al ginocchio sinistro il quale le provocava un trauma ed un dolore
talmente lancinante ed insopportabile da non potersi reggere in piedi, rovi-
nava al suolo”, riportando lesioni personali.
❖❖❖
Tanto premesso, deve preliminarmente essere confermata la contuma-
cia del convenuto Comune di Palermo, ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi.
❖❖❖
In punto di diritto si osserva che, in adesione ad un indirizzo della giu-
risprudenza di legittimità – avallato anche dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 156/1999 – la disposizione di cui all'art. 2051c.c. in te-
ma di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia deve rite-
nersi applicabile alla P.A. anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela e sicurezza dei cittadini, risultando irrilevante la cir-
costanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass. Civ. n. 24529/2009 e n.
20754/2009).
Ora, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dan-
noso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provo-
cato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno
(Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve da-
re prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo
(che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente,
per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (Cass.
civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
Tale prova liberatoria del caso fortuito non può ritenersi soddisfatta né
dalla mera allegazione, da parte del custode, della circostanza che è rima-
sta ignota la causa remota dell'evento né dalla semplice allegazione di una violazione di norme di condotta imputabile al danneggiato, essendo necessario che il custode fornisca in concreto la prova dell'interruzione del nesso causale tra il bene e l'evento (Trib. Roma, 13 Civ., 9/11/2018,
n. 21607).
La responsabilità del custode può essere, altresì, attenuata dal concor-
so di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma,
c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurreb-
be ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fat-
tispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente sog-
gettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifi-
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
co che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costi-
tuita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia inte-
grare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.,
con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante se-
condo l'incidenza della colpa del danneggiato (ex plurimis, Cass. civ. n.
3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
In proposito è utile evidenziare che “l'ipotesi del concorso di colpa del
danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. – la quale è astrattamente
ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non con-
cretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere
esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune
indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla
quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella pro-
duzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e ri-
chieste formulate dalla parte” (Cass. civ. n. 6529/2011).
Orbene, alla luce dell'istruttoria espletata, deve ritenersi che l'attrice ha positivamente ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata, es-
sendo risultata dimostrata l'asserita sussistenza di un nesso di causalità
tra l'evento lesivo del 2 novembre 2021 e le condizioni (potenzialmente pe-
ricolose) della Via Nicolò Garzilli, a Palermo.
E invero, il teste, (da considerarsi attendibile in Testimone_1
quanto priva di alcun rapporto di parentela o dipendenza con le parti in causa) ha confermato la dinamica dell'infortunio così come allegato in at-
to di citazione, precisando che “L'incidente è avvenuto il 2 novembre 2021.
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Verso le 17:30 circa, mi trovavo a Palermo in Via Catania quasi all'incrocio
con Via Garzilli. Dovendo attraversare la strada mi sono fermata per guar-
dare se arrivassero macchine ed ho visto che un monopattino che percorre-
va la detta Via Catania improvvisamente finiva con la ruota anteriore den-
tro una grossa buca presente sul manto stradale. A seguito dell'impatto la
ragazza sul monopattino è caduta a terra e lamentava dolori al ginocchio
sinistro. So-no subito accorsa insieme ad altri presenti e ricordo che
un'altra ragazza ha chiamato il 118. La buca era profonda, quasi un crate-
re … La buca non era segnalata e non era visibile anche a causa della
scarsa illuminazione pubblica” [cfr. verbale di udienza del 22 aprile 2024].
Le suddette dichiarazioni testimoniali trovano, in effetti, riscontro nelle fotografie versate in atti (che esibite al teste ha riconosciuto il luogo in es-
se rappresentato come luogo del sinistro: “La buca era profonda, quasi un
cratere, come risulta dalla fotografia (doc. 2, produzione parte attrice) che
mi viene esibita e riconosco raffigurante il luogo del sinistro” cfr. verbale di udienza cit.), raffiguranti lo stato di dissesto della Via Nicolò Garzilli, a
[...]
[cfr. produzione di parte attrice]. CP_1
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., può ritenersi dimostrato che la cosa custodita abbia avuto piena efficienza causale sull'evento dannoso e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza. Era, dunque, sulla P.A. convenuta che incombe-
va l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico.
Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, neppure offerta dal
Comune convenuto che ha omesso di provvedere all'efficiente e adeguata manutenzione della strada, esponendo gli utenti ad una situazione insi-
diosa. Il Comune convenuto, invero, scegliendo di non costituirsi, non ha fornito la prova che le anomalie della carreggiata si fossero prodotte in tempi e con modalità tali da sfuggire ad un ragionevole programma di controllo da parte della P.A.
Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui argomentazioni, con-
densate nella relazione in atti, questo giudice ritiene di condividere – ha poi accertato la riconducibilità eziologica tra il predetto incidente e le lesioni (“trauma distorsivo a carico del ginocchio sinistro, da cui esitava-
no una lesione meniscale e una lesione del LCA”) refertate a Parte_2
[.
presso il pronto soccorso dell' Controparte_2
di Palermo il 2 novembre 2021 [relazione del C.T.U. dott.ssa
[...] Per_1
, pag. 22].
[...]
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attrice abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua ri-
conducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un perico-
lo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente, cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da inter-
rompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Non può, infine, configurarsi un concorso di colpa di IC TA
atteso che le concrete modalità di accadimento dell'evento – quali risul-
tanti dall'attività istruttoria – inducono a ritenere che esso non potesse essere previsto né, tantomeno, evitato dalla stessa, ove si consideri che il dissesto del manto stradale, sebbene non celato alla vista, “non era segna-
lata e non era visibile anche a causa della scarsa illuminazione pubblica”
[cfr. deposizione teste , verbale di udienza cit.], Testimone_1
Pertanto, non può ritenersi sussistente un concorso di responsabilità
di IC TA in ordine alla causazione dell'evento.
Tanto basta per ritenere integralmente fondata, sotto il profilo dell'an
debeatur, la domanda spiegata nei confronti del Comune di Palermo (ente proprietario della strada), che va quindi condannato a risarcire i danni sofferti da IC TA in conseguenza di esso.
❖❖❖
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che lesioni riportate in occasione della caduta del 2 novembre 2021 han-
no provocato a IC TA una inabilità temporanea assoluta di 1
giorno e una inabilità temporanea parziale di 120 giorni (di cui 30 giorni al 75% delle attitudini del soggetto, 30 giorni al 50% e ulteriori 60 giorni al 25%) e, infine, un danno biologico permanente pari al 6% dell'integrità
- 9 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
psico-fisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal
C.T.U. nominato in corso di causa, il quale ha pienamente motivato le proprie conclusioni (che questo giudice ritiene condivisibili in toto) [relazione cit., pag. 22 e 23].
Come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di cas-
sazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32
Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, conferma-
ta dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il
Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che
“per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente
all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente
da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscet-
tibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore re-
cepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi at-
tinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessaria-
mente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185
c.p. – allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche
- 10 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualifica-
bile come reato: Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e
7283 del 2003).
E invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivi-
sione in sottocategorie variamente etichettate e il riferimento a determina-
ti tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze de-
scrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno
(Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in per-
centuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdi-
ta di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazio-
ne deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si fini-
sce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimonia-
le nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previ-
ste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello
- 11 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimonia-
le, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichi-
che patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una ta-
le voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio,
ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età
della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da
Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011 e sulla base del principio ormai con-
solidato (Cass. Civ., Ord. 19/12/2019 n. 33770) secondo cui l'organo giudicante è tenuto ad applicare le tabelle dei danni vigenti al momento della liquidazione), spetta all'attrice, a titolo di danno non patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 6% e dell'età del soggetto all'epoca del fatto (42 anni), la somma complessiva di €
11.423,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto” di €
2.394,70, da moltiplicare per il grado di invalidità (6) e per il coefficiente
(0,795) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Non si ritiene, invece, opportuno applicare alcuna personalizzazione del risarcimento atteso che “la perduta o ridotta o modificata possibilità di
intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente
costituisce una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso
- 12 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risen-
tirne sul piano dei rapporti sociali. Soltanto in presenza di circostanze "spe-
cifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali
rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle
conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sof-
ferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione
analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarci-
torio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n.
23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).”
(Cass. Civ. 27/3/2018, III, Ord. n. 7513).
Nel caso in esame non si rinvengono, invece, elementi da cui presume-
re - né l'attrice ne ha dato prova - la presenza di circostanze "specifiche ed
eccezionali" tali da giustificare l'applicazione della detta personalizzazione.
Occorre comunque considerare, al riguardo, che le tabelle milanesi già
contemplano, rispetto al “valore punto” relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, un aumento percentuale ponderato per la componente di danno connessa alla sofferenza soggetti-
va.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi
– la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 6.152,50 in valori at-
tuali.
Nella fattispecie in esame, la sommatoria dei due importi appena indi-
cati, pari ad € 17.575,50, costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito da IC TA in
- 13 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
conseguenza dell'incidente.
Non può essere invece accordata a IC TA un'ulteriore posta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, atteso che come rilevato correttamente dal C.T.U. “le seguenti spese, genericamente congrue con gli
esiti dell'evento, non risultano precedute in atti da una visita fisiatrica, nè
sono accompagnate da un'attestazione di effettiva esecuzione delle relative
sedute”. [cfr. relazione peritale cit., pag. 23].
Ciò posto, il pregiudizio sofferto dall'attrice a causa dell'incidente, co-
me sopra complessivamente determinato, ammonta ad € 17.575,50 per il danno non patrimoniale.
Ora, appare necessario equalizzare i calcoli, sia al fine di stabilire l'ammontare della somma risarcitoria concreta al momento della decisio-
ne sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che – secondo l'insegnamento della Suprema Corte – debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “de-
valutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e pro-
cedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza), applicando gli interes-
si alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalu-
tazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli
- 14 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
indici ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi,
mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla varia-
bile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecu-
niario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuri-
dicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equita-
tivo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n.
7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) sulla
“somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal
- 15 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si deter-
mina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro;
questo, dunque, viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via ma-
turati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Occorre poi considerare che la decorrenza degli interessi va conteggiata sulla invalidità permanente dalla data di cessazione della inabilità tempo-
ranea e su quest'ultima dalla data del fatto.
Sulla scorta di tali dati, si perviene alla conclusione per cui la somma spettante a IC TA - al cui pagamento deve essere condannato il
Comune di Palermo – ammonta ad € 17.575,50, oltre interessi, da calco-
larsi con le modalità sopra citate, dalla data del sinistro al soddisfo.
Sulla somma in questione sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
❖❖❖
Da ultimo, in relazione alla spese di lite, va ancora osservato che “la
reciproca soccombenza che giustifica la possibile applicazione della regola
della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi
dell'art. 92, comma 2, c.p.c., va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di do-
mande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel
medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parzia-
le dell'unica domanda proposta, tanto allorché essa sia stata articolata in
- 16 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, quanto lad-
dove la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi
una domanda articolata in un unico capo” (Cass. civ. n. 3438/2016; nello stesso senso, Cass. civ. n. 21069/2016, n. 281/2015, n. 21684/2013 e
22381/2009).
Nel caso di specie, tenuto conto dell'esito finale del giudizio (e, in parti-
colare, dell'attribuzione di un risarcimento di ammontare inferiore (€
17.575,50) rispetto a quello richiesto in citazione (€ 22.685,70), appare equo a questo giudice compensare in ragione di 1/3 le spese processuali tra le parti e condannare il Comune di Palermo al pagamento del restante
2/3.
I compensi professionali al difensore vengono liquidati – come in di-
spositivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014,
come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicando, in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000), i parametri minimi in con-
siderazione del grado di complessità della controversia.
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del predetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soc-
combente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Analogo principio va applicato in relazione all'importo versato a titolo di contributo unificato ex artt. 9 e ss. D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).
In considerazione, infine, della discrepanza tra la percentuale di danno
- 17 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
biologico allegata da IC TA (8%) e quella effettivamente ricono-
sciuta in questa sede (6%), le spese della consulenza tecnica d'ufficio –
anticipate dall'attrice – vanno poste, in via definitiva, per 1/3 a carico del-
la stessa attrice e per 2/3 a carico del Comune di Palermo.
❖❖❖
Così deciso a Palermo il 21 ottobre 2025
Il G.O.T.
RI FO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice RI
FO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche
dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite
dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 18 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 21 ottobre 2025, davanti al Giudice RI FO, chia-
mata la causa iscritta al n. 3975/2023 R.G.A.C., è presente l'avv. Gianlu-
ca Cirafici, in sostituzione dell'Avv. Galante, per TA IC. Nessuno
è presente per il Comune di Palermo.
L'avv. Cirafici discute la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e, in particolare, delle note conclusive e chiede che la stessa venga decisa.
L'avv. Cirafici rappresenta che l'avv. Franco ha rinunciato al mandato come da nota che si riserva di depositare.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
RI FO
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 16:06, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice RI Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3975/2023 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
IC TA ( ), rappresentata e difesa C.F._1
dall'Avv. Giampaolo Galante ( per procura Email_1
allegata all'atto di citazione.
- attrice -
E
Comune di Palermo ( in persona del Sindaco pro tem- P.IVA_1
pore, con sede in Palermo, Piazza Pretoria n. 1
- convenuto contumace -
Oggetto: risarcimento danni.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, nella contumacia del Comune di Palermo, così provvede:
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
1) condanna il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempo-
re, al pagamento in favore di IC TA della complessiva somma di € 17.575,50, oltre interessi al tasso legale dalla data del-
la presente pronuncia fino al soddisfo;
2) compensa nella misura di 1/3 le spese processuali tra Parte_1
e il Comune di Palermo e condanna quest'ultimo, in persona
[...]
del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite della pri-
ma nella misura dei restanti 2/3, che si liquidano in complessivi €
1.869,33, di cui € 176,00 per spese, ed € 1.693,33 per onorari, ol-
tre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, a carico di IC TA nella misura di 1/3 e del CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore nella misura dei rima-
[...]
nenti 2/3.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, IC TA ha chiesto la condanna del CP_1
, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e
[...]
non patrimoniali – quantificati nella somma di € 22.685,70, oltre rivalu-
tazione monetaria ed interessi – conseguenti ad un infortunio verificatosi a Palermo in data 2 novembre 2021, alle ore 17:25 circa, quando l'attrice
“percorreva la via Nicolò Garzilli a bordo di un monopattino noleggiato
dall'azienda ME … quando, giunta quasi all'angolo con la via Catania,
improvvisamente ed imprevedibilmente, la ruota anteriore del mezzo spro-
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
fondava e si bloccava all'interno di una buca presente sul manto stradale,
tale da creare grave insidia e trabocchetto … A causa della predetta buca -
non visibile, né prevedibile e rivelatasi profonda … subiva un violento con-
traccolpo al ginocchio sinistro il quale le provocava un trauma ed un dolore
talmente lancinante ed insopportabile da non potersi reggere in piedi, rovi-
nava al suolo”, riportando lesioni personali.
❖❖❖
Tanto premesso, deve preliminarmente essere confermata la contuma-
cia del convenuto Comune di Palermo, ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi.
❖❖❖
In punto di diritto si osserva che, in adesione ad un indirizzo della giu-
risprudenza di legittimità – avallato anche dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 156/1999 – la disposizione di cui all'art. 2051c.c. in te-
ma di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia deve rite-
nersi applicabile alla P.A. anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela e sicurezza dei cittadini, risultando irrilevante la cir-
costanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass. Civ. n. 24529/2009 e n.
20754/2009).
Ora, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dan-
noso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provo-
cato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno
(Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve da-
re prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo
(che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente,
per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (Cass.
civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
Tale prova liberatoria del caso fortuito non può ritenersi soddisfatta né
dalla mera allegazione, da parte del custode, della circostanza che è rima-
sta ignota la causa remota dell'evento né dalla semplice allegazione di una violazione di norme di condotta imputabile al danneggiato, essendo necessario che il custode fornisca in concreto la prova dell'interruzione del nesso causale tra il bene e l'evento (Trib. Roma, 13 Civ., 9/11/2018,
n. 21607).
La responsabilità del custode può essere, altresì, attenuata dal concor-
so di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma,
c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurreb-
be ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fat-
tispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente sog-
gettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifi-
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
co che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costi-
tuita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia inte-
grare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.,
con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante se-
condo l'incidenza della colpa del danneggiato (ex plurimis, Cass. civ. n.
3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
In proposito è utile evidenziare che “l'ipotesi del concorso di colpa del
danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. – la quale è astrattamente
ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non con-
cretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere
esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune
indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla
quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella pro-
duzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e ri-
chieste formulate dalla parte” (Cass. civ. n. 6529/2011).
Orbene, alla luce dell'istruttoria espletata, deve ritenersi che l'attrice ha positivamente ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata, es-
sendo risultata dimostrata l'asserita sussistenza di un nesso di causalità
tra l'evento lesivo del 2 novembre 2021 e le condizioni (potenzialmente pe-
ricolose) della Via Nicolò Garzilli, a Palermo.
E invero, il teste, (da considerarsi attendibile in Testimone_1
quanto priva di alcun rapporto di parentela o dipendenza con le parti in causa) ha confermato la dinamica dell'infortunio così come allegato in at-
to di citazione, precisando che “L'incidente è avvenuto il 2 novembre 2021.
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Verso le 17:30 circa, mi trovavo a Palermo in Via Catania quasi all'incrocio
con Via Garzilli. Dovendo attraversare la strada mi sono fermata per guar-
dare se arrivassero macchine ed ho visto che un monopattino che percorre-
va la detta Via Catania improvvisamente finiva con la ruota anteriore den-
tro una grossa buca presente sul manto stradale. A seguito dell'impatto la
ragazza sul monopattino è caduta a terra e lamentava dolori al ginocchio
sinistro. So-no subito accorsa insieme ad altri presenti e ricordo che
un'altra ragazza ha chiamato il 118. La buca era profonda, quasi un crate-
re … La buca non era segnalata e non era visibile anche a causa della
scarsa illuminazione pubblica” [cfr. verbale di udienza del 22 aprile 2024].
Le suddette dichiarazioni testimoniali trovano, in effetti, riscontro nelle fotografie versate in atti (che esibite al teste ha riconosciuto il luogo in es-
se rappresentato come luogo del sinistro: “La buca era profonda, quasi un
cratere, come risulta dalla fotografia (doc. 2, produzione parte attrice) che
mi viene esibita e riconosco raffigurante il luogo del sinistro” cfr. verbale di udienza cit.), raffiguranti lo stato di dissesto della Via Nicolò Garzilli, a
[...]
[cfr. produzione di parte attrice]. CP_1
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., può ritenersi dimostrato che la cosa custodita abbia avuto piena efficienza causale sull'evento dannoso e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza. Era, dunque, sulla P.A. convenuta che incombe-
va l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico.
Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, neppure offerta dal
Comune convenuto che ha omesso di provvedere all'efficiente e adeguata manutenzione della strada, esponendo gli utenti ad una situazione insi-
diosa. Il Comune convenuto, invero, scegliendo di non costituirsi, non ha fornito la prova che le anomalie della carreggiata si fossero prodotte in tempi e con modalità tali da sfuggire ad un ragionevole programma di controllo da parte della P.A.
Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui argomentazioni, con-
densate nella relazione in atti, questo giudice ritiene di condividere – ha poi accertato la riconducibilità eziologica tra il predetto incidente e le lesioni (“trauma distorsivo a carico del ginocchio sinistro, da cui esitava-
no una lesione meniscale e una lesione del LCA”) refertate a Parte_2
[.
presso il pronto soccorso dell' Controparte_2
di Palermo il 2 novembre 2021 [relazione del C.T.U. dott.ssa
[...] Per_1
, pag. 22].
[...]
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attrice abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua ri-
conducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un perico-
lo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente, cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da inter-
rompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Non può, infine, configurarsi un concorso di colpa di IC TA
atteso che le concrete modalità di accadimento dell'evento – quali risul-
tanti dall'attività istruttoria – inducono a ritenere che esso non potesse essere previsto né, tantomeno, evitato dalla stessa, ove si consideri che il dissesto del manto stradale, sebbene non celato alla vista, “non era segna-
lata e non era visibile anche a causa della scarsa illuminazione pubblica”
[cfr. deposizione teste , verbale di udienza cit.], Testimone_1
Pertanto, non può ritenersi sussistente un concorso di responsabilità
di IC TA in ordine alla causazione dell'evento.
Tanto basta per ritenere integralmente fondata, sotto il profilo dell'an
debeatur, la domanda spiegata nei confronti del Comune di Palermo (ente proprietario della strada), che va quindi condannato a risarcire i danni sofferti da IC TA in conseguenza di esso.
❖❖❖
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che lesioni riportate in occasione della caduta del 2 novembre 2021 han-
no provocato a IC TA una inabilità temporanea assoluta di 1
giorno e una inabilità temporanea parziale di 120 giorni (di cui 30 giorni al 75% delle attitudini del soggetto, 30 giorni al 50% e ulteriori 60 giorni al 25%) e, infine, un danno biologico permanente pari al 6% dell'integrità
- 9 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
psico-fisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal
C.T.U. nominato in corso di causa, il quale ha pienamente motivato le proprie conclusioni (che questo giudice ritiene condivisibili in toto) [relazione cit., pag. 22 e 23].
Come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di cas-
sazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32
Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, conferma-
ta dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il
Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che
“per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente
all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente
da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscet-
tibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore re-
cepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi at-
tinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessaria-
mente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185
c.p. – allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche
- 10 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualifica-
bile come reato: Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e
7283 del 2003).
E invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivi-
sione in sottocategorie variamente etichettate e il riferimento a determina-
ti tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze de-
scrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno
(Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in per-
centuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdi-
ta di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazio-
ne deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si fini-
sce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimonia-
le nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previ-
ste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello
- 11 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimonia-
le, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichi-
che patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una ta-
le voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio,
ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età
della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da
Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011 e sulla base del principio ormai con-
solidato (Cass. Civ., Ord. 19/12/2019 n. 33770) secondo cui l'organo giudicante è tenuto ad applicare le tabelle dei danni vigenti al momento della liquidazione), spetta all'attrice, a titolo di danno non patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 6% e dell'età del soggetto all'epoca del fatto (42 anni), la somma complessiva di €
11.423,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto” di €
2.394,70, da moltiplicare per il grado di invalidità (6) e per il coefficiente
(0,795) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Non si ritiene, invece, opportuno applicare alcuna personalizzazione del risarcimento atteso che “la perduta o ridotta o modificata possibilità di
intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente
costituisce una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso
- 12 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risen-
tirne sul piano dei rapporti sociali. Soltanto in presenza di circostanze "spe-
cifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali
rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle
conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sof-
ferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione
analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarci-
torio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n.
23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).”
(Cass. Civ. 27/3/2018, III, Ord. n. 7513).
Nel caso in esame non si rinvengono, invece, elementi da cui presume-
re - né l'attrice ne ha dato prova - la presenza di circostanze "specifiche ed
eccezionali" tali da giustificare l'applicazione della detta personalizzazione.
Occorre comunque considerare, al riguardo, che le tabelle milanesi già
contemplano, rispetto al “valore punto” relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, un aumento percentuale ponderato per la componente di danno connessa alla sofferenza soggetti-
va.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi
– la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 6.152,50 in valori at-
tuali.
Nella fattispecie in esame, la sommatoria dei due importi appena indi-
cati, pari ad € 17.575,50, costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito da IC TA in
- 13 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
conseguenza dell'incidente.
Non può essere invece accordata a IC TA un'ulteriore posta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, atteso che come rilevato correttamente dal C.T.U. “le seguenti spese, genericamente congrue con gli
esiti dell'evento, non risultano precedute in atti da una visita fisiatrica, nè
sono accompagnate da un'attestazione di effettiva esecuzione delle relative
sedute”. [cfr. relazione peritale cit., pag. 23].
Ciò posto, il pregiudizio sofferto dall'attrice a causa dell'incidente, co-
me sopra complessivamente determinato, ammonta ad € 17.575,50 per il danno non patrimoniale.
Ora, appare necessario equalizzare i calcoli, sia al fine di stabilire l'ammontare della somma risarcitoria concreta al momento della decisio-
ne sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che – secondo l'insegnamento della Suprema Corte – debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “de-
valutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e pro-
cedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza), applicando gli interes-
si alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalu-
tazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli
- 14 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
indici ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi,
mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla varia-
bile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecu-
niario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuri-
dicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equita-
tivo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n.
7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) sulla
“somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal
- 15 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si deter-
mina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro;
questo, dunque, viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via ma-
turati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Occorre poi considerare che la decorrenza degli interessi va conteggiata sulla invalidità permanente dalla data di cessazione della inabilità tempo-
ranea e su quest'ultima dalla data del fatto.
Sulla scorta di tali dati, si perviene alla conclusione per cui la somma spettante a IC TA - al cui pagamento deve essere condannato il
Comune di Palermo – ammonta ad € 17.575,50, oltre interessi, da calco-
larsi con le modalità sopra citate, dalla data del sinistro al soddisfo.
Sulla somma in questione sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
❖❖❖
Da ultimo, in relazione alla spese di lite, va ancora osservato che “la
reciproca soccombenza che giustifica la possibile applicazione della regola
della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi
dell'art. 92, comma 2, c.p.c., va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di do-
mande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel
medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parzia-
le dell'unica domanda proposta, tanto allorché essa sia stata articolata in
- 16 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, quanto lad-
dove la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi
una domanda articolata in un unico capo” (Cass. civ. n. 3438/2016; nello stesso senso, Cass. civ. n. 21069/2016, n. 281/2015, n. 21684/2013 e
22381/2009).
Nel caso di specie, tenuto conto dell'esito finale del giudizio (e, in parti-
colare, dell'attribuzione di un risarcimento di ammontare inferiore (€
17.575,50) rispetto a quello richiesto in citazione (€ 22.685,70), appare equo a questo giudice compensare in ragione di 1/3 le spese processuali tra le parti e condannare il Comune di Palermo al pagamento del restante
2/3.
I compensi professionali al difensore vengono liquidati – come in di-
spositivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014,
come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicando, in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000), i parametri minimi in con-
siderazione del grado di complessità della controversia.
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del predetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soc-
combente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Analogo principio va applicato in relazione all'importo versato a titolo di contributo unificato ex artt. 9 e ss. D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).
In considerazione, infine, della discrepanza tra la percentuale di danno
- 17 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
biologico allegata da IC TA (8%) e quella effettivamente ricono-
sciuta in questa sede (6%), le spese della consulenza tecnica d'ufficio –
anticipate dall'attrice – vanno poste, in via definitiva, per 1/3 a carico del-
la stessa attrice e per 2/3 a carico del Comune di Palermo.
❖❖❖
Così deciso a Palermo il 21 ottobre 2025
Il G.O.T.
RI FO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice RI
FO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche
dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite
dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 18 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile