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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 02/05/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Giovanna Cannata Presidente
Laura Casale Consigliere
Lucia Franzese Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 784/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Luciano De Marco, Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova pec per mandato in atti Email_1
PARTE APPELLANTE
contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Sbrana e Controparte_1
Francesco Massobrio, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Genova Viale Padre Santo 5/8, per mandato in atti
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE:
Si chiede:
Nel rito e nel merito:
- accogliere le eccezioni e le conclusioni / doglianze e le istanze dell'odierno gravame, per l'effetto ed all'esito dichiarando la nullità della Sentenza di prime cure Trib. Civ.
Ge. n.°n.°193/2023 del 23.01.2023 (dep. 24.01.2023) in R.G. 5849/2019 e/o rifor- mando, facendo luogo, contrariis reiectis, al pieno e totale accoglimento delle istanze,
1 eccezioni e conclusioni di parte attrice in prime cure (ed odierna appellante, Sig.
[...]
), siccome precisate all'udienza del 07.09.2022, ovvero: Pt_1
“...confidando narra mihi factum dabo tibi ius… accertare e dichiarare le ragioni e l'am- montare del credito dell'odierno attore e conseguentemente condannare l'odierno convenuto Sig al pagamento in favore del Sig della Controparte_1 Parte_1
somma / ammontare di € 47.928,43 (Euro quarantasettemilanovecentoventotto/43) oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
con vittoria di spese e competenze di giu- dizio;
contrariis reiectis…”;
- vinte altresì le spese, le competenze ed i compensi legali e tecnici del gravame”.
PARTE APPELLATA:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, previe le declaratorie tutte del caso, e previa declaratoria di inammissibilità dei documenti prodotti da controparte nel presente grado di appello (docc. avv. da 3 a 10) in violazione dell'art. 345, III comma, c.p.c., r spi gere il gravame avversario siccome inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Genova n.
193/2023, depositata il 24.1.2023. Con vittoria di spese e onorari anche del presente grado di giudizio.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove avversa- rie.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Genova il sig. deducendo quanto segue: che il sig. Ca- Controparte_1
stellazzi nell'anno 2010 avrebbe richiesto allo Ieni un prestito di € 30.000,00; che, dopo varie insistenze, poiché lo non disponeva della somma, si sarebbe determi- Pt_1
nato a [...] un finanziamento con cessione del quinto;
che in data 6/10/2010 lo ottenuto il finanziamento, bonificava la somma di € 29.701,55 al sig. Pt_1 Parte_2
e si accollava il finanziamento per complessivi € 49.320,00 da versare con
[...]
rate mensili di € 411,00; che il sig. rimborsava allo solo tre rate ( otto- CP_1 Pt_1
bre 2010, dicembre 2010 e febbraio 2011), poi più nulla;
che lo pagava quanto Pt_1
dovuto alla finanziaria. Tanto premesso, il sig. chiedeva al Tribunale di Genova la Pt_1
2 condanna per il sig. alla restituzione di € 47.928,43 ( € 49.165, 43 detratte CP_1
le predette 3 mensilità ).
Il sig. resisteva in giudizio affermando che il versamento della somma di € CP_1
29.701,55 – non contestato - sarebbe stato il corrispettivo versato dallo a titolo Pt_1
di compenso per l'attività del padre del il quale si sarebbe adoperato per CP_1
fare ottenere allo l'intestazione di azioni della società americana Ghost Techno- Pt_1
logy Inc;
in ogni caso, il opponeva che, al più, la somma da restituire CP_1
avrebbe dovuto essere unicamente quella erogata di € 29.701,55.
Il Tribunale di Genova emetteva la sentenza n. 193/2023 del 24.1.2023 con la quale respingeva la domanda.
Il primo giudice rilevava che non vi fosse contestazione sul versamento dell'importo di € 29.700,00 da parte dello al sig. il Tribunale riteneva che il sig. Pt_1 CP_1 Pt_1
non avesse assolto all'onere probatorio relativamente all'accordo riconducibile al mu- tuo, mentre riteneva provato da parte del che il versamento costituisse il CP_1
corrispettivo di prestazioni fornite allo dalla famiglia e, in particolare, Pt_1 CP_1
dal sig. padre dell'attuale appellato. Persona_1
Il sig. propone appello avverso la sentenza di primo grado, sviluppando Parte_1
due motivi.
Con il primo motivo l'appellante contesta quanto affermato nella sentenza di primo grado, con riferimento alla circostanza che lo non avrebbe fornito prova dell'ac- Pt_1
cordo restitutorio e richiama le prove documentali agli atti e la testimonianza del rag.
. Tes_1
Con il secondo motivo l'appellante contesta la statuizione del Tribunale secondo cui il avrebbe provato le prestazioni fornite dalla famiglia e cioè dal CP_1 CP_1
padre dell'attuale appellato, sig. in favore dello Ieni. Persona_1
L'appellato si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'ap- Controparte_1
pello.
3 Con ordinanza dell'11/12/23 il Presidente fissava l'udienza davanti a sé per il
17/10/2024, rinviata al 5/12/24.
A tale udienza il Giudice Ausiliario Istruttore rimetteva la causa al collegio per la deci- sione.
***
La Corte esamina congiuntamente i motivi d'appello e li accoglie per quanto di ragione.
Nel caso che ci occupa risulta documentale che il sig. richiedeva in data Parte_1
1/8/2010 un finanziamento alla Santander Consumer Bank S.p.a. per la somma lorda di € 49.165, 43 e netto da versare € 29.701,55, come risulta dai documenti n. 1 e 2 del fascicolo di parte appellante;
al contratto di finanziamento è allegato il piano di am- mortamento, composto di n. 120 rate di € 411,00 cadauna, oggetto di cessione del quinto dello stipendio dello a partire dal mese di ottobre 2010 ( doc. 9 e doc. 17). Pt_1
Risulta per tabulas e non è contestato che il sig. , subito dopo aver rice- Parte_1
vuto il finanziamento dalla Santander, abbia effettuato un versamento sul conto cor- rente del sig. con bonifico bancario ( doc. 6 fascicolo di primo Controparte_1
grado di parte appellante) in data 5/10-6/10/10 di € 29.701,55, esattamente corri- spondente all'importo ricevuto dalla finanziaria;
nella causale di detto bonifico è in- dicato “ ”. Controparte_2
Risulta altresì documentale e non è contestato che il sig. abbia a sua volta Parte_1
ricevuto sul proprio conto corrente in data 11.10.2010 un bonifico da Parte_3
della somma di € 411,00 riportante come causale “ PER RIF.TO ACCORDO DEL
[...]
1-7” ( doc. 12) , nonché un bonifico in data 10/12/2010 di € 411,00 con causale “RATA
2 “ ed altro bonifico il 21/2/2011 di € 415,00 ( doc. 5 fascicolo appellante) ordinato dalla a socio unico, di cui il sig. Controparte_3 Parte_3
era socio unitamente a
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
, come risulta dalla visura camerale prodotta. Controparte_6
4 Ai documenti innanzi menzionati non può attribuirsi altro significato che quello di un accordo intervenuto tra i signori e secondo cui il primo avrebbe ver- Pt_1 CP_1
sato la somma di € 29.701,55 al secondo, il quale avrebbe provveduto alla restituzione a mezzo rate di € 411,00/415,00, esattamente corrispondenti alle rate che lo si Pt_1
era impegnato a pagare per la restituzione del finanziamento di € 29.701,55 a sua volta ricevuto dalla Santander Customer Bank.
Deve ritenersi sfornita di prova l'argomentazione del secondo cui Controparte_1
lo avrebbe versato la somma quale corrispettivo di prestazioni che sarebbero Pt_1
state effettuate dal padre . Persona_1
La documentazione agli atti e le numerose testimonianze assunte nel corso del giudi- zio di primo grado consentono unicamente di evincere che i soggetti fossero tutti coin- volti in vicende societarie, situazione che consente di chiarire i rapporti tra le parti da cui è scaturito il versamento della somma oggetto di causa.
Secondo la tesi dell'odierno appellato, il sig. avrebbe investito denari acquistando Pt_1
delle azioni con scritture private non autenticate in società di cui il sig. Persona_2
ad un certo punto sarebbe divenuto Presidente;
in tale ruolo apicale questi
[...]
avrebbe consentito allo di regolarizzare la posizione nell'ambito della società. Pt_1
Quanto tuttavia al pagamento di un compenso al sig. nessuno dei Persona_1
testi ha dichiarato di aver assistito al presunto accordo tra le parti su pagamento di somme;
non risulta chiarito il titolo per cui lo avrebbe dovuto retribuire tale pre- Pt_1
sunta attività svolta nell'ambito del ruolo societario rivestito da;
Persona_1
in relazione al compenso, l'appellante non ha fornito descrizione dell'attività asserita- mente svolta né documentazione fiscale, né i parametri per la quantificazione;
nep- pure sono state addotte motivazioni sul versamento ordinato non in favore di
[...]
ma di un terzo, . Peraltro, la somma asseritamente Persona_3 Controparte_1
richiesta a titolo di “compenso”, secondo la tesi del ammontava ad € CP_1
30.000,00, mentre lo effettuava il bonifico della somma di € 29.701,55 che è Pt_1 [...]
all'esatto importo a sua volta ricevuto dalla finanziaria. Parte_4
5 Si rileva inoltre che la causale del bonifico di € 29.701,55 non fa riferimento a com- pensi, bensì riporta la dicitura e che né il bonifico né la Controparte_2
causale sono stati contestati dal a fronte di tale uscita dal conto corrente CP_1
dello si ripete per ben tre volte il pagamento in entrata sul medesimo conto cor- Pt_1
rente intestato all'appellante delle somme di € 411,00, € 411,00, €415,00, corrispon- denti alla rata di ammortamento del finanziamento citato nella causale di cui sopra;
per di più, il versamento della prima rata riporta come causale il riferimento all'ac- cordo del 1/7, data immediatamente precedente alla richiesta di finanziamento da parte dello vvenuta il 1/8/2010; il versamento del 10/12/2010 indica in causale Pt_1
“ RATA 2” , riferentesi inequivocabilmente alla seconda rata del finanziamento, che risulta erogato ad ottobre 2010.
Nella costituzione in giudizio di primo grado il ha contestato la domanda CP_1
dello rilevando la mancanza di valenza probatoria dei documenti prodotti dallo Pt_1
per l'incompletezza e la provenienza da un conto corrente diverso da quello su Pt_1
cui era stato effettuato il versamento del finanziamento;
nei termini di legge per il de- posito delle memorie lo ha prodotto la copia contabile dei bonifici, da cui risulta Pt_1
che il primo era stato ordinato dal conto corrente intestato a e da Controparte_1
questi riconosciuto, mentre gli altri due erano provenienti da conto corrente intestato alla società a responsabilità limitata a socio unico. CP_3
Secondo i documenti contabili agli atti, dunque, tutti i versamenti allo sono attri- Pt_1
buibili al o perché provenienti dal conto a sé intestato oppure per- Controparte_1
ché provenienti da società – Gaved srl - della quale l'odierno appellato aveva la dispo- nibilità del conto corrente in quanto socio unico;
a tale fine è irrilevante che rivestis- sero la qualifica di socio unico, in proporzione delle rispettive quote, anche Persona_1
, , , ( si veda la visura
[...] Controparte_5 Controparte_7 CP_6
agli atti del fascicolo dell'appellante).
In definitiva, il che riconosce di aver ricevuto la somma oggetto di causa, CP_1
non ha fornito alcuna giustificazione relativa al fatto di aver effettuato - da conti inte- stati a o nella disponibilità di questi- tre versamenti sul conto del Controparte_1
6 sig. di una somma esattamente coincidente alla quota di ammortamento del fi- Pt_1
nanziamento.
In assenza di diverse indicazioni sulle causali, che risultano documentali e non sono mai state contestate, deve concludersi che i pagamenti di € 411,00, € 411,00 e €
415,00 costituissero l'adempimento all'obbligo di restituzione rateale della somma di
€ 29.701,55 ricevuta dal sig. con il bonifico dell'ottobre 2010. Controparte_1
Per quanto innanzi detto, il sig. ha fornito la prova di aver concesso a titolo di Pt_1
mutuo la somma di € 29.701,55; la domanda deve essere accolta in tali termini, in quanto non risulta che siano intercorse intese tra le parti sulla restituzione della com- plessiva somma di € 49.165,43 pagata dallo alla finanziaria in ragione del prestito Pt_1
ricevuto della somma netta di € 29.701,55 secondo le condizioni contrattuali pro- dotte.
La sentenza del Tribunale di Genova n. 193/2023 del 24.1.2023 deve essere riformata ed il sig. deve essere condannato a pagare al sig. la somma di Controparte_1 Pt_1
€ 28.464,55 (€ 29.701,55 da cui devono essere detratti gli acconti per € 411,00-
411,00-415,00), oltre gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente compen- sate tra le parti in applicazione dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto della peculiarità della fattispecie e della natura dei rapporti tra le parti, e considerato che la domanda dell'odierno appellante è stata accolta solo parzialmente.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
- Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
193/2023 del Tribunale di Genova emessa in data 23/1/2023 e pubbli- cata il 24.1.2023;
7 - In totale riforma dell'appellata sentenza, dichiara tenuto e condanna
[...]
a pagare a la somma di € 28.464,55 oltre Parte_3 Parte_1
interessi legali dalla domanda al saldo;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudi- zio.
Genova, 7/4/2025
Giudice Ausiliario Relatore
Dott.ssa Lucia Franzese
Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata
8
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Giovanna Cannata Presidente
Laura Casale Consigliere
Lucia Franzese Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 784/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Luciano De Marco, Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova pec per mandato in atti Email_1
PARTE APPELLANTE
contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Sbrana e Controparte_1
Francesco Massobrio, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Genova Viale Padre Santo 5/8, per mandato in atti
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE:
Si chiede:
Nel rito e nel merito:
- accogliere le eccezioni e le conclusioni / doglianze e le istanze dell'odierno gravame, per l'effetto ed all'esito dichiarando la nullità della Sentenza di prime cure Trib. Civ.
Ge. n.°n.°193/2023 del 23.01.2023 (dep. 24.01.2023) in R.G. 5849/2019 e/o rifor- mando, facendo luogo, contrariis reiectis, al pieno e totale accoglimento delle istanze,
1 eccezioni e conclusioni di parte attrice in prime cure (ed odierna appellante, Sig.
[...]
), siccome precisate all'udienza del 07.09.2022, ovvero: Pt_1
“...confidando narra mihi factum dabo tibi ius… accertare e dichiarare le ragioni e l'am- montare del credito dell'odierno attore e conseguentemente condannare l'odierno convenuto Sig al pagamento in favore del Sig della Controparte_1 Parte_1
somma / ammontare di € 47.928,43 (Euro quarantasettemilanovecentoventotto/43) oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
con vittoria di spese e competenze di giu- dizio;
contrariis reiectis…”;
- vinte altresì le spese, le competenze ed i compensi legali e tecnici del gravame”.
PARTE APPELLATA:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, previe le declaratorie tutte del caso, e previa declaratoria di inammissibilità dei documenti prodotti da controparte nel presente grado di appello (docc. avv. da 3 a 10) in violazione dell'art. 345, III comma, c.p.c., r spi gere il gravame avversario siccome inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Genova n.
193/2023, depositata il 24.1.2023. Con vittoria di spese e onorari anche del presente grado di giudizio.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove avversa- rie.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Genova il sig. deducendo quanto segue: che il sig. Ca- Controparte_1
stellazzi nell'anno 2010 avrebbe richiesto allo Ieni un prestito di € 30.000,00; che, dopo varie insistenze, poiché lo non disponeva della somma, si sarebbe determi- Pt_1
nato a [...] un finanziamento con cessione del quinto;
che in data 6/10/2010 lo ottenuto il finanziamento, bonificava la somma di € 29.701,55 al sig. Pt_1 Parte_2
e si accollava il finanziamento per complessivi € 49.320,00 da versare con
[...]
rate mensili di € 411,00; che il sig. rimborsava allo solo tre rate ( otto- CP_1 Pt_1
bre 2010, dicembre 2010 e febbraio 2011), poi più nulla;
che lo pagava quanto Pt_1
dovuto alla finanziaria. Tanto premesso, il sig. chiedeva al Tribunale di Genova la Pt_1
2 condanna per il sig. alla restituzione di € 47.928,43 ( € 49.165, 43 detratte CP_1
le predette 3 mensilità ).
Il sig. resisteva in giudizio affermando che il versamento della somma di € CP_1
29.701,55 – non contestato - sarebbe stato il corrispettivo versato dallo a titolo Pt_1
di compenso per l'attività del padre del il quale si sarebbe adoperato per CP_1
fare ottenere allo l'intestazione di azioni della società americana Ghost Techno- Pt_1
logy Inc;
in ogni caso, il opponeva che, al più, la somma da restituire CP_1
avrebbe dovuto essere unicamente quella erogata di € 29.701,55.
Il Tribunale di Genova emetteva la sentenza n. 193/2023 del 24.1.2023 con la quale respingeva la domanda.
Il primo giudice rilevava che non vi fosse contestazione sul versamento dell'importo di € 29.700,00 da parte dello al sig. il Tribunale riteneva che il sig. Pt_1 CP_1 Pt_1
non avesse assolto all'onere probatorio relativamente all'accordo riconducibile al mu- tuo, mentre riteneva provato da parte del che il versamento costituisse il CP_1
corrispettivo di prestazioni fornite allo dalla famiglia e, in particolare, Pt_1 CP_1
dal sig. padre dell'attuale appellato. Persona_1
Il sig. propone appello avverso la sentenza di primo grado, sviluppando Parte_1
due motivi.
Con il primo motivo l'appellante contesta quanto affermato nella sentenza di primo grado, con riferimento alla circostanza che lo non avrebbe fornito prova dell'ac- Pt_1
cordo restitutorio e richiama le prove documentali agli atti e la testimonianza del rag.
. Tes_1
Con il secondo motivo l'appellante contesta la statuizione del Tribunale secondo cui il avrebbe provato le prestazioni fornite dalla famiglia e cioè dal CP_1 CP_1
padre dell'attuale appellato, sig. in favore dello Ieni. Persona_1
L'appellato si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'ap- Controparte_1
pello.
3 Con ordinanza dell'11/12/23 il Presidente fissava l'udienza davanti a sé per il
17/10/2024, rinviata al 5/12/24.
A tale udienza il Giudice Ausiliario Istruttore rimetteva la causa al collegio per la deci- sione.
***
La Corte esamina congiuntamente i motivi d'appello e li accoglie per quanto di ragione.
Nel caso che ci occupa risulta documentale che il sig. richiedeva in data Parte_1
1/8/2010 un finanziamento alla Santander Consumer Bank S.p.a. per la somma lorda di € 49.165, 43 e netto da versare € 29.701,55, come risulta dai documenti n. 1 e 2 del fascicolo di parte appellante;
al contratto di finanziamento è allegato il piano di am- mortamento, composto di n. 120 rate di € 411,00 cadauna, oggetto di cessione del quinto dello stipendio dello a partire dal mese di ottobre 2010 ( doc. 9 e doc. 17). Pt_1
Risulta per tabulas e non è contestato che il sig. , subito dopo aver rice- Parte_1
vuto il finanziamento dalla Santander, abbia effettuato un versamento sul conto cor- rente del sig. con bonifico bancario ( doc. 6 fascicolo di primo Controparte_1
grado di parte appellante) in data 5/10-6/10/10 di € 29.701,55, esattamente corri- spondente all'importo ricevuto dalla finanziaria;
nella causale di detto bonifico è in- dicato “ ”. Controparte_2
Risulta altresì documentale e non è contestato che il sig. abbia a sua volta Parte_1
ricevuto sul proprio conto corrente in data 11.10.2010 un bonifico da Parte_3
della somma di € 411,00 riportante come causale “ PER RIF.TO ACCORDO DEL
[...]
1-7” ( doc. 12) , nonché un bonifico in data 10/12/2010 di € 411,00 con causale “RATA
2 “ ed altro bonifico il 21/2/2011 di € 415,00 ( doc. 5 fascicolo appellante) ordinato dalla a socio unico, di cui il sig. Controparte_3 Parte_3
era socio unitamente a
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
, come risulta dalla visura camerale prodotta. Controparte_6
4 Ai documenti innanzi menzionati non può attribuirsi altro significato che quello di un accordo intervenuto tra i signori e secondo cui il primo avrebbe ver- Pt_1 CP_1
sato la somma di € 29.701,55 al secondo, il quale avrebbe provveduto alla restituzione a mezzo rate di € 411,00/415,00, esattamente corrispondenti alle rate che lo si Pt_1
era impegnato a pagare per la restituzione del finanziamento di € 29.701,55 a sua volta ricevuto dalla Santander Customer Bank.
Deve ritenersi sfornita di prova l'argomentazione del secondo cui Controparte_1
lo avrebbe versato la somma quale corrispettivo di prestazioni che sarebbero Pt_1
state effettuate dal padre . Persona_1
La documentazione agli atti e le numerose testimonianze assunte nel corso del giudi- zio di primo grado consentono unicamente di evincere che i soggetti fossero tutti coin- volti in vicende societarie, situazione che consente di chiarire i rapporti tra le parti da cui è scaturito il versamento della somma oggetto di causa.
Secondo la tesi dell'odierno appellato, il sig. avrebbe investito denari acquistando Pt_1
delle azioni con scritture private non autenticate in società di cui il sig. Persona_2
ad un certo punto sarebbe divenuto Presidente;
in tale ruolo apicale questi
[...]
avrebbe consentito allo di regolarizzare la posizione nell'ambito della società. Pt_1
Quanto tuttavia al pagamento di un compenso al sig. nessuno dei Persona_1
testi ha dichiarato di aver assistito al presunto accordo tra le parti su pagamento di somme;
non risulta chiarito il titolo per cui lo avrebbe dovuto retribuire tale pre- Pt_1
sunta attività svolta nell'ambito del ruolo societario rivestito da;
Persona_1
in relazione al compenso, l'appellante non ha fornito descrizione dell'attività asserita- mente svolta né documentazione fiscale, né i parametri per la quantificazione;
nep- pure sono state addotte motivazioni sul versamento ordinato non in favore di
[...]
ma di un terzo, . Peraltro, la somma asseritamente Persona_3 Controparte_1
richiesta a titolo di “compenso”, secondo la tesi del ammontava ad € CP_1
30.000,00, mentre lo effettuava il bonifico della somma di € 29.701,55 che è Pt_1 [...]
all'esatto importo a sua volta ricevuto dalla finanziaria. Parte_4
5 Si rileva inoltre che la causale del bonifico di € 29.701,55 non fa riferimento a com- pensi, bensì riporta la dicitura e che né il bonifico né la Controparte_2
causale sono stati contestati dal a fronte di tale uscita dal conto corrente CP_1
dello si ripete per ben tre volte il pagamento in entrata sul medesimo conto cor- Pt_1
rente intestato all'appellante delle somme di € 411,00, € 411,00, €415,00, corrispon- denti alla rata di ammortamento del finanziamento citato nella causale di cui sopra;
per di più, il versamento della prima rata riporta come causale il riferimento all'ac- cordo del 1/7, data immediatamente precedente alla richiesta di finanziamento da parte dello vvenuta il 1/8/2010; il versamento del 10/12/2010 indica in causale Pt_1
“ RATA 2” , riferentesi inequivocabilmente alla seconda rata del finanziamento, che risulta erogato ad ottobre 2010.
Nella costituzione in giudizio di primo grado il ha contestato la domanda CP_1
dello rilevando la mancanza di valenza probatoria dei documenti prodotti dallo Pt_1
per l'incompletezza e la provenienza da un conto corrente diverso da quello su Pt_1
cui era stato effettuato il versamento del finanziamento;
nei termini di legge per il de- posito delle memorie lo ha prodotto la copia contabile dei bonifici, da cui risulta Pt_1
che il primo era stato ordinato dal conto corrente intestato a e da Controparte_1
questi riconosciuto, mentre gli altri due erano provenienti da conto corrente intestato alla società a responsabilità limitata a socio unico. CP_3
Secondo i documenti contabili agli atti, dunque, tutti i versamenti allo sono attri- Pt_1
buibili al o perché provenienti dal conto a sé intestato oppure per- Controparte_1
ché provenienti da società – Gaved srl - della quale l'odierno appellato aveva la dispo- nibilità del conto corrente in quanto socio unico;
a tale fine è irrilevante che rivestis- sero la qualifica di socio unico, in proporzione delle rispettive quote, anche Persona_1
, , , ( si veda la visura
[...] Controparte_5 Controparte_7 CP_6
agli atti del fascicolo dell'appellante).
In definitiva, il che riconosce di aver ricevuto la somma oggetto di causa, CP_1
non ha fornito alcuna giustificazione relativa al fatto di aver effettuato - da conti inte- stati a o nella disponibilità di questi- tre versamenti sul conto del Controparte_1
6 sig. di una somma esattamente coincidente alla quota di ammortamento del fi- Pt_1
nanziamento.
In assenza di diverse indicazioni sulle causali, che risultano documentali e non sono mai state contestate, deve concludersi che i pagamenti di € 411,00, € 411,00 e €
415,00 costituissero l'adempimento all'obbligo di restituzione rateale della somma di
€ 29.701,55 ricevuta dal sig. con il bonifico dell'ottobre 2010. Controparte_1
Per quanto innanzi detto, il sig. ha fornito la prova di aver concesso a titolo di Pt_1
mutuo la somma di € 29.701,55; la domanda deve essere accolta in tali termini, in quanto non risulta che siano intercorse intese tra le parti sulla restituzione della com- plessiva somma di € 49.165,43 pagata dallo alla finanziaria in ragione del prestito Pt_1
ricevuto della somma netta di € 29.701,55 secondo le condizioni contrattuali pro- dotte.
La sentenza del Tribunale di Genova n. 193/2023 del 24.1.2023 deve essere riformata ed il sig. deve essere condannato a pagare al sig. la somma di Controparte_1 Pt_1
€ 28.464,55 (€ 29.701,55 da cui devono essere detratti gli acconti per € 411,00-
411,00-415,00), oltre gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente compen- sate tra le parti in applicazione dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto della peculiarità della fattispecie e della natura dei rapporti tra le parti, e considerato che la domanda dell'odierno appellante è stata accolta solo parzialmente.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
- Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
193/2023 del Tribunale di Genova emessa in data 23/1/2023 e pubbli- cata il 24.1.2023;
7 - In totale riforma dell'appellata sentenza, dichiara tenuto e condanna
[...]
a pagare a la somma di € 28.464,55 oltre Parte_3 Parte_1
interessi legali dalla domanda al saldo;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudi- zio.
Genova, 7/4/2025
Giudice Ausiliario Relatore
Dott.ssa Lucia Franzese
Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata
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