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Ordinanza 20 marzo 2025
Ordinanza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, ordinanza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
n. 75/2025 R.G.
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli, Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli, Consigliere
Dott. Giuliano Berardi, Consigliere relatore
Decidendo sull'istanza ex art 373 c.p.c. proposta da
con riferimento al rischio assunto con i certificati Parte_1
nn. e con l'Avv. Giovanna Aucone NumeroDi_1 Numer_2
nei confronti di in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, con l'Avv. Albero Polacco
nonché
, con l'Avv. Alfonso Lucia Controparte_2
per la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 456/2024 della Corte d'Appello
di Trieste, depositata il 19 novembre 2024;
Sentite le parti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che la parte istante ha chiesto, nelle more Parte_1
della definizione del procedimento radicato innanzi alla Corte Suprema di
Cassazione, iscritto al n. 4092 del ruolo 2025, la sospensione dell'esecutività della sentenza n. 409/2023 della Seconda Sezione della Corte d'Appello di Trieste,
pubblicata in data 19 novembre 2024, avente il seguente dispositivo: “La Corte
d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello proposta da nei confronti di Parte_1 CP_2
e del avverso la
[...] Controparte_1
sentenza del Tribunale di Trieste n. 276/2023, pubblicata in data 18 maggio 2023,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: Rigetta
l'appello principale e l'appello incidentale tardivo e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna in via solidale e il Parte_1
alla rifusione a favore di Controparte_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida a titolo di Controparte_2
compensi professionali in complessivi euro 18.000,00 oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. di legge;
Compensa inoltre integralmente le spese del presente grado tra e il Parte_1 [...]
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il Controparte_1
raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002”
Rilevato inoltre che la decisione di primo grado, confermata in sede di gravame,
aveva statuito quanto segue: “1. Condanna il a Controparte_1
pagare a a titolo di risarcimento del danno derivato dall'erroneo Controparte_2
inserimento del vincolo paesaggistico nella variante n. 20 al PRG l'importo di euro
412.547,35 (rivalutazione e interessi legali già compresi);
2. Condanna la
[...]
a tenere indenne il di quanto lo stesso è stato Parte_1 CP_1
condannato a pagare a - salva la franchigia prevista dalla polizza n. Controparte_2
A1201538760 con relativa appendice n. A1B56962; 3. Condanna il
[...]
e la Compagnia chiamata in causa, in solido tra loro, a rifondere Controparte_1
all'attrice le spese del giudizio che liquida in euro 20.000,00 oltre 15% per spese generali e oltre esborsi, IVA e CNA;
4. Compensa le spese tra le altre parti.”;
Considerato che a fondamento dell'istanza la parte istante ha allegato la sussistenza di un danno grave e irreparabile, evidenziando che la Sig.ra aveva elevato CP_2
precetto intimando il pagamento dell'importo di euro 492.746,35; che come poteva evincersi dalla allegata visura tavolare la risultava allo stato “assolutamente CP_2
nullatenente” in quanto non proprietaria di alcuna unità immobiliare;
che la stessa non risultava neanche residente all'interno del territorio della Repubblica Italiana;
che la nel corso degli anni era stata raggiunta da molteplici azioni esecutive CP_2
radicate da banche, agenzie delle entrate, soggetti privati, promissari acquirenti;
che alla luce di tali circostanze sussisteva il fondato rischio di non poter più recuperare le somme corrisposte in caso di cassazione della sentenza;
Rilevato che ha aderito alle difese e alle istanze Controparte_1
proposte dalla parte istante, chiedendo l'accoglimento del ricorso;
Considerato che la resistente ha contestato gli assunti avversari, Controparte_2
eccependone l'infondatezza, ed ha altresì eccepito l'inammissibilità del ricorso,
evidenziando che l'istanza ex art. 373 c.p.c. può avere ad oggetto unicamente la sospensione dell'esecuzione, e non anche dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
Osservato che il presupposto previsto dall'art. 373 c.p.c. relativo al prospettato pericolo di danno da esecuzione deve ritenersi ravvisabile anche nel caso in cui gli atti esecutivi risultino minacciati, circostanza nella fattispecie integrata dalla avvenuta notificazione dell'atto di precetto;
Ritenuto nondimeno che l'istanza, benché ammissibile, non risulti concretamente fondata, non apparendo ravvisabile il requisito oggettivo della irreparabilità del danno, nel caso di specie prospettato in relazione alla impossibilità o rilevante difficoltà di ripetizione delle somme pagate in esecuzione della sentenza, avendo la parte resistente documentato, mediante deposito di certificazione aggiornata, di essere residente in Italia e proprietaria di beni immobili censiti nel catasto fabbricati del Comune di Ravascletto (UD), rappresentati da villetta e terreno edificabile valutati, con perizia di stima, oltre 200.000 euro ciascuno e non risultando allo stato pendenti procedure esecutive;
Considerato, pertanto, che non possa ritenersi sussistente il paventato timore di una definitiva perdita della garanzia del credito azionato nelle more del giudizio di legittimità e rilevato che, in ogni caso, il requisito in oggetto non può ritenersi sic et simpliciter insito nella attuazione in forma esecutiva del medesimo, atteso che in tal caso verrebbe a configurarsi un automatismo contrario ai principi a cui è ispirato il codice di rito, alla cui stregua è invece prevista, come regola generale, quella della provvisoria esecutività delle sentenze di primo e secondo grado;
Rilevato, da ultimo, che la presente ordinanza non rientra tra i provvedimenti che devono contenere la liquidazione delle spese, trattandosi di una pronuncia soltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all'esito del giudizio di cassazione (ex plurimis, Cass. civ. n. 7520/2001)
P.Q.M.
Respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli, Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli, Consigliere
Dott. Giuliano Berardi, Consigliere relatore
Decidendo sull'istanza ex art 373 c.p.c. proposta da
con riferimento al rischio assunto con i certificati Parte_1
nn. e con l'Avv. Giovanna Aucone NumeroDi_1 Numer_2
nei confronti di in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, con l'Avv. Albero Polacco
nonché
, con l'Avv. Alfonso Lucia Controparte_2
per la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 456/2024 della Corte d'Appello
di Trieste, depositata il 19 novembre 2024;
Sentite le parti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che la parte istante ha chiesto, nelle more Parte_1
della definizione del procedimento radicato innanzi alla Corte Suprema di
Cassazione, iscritto al n. 4092 del ruolo 2025, la sospensione dell'esecutività della sentenza n. 409/2023 della Seconda Sezione della Corte d'Appello di Trieste,
pubblicata in data 19 novembre 2024, avente il seguente dispositivo: “La Corte
d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello proposta da nei confronti di Parte_1 CP_2
e del avverso la
[...] Controparte_1
sentenza del Tribunale di Trieste n. 276/2023, pubblicata in data 18 maggio 2023,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: Rigetta
l'appello principale e l'appello incidentale tardivo e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna in via solidale e il Parte_1
alla rifusione a favore di Controparte_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida a titolo di Controparte_2
compensi professionali in complessivi euro 18.000,00 oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. di legge;
Compensa inoltre integralmente le spese del presente grado tra e il Parte_1 [...]
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il Controparte_1
raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002”
Rilevato inoltre che la decisione di primo grado, confermata in sede di gravame,
aveva statuito quanto segue: “1. Condanna il a Controparte_1
pagare a a titolo di risarcimento del danno derivato dall'erroneo Controparte_2
inserimento del vincolo paesaggistico nella variante n. 20 al PRG l'importo di euro
412.547,35 (rivalutazione e interessi legali già compresi);
2. Condanna la
[...]
a tenere indenne il di quanto lo stesso è stato Parte_1 CP_1
condannato a pagare a - salva la franchigia prevista dalla polizza n. Controparte_2
A1201538760 con relativa appendice n. A1B56962; 3. Condanna il
[...]
e la Compagnia chiamata in causa, in solido tra loro, a rifondere Controparte_1
all'attrice le spese del giudizio che liquida in euro 20.000,00 oltre 15% per spese generali e oltre esborsi, IVA e CNA;
4. Compensa le spese tra le altre parti.”;
Considerato che a fondamento dell'istanza la parte istante ha allegato la sussistenza di un danno grave e irreparabile, evidenziando che la Sig.ra aveva elevato CP_2
precetto intimando il pagamento dell'importo di euro 492.746,35; che come poteva evincersi dalla allegata visura tavolare la risultava allo stato “assolutamente CP_2
nullatenente” in quanto non proprietaria di alcuna unità immobiliare;
che la stessa non risultava neanche residente all'interno del territorio della Repubblica Italiana;
che la nel corso degli anni era stata raggiunta da molteplici azioni esecutive CP_2
radicate da banche, agenzie delle entrate, soggetti privati, promissari acquirenti;
che alla luce di tali circostanze sussisteva il fondato rischio di non poter più recuperare le somme corrisposte in caso di cassazione della sentenza;
Rilevato che ha aderito alle difese e alle istanze Controparte_1
proposte dalla parte istante, chiedendo l'accoglimento del ricorso;
Considerato che la resistente ha contestato gli assunti avversari, Controparte_2
eccependone l'infondatezza, ed ha altresì eccepito l'inammissibilità del ricorso,
evidenziando che l'istanza ex art. 373 c.p.c. può avere ad oggetto unicamente la sospensione dell'esecuzione, e non anche dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
Osservato che il presupposto previsto dall'art. 373 c.p.c. relativo al prospettato pericolo di danno da esecuzione deve ritenersi ravvisabile anche nel caso in cui gli atti esecutivi risultino minacciati, circostanza nella fattispecie integrata dalla avvenuta notificazione dell'atto di precetto;
Ritenuto nondimeno che l'istanza, benché ammissibile, non risulti concretamente fondata, non apparendo ravvisabile il requisito oggettivo della irreparabilità del danno, nel caso di specie prospettato in relazione alla impossibilità o rilevante difficoltà di ripetizione delle somme pagate in esecuzione della sentenza, avendo la parte resistente documentato, mediante deposito di certificazione aggiornata, di essere residente in Italia e proprietaria di beni immobili censiti nel catasto fabbricati del Comune di Ravascletto (UD), rappresentati da villetta e terreno edificabile valutati, con perizia di stima, oltre 200.000 euro ciascuno e non risultando allo stato pendenti procedure esecutive;
Considerato, pertanto, che non possa ritenersi sussistente il paventato timore di una definitiva perdita della garanzia del credito azionato nelle more del giudizio di legittimità e rilevato che, in ogni caso, il requisito in oggetto non può ritenersi sic et simpliciter insito nella attuazione in forma esecutiva del medesimo, atteso che in tal caso verrebbe a configurarsi un automatismo contrario ai principi a cui è ispirato il codice di rito, alla cui stregua è invece prevista, come regola generale, quella della provvisoria esecutività delle sentenze di primo e secondo grado;
Rilevato, da ultimo, che la presente ordinanza non rientra tra i provvedimenti che devono contenere la liquidazione delle spese, trattandosi di una pronuncia soltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all'esito del giudizio di cassazione (ex plurimis, Cass. civ. n. 7520/2001)
P.Q.M.
Respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli