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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/09/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 5227/2024
TRA
, C.F.: , nata RI BR il Parte_1 C.F._1
30.01.1949 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Marco De Rosis, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mirella Arlotta, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 24.11.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l'
[...]
premettendo che con comunicazione datata 21.2.2023 Controparte_1
l'istituto la notiziava della riliquidazione della propria pensione, con una somma a debito pari ad € 4.727,79.
Evidenziava l'irripetibilità delle somme già erogate a titolo di indennità di accompagnamento e, in ogni caso, la decadenza dal potere di recupero da parte dell'istituto, che si era attivato oltre l'anno dalla scoperta dell'illegittima erogazione.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento della non debenza delle somme trattenute dall'istituto.
Si costituiva in giudizio l' , che contestava la domanda del ricorrente sulla base di varie CP_2 argomentazioni, evidenziando l'applicabilità al caso in esame della disciplina dettata in tema di indebiti assistenziali per il venir meno dei requisiti sanitari e sottolineando che le somme trattenute erano state già precedentemente erogate pur essendo venuto meno il requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento.
La causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
***
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Si premette in fatto che in data 28 luglio 2021 interveniva visita di revisione con la quale veniva accertato il venir meno del requisito sanitario utile per la percezione, in capo alla ricorrente, dell'indennità di accompagnamento.
Dalla documentazione in atti risulta altresì che nonostante il venir meno del requisito sanitario l'istituto aveva continuato ad erogare le somme fino al mese di maggio 2022 e che le somme richieste oggi in restituzione sono pari a quelle erogate dall'agosto 2021 fino al maggio 2022.
In tema di indebito assistenziale si richiama la sentenza della cassazione numero 28771 del
2018 la quale ha chiarito che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 del codice civile in ragione dell'affidamento dei pensionati nella irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia (corte costituzionale 16 gennaio 2006 numero dell'articolo 38 costituzione, un principio di settore che esclude la ripetizione dell'erogazione.. se non sia.. addebitabile al percettore (corte costituzionale 14 dicembre
1993 numero 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina atteso che.. rientra.. nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione (corte costituzionale
22 luglio 2004 numero 264; nonché corte costituzionale 27 ottobre 2000 numero 448").
Ciò premesso, la corte ha in tale sentenza confermato il principio di base per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite…trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" nonché che "l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorre l'ipotesi che a priori escluda un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ..ne ne abbia mai fatto richiesta, ..nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio di esigenze assistenziali.. o in caso di dolo comprovato dall'accipiens…".
Soprattutto, e per quel che qui interessa, la sentenza ha ribadito che nel caso di indebito riconnesso al venir meno dei requisiti sanitari (articolo 37 comma 8 legge 448 del 98) è possibile ripetere la somma indebitamente percepita "fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica". (cfr. in tal senso anche C. 17579/2019).
Consegue a quanto sopra che:
-le prestazioni assistenziali non rientrano nel campo di applicazione della Legge n. 88/1989.
-in mancanza di una specifica norma, deve farsi riferimento alla normativa generale in materia assistenziale, che prevede sì la possibilità di revoca della prestazione, ma sancisce anche che la revoca produce effetti solo dal mese successivo alla comunicazione del provvedimento, con salvezza quindi dei ratei già corrisposti. Si fa qui riferimento: all'articolo 3 ter del Decreto legge n. 850/1976 (convertito con legge n. 29/77) che dispone che gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento;
all'articolo 3, co. 9 del Decreto legge n. 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità [..] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Nel caso di specie, come visto, il provvedimento di indebito è riconnesso al venir meno dei requisiti sanitari a seguito di revisione: al ricorrente, infatti, a seguito di accertato miglioramento del proprio stato di salute - è stata riconosciuta l'invalidità ma senza accompagnamento a far data dal luglio 2021.
Si tratta di circostanza che, come visto nelle premesse in fatto, è stata debitamente comunicata al ricorrente (mediante notifica del verbale di esito della visita di revisione) e pertanto dallo stesso conosciuta con conseguente inesistenza di qualsiasi, incolpevole affidamento. Consegue a quanto sopra che coerentemente e legittimamente l' ha provveduto a CP_2 richiedere le somme indebitamente percepite a partire dalla data di revisione.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Spese compensate stante la dichiarazione ritualmente prodotta dalla ricorrente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Spese compensate.
Castrovillari, 15-9-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 5227/2024
TRA
, C.F.: , nata RI BR il Parte_1 C.F._1
30.01.1949 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Marco De Rosis, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mirella Arlotta, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 24.11.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l'
[...]
premettendo che con comunicazione datata 21.2.2023 Controparte_1
l'istituto la notiziava della riliquidazione della propria pensione, con una somma a debito pari ad € 4.727,79.
Evidenziava l'irripetibilità delle somme già erogate a titolo di indennità di accompagnamento e, in ogni caso, la decadenza dal potere di recupero da parte dell'istituto, che si era attivato oltre l'anno dalla scoperta dell'illegittima erogazione.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento della non debenza delle somme trattenute dall'istituto.
Si costituiva in giudizio l' , che contestava la domanda del ricorrente sulla base di varie CP_2 argomentazioni, evidenziando l'applicabilità al caso in esame della disciplina dettata in tema di indebiti assistenziali per il venir meno dei requisiti sanitari e sottolineando che le somme trattenute erano state già precedentemente erogate pur essendo venuto meno il requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento.
La causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
***
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Si premette in fatto che in data 28 luglio 2021 interveniva visita di revisione con la quale veniva accertato il venir meno del requisito sanitario utile per la percezione, in capo alla ricorrente, dell'indennità di accompagnamento.
Dalla documentazione in atti risulta altresì che nonostante il venir meno del requisito sanitario l'istituto aveva continuato ad erogare le somme fino al mese di maggio 2022 e che le somme richieste oggi in restituzione sono pari a quelle erogate dall'agosto 2021 fino al maggio 2022.
In tema di indebito assistenziale si richiama la sentenza della cassazione numero 28771 del
2018 la quale ha chiarito che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 del codice civile in ragione dell'affidamento dei pensionati nella irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia (corte costituzionale 16 gennaio 2006 numero dell'articolo 38 costituzione, un principio di settore che esclude la ripetizione dell'erogazione.. se non sia.. addebitabile al percettore (corte costituzionale 14 dicembre
1993 numero 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina atteso che.. rientra.. nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione (corte costituzionale
22 luglio 2004 numero 264; nonché corte costituzionale 27 ottobre 2000 numero 448").
Ciò premesso, la corte ha in tale sentenza confermato il principio di base per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite…trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" nonché che "l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorre l'ipotesi che a priori escluda un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ..ne ne abbia mai fatto richiesta, ..nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio di esigenze assistenziali.. o in caso di dolo comprovato dall'accipiens…".
Soprattutto, e per quel che qui interessa, la sentenza ha ribadito che nel caso di indebito riconnesso al venir meno dei requisiti sanitari (articolo 37 comma 8 legge 448 del 98) è possibile ripetere la somma indebitamente percepita "fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica". (cfr. in tal senso anche C. 17579/2019).
Consegue a quanto sopra che:
-le prestazioni assistenziali non rientrano nel campo di applicazione della Legge n. 88/1989.
-in mancanza di una specifica norma, deve farsi riferimento alla normativa generale in materia assistenziale, che prevede sì la possibilità di revoca della prestazione, ma sancisce anche che la revoca produce effetti solo dal mese successivo alla comunicazione del provvedimento, con salvezza quindi dei ratei già corrisposti. Si fa qui riferimento: all'articolo 3 ter del Decreto legge n. 850/1976 (convertito con legge n. 29/77) che dispone che gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento;
all'articolo 3, co. 9 del Decreto legge n. 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità [..] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Nel caso di specie, come visto, il provvedimento di indebito è riconnesso al venir meno dei requisiti sanitari a seguito di revisione: al ricorrente, infatti, a seguito di accertato miglioramento del proprio stato di salute - è stata riconosciuta l'invalidità ma senza accompagnamento a far data dal luglio 2021.
Si tratta di circostanza che, come visto nelle premesse in fatto, è stata debitamente comunicata al ricorrente (mediante notifica del verbale di esito della visita di revisione) e pertanto dallo stesso conosciuta con conseguente inesistenza di qualsiasi, incolpevole affidamento. Consegue a quanto sopra che coerentemente e legittimamente l' ha provveduto a CP_2 richiedere le somme indebitamente percepite a partire dalla data di revisione.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Spese compensate stante la dichiarazione ritualmente prodotta dalla ricorrente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Spese compensate.
Castrovillari, 15-9-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone