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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/03/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 543/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 543/2024 promossa in grado d'appello
DA
elettivamente domiciliata in VIA JACOPONE DA TODI n. 38, Parte_1
ROMA presso lo studio dell'avv. GIOVANNI MARIA FACILLA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
elettivamente domiciliato in Via Controparte_1
Freguglia n. 1 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI MILANO, che lo rappresenta e difende ex lege;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale Civile di Busto
Arsizio disporre : pagina 1 di 6 1) dichiarare la nullità del decreto impugnato in quanto non è stata eseguita la dovuta traduzione nella lingua del paese di origine della ricorrente, per cui il provvedimento impugnato è illegittimo;
2) in subordine in considerazione alla condanna eccessiva di cui al decreto, ossia su 79.450,00 euro la ricorrente veniva condannata a pagare una sanzione di € 31.780,00, sanzione comunque eccessiva rispetto alla condotta tenuta dalla stessa, si doveva applicare una sanzione ben più bassa. Infatti contrariamente a quanto dichiarato dal Procuratore la ricorrente ha sempre dichiarato la verità dei fatti e non ha mai dichiarato il falso. Infatti la stessa stava portando i denari, oltretutto frutto di una vita di lavoro onesto in Nigeria per l'acquisto di prodotti tipici, per fare un investimento. Infatti la ricorrente non è mai incorsa in violazioni di questo tipo da 20 anni ad oggi. Per cui alla stessa doveva essere irrogata la sanzione del 30 % sull'importo contestato di € 79.450,00 per cui doveva essere applicata la sanzione di € 23.835,00 ;
3) Con vittoria di spese e rimborso spese forfetario 15%, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA
e CPA
Per il : Controparte_1
Voglia codesta Corte di Appello adita:
In via preliminare dichiarare ai sensi dell'art. 348 bis e 434 c.p.c il proposto ricorso in appello inammissibile per manifesta carenza del requisito della ragionevole probabilità di accoglimento ed insussistenza del requisito di adeguata specificità dei motivi di impugnazione;
Nel Merito rigettare integralmente l'appello e per l'effetto confermare le statuizione di diritto e di fatto contenute nella sentenza di prime cure;
Condannare in ogni caso l'appellante opponente al pagamento integrale delle spese ed onorari di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva proposto, avanti al Tribunale di Varese, opposizione avverso il decreto Parte_1 del con il quale le era stata irrogata la sanzione di 31.780 euro Controparte_1 per l'omessa redazione della dichiarazione di esportazione al seguito di denaro contante per l'ammontare di Euro 89.450,00, chiedendo di dichiarare la nullità del decreto impugnato in quanto non pagina 2 di 6 tradotto nella lingua del proprio paese di origine e, in subordine, di ridurre la sanzione applicando la misura minima prevista dalla legge.
In particolare, l'opponente aveva dedotto che:
- il decreto impugnato è stato emesso in lingua italiana senza la dovuta traduzione nella lingua del paese di origine della ricorrente, ossia l'inglese, con conseguente violazione del diritto di difesa, in quanto la stessa non ha potuto ben intendere le ragioni della sanzione irrogatale;
- la ricorrente ha agito in buona fede in quanto ha trasferito dei fondi di sua proprietà e per motivi di investimento personale e non ha mai dichiarato il falso, avendo durante l'accertamento fornito sempre la medesima versione dei fatti ossia che voleva inviare i propri averi in Nigeria per acquistare dei beni folkloristici e aziendali;
- la sanzione applicata pari al 40% della somma rinvenuta è eccessiva. La sanzione poteva infatti essere contenuta nel minimo edittale pari al 30% dell'importo del denaro contante rinvenuto, in considerazione della buona condotta tenuta dalla ricorrente e del fatto che la stessa non ha mai commesso altre violazioni analoghe.
Il Tribunale di Varese ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di
Busto Arsizio, avanti al quale è stata poi riassunta la causa.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
La causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione di un funzionario della dogana che aveva proceduto all'accertamento della violazione e alla conseguente verbalizzazione.
Con sentenza n. 68/2024 il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato l'opposizione e condannato l'opponente alla rifusione delle spese liquidate in 3.000 euro, oltre accessori di legge, sulla base della seguente motivazione: “come precisamente accertato all'odierna udienza, la ricorrente aveva oltrepassato l'area doganale senza dichiarare l'ammontare della valuta che aveva con sé, ben superiore all'importo autorizzato di € 10.000,00.
Per quanto concerne l'asserita buona fede della ricorrente e la richiesta di determinazione nel minimo della sanzione a lei irrogata, osta all'accoglimento di tali elementi la recidiva della ricorrente, che già in precedenti occasioni aveva esportato all'estero valuta oltre il limite consentito in assenza di dichiarazione”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , la quale ha reiterato le domande ed Parte_1
eccezioni formulate in primo grado e ha dedotto:
− l'inidoneità delle dichiarazioni rese dal teste escusso a fondare il convincimento del giudice;
pagina 3 di 6 − che “la testimonianza non è stata corroborata da altri elementi, tanto è vero che nel verbale di sequestro non risultava la ricorrente essere recidiva, tale valutazione è riferita solamente dal teste che è stato sentito in udienza ma non è stata provata da elementi documentali, oltretutto di facile produzione nel presente procedimento. Infatti non è stato allegato agli atti difensivi di contro parte alcun documento che potesse provare in modo inequivocabile la recidiva della ricorrente”.
Si è costituito il , il quale ha chiesto, in via preliminare, di Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 434 c.p.c e, nel merito, di rigettarlo in quanto infondato.
All'udienza del 5.3.2025, a seguito della discussione delle parti ex artt. 22 e ss L 689/1981 e ss. mm. ii. la Corte ha dato lettura del dispositivo, riservando la motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Occorre, innanzitutto, osservare che risulta documentalmente provato (cfr. verbale di accertamento e sequestro sub doc. 7 fasc. primo grado parte opponente) e non contestato che l'1/10/2021 presso l'aeroporto di Malpensa il funzionario della locale Dogana e i militari della Guardia di Finanza, dopo aver chiesto alla , in partenza per la Nigeria con volo n. ET703+ET901, se Parte_1 trasportasse denaro contante per un valore pari o superiore alla somma di € 10.000 e aver ottenuto risposta negativa dalla stessa, hanno deciso di sottoporla ad un controllo, all'esito del quale hanno rinvenuto la somma di € 89.450, non accompagnata dalla dichiarazione prescritta dall'art. 3 del d.lgs
195/98, di cui € 39.725,00 sono poi stati sottoposti a sequestro ai sensi dell'art. 7 c. 5 D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195.
In sede di verbalizzazione ha dichiarato che il denaro era proprio, frutto di Parte_1 Parte_1
risparmi e destinato a spese varie in Nigeria.
A seguito del rigetto dell'opposizione proposta avverso il sequestro e dell'audizione personale di
, il con decreto n. 446287 del Parte_1 Controparte_1
28.4.2022, ha irrogato alla stessa la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 31.780,00, ingiungendole il relativo pagamento, unitamente alla somma di Euro 20,00 per spese.
Ciò premesso, ritiene, la Corte che sia infondata l'eccezione di nullità del decreto in questione per non essere stato tradotto in lingua inglese.
pagina 4 di 6 Invero, occorre, in primo luogo, osservare - a prescindere dall'idoneità a determinare la nullità del decreto della mancata traduzione dello stesso in una lingua nota al soggetto sanzionato - che l'appellante non ha neppure dedotto di non conoscere la lingua italiana, essendosi limitata ad eccepire la mancata traduzione del provvedimento in questione nella lingua del suo paese d'origine. Inoltre, il ha provato che la stessa è in Italia dal 2003 e tale circostanza non è stata neppure contestata CP_1
dalla ricorrente, la quale aveva anche dichiarato ai verbalizzanti di comprendere la lingua italiana (cfr. verbale sub. sub doc. 7 fasc. primo grado parte opponente). Infine, dai documenti in atti si evince che nel corso dell'audizione personale l'appellante è stata assistita dal suo difensore, mentre non risulta indicata - né è stata allegata - la presenza di un interprete.
Tali circostanze inducono a ritenere che l'appellante conosca e comprenda la lingua italiana e che, pertanto, non vi sia stata alcuna violazione del diritto di difesa, peraltro compiutamente espletato con le impugnazioni proposte.
Nel merito, giova precisare che l'art. 3 del d.lgs 195/2008 prescrive che chiunque entri nel territorio nazionale o ne esca trasportando al seguito denaro contante per un importo pari o superiore a 10.000 euro deve redigere apposita dichiarazione da produrre in via telematica all' Controparte_2 prima dell'attraversamento della frontiera o consegnare in forma scritta, al momento del
[...]
passaggio, agli uffici doganali.
Nel caso di specie, risulta provato che l'appellante non solo non ha redatto la suddetta dichiarazione, ma ha anche fornito una risposta mendace al funzionario della Dogana e ai militari della Guardia di
Finanza che le avevano chiesto espressamente se trasportasse denaro contante per un valore pari o superiore alla somma di € 10.000.
Deve, pertanto, ritenersi sussistente l'illecito contestato ed escludersi la buona fede dell'odierna appellante.
Dai documenti prodotti dal resistente si evince, infine, che l'odierna appellante si era resa CP_1
responsabile, in precedenza, di illeciti della stessa indole, essendo stata trovata in possesso, il 2.9.2020, in arrivo all'aeroporto di Malpensa, di prodotti cosmetici contenenti sostanze di vietata importazione
(cfr. doc. n. 9 fascicolo primo grado ) e il 23/09/2018 e il 31/10/2019, presso gli aeroporti di CP_1
Venezia e Bologna, di carni e pesce in cattivo stato di conservazione (cfr. doc. n. 10 fasc. primo grado
). Inoltre, dopo la commissione dell'illecito oggetto del presente processo, CP_1 Parte_1
, sempre in partenza da Malpensa, è stata trovata in possesso della somma di € 11.615,00 non
[...]
pagina 5 di 6 dichiarata il 24/10/2021 (cfr. doc. 8 fasc. primo grado ) e della somma di € 10.165,00 non CP_1
dichiarata il 16/01/2022 (cfr. doc. 9 fasc. primo grado ). CP_1
Ciò posto, tenuto conto della gravità della violazione commessa, desumibile dall'entità della somma in questione (€ 89.450) e dalla condotta tenuta dall'appellante, che non si è limitata a tenere una condotta omissiva, ma ha anche fornito una risposta negativa mendace ai soggetti preposti ai controlli, dimostrando una certa pervicacia nella propria azione, confermata peraltro dalle ulteriori violazioni commesse dalla stessa, ritiene la Corte che l'entità della sanzione irrogata sia adeguata e proporzionata.
Di qui il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali seguono la soccombenza di e si liquidano come in Parte_1
dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori minimi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività di trattazione/istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Ritiene, inoltre, la Corte che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 cpc.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
P Q M
La Corte d'appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata, n. 68 Parte_1
resa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 16.1.2024;
2. condanna a rifondere al le Parte_1 Controparte_1
ulteriori spese del grado, che liquida in euro 3.473,00 per compensi, oltre le spese prenotate e da prenotare a debito;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002 per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso, in Milano, il 5.3.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Domenico Bonaretti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 543/2024 promossa in grado d'appello
DA
elettivamente domiciliata in VIA JACOPONE DA TODI n. 38, Parte_1
ROMA presso lo studio dell'avv. GIOVANNI MARIA FACILLA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
elettivamente domiciliato in Via Controparte_1
Freguglia n. 1 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI MILANO, che lo rappresenta e difende ex lege;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale Civile di Busto
Arsizio disporre : pagina 1 di 6 1) dichiarare la nullità del decreto impugnato in quanto non è stata eseguita la dovuta traduzione nella lingua del paese di origine della ricorrente, per cui il provvedimento impugnato è illegittimo;
2) in subordine in considerazione alla condanna eccessiva di cui al decreto, ossia su 79.450,00 euro la ricorrente veniva condannata a pagare una sanzione di € 31.780,00, sanzione comunque eccessiva rispetto alla condotta tenuta dalla stessa, si doveva applicare una sanzione ben più bassa. Infatti contrariamente a quanto dichiarato dal Procuratore la ricorrente ha sempre dichiarato la verità dei fatti e non ha mai dichiarato il falso. Infatti la stessa stava portando i denari, oltretutto frutto di una vita di lavoro onesto in Nigeria per l'acquisto di prodotti tipici, per fare un investimento. Infatti la ricorrente non è mai incorsa in violazioni di questo tipo da 20 anni ad oggi. Per cui alla stessa doveva essere irrogata la sanzione del 30 % sull'importo contestato di € 79.450,00 per cui doveva essere applicata la sanzione di € 23.835,00 ;
3) Con vittoria di spese e rimborso spese forfetario 15%, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA
e CPA
Per il : Controparte_1
Voglia codesta Corte di Appello adita:
In via preliminare dichiarare ai sensi dell'art. 348 bis e 434 c.p.c il proposto ricorso in appello inammissibile per manifesta carenza del requisito della ragionevole probabilità di accoglimento ed insussistenza del requisito di adeguata specificità dei motivi di impugnazione;
Nel Merito rigettare integralmente l'appello e per l'effetto confermare le statuizione di diritto e di fatto contenute nella sentenza di prime cure;
Condannare in ogni caso l'appellante opponente al pagamento integrale delle spese ed onorari di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva proposto, avanti al Tribunale di Varese, opposizione avverso il decreto Parte_1 del con il quale le era stata irrogata la sanzione di 31.780 euro Controparte_1 per l'omessa redazione della dichiarazione di esportazione al seguito di denaro contante per l'ammontare di Euro 89.450,00, chiedendo di dichiarare la nullità del decreto impugnato in quanto non pagina 2 di 6 tradotto nella lingua del proprio paese di origine e, in subordine, di ridurre la sanzione applicando la misura minima prevista dalla legge.
In particolare, l'opponente aveva dedotto che:
- il decreto impugnato è stato emesso in lingua italiana senza la dovuta traduzione nella lingua del paese di origine della ricorrente, ossia l'inglese, con conseguente violazione del diritto di difesa, in quanto la stessa non ha potuto ben intendere le ragioni della sanzione irrogatale;
- la ricorrente ha agito in buona fede in quanto ha trasferito dei fondi di sua proprietà e per motivi di investimento personale e non ha mai dichiarato il falso, avendo durante l'accertamento fornito sempre la medesima versione dei fatti ossia che voleva inviare i propri averi in Nigeria per acquistare dei beni folkloristici e aziendali;
- la sanzione applicata pari al 40% della somma rinvenuta è eccessiva. La sanzione poteva infatti essere contenuta nel minimo edittale pari al 30% dell'importo del denaro contante rinvenuto, in considerazione della buona condotta tenuta dalla ricorrente e del fatto che la stessa non ha mai commesso altre violazioni analoghe.
Il Tribunale di Varese ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di
Busto Arsizio, avanti al quale è stata poi riassunta la causa.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
La causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione di un funzionario della dogana che aveva proceduto all'accertamento della violazione e alla conseguente verbalizzazione.
Con sentenza n. 68/2024 il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato l'opposizione e condannato l'opponente alla rifusione delle spese liquidate in 3.000 euro, oltre accessori di legge, sulla base della seguente motivazione: “come precisamente accertato all'odierna udienza, la ricorrente aveva oltrepassato l'area doganale senza dichiarare l'ammontare della valuta che aveva con sé, ben superiore all'importo autorizzato di € 10.000,00.
Per quanto concerne l'asserita buona fede della ricorrente e la richiesta di determinazione nel minimo della sanzione a lei irrogata, osta all'accoglimento di tali elementi la recidiva della ricorrente, che già in precedenti occasioni aveva esportato all'estero valuta oltre il limite consentito in assenza di dichiarazione”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , la quale ha reiterato le domande ed Parte_1
eccezioni formulate in primo grado e ha dedotto:
− l'inidoneità delle dichiarazioni rese dal teste escusso a fondare il convincimento del giudice;
pagina 3 di 6 − che “la testimonianza non è stata corroborata da altri elementi, tanto è vero che nel verbale di sequestro non risultava la ricorrente essere recidiva, tale valutazione è riferita solamente dal teste che è stato sentito in udienza ma non è stata provata da elementi documentali, oltretutto di facile produzione nel presente procedimento. Infatti non è stato allegato agli atti difensivi di contro parte alcun documento che potesse provare in modo inequivocabile la recidiva della ricorrente”.
Si è costituito il , il quale ha chiesto, in via preliminare, di Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 434 c.p.c e, nel merito, di rigettarlo in quanto infondato.
All'udienza del 5.3.2025, a seguito della discussione delle parti ex artt. 22 e ss L 689/1981 e ss. mm. ii. la Corte ha dato lettura del dispositivo, riservando la motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Occorre, innanzitutto, osservare che risulta documentalmente provato (cfr. verbale di accertamento e sequestro sub doc. 7 fasc. primo grado parte opponente) e non contestato che l'1/10/2021 presso l'aeroporto di Malpensa il funzionario della locale Dogana e i militari della Guardia di Finanza, dopo aver chiesto alla , in partenza per la Nigeria con volo n. ET703+ET901, se Parte_1 trasportasse denaro contante per un valore pari o superiore alla somma di € 10.000 e aver ottenuto risposta negativa dalla stessa, hanno deciso di sottoporla ad un controllo, all'esito del quale hanno rinvenuto la somma di € 89.450, non accompagnata dalla dichiarazione prescritta dall'art. 3 del d.lgs
195/98, di cui € 39.725,00 sono poi stati sottoposti a sequestro ai sensi dell'art. 7 c. 5 D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195.
In sede di verbalizzazione ha dichiarato che il denaro era proprio, frutto di Parte_1 Parte_1
risparmi e destinato a spese varie in Nigeria.
A seguito del rigetto dell'opposizione proposta avverso il sequestro e dell'audizione personale di
, il con decreto n. 446287 del Parte_1 Controparte_1
28.4.2022, ha irrogato alla stessa la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 31.780,00, ingiungendole il relativo pagamento, unitamente alla somma di Euro 20,00 per spese.
Ciò premesso, ritiene, la Corte che sia infondata l'eccezione di nullità del decreto in questione per non essere stato tradotto in lingua inglese.
pagina 4 di 6 Invero, occorre, in primo luogo, osservare - a prescindere dall'idoneità a determinare la nullità del decreto della mancata traduzione dello stesso in una lingua nota al soggetto sanzionato - che l'appellante non ha neppure dedotto di non conoscere la lingua italiana, essendosi limitata ad eccepire la mancata traduzione del provvedimento in questione nella lingua del suo paese d'origine. Inoltre, il ha provato che la stessa è in Italia dal 2003 e tale circostanza non è stata neppure contestata CP_1
dalla ricorrente, la quale aveva anche dichiarato ai verbalizzanti di comprendere la lingua italiana (cfr. verbale sub. sub doc. 7 fasc. primo grado parte opponente). Infine, dai documenti in atti si evince che nel corso dell'audizione personale l'appellante è stata assistita dal suo difensore, mentre non risulta indicata - né è stata allegata - la presenza di un interprete.
Tali circostanze inducono a ritenere che l'appellante conosca e comprenda la lingua italiana e che, pertanto, non vi sia stata alcuna violazione del diritto di difesa, peraltro compiutamente espletato con le impugnazioni proposte.
Nel merito, giova precisare che l'art. 3 del d.lgs 195/2008 prescrive che chiunque entri nel territorio nazionale o ne esca trasportando al seguito denaro contante per un importo pari o superiore a 10.000 euro deve redigere apposita dichiarazione da produrre in via telematica all' Controparte_2 prima dell'attraversamento della frontiera o consegnare in forma scritta, al momento del
[...]
passaggio, agli uffici doganali.
Nel caso di specie, risulta provato che l'appellante non solo non ha redatto la suddetta dichiarazione, ma ha anche fornito una risposta mendace al funzionario della Dogana e ai militari della Guardia di
Finanza che le avevano chiesto espressamente se trasportasse denaro contante per un valore pari o superiore alla somma di € 10.000.
Deve, pertanto, ritenersi sussistente l'illecito contestato ed escludersi la buona fede dell'odierna appellante.
Dai documenti prodotti dal resistente si evince, infine, che l'odierna appellante si era resa CP_1
responsabile, in precedenza, di illeciti della stessa indole, essendo stata trovata in possesso, il 2.9.2020, in arrivo all'aeroporto di Malpensa, di prodotti cosmetici contenenti sostanze di vietata importazione
(cfr. doc. n. 9 fascicolo primo grado ) e il 23/09/2018 e il 31/10/2019, presso gli aeroporti di CP_1
Venezia e Bologna, di carni e pesce in cattivo stato di conservazione (cfr. doc. n. 10 fasc. primo grado
). Inoltre, dopo la commissione dell'illecito oggetto del presente processo, CP_1 Parte_1
, sempre in partenza da Malpensa, è stata trovata in possesso della somma di € 11.615,00 non
[...]
pagina 5 di 6 dichiarata il 24/10/2021 (cfr. doc. 8 fasc. primo grado ) e della somma di € 10.165,00 non CP_1
dichiarata il 16/01/2022 (cfr. doc. 9 fasc. primo grado ). CP_1
Ciò posto, tenuto conto della gravità della violazione commessa, desumibile dall'entità della somma in questione (€ 89.450) e dalla condotta tenuta dall'appellante, che non si è limitata a tenere una condotta omissiva, ma ha anche fornito una risposta negativa mendace ai soggetti preposti ai controlli, dimostrando una certa pervicacia nella propria azione, confermata peraltro dalle ulteriori violazioni commesse dalla stessa, ritiene la Corte che l'entità della sanzione irrogata sia adeguata e proporzionata.
Di qui il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali seguono la soccombenza di e si liquidano come in Parte_1
dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori minimi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività di trattazione/istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Ritiene, inoltre, la Corte che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 cpc.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
P Q M
La Corte d'appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata, n. 68 Parte_1
resa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 16.1.2024;
2. condanna a rifondere al le Parte_1 Controparte_1
ulteriori spese del grado, che liquida in euro 3.473,00 per compensi, oltre le spese prenotate e da prenotare a debito;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002 per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso, in Milano, il 5.3.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Domenico Bonaretti
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