Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/05/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
5390/2022 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5390/2022 del R.G.A.C. avente ad oggetto azione di regolamento di confini, vertente
TRA
(C.F.: ) nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Polonia), il 16.10.1956 e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Mercurio presso il cui studio, sito in Mercato
San Severino (Sa), alla Via C. Amato n. 115, elettivamente domicilia
ATTRICE
E
(C.F.: ) nato a [...], il [...] ed ivi CP_1 CodiceFiscale_2
residente a[...] e (C.F.: ) nata a Controparte_2 CodiceFiscale_3
Castellammare di Stabia (Na), il 16.01.1967 e residente in [...], rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Padulosi presso il cui studio, sito in Pompei (Na), alla Via C. Alberto n.59, elettivamente domicilia
CONVENUTI
NONCHE'
(C.F.: ) nata a [...], il CP_3 CodiceFiscale_4
22.05.1974 e residente in [...]
CONVENUTA CONTUMACE
E
(P. IVA/C.F. ) con sede legale in Napoli al Corso Novara Controparte_4 P.IVA_1
n. 36, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fabio Iannucci, presso il cui studio sito in Volla (Na), alla Via Palazziello n. 63, elettivamente domicilia
CHIAMATA IN CAUSA
1
Come da note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 19.02.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14.10.2022, l'attrice evocava in giudizio i convenuti,
, e , all'udienza del 20.02.2023, per ivi sentire CP_1 Controparte_2 CP_3 accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare la presente domanda ammissibile, proponibile e procedibile;
b) previo accertamento dei confini tra i fondi di cui alle particelle 201, 984 e 913 (N.C.T., fg.6 del Comune di Pompei), accertare e dichiarare che il muro di confine tra la p.lla 984 e la p.lla 201 non rispetta la reale linea demarcazione tra le due particelle ed ha invaso la p.lla 201 di proprietà attorea, con conseguente sottrazione all'attrice dell'area di mq 22,92 facente parte della maggiore consistenza della p.lla 201, ovvero di quella diversa da accertarsi anche mediante l'espletamento di CTU;
c) accertare e dichiarare l'insussistenza di alcun titolo in capo ai convenuti per realizzare il muro in oggetto nell'attuale posizione, condannandoli per l'effetto, in solido alla riduzione in pristino mediante demolizione del muro illecitamente realizzato nonché al rilascio/restituzione in favore dell'attrice, dell'area di sedime attualmente occupata dal muro e della retrostante arca illecitamente occupata dal muro fino al giusto confine con la p.lla 984; d) in via gradata, laddove pur venendo accertata l'edificazione del muro nella proprietà dell'attrice, per qualsivoglia titolo, ragione e motivazione giuridica non possa ritenersi accoglibile la pregiudiziale richiesta di demolizione e riduzione in pristino, accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto coattivo della proprietà del suolo da parte dei convenuti, condannando gli stessi in solido al pagamento di una somma corrispondente al doppio del valore dell'area e/o superficie sottratta ovvero alla somma comunque ritenuta di giustizia;
e) in ogni caso, alla luce della condotta illecita dei convenuti ex art. 2043 c.c., condannare gli stessi convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno arrecato per lo sconfinamento, per l'indebita sottrazione di parte del fondo, per il mancato godimento dell'area nonché per il deprezzamento del fondo dell'attrice; f) condannare i convenuti al pagamento delle spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.”
A fondamento della domanda l'attrice premetteva, in fatto, di essere comproprietaria, unitamente ai figli e del fondo sito in Pompei (Na) alla Via Controparte_5 CP_6
Tre Ponti, censito al N.C.T. al foglio 6, particella 201, di are 42 circa, sem. irrig., confinante a nord con Via Tre Ponti, a ovest con le p.11e 714, 78, 92, 706, 576 e 705, a est con le p.11e 984
e 913 ed a sud con la p.11a 99; ad essa pervenuto in forza di successione ab intestato al marito
(nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 11.11.97 giusta denuncia Persona_1
2 di successione registrata all'Ufficio del Registro di Castellammare di Stabia in data 11.05.98 al numero 43, volume 535); che, il de cuius , a sua volta, lo aveva acquistato Persona_1
in virtù di atto di divisione a rogito dal Notaio del 14.07.1987 (Rep. Persona_2
9608 - Racc. 4821) con il quale i germani, e Persona_1 Controparte_7
regolavano la successione ereditaria dei defunti genitori, e Controparte_8 [...]
; a quest'ultima, a sua volta, pervenuto con atto per Notaio del 31.03.34 (Rep. CP_9 Per_3
5325) registrato a Pagani il 16.04.34, A. XII. al n. 769, vol. 88.
Precisava l'attrice che, l'intero fondo di cui alla p.lla 201 era stato posseduto insieme con il defunto marito, i genitori dello stesso e gli altri danti causa sopra indicati da oltre 70 anni in modo pacifico, pieno ed ininterrotto, indi per cui risultava ampiamente maturato il possesso ventennale necessario per l'usucapione ordinaria.
Rappresentava, inoltre, che i fondi censiti al N.C.T. del Comune di Pompei al foglio 6, p.lle
984 (sub. 1 e sub.2) e 913, con i quali la p.11a 201 dell'attrice confina al suo lato est, risultavano di proprietà dei signori (nato a [...] il [...]), (nata a CP_1 CP_3
Castellammare di Stabia i1 22.05.74) e (nata a [...] il Controparte_2
16.01.67) in forza di atto di divisione a rogito del Notaio del 15.09.14 (Rep. Persona_4
74066) e successivo atto di compravendita a rogito del Notaio Persona_5
dell'11.04.2006 (Rep. 35644); e che, sul fondo di cui al foglio 6, p.lla 984, circa 10 anni or sono, veniva realizzato dai convenuti un complesso adibito a distributore di carburanti, con annessa corte di pertinenza esclusiva e veniva eseguita l'asfaltatura dell'area nonché la realizzazione, al confine con la p.11a 201 - di proprietà dell'attrice - di un muro di recinzione in cls alto ml. 1,20, spesso circa ml 0,30 e lungo circa ml 44.28, con sovrastanti pannelli in ferro e siepe.
Lamentava l'attrice che, il detto muro - edificato al confine tra la p.11a 984 e la p.11a 201 - veniva realizzato non sull'esatta linea di confine tra i due fondi, bensì, all'interno della p.lla 201 di sua proprietà e in assenza di espresso consenso all'edificazione in parola, come dimostrato dal rilievo eseguito dal tecnico di parte, geom. , il quale appurava che il Controparte_10
perimetro del muro aveva occupato ed intercluso la proprietà dell'attrice per una superficie di mq 22.92, con conseguente illecita e permanente sottrazione di tale porzione immobiliare in danno della proprietà della stessa.
In ragione di quanto dedotto, con racc. a/r del 16.09.21 (ricevuta il 24.09.21), l'istante, invitava in via bonaria i signori e a farsi carico dell'abuso riscontrato e, CP_1 CP_2
conseguentemente, a porre in essere l'opportuna condotta riparatoria, ricevendo tuttavia ferma opposizione;
pertanto, intendendo tutelare i propri diritti in sede giudiziaria, con istanza dell'11.11.21, avviava innanzi all'Organismo di Mediazione Forense, presso il Consiglio
3 dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, il procedimento di mediazione obbligatoria ex
D. Lgs. 28/2010 - recante n. 289/21 - conclusosi con esito negativo, in data 04.03.22, per mancata partecipazione dei convenuti – . CP_1 CP_2
Precisava, da ultimo, in aggiunta alla richiesta di accertamento giudiziale del confine tra i due fondi che, la costruzione del muro sul suolo di sua proprietà nonché l'illecita sottrazione di parte dell'area occupata, costituendo fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. obbligava i convenuti a risarcire alla stessa il danno subito, corrispondente alla diminuzione del valore venale della proprietà attorea nonché al mancato godimento della porzione immobiliare sottratta per tutto il periodo compreso tra la data dell'illegittima edificazione e quella dell'eliminazione dell'abuso.
In data 29.12.2022, si costituivano in giudizio i convenuti, e CP_1 Controparte_2
i quali, in limine litis, chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa, ai sensi dell'art. 106
c.p.c., la società in qualità di garante ovvero quale terzo responsabile dei Controparte_4
fatti in citazione, dalla quale intendevano essere garantiti e tenuti indenni da ogni eventuale pregiudizio economico in caso di soccombenza. Ed invero, parte convenuta rappresentava che, con contratto di locazione di terreno agricolo del 10.01.2007 (registrato il 24.01.2007 n.491/2; prot. Gen.n.3318 del 26.01.2007) la particella di fondo oggetto di causa (p.lla 200) confinante con quella dell'attrice, unitamente ad altra (p.lla 615) per complessivi mq 1250, veniva concessa in locazione da e i figli, e , alla Camilia Energia Persona_6 CP_1 Persona_7
S.p.A. (oggi per la durata di anni 18, al fine di consentire alla società conduttrice CP_4
l'installazione di un impianto per l'erogazione di carburanti, la quale, a proprie cure e spese, eseguiva i lavori per la messa a punto dell'impianto, compresi quelli inerenti alla asfaltatura e recinzione dell'area. In ragione di quanto precisato un eventuale sconfinamento doveva, dunque, imputarsi esclusivamente alla società conduttrice e alla sua negligente esecuzione delle opere e non già ai convenuti evocati in giudizio.
In via subordina, nell'ipotesi di non accoglimento dell'istanza ex art.106 c.p.c., parte convenuta chiedeva integrarsi il contraddittorio nei confronti della medesima società, , ai Controparte_4 sensi dell'art.102 c.p.c. posto che, un'eventuale condanna ad un facere - in questo caso arretramento del muro - poteva essere eseguita solo dalla stessa società, in quanto nel possesso del bene e per contratto (art.3 del contratto di locazione) proprietaria di tutti i manufatti da essa realizzati sul fondo ovvero ai sensi dell'art.107 c.p.c., per ragioni di economia processuale.
Con riguardo alla striscia di terreno che l'attrice assumeva costituire parte del proprio fondo, invece, i convenuti ne eccepivano l'acquisto per intervenuta usucapione decennale, avendo gli stessi acquistato, in virtù di un valido titolo ed in buona fede, tutta l'estensione del terreno che risultava essere delimitata dal muro di recinzione.
4 Contestavano, inoltre, l'indeterminatezza della domanda attorea precisando che, la particella catastale confinante col fondo dell'attrice doveva identificarsi con la p.lla 200, e non già con la p.lla 984 come erroneamente indicato dalla stessa nell'atto introduttivo;
che, la dimensione e l'estensione infinitesimale dello sconfinamento elidevano in radice l'esistenza di un qualsivoglia danno patito a causa dello sconfinamento medesimo ed altresì che la p.lla 201, riportata nel P.R.G. del Comune di Pompei come “zona agricola normale”, era di fatto incolta da oltre 5 anni.
Eccepivano, infine, l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria quanto al pregiudizio economico subito dall'attrice nel periodo antecedente agli ultimi cinque anni dalla proposta domanda di risarcimento.
In ragione di quanto dedotto, chiedevano all'intestato Tribunale, in via preliminare, di autorizzare la chiamata in causa della società in rito e in linea gradata, Controparte_4 di ordinare l'integrazione del contradittorio nei confronti della chiamata società ovvero in via ancor più subordinata ordinarne la chiamata ai sensi dell'art.107 c.p.c.; nel merito, chiedevano di rigettare la domanda di accertamento dello sconfinamento perché infondata e, conseguentemente, di rigettare quella di arretramento/demolizione del muro e di risarcimento del danno;
gradatamente, ritenuta fondata l'eccezione di usucapione chiedevano di rigettare la domanda di sconfinamento per carenza di legittimazione attiva;
di rigettare, in ogni caso, la domanda di risarcimento dei danni con riguardo agli ultimi cinque anni, perché infondata;
di rigettare altresì la domanda di risarcimento dei danni riferibili al periodo precedente in quanto inammissibile per l'intervenuta prescrizione dell'azione; in via ancor più gradata, in caso di accertamento di sconfinamento, di dichiarare responsabile dello stesso il terzo chiamato in causa, e dunque condannare la società all'arretramento del muro, a Controparte_4 proprie cure e spese, e al risarcimento del danno all'attrice con manleva del terzo in caso di accoglimento delle domande.
Con decreto n. 52/2023, il Giudice, autorizzava parte convenuta a chiamare in causa la società
in persona del legale rappresentante p.t., nel rispetto dei termini ex art. Controparte_4
163 bis cod. proc. civ. e disponeva il differimento dell'udienza di comparizione e trattazione al
13.09.2023 allo scopo di consentire la chiamata in causa del terzo, avvenuta con atto di citazione notificato a cura di parte convenuta a mezzo pec in data 23.02.2023.
Con ordinanza resa all'esito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.09.2023, rilevato che l'atto di citazione risultava ritualmente notificato a ex art. 149 c.p.c., in data CP_3
14.10.2022, ma che la stessa non si era costituita in giudizio;
rilevato altresì che, l'atto di chiamata in causa del terzo, autorizzato con decreto del 04.01.2023, risultava ritualmente
5 notificato alla società a mezzo pec in data 23.02.2023, ma la società non si era Controparte_4
costituita in giudizio, dichiarava la contumacia di e della società CP_3 Controparte_4 ed assegnava alle parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. rinviando a la causa all'udienza del 13.12.2023.
In data 20.09.2023, si costituiva in giudizio la società la quale, in via Controparte_4 preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per essere, i fatti esposti in citazione generici e tali da impedire un'analisi completa delle richieste avverse e, pertanto, la possibilità di controdedurre correttamente alla relativa domanda attorea.
Contestava, inoltre, tutta la documentazione versata in atti, in quanto documentazione in copia e priva di data certa della quale ne disconosceva la provenienza ed eccepiva la carenza di prova circa gli asseriti danni patiti dall'attrice in spregio dell'art. 2697 c.c..
Nel merito precisava che, il contestato muro di confine, edificato dalla società chiamata in causa, esisteva sui luoghi di causa pacificamente dal lontano 2006 e che, dal raffronto/sovrapposizione dei rilievi fotografici consultabili su Internet (Google Maps) poteva evincersi che prima dell'avvento della società, in qualità di conduttrice del fondo, il confine tra i due terreni era già delimitato da un muro di pietre (c.d. muro a secco) e che, successivamente, lo stesso veniva edificato dalla medesima società all'interno del terreno di proprietà dei sig.ri e non già dell'attrice. Contestava, inoltre, la relazione tecnica di parte attrice - CP_11
dalla quale emergeva il presunto sconfinamento operato dai sig.ri e, per essi, CP_11 della in danno dell'istante, poiché basata sulla trasposizione delle misure Controparte_4
indicate nelle mappe catastali, queste ultime prive di efficacia probante e, su una ricostruzione dei fatti operata dal consulente mediante la carta WEGIS (trasposizione delle Canapine su formato digitale) a dire della società, infedele, posto che le uniche fonti grafiche da consultare ai fini di una comparazione efficace avrebbero dovuto essere le cd. (ovvero “quel Pt_3
foglio di mappa fatto con una speciale carta telato sul fondo, su cui è restituita la prima stesura del Foglio”).
In ragione di quanto dedotto ed eccepito, la società chiedeva, dunque, in Controparte_4
rito, di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione e, per l'effetto, di rigettare la richiesta di arretramento/demolizione del muro e di risarcimento del danno;
nel merito, di rigettare la domanda in quanto infondata in diritto e non provata in fatto e, per l'effetto, di condannare parte attrice al pagamento del maggior danno, oltre al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratosi anticipatari;
in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda, di rigettare, in ogni caso, la domanda di risarcimento danni con
6 riguardo agli ultimi cinque anni, perché infondata;
di rigettare altresì la domanda di risarcimento dei danni riferibili al periodo precedente in quanto inammissibile per l'intervenuta prescrizione dell'azione.
Con ordinanza resa all'esito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.12.2023, il
Giudice, ritenuto opportuno disporre apposita C.T.U., nominava quale tecnico incaricato l'arch.
poi sostituito con ordinanza resa in data 25.01.2024 con l'ing. Persona_8 [...]
, fissando l'udienza del 14.02.2024 per il conferimento dell'incarico e il giuramento Per_9 del consulente, all'esito della quale, con ordinanza resa in data 15.02.2024, rinviava la causa all'udienza dell'11.09.2024 per la verifica dell'espletamento della disposta consulenza.
Alla citata udienza, svoltasi secondo le formalità della trattazione cartolare, la causa veniva rinviata all'udienza del 19.02.2025 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, con ordinanza resa in data 20.02.2025, riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e per le memorie di replica.
Così riassunti i fatti di causa, si premette che l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. avanzata dal terzo chiamato in causa è priva di fondamento dal momento che l'esposizione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo del giudizio ha agevolmente consentito alla società (rispetto alla quale va altresì revocata la dichiarazione di Controparte_4
contumacia) di apprestare la propria linea di difesa, come si evince dalla lettura della comparsa di costituzione in cui la stessa si è difesa nel merito contestando le allegazioni e deduzioni delle parti.
Tanto premesso in rito, va osservato che la domanda attorea è infondata e, per l'effetto, non merita di trovare accoglimento in ragione delle motivazioni che seguono.
Innanzitutto, va qualificata l'azione proposta dall'attrice in termini di azione di regolamento di confini di cui all'art.950 c.c. posto che, con riferimento al thema decidendum della presente controversia, l'istante, con l'atto introduttivo del giudizio ha avanzato domanda volta all'accertamento dell'esatta linea di confine tra la proprietà e la proprietà Parte_4
dei convenuti con richiesta di condanna, di questi ultimi, al rilascio della CP_11
porzione di terreno indebitamente occupata, oltre al ripristino dello stato dei luoghi.
Non vi è, dunque, controversia sui rispettivi titoli di proprietà, attenendo la contestazione unicamente all'estensione delle proprietà finitime.
Come noto, infatti, l'azione di regolamento di confini - azione di natura reale e petitoria - mira a risolvere un conflitto tra fondi e non già un conflitto tra titoli di proprietà, essendo tesa ad individuare l'esatto tracciamento della linea confinaria tra fondi contigui quando sussista, in relazione agli stessi, una situazione di incertezza oggettiva, nell'ipotesi in cui, ad esempio,
7 manchi una demarcazione visibile tra due fondi e si versi in una situazione di c.d. possesso promiscuo ovvero soggettiva, nel caso di difformità tra il confine apparente e quello legale indicato nei rispettivi titoli di acquisto, com'è nel caso di specie. È da aggiungersi, inoltre, che la natura di detta azione non muta quando, nel caso di incertezza c.d. soggettiva del confine, parte attrice chieda insieme alla determinazione del confine anche il rilascio della zona di terreno abusivamente posseduta dal convenuto poiché tale azione è tesa ad un accertamento qualificato di duplice natura: ricognitivo, in quanto mira ad eliminare l'incertezza sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto;
e recuperatorio, posto che, nell'ipotesi in cui si verifichi uno sconfinamento in danno di uno dei due fondi, essa comporta come naturale effetto l'obbligo al rilascio della porzione indebitamente posseduta e, al recupero della porzione di terreno illegittimamente occupata. Detto effetto recuperatorio, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, granitica sul punto, è implicito nella proposizione dell'originaria domanda di accertamento del confine, indi, ove non siano posti in discussione dalle parti in causa i rispettivi titoli di proprietà, non postula che l'azione medesima perda la sua natura ricognitiva e si trasformi in azione di rivendicazione ove l'attore chieda anche il rilascio dell'area di sua proprietà indebitamente occupata dal convenuto, com'è avvenuto nel caso che ci occupa (cfr. ex multis Cass. n. 6148/2016).
Tanto premesso in punto di diritto, passando alla domanda principale di regolamento del confine avanzata dall'istante va osservato che, dall'accertamento dello stato dei luoghi è emerso che i fondi oggetto di causa sono entrambi ubicati nel Comune di Pompei (Na) lungo la Via Tre
Ponti e, identificati al Catasto Terreni del citato Comune rispettivamente al foglio 6, p.lla 201, il fondo di parte attrice, al foglio 6, p.lla 984 (ex p.lla 200), il fondo di parte convenuta con esso confinante.
In relazione al fondo di proprietà dei convenuti va altresì precisato che, lo stesso, CP_11 nell'originaria consistenza si componeva delle p.lle 200 e 250 del foglio 3 del Comune di
Pompei, Sezione Scafati - oggi foglio 6 del Comune di Pompei - le quali, a seguito di vari frazionamenti sono state così denominate: la p.lla 200 (attualmente soppressa) è divenuta p.lla
984, sub 2 (oggi ente urbano, confinante con la p.lla 201 di parte attrice) e p.lla 913, rimasta al
Catasto Terreni. La p.lla 250, anch'essa frazionata, è divenuta p.lla 985, sub 2, ente urbano e p.lla 915 rimasta al Catasto Terreni (cfr. pagg. 5 e 6 relazione tecnica).
Ciò posto, con riguardo all'esatto tracciamento della linea di confine tra i due fondi va osservato che, il nominato C.T.U. ai fini dell'accertamento anzidetto ha ritenuto necessario reperire, agli atti del giudizio, il Tipo Frazionamento allegato all'atto di divisione della famiglia a CP_1
8 rogito del Notaio Dott. del 18.03.1971 (Tipo di Frazionamento n.36636 del Persona_10
27.01.1971 del Comune di Pompei).
Come noto, nell'azione di regolamento di confini, la quale si configura come una vindicatio incertae partis, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e di fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine tra i fondi contigui in ossequio al secondo comma dell'art. 950 c.c. secondo cui: “ogni mezzo di prova è ammesso”; tuttavia, per giurisprudenza costante: «qualora si tratti di fondi appartenenti originariamente come unico appezzamento ad un solo proprietario, deve necessariamente farsi riferimento agli atti di frazionamento allegati ai contratti di vendita o di divisione, quando dalle misure ivi contenute possono essere desunti elementi idonei ad individuare con esattezza la linea di confine tra le due proprietà» e, nel caso in cui i dati sul confine siano discordanti e gli acquisti siano stati effettuati in tempi diversi, occorre fare riferimento al confine indicato nel tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto formatosi e trascritto in epoca più risalente.
(cfr. Cass., Sez. VI, 23 giugno 2020, n.12322).
Ed invero, è stato proprio grazie all'ausilio del detto Tipo Frazionamento che in occasione del secondo accesso sui luoghi di causa mediante il rilievo dello stato dei luoghi ed apposite misurazioni effettuate in loco venivano accertati - in presenza di tutti i C.T.P. ed in contraddittorio con gli stessi - i confini tra i due fondi. Più precisamente, le distanze rinvenute dal C.T.U. in occasione degli accertamenti peritali svolti in data 08.05.2024, sono risultate del tutto corrispondenti con quanto riportato nel summenzionato Tipo Frazionamento del 1971 posto che, sul lato sud del confine con la proprietà attorea, la distanza risultava identica a quella riportata nel frazionamento, laddove, sul confine nord si misurava una distanza di poco inferiore rispetto a quella riportata nel frazionamento anzidetto ma, in ogni caso, corrispondente alla stessa, testualmente: «sul lato sud venivano rinvenuti i termini lapidei, misurando la distanza, mediante il metro a nastro, la stessa risultava identica a quella riportata sul frazionamento e cioè a 29,50 m (cfr. Allegato D - Planimetria dello stato dei luoghi e coni ottici e rilievo fotografico a colori foto n. 9, 10, 11, 12); sul lato sud-ovest/nord-ovest, dal termine lapideo rinvenuto a sud-ovest fino allo spigolo nord ovest, spigolo del muro edificato sul confine tra la particella 201 e 984 (particella del distributore), si appostava un filo di nailon lungo i due picchetti, per accertarsi che vi era l'allineamento e che non vi erano interruzioni lungo tutto il confine. Dalla lettura della misurazione sul confine nord, partendo dallo spigolo di nord est, confine consolidato, in quanto muro della strada esistente, e misurando tutto il confine nord, fino allo spigolo a nord/ovest, precisamente sul confine con parte attrice, si misurava una distanza pari a 34,60 metri, misura ben diversa da quella del frazionamento, e cioè inferiore a
9 quella riportata sul frazionamento stesso cioè 35,50 m (cfr. Allegato D - Planimetria dello stato dei luoghi e coni ottici e rilievo fotografico a colori foto n. 13, 14, 15, 16).» (cfr. pagg.
7-8 relazione tecnica).
Né alcun rilievo probatorio, sul punto, può conferirsi alla documentazione prodotta in data
10.07.2024 dal consulente tecnico di parte attorea, ing. [cfr. Atto di Persona_11
compravendita 31/12/1919 - Allegato H alla relazione tecnica d'ufficio; Mappa di primo impianto - Allegato I alla relazione tecnica d'ufficio]. Premesso che si tratta di un documento fornito solo in sede di osservazioni alla consulenza e, dunque, depositato tardivamente, esso è comunque inconferente ai fini della determinazione dei confini tra i due fondi come precisato dallo stesso C.T.U. a pag. 9 della consulenza ove si legge: «Visto che l'atto di compravendita appena citato non è allegato al fascicolo telematico, lo scrivente non sarebbe tenuto a visionarlo, ma per coscienza, è stato letto e studiato per verificare e cercare se tra esso vi sia un frazionamento che avrebbe potuto essere richiesto dal sottoscritto all'Agenzia delle Entrate per poter rispondere i quesiti dell'Ill.mo Giudice. Nell'atto del 1919 si parla solamente dell'intera particella 112 […] Questo atto di compravendita specifica che la particella 112 comprensiva del fabbricato viene suddivisa in quattro parti uguali e viene alienata a quattro persone riportate nell'atto che non richiamo, ma non si evince e non si riporta nessun frazionamento. Ora da ciò si può dedurre che: dalla mappa di impianto, la stessa è utile solamente a restituire l'intero lotto originario ma non le quattro quote a cui fa riferimento
l'atto citato […]».
Lo stesso, dicasi per le osservazioni mosse dal medesimo C.T.P., ing. relative Persona_11
alla circostanza che nel detto Tipo Frazionamento non fossero riportate le misure idonee a stabilire la linea di confine tra le particelle oggetto di giudizio (ovvero la particella 200 e 201) ma solo quelle della particella 200 e 250 (non oggetto del giudizio), tutte puntualmente disattese, con congrua motivazione, dal C.T.U. il quale a tal uopo precisava: «E' vero anche che il frazionamento riguarda la sola particella 200, dalla quale si sono avute due particelle identificate con la particella 200 quella confinante con la zona di contestazione e 250 che non interessa il presente giudizio. Nel detto frazionamento (cfr. Allegato C – Frazionamento rilasciato dall'Agenzia delle entrate) sono riportate delle misure che sono state necessarie a stabilire la linea di confine della sola particella 200 e 250 e non la linea di confine 200 e 201, però è da precisare che le misure in esso riportate sono utilissime alla verifica del confine fra la particella 200 e 201 per i seguenti motivi che appresso riporto» argomentando nel senso anzidetto ovvero della corrispondenza delle misure riscontrate al Tipo Frazionamento: «Il confine orientale della particella 250 è perfettamente materializzato (cfr. Allegato D – foto nn.
10 9 e 10) sui luoghi in quanto nella parte meridionale c'è un muro perimetrale di recinzione con ringhiera sovrastante oltre che alla sua base vi è il termine lapideo;
nella parte settentrionale
(cfr. Allegato D – foto n. 3) c'è l'angolo di muro della strada comunale ed il terreno alieno.
Partendo da tali capisaldi eseguendo le misurazioni si ritrova esattamente nella parte meridionale la misura di 29.50 m (come da frazionamento Allegato C – frazionamento Agenzia delle Entrate e cfr Allegato D – foto nn. 11 e 12) e nella parte settentrionale 34,60 m inferiore ai 35,50 m del frazionamento, leggermente inferiore perché potrebbe essere imputato all'allargamento della strada via Tre Ponti (cfr. Allegato D – foto nn. 15 e 16). Dato che il frazionamento catastale del 29.12.1970 (cfr. Allegato C – frazionamento Agenzia delle
Entrate), risale a circa 54 anni or sono e visto che le stesse misure trovano ancora oggi riscontro si può affermare che la linea tra i due lotti è quella materializzata sui luoghi dal muro oggetto di causa. Le operazioni di verifica sono state eseguite anche all'interno della particella
201 con le parti intervenute sui luoghi, però non sono stati ritrovati elementi di confinazione
(termini lapidei, muri, o altro) lungo il confine occidentale, né tantomeno la parte attorea ne ha saputo indicare l'esatto confine;
solo con la materializzazione dell'esatto confine occidentale della particella 201 si potrebbe avere un riscontro a confine con la particella 200.»
(cfr. pagg. 9,10,11 della relazione tecnica).
Orbene, alla luce delle considerazioni espresse dal nominato C.T.U., alle quali questo
Giudicante ritiene di poter aderire, siccome basate su adeguata e coerente motivazione nonché frutto di corretta metodologia operativa, deve ritenersi, allo stato, senz'altro determinato il confine tra la proprietà e la proprietà e per l'effetto, Parte_4 CP_11 individuata la porzione dell'area in proprietà di ciascuna delle parti in causa come desumibile dalle rappresentazioni grafiche di cui agli allegati: D, E ed F accluse alla relazione tecnica, alla quale si rimanda.
Così ricostruito il confine tra le due proprietà, quanto all'accertamento dell'asserito sconfinamento in danno della p.lla 201, di proprietà dell'istante, va osservato che gli esiti delle indagini condotte dal nominato C.T.U. sul punto hanno consentito di smentire tale circostanza e di ritenere, ex adverso, il muro di recinzione, realizzato dalla società conduttrice CP_4
al confine con la p.lla 201 (di parte attrice), interno alla particella 984, di proprietà di
[...]
parte convenuta, testualmente: «Come vedasi dalla planimetria dello stato dei luoghi e confrontando con le misurazioni del frazionamento si deduce che il muro risulta tutto interno alla particella 984 e che rispetto alla misura del frazionamento il muro risulta 90 cm interni alla proprietà di parte convenuta e quindi non vi è sconfinamento (cfr. Allegato F – Planimetria
11 dello stato dei luoghi con le misure effettivamente rilevate e confronto con il frazionamento.»
(cfr. pag.8 relazione tecnica).
Alla luce delle risultanze che precedono, alle quali questo Giudicante ritiene di poter integralmente aderire e fare proprie, deve, dunque, ritenersi infondata la domanda principale di parte attrice con conseguente rigetto di ogni altra domanda ed eccezione ad essa connessa, in quanto assorbita, inclusa quella di risarcimento del danno patito.
Dal rigetto della domanda principale deriva, altresì, l'assorbimento dell'eccezione di usucapione sollevata da parte convenuta nonché della domanda di manleva avanzata dalla medesima parte convenuta nei confronti della società conduttrice terza Controparte_4
chiamata in causa, posto che, come innanzi precisato, il muro di recinzione veniva edificato dalla società conduttrice all'interno della proprietà e precisamente della p.lla CP_11
984, condotta in locazione, e non già sconfinando nella p.lla 201, di proprietà dell'attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo in base al DM 147/22, tenuto conto del valore non determinabile della controversia e della non particolare complessità delle questioni trattate, secondo i valori minimi in ragione dell'attività effettivamente espletata nelle differenti fasi. Le spese sostenute dalla terza chiamata sono, altresì, poste a carico dell'attrice (cfr. Cass. n. 6757 del 2001; Cass. n. 6514 del 2004; Cass. n.
4958 del 2007; Cass. n. 7674 del 2008; Cass. n. 8363 del 2010; Cass. n. 23552 del 2011), non rilevandosi arbitraria la domanda spiegata dai convenuti nei confronti della terza chiamata (cfr.
Cass. n. 6514 del 2004; Cass. n. 8363 del 2010), in quanto motivata dalla pacifica circostanza che il muro in contestazione è stato costruito da Camilla Energia s.p.a., chiamata dunque a tenere indenne i convenuti tanto dalle spese necessarie per l'eventuale abbattimento o arretramento del manufatto, quanto dai danni eventualmente riconosciuti.
Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti, sono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza e conclusione, definitivamente pronunciando così provvede:
1) revoca la dichiarazione di contumacia di Camilla Energia s.p.a.;
2) rigetta la domanda attorea avente ad oggetto lo sconfinamento e per l'effetto dichiara che il confine tra i due fondi è quello indicato nelle planimetrie allegate alla relazione di consulenza tecnica (allegato E planimetria dei luoghi con misure del frazionamento;
allegato D planimetria dello stato dei luoghi e coni ottici e rilievo fotografico a colori foto n. 9, 10, 11, 12; allegato D
12 planimetria dello stato dei luoghi e coni ottici e rilievo fotografico a colori foto n. 13, 14, 15,
16);
3) dichiara assorbite le ulteriori domande di parte attrice nonché l'eccezione di usucapione avanzata dai convenuti e la domanda proposta nei confronti della terza chiamata;
4) condanna al pagamento in favore dei convenuti, Parte_1 [...]
e , delle spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi CP_1 CP_3
professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
5) condanna al pagamento in favore dei convenuti, Parte_1 [...]
e , delle spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi CP_1 CP_3
professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, con attribuzione all'avv. Fabio Iannucci dichiaratosi antistatario;
6) pone le spese di c.t.u., nei rapporti interni tra le parti, a carico dell'attrice
[...]
Parte_1
7) nulla per le spese nei rapporti con la convenuta contumace.
Torre Annunziata, 22.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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