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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/10/2025, n. 7692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7692 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07692/2025REG.PROV.COLL.
N. 04943/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4943 del 2024, proposto da Hyppocratica S.p.A. Casa di Cura Villa del Sole, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Di Pardo e Katia Palladino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Fiorillo e Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
nei confronti
della Regione Campania e del Commissario Straordinario per l’Attuazione del Piano di Rientro della Sanità della Regione Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio,
del Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, n. 2947/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La società Casa di Cura Villa del Sole – Hyppocratica s.p.a. ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, i provvedimenti del Commissario Straordinario della locale ASL n. 219 del 1° aprile 2010 e n. 208 del 1° aprile 2010, con i quali sono state applicate alla ricorrente le decurtazioni conseguenti alla ritenuta inappropriatezza delle prestazioni erogate nell’anno 2009 in regime di Day Hospital e Day Surgery, sulla scorta del mancato rispetto da parte della stessa del rapporto percentuale tra ricoveri ordinari e le suddette modalità assistenziali alternative previsto dalle pertinenti delibere ragionali.
1.1. Le censure formulate a sostegno del gravame possono essere così sintetizzate:
1) essendo le nuove e più restrittive soglie di ammissibilità, in regime di Day Hospital e Day Surgery, collegate alla introduzione della nuova modalità assistenziale del Day Service, la cui attivazione era subordinata a specifica autorizzazione della ASL competente che, per la Provincia di Salerno, non era mai stata rilasciata ad alcuna struttura pubblica o privata, la ricorrente, al fine di garantire i livelli di assistenza, si era vista costretta a trattare i pazienti in Day Hospital, con il conseguente lieve sforamento della relativa soglia prevista dalle pertinenti delibere regionali, la cui non imputabilità alla ricorrente rendeva ingiustificato il recupero coattivo disposto con le note impugnate;
2) in violazione delle delibere di G.R. n. 6490/2001 (recante il regolamento del Day Surgery) e n. 4847/2001 (recante il regolamento del Day Hospital), l’Amministrazione aveva omesso di verificare la sussistenza delle condizioni tecniche di applicabilità dei regimi alternativi, limitandosi a desumere l’eccedenza delle prestazioni da un coefficiente meramente matematico;
3) la ASL, in violazione della delibera n. 6490/2001 (in materia di Day Surgery), non aveva considerato che gli sforamenti contestati per alcuni DRG erano compensati dal fatto che, per altri, la ricorrente aveva registrato un rapporto percentuale tra ricoveri ordinari e Day Surgery inferiore a quello previsto nell’allegato 2 della suddetta delibera;
4) mentre il punto 10 della medesima delibera aveva previsto la remunerazione all’80% per le prestazioni di ricovero eccedenti il rapporto percentuale previsto dall’allegato 2, la ASL aveva decurtato intere prestazioni di ricovero relative ai DRG per i quali era stato registrato lo sforamento (identica censura veniva formulata relativamente alle prestazioni di Day Hospital);
5) la ASL aveva violato l’accordo AIOP – Regione Campania recepito con la delibera di G.R. n. 6884/1998, laddove prevedeva che i controlli sulle notule emesse mensilmente dalle case di cura accreditate fossero effettuati nel termine perentorio di 4 mesi dall’emissione delle fatture, con la conseguente decadenza del potere relativamente alle prestazioni erogate nel periodo gennaio – novembre 2009, senza considerare che la ASL non aveva mai sollevato alcuna contestazione dopo la loro presentazione;
6) i provvedimenti impugnati erano affetti da carenza di motivazione e di istruttoria oltre che da illegittimità derivata conseguente ai vizi dedotti mediante i ricorsi proposti dalla ricorrente e dall’AIOP avverso le delibere presupposte, in ricorso integralmente richiamati.
1.2. Con successivi motivi aggiunti, le censure già formulate con il ricorso introduttivo venivano estese alla nota prot. n. 6957 del 6 agosto 2010, recante la richiesta di emissione delle note di credito corrispondenti agli importi oggetto di decurtazione.
2. Tutte le censure formulate dalla ricorrente sono state respinte dal T.A.R. per la Campania – nuovamente investito della cognizione della causa dopo che la precedente statuizione di inammissibilità per difetto di giurisdizione era stata riformata da questa Sezione, ex art. 105 c.p.a. – con la sentenza di merito n. 2947 del 13 dicembre 2023, la quale costituisce oggetto dell’appello in esame, proposto dalla originaria ricorrente, ed al cui accoglimento si oppongono il Ministero della Salute e l’ASL Salerno.
3. Il ricorso, all’esito dell’odierna udienza di discussione (preceduta da una memoria della parte ricorrente riepilogativa delle censure formulate), è stato trattenuto dal Collegio per la decisione di merito.
4. Con la prima delle osservazioni critiche che la parte appellante muove alla sentenza appellata, essa lamenta il carattere non pertinente del rinvio fatto da questa, ai fini reiettivi, al precedente di questa Sezione n. 5142/2021, evidenziando che non solo tale sentenza concerne annualità precedenti a quella (2009) oggetto del presente giudizio, ma, soprattutto, anteriori alle delibere (nn. 2040/2008 e 102/2009) con le quali la G.R. della Campania, al fine di ridurre ulteriormente il tasso di ospedalizzazione, ha introdotto e disciplinato una nuova modalità assistenziale, denominata Day Service, alla quale le nuove e più restrittive soglie di ammissibilità delle prestazioni rese in regime di Day Hospital e Day Surgery erano inevitabilmente collegate, con la conseguenza che l’inesistenza nella Provincia di Salerno di strutture, pubbliche o private, autorizzate alla erogazione del suddetto innovativo trattamento assistenziale ha costretto la ricorrente, al fine di assicurare i livelli assistenziali, ad erogare prestazioni in Day Hospital eccedenti quelle prefissate con le soglie suindicate.
4.1. La censura deve essere accolta.
4.2. In primo luogo, deve osservarsi che la corrispondente statuizione reiettiva recata dalla sentenza appellata non si rivolve nel richiamo al citato precedente della Sezione, ad avviso della ricorrente non appropriato, ma si fonda su alcune autonome considerazioni, relative al fatto che, essendosi l’ASL “ limitata a dare attuazione alle puntuali previsioni contenute nelle delibere della Giunta regionale della Campania puntualmente richiamate ”, strumentali al raggiungimento degli obiettivi di risanamento finanziario del sistema sanitario regionale sottesi all’introduzione del regime di commissariamento, “ ne deriva l’assoluta irrilevanza della circostanza in fatto della mancanza di autorizzazioni all’erogazione delle prestazioni in day service nel territorio della Provincia di Salerno, la quale non fa venire meno l’inappropriatezza delle prestazioni rese in day hospital che, conseguentemente, non potevano essere remunerate, pena la violazione dei limiti inderogabili previsti dal piano di rientro ”.
4.3. Ciò premesso, deve osservarsi che la delibera n. 546 del 30 marzo 2007 (avente ad oggetto “ Interventi per la promozione dell’appropriatezza dei ricoveri ospedalieri - Adeguamento delle soglie massime di ricovero ai sensi dell’allegato 2C del DPCM 20.11.2001 - Livelli Essenziali di Assistenza - Istituzione del modello organizzativo del Day Service ”) prevede che “ le misure da porre in atto, nel corso del 2007, riguardano principalmente: 1) l’aggiornamento delle soglie regionali massime di ammissibilità, in ricovero ordinario, per i DRG ad elevato rischio di inappropriatezza; 2) la regolamentazione dell’attività di ricovero in Day hospital di tipo medico e la definizione dei criteri di appropriatezza per l’accesso a tale regime assistenziale; 3) la qualificazione dell’attività ambulatoriale quale alternativa alle prestazioni di ricovero inappropriato, con particolare riferimento ai ricoveri per DH di tipo medico diagnostico, anche attraverso l’istituzione di una innovativa modalità assistenziale del livello territoriale, intermedia tra day hospital e specialistica ambulatoriale, denominata day service e destinata all’erogazione di prestazioni che pur non necessitando di ricovero non risultano, per le particolari caratteristiche dei profili di assistenza, trasferibili a parità di efficacia e tempestività di trattamento, nel tradizionale regime di specialistica ambulatoriale ”.
Essa afferma altresì che “ Il day service costituisce una delle forme alternative di assistenza per trasferire quote significative di prestazioni attualmente erogate in regime di ricovero in Day hospital di tipo medico ”.
Inoltre l’All. 2 (recante la “ Regolamentazione dei ricoveri in day hospital di tipo medico ”) della medesima delibera, dopo aver indicato i criteri di appropriatezza delle prestazioni di Day Hospital, prevede che “ al di fuori di questi casi i ricoveri in day hospital medico sono considerati inappropriati e pertanto l’erogazione delle prestazioni assistenziali necessarie andrà trasferita, in funzione delle caratteristiche della prestazione da erogare e della complessità del quesito diagnostico, o verso il tradizionale modello assistenziale della specialistica ambulatoriale, o verso il modello assistenziale di day service introdotto nel SSR con la presente deliberazione e che rappresenta una modalità assistenziale intermedia tra il ricovero in day hospital e le prestazioni ambulatoriali ”.
4.4. Anche la delibera di G.R. n. 102 del 23 gennaio 2009, richiamata dalla impugnata nota prot. n. 219 del 1° aprile 2010, rettifica ed integra la delibera n. 2040 del 23 dicembre 2008, concernente la regolamentazione del “ Modello organizzativo del day-service (DGRC 546/2007) ”, la quale reca “ ulteriori indicazioni sulle modalità operative di erogazione del day-service e sulle modalità di remunerazione; definizioni di specifici Percorsi Ambulatoriali Complessi e Coordinati (PACC) e relativi flussi informativi ”, ad ulteriore dimostrazione della sussistenza di uno stretto nesso di consequenzialità tra istituzione ed operatività del Day Service, da un lato, e processo di deospedalizzazione, dall’altro, cui si collegano le soglie di inappropriatezza applicate con le note impugnate.
4.5. E’ quindi evidente che, ponendosi sul fronte assistenziale alternativo al Day Hospital due tipologie di prestazioni, ovvero quelle ambulatoriali tradizionali e quelle innovative riconducibili al regime del Day Service, la praticabilità di soluzioni assistenziali diverse da quella del Day Hospital costituiva, secondo gli stessi richiamati deliberati regionali, il presupposto legittimante l’applicazione delle decurtazioni tariffarie relativamente alle prestazioni di Day Hospital eccedentarie: ciò tanto più in mancanza di ogni istruttoria della ASL intesa a verificare che le suddette prestazioni eccedentarie fossero erogabili in regime ambulatoriale (e non di Day Service).
4.6. Del resto, la sussistenza di percorsi assistenziali alternativi, quale presupposto per la valutazione di inappropriatezza di una prestazione sanitaria, è prevista dallo stesso d.P.C.M. 29 novembre 2011, laddove, all’Allegato 2C (in tema di “ Prestazioni incluse nei LEA che presentano un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato, o per le quali occorre comunque individuare modalità più appropriate di erogazione ”), dispone che “ possono essere definiti «inappropriati» i casi trattati in regime di ricovero ordinario o in day hospital che le strutture sanitarie possono trattare in un diverso setting assistenziale con identico beneficio per il paziente e con minore impiego di risorse ”.
Il medesimo principio, poi, si trova affermato, ancor prima, dall’art. 1, comma 7, d.lvo n. 229/1999, a mente del quale “ sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del SSN le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che: … c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell’economicità nell'impiego di risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell’assistenza ”.
4.7. Deve solo aggiungersi che la mancata attuazione del Day Service nell’annualità in esame, in ragione del mancato rilascio delle relative autorizzazioni, non incide sulla legittimità delle delibere regionali recanti la fissazione delle soglie di inappropriatezza, ma su quella degli atti applicativi che, come le note impugnate in primo grado, non sono state precedute dall’attuazione degli adempimenti (come il rilascio delle necessarie autorizzazioni, appunto) necessari a garantire la praticabilità del suddetto regime assistenziale e, quindi, ad assicurare il fabbisogno assistenziale con modalità alternative a quelle del Day Hospital.
4.8. L’appello in conclusione, limitatamente alle decurtazioni concernenti le prestazioni di Day Hospital di tipo medico, cui ha riguardo la nota della ASL Salerno prot. n. 219 del 1° aprile 2010, merita di essere accolto.
5. Con il successivo motivo di appello, la parte appellante censura la sentenza appellata nella parte in cui ha respinto la doglianza intesa a lamentare il mancato assolvimento da parte della ASL dell’obbligo di effettuare controlli mirati a verificare l’appropriatezza clinica delle prestazioni contestate e motivare le decurtazioni operate.
5.1. Ha affermato in proposito il T.A.R. che “ gli atti regionali alla base delle determinazioni impugnate collegano il recupero delle prestazioni inappropriate al superamento dei limiti quantitativi fissati nelle stesse e non ammettono l’effettuazione di valutazioni ulteriori ” ed aggiunto che “ logica e correttezza avrebbero, peraltro, voluto per evitare che la contestazione sollevata assumesse carattere solo formale ma non anche sostanziale, che la Casa di cura censurasse in maniera puntuale la quantificazione. Nella specie, invece, la ricorrente non ha dato dimostrazione degli errori in cui sarebbe eventualmente incorsa l’Amministrazione, pur avendone la piena possibilità ”.
5.2. Deduce la parte appellante che il sistema di controllo delle prestazioni sanitarie non può basarsi solo sulla rigida applicazione di un algoritmo fondato sull’applicazione di parametri numerico-statistici, ma deve verificare l’appropriatezza della cura somministrata al paziente e la sussistenza dei presupposti tecnici di erogabilità della prestazione, come richiesto dall’art. 8- octies d.lvo n. 502/1992.
Essa deduce che sarebbe quindi stato onere della ASL formulare in sede procedimentale specifiche contestazioni, alla luce della documentazione clinica di cui aveva la disponibilità, in relazione alle cartelle risultate sospette all’esito dello screening statistico, onde consentire all’interessata di fornire puntuali osservazioni difensive, laddove l’Amministrazione si è limitata a richiedere controdeduzioni sulle sole risultanze del sistema statistico.
La ricorrente lamenta altresì l’oscurità dei criteri che hanno condotto la ASL alla individuazione delle quote rispetto alle quali sono state applicate le decurtazioni o applicata la tariffa intera, ponendo l’accento, anche sulla scorta della pregressa giurisprudenza, sulla necessità che l’applicazione di strumenti di carattere statistico-matematico si accompagni alla adeguata esplicitazione delle ragioni sottese alla scelta amministrativa ed alla partecipazione procedimentale alla sua formazione, a tutela della trasparenza dell’attività amministrativa.
5.3. La doglianza non può essere accolta.
5.4. Deve premettersi che la parte ricorrente non ha inteso coltivare in appello la linea difensiva originaria, essenzialmente intesa a far derivare la doverosità dei controlli concreti – recte , riferiti alle singole cartelle cliniche – di appropriatezza dalle stesse delibere regionali di cui l’ASL Salerno ha dato applicazione con i provvedimenti impugnati in primo grado (n. 6490/2001 e n. 4847/2001).
5.5. Ciò premesso, deve osservarsi che, come per le prestazioni in Day Hospital medico disciplinate dalla delibera di G.R. n. 102/2009 (oggetto della nota ASL n. 219 del 1° aprile 2010), nemmeno la disciplina concernente quelle in Day Surgery regolate dalle delibere di G.R. n. 6490/2001 e n. 546/2007 (oggetto della nota ASL prot. n. 208 del 1° aprile 2010) prevede il riconoscimento alla ASL di alcun compito istruttorio-motivazionale ulteriore rispetto a quello insito nella verifica del superamento, su un piano meramente matematico, delle soglie di ammissibilità da essa contemplate.
5.6. Deve altresì rilevarsi che la nota di recupero concernente le prestazioni chirurgiche ha ad oggetto esclusivamente, come si evince dall’allegato, quelle contrassegnate dai DRG 270 e 340.
Trattasi dei DRG per i quali la delibera n. 546/2007 prevede, per le prestazioni di ricovero ordinario di durata superiore ad un giorno, eccedenti il valore soglia da essa determinato, la riduzione della tariffa corrispondente nella misura del 30%, esattamente come indicato nel richiamato allegato della nota prot. n. 208/2010.
E’ quindi evidente che la nota suindicata, al pari di quella relativa alle prestazioni di Day Hospital di tipo medico, si atteggia come meramente applicativa delle delibere presupposte, con la conseguente non configurabilità, nel quadro regolativo da esse tratteggiato, di alcun margine tecnico-discrezionale ulteriore a favore delle ASL, inteso in particolare a verificare in concreto e previa analisi manuale delle singole cartelle cliniche, come preteso dalla parte ricorrente, la sussistenza dei presupposti tecnici di ammissibilità, per ciascuna prestazione inappropriata, dei regimi assistenziali alternativi e meno dispendiosi per il SSR.
5.7. Ne consegue che il vizio dedotto avrebbe dovuto essere formulato mediante la tempestiva ( ergo , immediata: cfr., sul punto, quanto si dirà infra ) impugnazione delle delibere presupposte, non essendo esso predicabile, in via autonoma ed originaria, a carico delle impugnate note di recupero emesse dalla ASL Salerno.
6. Con la successiva censura, la parte ricorrente contesta la statuizione reiettiva del motivo inteso a lamentare la violazione dell’affidamento maturato in capo alla stessa in ordine all’appropriatezza delle prestazioni erogate per effetto dell’assenza di rilievi della P.A. in occasione del controllo mensile delle prestazioni eseguite dalla struttura, invocando il principio anche di rilevanza costituzionale di preminenza del diritto alla salute sulle esigenze finanziarie dell’Amministrazione.
6.1. La doglianza non è ammissibile.
6.2. Basti osservare che nessuna corrispondente censura, avente ad oggetto la lesione del preteso affidamento maturato in capo alla ricorrente, risulta espressamente formulata con il ricorso introduttivo del giudizio, trovandosene traccia solo nella parte in fatto (cfr. par. 2 del ricorso): ciò che spiega la ragione per la quale il tema non è stato affrontato dalla sentenza appellata (se non in congiunzione con quello concernente la dedotta decadenza dell’Amministrazione, estraneo alla censura in esame e sul quale si dirà infra ).
7. La parte appellante afferma quindi che il T.A.R. ha erroneamente respinto la censura con la quale allegava che l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere alla compensazione dello sforamento, registrato per alcuni DRG, con i risparmi di spesa conseguiti grazie ai migliori risultati raggiunti in tema di appropriatezza per altri DRG: essa lamenta che la statuizione reiettiva del T.A.R. non tiene conto del principio di proporzionalità, che impone all’Amministrazione, nell’esercizio del suo potere, di arrecare il minor sacrificio possibile agli interessi dei destinatari.
7.1. La censura non può essere accolta.
7.2. Va premesso che la sentenza appellata reca sul punto un rinvio al citato precedente di cui alla pronuncia della Sezione n. 5142/2021 (cfr., in particolare, il par. 5), evidenziando che “ ogni DRG è autonomo e non è ammissibile una compensazione tra gli stessi, assumendo carattere di obbligatorietà il recupero in corrispondenza dei singoli sforamenti rilevati; la pretesa attorea non ha, pertanto, alcuna copertura normativa o amministrativa ”.
7.3. Ebbene, deve preliminarmente osservarsi che il principio di proporzionalità è destinato ad orientare l’esercizio del potere amministrativo per gli aspetti non disciplinati dalle norme di legge o dalle scelte amministrative compiute, a monte, in sede di programmazione.
In tale contesto, la pretesa della parte appellante, già riconosciuta infondata con il citato precedente della Sezione, si scontra con l’impostazione di fondo delle delibere che hanno regolato il sistema di controllo dell’appropriatezza sottese alle note impugnate in primo grado, basate sulla fissazione di soglie autonome di ammissibilità in corrispondenza di ciascuno dei DRG che presentano una elevata soglia di inappropriatezza: è infatti evidente che, se si ammettesse l’operatività del meccanismo compensativo ipotizzato dalla ricorrente, quelle soglie perderebbero il loro connaturato carattere obbligatorio, laddove l’obiettivo perseguito in sede programmatoria non è di carattere meramente finanziario, con la conseguente rilevanza del saldo finale e complessivo del controllo, ma quello di migliorare l’efficienza complessiva del sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie mediante l’adeguamento a più ambiziosi standards di appropriatezza per ciascuna delle relative tipologie, classificate secondo il sistema dei DRG (cfr. ad esempio, sul punto, la delibera n. 6490 del 30 novembre 2001, laddove, al punto 7, stabilisce “ per ciascun DRG riportato nella medesima tabella allegato 2, gli obiettivi di frequenza attesa di casi da trattare, rispettivamente in day-surgery (colonna 4 allegato 2) e in regime ordinario continuativo (colonna 5 allegato 2) che ciascun erogatore dovrà raggiungere ”).
8. La parte appellante prosegue la sua critica alla sentenza appellata censurandone, per violazione del principio di ragionevolezza, la statuizione reiettiva della doglianza intesa a lamentare lo sforamento del termine di decadenza di 120 giorni previsto dall’accordo AIOP – Regione Campania del 1998, ponendo in evidenza la strumentalità del suddetto termine alla tutela dell’affidamento della struttura interessata.
8.1. La censura non può essere accolta, avendo omesso la parte appellante di censurare specificamente la sentenza appellata laddove, oltre ad escludere il carattere perentorio del termine suindicato, ha posto in evidenza, anche sulla scorta del precedente di cui alla già citata sentenza di questa Sezione n. 5142/2021, le concrete circostanze atte ad escludere la maturazione in capo alla stessa di un legittimo affidamento, quali il fatto che i criteri di qualificazione della inappropriatezza delle prestazioni fossero “ conosciuti o, comunque, agevolmente conoscibili ” dalla ricorrente in quanto “ enunciati dalla disciplina programmatoria statale e regionale in materia ” e quello che la ricorrente “ era già stata destinataria di verifiche sulla appropriatezza delle prestazioni e ben conosceva (o, comunque, avrebbe dovuto conoscere) i criteri seguiti dall’azienda sanitaria in sede di controlli sulla appropriatezza ”.
9. Infine, deve essere confermata la statuizione di inammissibilità delle censure aventi ad oggetto le delibere presupposte delle note impugnate in primo grado, che la ricorrente, come si è detto, mutuava dai ricorsi da essa (e dall’AIOP) asseritamente proposti, in via autonoma, avverso quelle delibere: statuizione fondata, da un lato, sulla tardività di quelle censure, dall’altro lato, sulla mancata indicazione degli estremi dei precedenti gravami, la quale, ad avviso del T.A.R., non consentiva “ l’individuazione degli stessi ai fini del riscontro in ordine al loro esito ”.
9.1. Deduce la parte appellante che, quanto al primo aspetto, le delibere presupposte hanno acquisito carattere di lesività solo al momento dell’adozione delle note impugnate, quanto al secondo, che essa, con il ricorso introduttivo del giudizio, ha richiamato molti degli argomenti sui quali i precedenti ricorsi si basavano.
9.2. Deve in senso contrario osservarsi, in primo luogo, che la tesi della ricorrente, secondo cui le delibere presupposte sarebbero divenute lesive solo per effetto dell’adozione dei relativi atti applicativi, è smentita dallo stesso modus operandi processuale della stessa, che ha inteso immediatamente impugnare, come da essa dichiarato, quelle delibere fin dal momento della loro adozione, sul presupposto evidente della loro immediata lesività.
9.3. In ogni caso, deve ritenersi che le delibere che fissano soglie inderogabili di ammissibilità delle prestazioni sanitarie presentano una portata spiccatamente lesiva nei confronti delle strutture accreditate, in quanto pongono in via preventiva limiti invalicabili alla loro potenzialità operativa (o comunque dettano le condizioni tariffarie cui sono sottoposte le prestazioni eccedenti quelle soglie), di cui le stesse non possono non tenere conto nell’esercizio e nella programmazione della loro attività: ciò in analogia a quanto si verifica per i provvedimento determinativi dei tetti di spesa, che fissano la cornice finanziaria insuperabile entro la quale deve svolgersi l’attività erogativa delle strutture sanitarie e che condizionano inevitabilmente la loro programmazione imprenditoriale.
10. L’appello in conclusione deve essere accolto, nei limiti innanzi precisati, mentre l’originalità dell’oggetto della controversia giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, lo accoglie in parte e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie in parte il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed annulla la nota della ASL Salerno prot. n. 219 del 1° aprile 2010.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO