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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G.5363/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13 maggio 2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il giorno 29 agosto 1982 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il giorno 11 giugno 1988 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alida Agrimonti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trezzano Sul Naviglio (MI) il giorno 03 luglio 2016
(anno 2016 atto n. 15 parte II serie A Ufficio 1)
□ separati con sentenza n. 1110/2024 del 24 luglio 2024
(passata in giudicato)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13 maggio 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
Pagina 1 1) Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nessun contributo economico
è dovuto da un coniuge a favore dell'altro.
2) Dare atto che i coniugi regoleranno in altra sede eventuali rapporti patrimoniali sorti in costanza di matrimonio non regolati in sede di separazione e divorzio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto (Trezzano sul Naviglio il
03 luglio 2016) tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti i rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese liti integralmente compensate tra le parti;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trezzano Sul Naviglio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto di matrimonio anno 2016
n. 15 parte II serie A Ufficio 1.
Così deciso in Milano, il 29.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Pagina 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13 maggio 2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il giorno 29 agosto 1982 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il giorno 11 giugno 1988 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alida Agrimonti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trezzano Sul Naviglio (MI) il giorno 03 luglio 2016
(anno 2016 atto n. 15 parte II serie A Ufficio 1)
□ separati con sentenza n. 1110/2024 del 24 luglio 2024
(passata in giudicato)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13 maggio 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
Pagina 1 1) Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nessun contributo economico
è dovuto da un coniuge a favore dell'altro.
2) Dare atto che i coniugi regoleranno in altra sede eventuali rapporti patrimoniali sorti in costanza di matrimonio non regolati in sede di separazione e divorzio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto (Trezzano sul Naviglio il
03 luglio 2016) tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti i rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese liti integralmente compensate tra le parti;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trezzano Sul Naviglio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto di matrimonio anno 2016
n. 15 parte II serie A Ufficio 1.
Così deciso in Milano, il 29.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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