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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 28/02/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio
Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data
18/01/2023
DA
Parte_1
Con l'Avv. DEL COL ANNALISA
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
Con l'Avv. SOMVILLA MICHELA
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 21/11/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
Nel merito:
- Dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del provvedimento disciplinare della multa pari a quattro ore di retribuzione irrogato al sig. con provvedimento del 04.08.2022, con ogni Pt_1
provvedimento consequenziale;
- Condannare il datore di lavoro alla restituzione degli importi della multa trattenuti, pari ad €
45,71 per il sig. oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
Pt_1
- Dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia della sospensione dal lavoro imposta al sig.
[...]
al 03.06.2022 al 07.08.2002; Pt_1
- Condannare il datore di lavoro al pagamento a favore del sig. della somma lorda di € Pt_1
4.827,72 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, corrispondente al danno patito per la mancata corresponsione della retribuzione per tale periodo a causa del rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione lavorativa, con condanna di anche al pagamento dei relativi CP_1
contributi previdenziali e alla restituzione/contabilizzazione a favore del dipendente delle ferie maturate nel periodo, come pure alla restituzione delle due giornate di ferie imposte in data
07.09.2022 e 15.09.2022.
- Spese e compenso di lite rifusi oltre spese generali ed accessori di legge.
PER LA RESISTENTE
Rigettarsi il ricorso avversario e tutte le domande ivi contenute.
Con vittoria di spese e competenze.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18/1/2023 il signor dipendente di lunga Parte_1
data di con mansione di Capo Unità Tecnica, ha inteso evocare in giudizio la stessa società CP_1
datrice, impugnando la sanzione disciplinare della multa pari a 4 ore di retribuzione irrogata allo stesso con provvedimento disciplinare del 4.8.2022 per non avere indossato la mascherina chirurgica quale misura anti contagio Covid 19 nell'ambiente di lavoro nel mese di maggio 2022, e chiedendo all'adito Tribunale:
1) di dichiarare l'illegittimità dell'impugnato provvedimento disciplinare, con condanna della società datoriale alla restituzione degli importi della multa dalla stessa trattenuti e pari ad €
44,71;
2) di dichiarare l'illegittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione imposta al sig. dal 3.6.2022 al 7.8.2022 con condanna del datore di lavoro al pagamento della Pt_1
somma lorda di € 4.827,72, corrispondente alle retribuzioni perdute.
Ciò premesso, osserva il decidente come nel caso di specie non siano ravvisabili profili di antigiuridicità nella condotta assunta dal lavoratore ed oggetto di contestazione disciplinare.
Ed invero all'epoca della sanzione comminata al ricorrente il sistema normativo precedentemente dettato per lo stato di emergenza epidemiologica era venuto meno per effetto della decretazione della cessazione dello stato di emergenza a far data dal 31 marzo 2022.
Segnatamente con il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio
2022, n. 52, si è disposto l'utilizzo delle mascherine, dopo la cessazione dello stato di emergenza del 31 marzo 2022, solo ed esclusivamente nelle modalità previste dall'articolo 5, al cui punto 8 si legge: “Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'art. 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, le mascherine chirurgiche.”
È stato quindi sancito dal Legislatore un preciso limite temporale (30 aprile 2022) oltre il quale la mascherina chirurgica non può più qualificarsi come dispositivo di protezione individuale. Inoltre il Protocollo di aggiornamento relativo ai luoghi di lavoro del 30 giugno 2022 riconosce che l'uso delle mascherine chirurgiche “è obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti, sanità)”, prevedendone l'uso obbligatorio solo per i lavoratori che svolgono specifiche mansioni e su “specifica indicazione del medico competente”.
Pertanto il Protocollo applicabile all'epoca della contestazione dell'addebito non imponeva l'obbligo di indossare la mascherina in modo generalizzato nei luoghi di lavoro, ma solo in precisi e determinati contesti, richiedendo una specifica ed individuale valutazione da parte del medico competente.
Alla luce della normativa richiamata assume rilevanza ai fini del giudizio sia la circostanza che il ricorrente non operava negli autobus e nei mezzi aziendali della compagnia di trasporto odierna resistente, sia la mancanza di prova circa l'esistenza di prescrizioni da parte del medico competente circa la necessità dell'uso della mascherina da parte del lavoratore.
In ogni caso l'ordine di servizio ATAP n. 16 del 10 maggio 2022 che ha prescritto “l'obbligo di indossare la mascherina FFP”, deve ritenersi illegittimo in quanto ha imposto un obbligo generalizzato della mascherina negli ambienti di lavoro contra legem.
Inoltre la contrarietà alla legge delle prescrizioni di cui all'ordine di servizio de quo rende inconferente il richiamo effettuato da parte resistente ai doveri di sicurezza previsti in capo all'imprenditore dall'art. 2087 c.c., che nel caso di specie avrebbero imposto al datore di lavoro di adottare tutte le misure a sua disposizione al fine di prevenire il rischio di contagio da Covid 19.
Infatti se risponde al vero che l'art. 2087 c.c. costituisce una norma in bianco, con una funzione dinamica diretta a spingere l'imprenditore ad attuare una efficace attività di prevenzione, tutto ciò non comporta la sussistenza di un obbligo di rispettare in senso assoluto ogni cautela possibile soprattutto, laddove vengano adottate prescrizioni contra legem.
Nel caso di specie, giova ripetere, il D.L. n. 24/2022 aveva fatto venir meno l'obbligo di indossare le mascherine, sancendo che la qualificazione delle mascherine come DPI valeva solo sino al 30 aprile
2022. Rilevandosi pertanto la carenza di antigiuridicità nella condotta oggetto di contestazione disciplinare al sig. la sanzione della multa va annullata con restituzione al lavoratore Pt_1
dell'importo della stessa.
- Per quanto concerne la sospensione dal lavoro e della retribuzione imposta al dal Pt_1
3.6.2022 al 7.8.2022, la stessa deve ritenersi illegittima per le seguenti motivazioni.
Preliminarmente si rileva che il rifiuto ad opera del soggetto datoriale di ricevere la prestazione in via cautelare, non avendo natura di sospensione disciplinare, non può avere effetti sulla retribuzione del dipendente, a meno che il contratto collettivo nazionale non preveda che in caso di sospensione cautelare venga sospesa anche la retribuzione, ciò che nel caso presente non è.
In particolare la società convenuta si è rifiutata di ricevere la prestazione di lavoro, in quanto il rifiuto di utilizzare la mascherina da parte del sig. “rende comunque impossibile la Pt_1
fruizione della sua prestazione lavorativa che deve avvenire nel rispetto delle misure di prevenzione impartite dal datore di lavoro” (lettera di contestazione dell'addebito, doc. 8 ricorso).
Tuttavia nel caso in esame non è prevista la possibilità di sospensione da alcuna norma di legge e neppure di Protocollo, né è ipotizzabile che il dipendente sprovvisto di mascherina dopo il 30 aprile
2022 sia lasciato a casa dal lavoro.
Senza contare che se l'azienda riteneva pericolosa la fruizione della prestazione per mancato uso della mascherina da parte del ricorrente, la stessa avrebbe comunque potuto provvedere alla collocazione di quest'ultimo in luogo sicuro.
In ogni caso essendo la sospensione non tipizzata da alcuna norma e non fondatamente motivata, sussiste il diritto del lavoratore a conseguire a titolo risarcitorio per le retribuzioni perdute l'importo capitale lordo di € 4.827,72, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, come da conteggio di cui al documento 38 del ricorso non contestato da . CP_1
Si respingono le ulteriori domande attoree di pagamento dei contributi previdenziali nonché di CP_ restituzione delle due giornate di ferie imposte in data 7.9.2022 e 15.9.2022, mancando l' quale litisconsorte necessario, e non risultando peraltro le medesime riportate nelle conclusioni in sede di note finali
Si ravvisano nondimeno giusti motivi, attesa la complessità della normativa dettata per il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara la carenza di antigiuridicità della condotta assunta dal dipendente Parte_1
oggetto di contestazione disciplinare e per l'effetto
[...]
2) Dispone l'annullamento della sanzione della multa pari a 4 ore di retribuzione irrogata con provvedimento dd, 04/08/2022 con conseguente condanna della convenuta , in persona CP_1
del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione dell'importo della multa trattenuto pari ad € 45,71 maggiorato di interessi legali dal dovuto al saldo.
Accertata e dichiarata altresì l'illegittimità ed inefficacia della sospensione dal lavoro e della retribuzione imposta al al 03/06/2022 al 07/08/2022. Pt_1
3) Condanna la stessa società resistente a corrispondere all'odierno attore l'importo capitale lordo di € 4.827,72 maggiorato degli interessi legali dal dovuto al saldo.
4) Respinge le ulteriori domande di pagamento dei contributi previdenziali calcolati su detta somma nonché alla restituzione delle due giornate di ferie imposte in data 07/09/2022 e
15/09/2022.
5) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 21/11/2024
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci