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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3903 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10885 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti al ricorso, dall'Avv. Claudio Cretella e dall'Avv. Davide Cretella, presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
nato in [...] il [...] (USA) (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/05/2024, la Sig.ra hiedeva a questo Tribunale Parte_1
che fosse pronunciata ex art. 3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riferendo che tra le parti era intervenuta separazione consensuale in forza di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli in data 18.12.2014. Aggiungeva che, dall'unione delle parti, erano nati due figli: nata il [...] e nato l'[...], Persona_1 Persona_2
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Verificata la regolarità della notifica del ricorso al convenuto , non costituito, Controparte_1
e del quale va pertanto dichiarata la contumacia, si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
All'udienza del 1° aprile 2025 il Giudice relatore designato dal Presidente procedeva all'ascolto della ricorrente, la quale dichiarava: fa il mio ex coniuge viveva a Gricignano d'Aversa perché era un dipendente civile della base US
Navy, versava regolarmente il mantenimento previsto, vedeva sporadicamente nostro figlio Per_2
mentre aveva interrotto ogni rapporto con lui;
due anni fa circa è tornato negli Usa e da Per_1
allora non ha più versato nulla, i figli sono comunque oramai economicamente indipendenti, io non lavoro ma vivo a Via Consalvo in una casa di mia proprietà e dal punto di vista economico mi aiuta mia madre;
mi sono scambiata dei messaggi whatsapp con il mio ex marito , sia prima CP_2
che dopo la notifica del ricorso negli Usa per annunciargli la mia iniziativa e poi ricevere conferma che avesse avuto notizia del giudizio, in effetti avevamo pensato di depositare un divorzio congiunto perché anche lui vuol divorziare da me, ma sarebbe dovuto venire in Italia per dare mandato ad un avvocato e non voleva farlo, come peraltro non intendeva, a quanto mi ha riferito, venire oggi o alle precedenti udienze. Insisto per la pronuncia di divorzio, non voglio altro>>.
Il Giudice relatore ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la parte costituita alla precisazione delle conclusioni, ordinando la discussione orale.
I difensori della ricorrente si riportava al ricorso e ne chiedeva l'accoglimento.
Raccolte le conclusioni, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Napoli con decreto del 18/12/2014.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia e considerata la contumacia del resistente, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, previa dichiarazione di contumacia del resistente non costituito, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili contratto dalle parti in causa a Napoli il 04.01.1990
(atto n. 2, parte II, S. A SEZ. Q, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1990);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
• Spese irripetibili. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 4.4.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10885 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti al ricorso, dall'Avv. Claudio Cretella e dall'Avv. Davide Cretella, presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
nato in [...] il [...] (USA) (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/05/2024, la Sig.ra hiedeva a questo Tribunale Parte_1
che fosse pronunciata ex art. 3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riferendo che tra le parti era intervenuta separazione consensuale in forza di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli in data 18.12.2014. Aggiungeva che, dall'unione delle parti, erano nati due figli: nata il [...] e nato l'[...], Persona_1 Persona_2
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Verificata la regolarità della notifica del ricorso al convenuto , non costituito, Controparte_1
e del quale va pertanto dichiarata la contumacia, si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
All'udienza del 1° aprile 2025 il Giudice relatore designato dal Presidente procedeva all'ascolto della ricorrente, la quale dichiarava: fa il mio ex coniuge viveva a Gricignano d'Aversa perché era un dipendente civile della base US
Navy, versava regolarmente il mantenimento previsto, vedeva sporadicamente nostro figlio Per_2
mentre aveva interrotto ogni rapporto con lui;
due anni fa circa è tornato negli Usa e da Per_1
allora non ha più versato nulla, i figli sono comunque oramai economicamente indipendenti, io non lavoro ma vivo a Via Consalvo in una casa di mia proprietà e dal punto di vista economico mi aiuta mia madre;
mi sono scambiata dei messaggi whatsapp con il mio ex marito , sia prima CP_2
che dopo la notifica del ricorso negli Usa per annunciargli la mia iniziativa e poi ricevere conferma che avesse avuto notizia del giudizio, in effetti avevamo pensato di depositare un divorzio congiunto perché anche lui vuol divorziare da me, ma sarebbe dovuto venire in Italia per dare mandato ad un avvocato e non voleva farlo, come peraltro non intendeva, a quanto mi ha riferito, venire oggi o alle precedenti udienze. Insisto per la pronuncia di divorzio, non voglio altro>>.
Il Giudice relatore ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la parte costituita alla precisazione delle conclusioni, ordinando la discussione orale.
I difensori della ricorrente si riportava al ricorso e ne chiedeva l'accoglimento.
Raccolte le conclusioni, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Napoli con decreto del 18/12/2014.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia e considerata la contumacia del resistente, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, previa dichiarazione di contumacia del resistente non costituito, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili contratto dalle parti in causa a Napoli il 04.01.1990
(atto n. 2, parte II, S. A SEZ. Q, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1990);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
• Spese irripetibili. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 4.4.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti