Art. 19. Disposizioni in materia di sicurezza
delle gallerie ferroviarie 1. All' articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 , sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, in caso di incidente, i gestori assicurano, con oneri a proprio carico, l'accessibilita' in sicurezza delle gallerie di lunghezza superiore a 1.000 metri alle squadre di soccorso e ai vigili del fuoco, mediante la predisposizione di attrezzature, mezzi e dotazioni specialistiche idonei. A tal fine, sulla base dell'analisi e della ricognizione delle specifiche situazioni territoriali, i gestori predispongono, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione e la manutenzione della rete, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma annuale recante le modalita' operative di accesso in sicurezza delle squadre di soccorso e dei vigili del fuoco. Di tale programma i gestori informano annualmente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali».
Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell' articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 , recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1 marzo 2021, come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti). - Omissis
17-bis. Al fine di assicurare l'omogeneita' della normativa nazionale con quella dell'Unione europea in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie ferroviarie del sistema ferroviario, come definito dall' articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 , con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, sono approvate apposite linee guida finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione da applicare alle infrastrutture ferroviarie e ai veicoli da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie, nonche' a definire i tempi di adeguamento a dette prescrizioni da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie. Il decreto di cui al primo periodo e' notificato alla Commissione europea e all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 50 del 2019 , ed e' adottato entro trenta giorni dalla data di emissione del parere favorevole espresso dalla Commissione europea. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo e tenuto conto delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono differiti al 31 dicembre 2024 i termini previsti dagli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, in caso di incidente, i gestori assicurano, con oneri a proprio carico, l'accessibilita' in sicurezza delle gallerie di lunghezza superiore a 1.000 metri alle squadre di soccorso e ai vigili del fuoco, mediante la predisposizione di attrezzature, mezzi e dotazioni specialistiche idonei. A tal fine, sulla base dell'analisi e della ricognizione delle specifiche situazioni territoriali, i gestori predispongono, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione e la manutenzione della rete, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma annuale recante le modalita' operative di accesso in sicurezza delle squadre di soccorso e dei vigili del fuoco. Di tale programma i gestori informano annualmente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.
Omissis.».
delle gallerie ferroviarie 1. All' articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 , sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, in caso di incidente, i gestori assicurano, con oneri a proprio carico, l'accessibilita' in sicurezza delle gallerie di lunghezza superiore a 1.000 metri alle squadre di soccorso e ai vigili del fuoco, mediante la predisposizione di attrezzature, mezzi e dotazioni specialistiche idonei. A tal fine, sulla base dell'analisi e della ricognizione delle specifiche situazioni territoriali, i gestori predispongono, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione e la manutenzione della rete, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma annuale recante le modalita' operative di accesso in sicurezza delle squadre di soccorso e dei vigili del fuoco. Di tale programma i gestori informano annualmente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali».
Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell' articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 , recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1 marzo 2021, come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti). - Omissis
17-bis. Al fine di assicurare l'omogeneita' della normativa nazionale con quella dell'Unione europea in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie ferroviarie del sistema ferroviario, come definito dall' articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 , con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, sono approvate apposite linee guida finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione da applicare alle infrastrutture ferroviarie e ai veicoli da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie, nonche' a definire i tempi di adeguamento a dette prescrizioni da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie. Il decreto di cui al primo periodo e' notificato alla Commissione europea e all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 50 del 2019 , ed e' adottato entro trenta giorni dalla data di emissione del parere favorevole espresso dalla Commissione europea. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo e tenuto conto delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono differiti al 31 dicembre 2024 i termini previsti dagli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, in caso di incidente, i gestori assicurano, con oneri a proprio carico, l'accessibilita' in sicurezza delle gallerie di lunghezza superiore a 1.000 metri alle squadre di soccorso e ai vigili del fuoco, mediante la predisposizione di attrezzature, mezzi e dotazioni specialistiche idonei. A tal fine, sulla base dell'analisi e della ricognizione delle specifiche situazioni territoriali, i gestori predispongono, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione e la manutenzione della rete, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma annuale recante le modalita' operative di accesso in sicurezza delle squadre di soccorso e dei vigili del fuoco. Di tale programma i gestori informano annualmente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.
Omissis.».