Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
25.03.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 13446/2024 avente ad oggetto: impugnativa di intimazione di pagamento;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli alla Via Carlo De Cesare n. 64, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Murolo, che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Moscariello, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., elettivamente domiciliata in Marcianise (CE) alla via Narducci n. 46, presso lo studio legale dell'Avv. Rosanna Tartaglione che la rappresenta e difende;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : previa sospensiva dell'intimazione di pagamento n. Controparte_3
07120249026618217/000 limitatamente all'importo di € 8.329,24 riferito agli avvisi di
1
CP_ PER L : in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda;
nel merito, rigettare il ricorso con vittoria delle spese;
in via gradata, dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ad , con esonero dalle Controparte_5 eventuali spese.
PER L preliminarmente, dichiarare Controparte_2
l'inammissibilità della domanda;
nel merito, rigettare il ricorso e tenerla indenne in ordine alle spese di giudizio;
con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 07.06.2024, deduceva di Parte_1 aver ricevuto in data 28.05.2024, l'intimazione di pagamento n. 07120249026618217/000 afferente tra l'altro agli avvisi di addebito n. 37120170011900784000 e
37120180010065839000 dell'importo di € 8.329,24, per omesso versamento dei contributi IVS propri e dei collaboratori per gli anni 2016 e 2017.
Eccepiva la intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 46/99 dell'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, in quanto erano stati scritti a ruolo successivamente al termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello fissato per il versamento.
Lamentava, inoltre, la maturata prescrizione quinquennale dell'avversa pretesa creditoria azionata con il titolo indicato, ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995 e l'omessa notifica dei predetti avvisi di addebito, prodromici all'intimazione di pagamento.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del CP_ lavoro, l' e l' , per dichiarare, previa sospensiva, la nullità Controparte_6
e l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 07120249026618217/000 limitatamente ai citati avvisi di addebito;
con condanna delle resistenti al risarcimento dei danni tutti subiti ex art. 96 c.p.c. Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio sostenendo, preliminarmente, l'infondatezza della richiesta di sospensiva, e l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'articolo 100 cpc.
Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e di decadenza, stante la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito avvenute in data 30.01.2018 e 02.09.2018.
Deduceva, altresì, che i termini di prescrizione erano stati sospesi secondo il disposto normativo ex art. 68, comma 1 del D.l n. 68/2020 e che, in ogni caso, l' Controparte_7 aveva compiuto gli atti esecutivi interrompendo i termini successivamente alla notifica degli avvisi di addebito.
Specificava, inoltre, che per l'avviso n.371/2018/0010065839000, l'
[...]
aveva eseguito l'iscrizione di fermo amministrativo in data 15.3.2019; Controparte_2
2 Eccepiva, in subordine, la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla eccezione di prescrizione successiva alla notifica del titolo esecutivo e la legittimazione unica dell' con esonero totale dalle eventuali spese. CP_8
Anche l' si costituiva tempestivamente in giudizio Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensiva ed eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione e la propria carenza di legittimazione passiva sugli aspetti sostanziali della pretesa.
Nel merito, chiedeva rigettarsi la domanda e contestava la eccepita prescrizione in virtù delle regolari notifiche avvenute degli avvisi di addebito e degli atti successivi.
Concludeva per il rigetto di qualsiasi richiesta avanzata nei suoi confronti, con richiesta di sua manleva da ogni conseguenza negativa in ordine alle spese di giudizio;
con condanna delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, rigettata la richiesta di sospensiva, l'udienza del 25.03.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.;
Lette le note, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Vanno, preliminarmente, respinte le eccezioni preliminari sollevate.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di difetto di interesse ad agire in giudizio in capo all'opponente.
Come è noto, l'art. 3 bis del decreto-legge n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2021 n. 215 (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”) ha qualificato il pregiudizio necessario per la tutela giurisdizionale, specificato dal Legislatore esclusivamente nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Si tratta della possibile tutela giurisdizionale "anticipata" che, prima della novella, era consentita al contribuente che avesse "scoperto" una iscrizione a ruolo nei propri confronti o una cartella di pagamento, non notificata o non ritualmente notificata, con facoltà di impugnare tali atti conosciuti tramite l'estratto di ruolo recuperando l'esercizio del diritto di difesa.
L'intento del Legislatore è stato, quindi, volto a limitare la tutela giurisdizionale del contribuente ai casi tassativamente previsti dalla norma.
Tuttavia, a parere del giudicante, la novella non incide sulla diversa fattispecie in esame, atteso che l'opponente ha impugnato una intimazione di pagamento
A fronte di una specifica richiesta di pagamento effettuata dall' Controparte_9
, l'opponente ha un interesse concreto ed attuale a far valere il fatto estintivo del
[...] credito per prescrizione, mediante una opposizione con funzione recuperatoria finalizzata all'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo.
Va, altresì, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
. Controparte_2
3 Parte ricorrente ha richiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento, deducendo la carenza del presupposto dell'emissione dell'atto impositivo in quanto vertente su un avviso di addebito di cui sono decorsi i termini di prescrizione.
Premesso che il presente giudizio – anche se non riguarda specificamente la validità formale o sostanziale di un atto dell'agente dell'esazione – ha in ogni caso ad oggetto l'attività di riscossione dell' , va ribadito quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui: “[…] CP_8 in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, va escluso che nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito sia configurabile un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione ed occorre attribuire alla chiamata in causa di quest'ultimo ex D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, comma 5, il valore di una mera litis denuntiatio, finalizzata al solo scopo di rendere noto al concessionario medesimo la pendenza della controversia e di estendergli gli effetti del futuro giudicato (cfr. Cass. n. 23984/14; Cass. n. 11687/08; Cass. n. 11274/07)” (Cass. civile, sez. lav., 21/06/2019, n. 16757).
È in tal senso che occorre, dunque, interpretare la vocatio in ius rivolta dal ricorrente nei confronti dell' , senza che venga in rilievo alcun profilo di legitimatio ad causam. Del CP_8 resto, come detto, il thema decidendum finisce per coinvolgere l'attività dell' . CP_8
3. Nel merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Dalla documentazione in atti, emerge la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito e degli atti successivi. In particolare:
• l'avviso di addebito n.37120170011900784000 veniva notificato il 30.01.2018
e restituito al mittente per compiuta giacenza, e il termine prescrizionale veniva sospeso in virtù della disciplina emergenziale dettata dal D.L. 18/2020 dall'8.3.2020 al 31.8.2021 e poi interrotto il 18.10.2022 con la notifica dell'intimazione di pagamento n.
07120229020707188000;
• l'avviso di addebito n. 37120180010065839000 veniva notificato il 02.09.2018
e restituito al mittente per compiuta giacenza, e il termine prescrizionale veniva interrotto il
06.04.2019 con la notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 07180201900002608000; sospeso, successivamente, in virtù della disciplina emergenziale dettata dal D.L. 18/2020 dall'8.3.2020 al 31.8.2021 e poi nuovamente interrotto il 18.10.2022 con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120229020707188000.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, essendo cristallizzato il credito previdenziale portato dagli atti prodromici e non essendo successivamente maturata la prescrizione quinquennale, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso va rigettato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura minima come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147/2022, in favore di ciascuna parte resistente costituita.
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P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso in opposizione;
• condanna al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € Parte_1
1.865,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente costituita .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 26.3.2025. Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
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