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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/07/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 3396/2024 R.G.
Promossa dalla
Gestione Liquidatoria di in persona del Parte_1 Parte_2
Commissario e legale rappresentante p.t., (P. IVA C.F. Parte_3 P.IVA_1
), rappresentata e difesa dall'avvocato Lorena Vacca, ed elettivamente P.IVA_2 domiciliata presso il proprio Ufficio Legale
Ricorrente opponente
Contro
nata a [...] il [...] (c.f. , CP_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Cinzia Maffei e Anna Carta, presso le quali è elettivamente domiciliata
Convenuta opposta
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di
[...] ha agito in giudizio dinanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Pt_2
Lavoro, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 514/2024, emesso su ricorso della dottoressa con il quale era stato ingiunto il pagamento della CP_1 somma di euro 7.927,09, oltre il maggior importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla data di maturazione del credito sino al saldo, a titolo di prestazioni che l'opposta, quale pediatra di libera scelta, aveva eseguito negli anni 2019, 2020 e 2021, meglio dettagliate nel ricorso per ingiunzione.
A fondamento dell'opposizione, la predetta Gestione ha, in particolare, rilevato che il Fondo regionale destinato alla copertura finanziaria delle prestazioni richieste per gli anni di riferimento si era esaurito.
pagina 1 2. Parte opposta si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione.
3. In corso di causa, con le note di trattazione scritta da ultimo depositate, i procuratori delle parti hanno entrambi dato atto che esse avevano raggiunto un accordo bonario, sottoscrivendo un atto di transazione, ed hanno entrambe concluso affinché il
Tribunale volesse dichiarare l'estinzione del processo.
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4. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce di quanto esposto dalle parti, le quali hanno dato atto che si è verificata una situazione che ha eliminato la posizione di contrasto tra loro, determinando la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire.
5. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, che evidentemente hanno già formato oggetto di regolamentazione in sede transattiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla sulle spese.
Cagliari, 16.7.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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