Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta del giorno 11 novembre 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 1572/2022 R.G. lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Ciccone presso il cui studio elettivamente domicilia in Palma Campania alla via Saverio Carbone n. 27
appellante
E
(CF ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Silvana Mariotti
( ), Mauro Elberti e Gianluca Tellone, che lo rappresentano e C.F._2
difendono in virtù di procura generale alle liti per Notar Rep. N. 37875/7313 Persona_1 del 22.03.2024, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Napoli, in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55 che dichiarano disponibili a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio ai seguenti indirizzi PEC:
- t. Email_1 Email_3
appellato
OGGETTO : appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3569/2022 pubblicata il 21.06.20221
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
l'assegno sociale “con decorrenza dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa”.
Il giudice di prime cure, poi, compensava le spese del giudizio nella misura di un mezzo, condannando l al pagamento del residuo importo liquidato in euro 750,00 oltre CP_1
accessori.
Con atto depositato in data 29.06.2022 ha appellato la medesima Parte_2 sentenza, lamentando in primo luogo l'erroneità della statuizione circa la decorrenza della prestazione (dal 120° giorno, in luogo che dal primo giorno del mese successivo alla domanda ammnistrativa); dall'altro ha censurato la sentenza per aver liquidato le spese in violazione dei minimi tariffari in violazione del D.M. 55/2014.
La difesa si è costituita in giudizio resistendo al gravame. CP_1
Nelle more del procedimento è stata disposta la trattazione scritta con sostituzione dell'udienza del giorno 11.11.2024 attraverso lo scambio delle note difensive di parte.
Acquisite le note di trattazione e assunta la causa in riserva, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa secondo quanto di seguito espresso
&&&&
L'appello è fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Quanto al primo motivo di gravame si osserva che l , nel costituirsi in giudizio, nulla ha CP_1
osservato circa la censura attinente alla decorrenza della prestazione erroneamente individuata dal giudice di prime cure nel 120° giorno successivo alla domanda, anziché nel primo giorno del mese successivo alla stessa. In applicazione del principio generale in tema di decorrenza delle prestazioni assistenziali, rammentato dall'appellante e non contestato, deve quindi essere disposta la riforma della sentenza impugnata con l'indicazione della decorrenza corretta.
Nel merito l'appello parziale circa la regolamentazione delle spese è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito espressi. Va in primo luogo rilevato che il gravame investe sia la compensazione parziale che la liquidazione delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini.
In particolare, ha impugnato la sentenza evidenziandone l'erroneità sia Parte_2
nella parte in cui il primo giudice ha proceduto alla compensazione in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sia nella parte in cui ha quantificato le spese di lite compensate in misura inferiore ai minimi tariffari stabiliti dal DM n. 55/2014, condannando l'Istituto al pagamento della somma di euro 750,00.
Il motivo di gravame con cui si censura la compensazione parziale delle spese deve essere respinto poiché al momento della presentazione della domanda ammnistrativa (22.10.2019)
e del successivo ricorso erano ancora presenti contrasti giurisprudenziali sul tema del diritto all'assegno sociale in caso di rinuncia al mantenimento in sede di separazione tra i coniugi
(argomento che aveva indotto l a negare la prestazione). Pertanto, il giudice di prime CP_1 cure -facendo corretta applicazione dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis, interpretata secondo quanto chiarito dalla Consulta nella sentenza n. 77/2018- ha disposto la compensazione parziale delle spese in considerazione dei contrasti emersi nella giurisprudenza di merito e della recente interpretazione nomofilattica adottata dal Giudice di legittimità (sentenza n. 14513/2020 richiamata nella sentenza gravata).
Quanto alla liquidazione delle spese, il motivo di appello si rivela fondato.
Al riguardo deve premettersi che l'art. 4 del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M.
37/2018) disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo che: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento”. Prevede, inoltre, il medesimo art. 4 che “Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)”.
Tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi che correttamente l'appellante ha individuato, quale scaglione di riferimento, quello delle cause di previdenza dal valore compreso tra euro 5.200,01 e euro 26.000,00: infatti, il valore della controversia sottoposta al giudizio del giudice di prime cure era corrispondente a due annualità dell'assegno sociale come precisato dall'appellante e non contestato dall' . CP_1
Ai fini del calcolo delle competenze, deve evidenziarsi che lo stesso decreto prevede, di fianco ad ogni voce, la possibilità di variazione dell'ammontare delle spese in aumento e in diminuzione. Il compenso, infine, è liquidato per fasi. (art. 4 cit.).
Tornando dunque al caso in esame, tenuto conto della richiesta dell'appellante, l'ammontare liquidato dal giudice di primo grado non appare congruo e rispettoso dei parametri individuati dai cit. DD.MM.
Certamente sono dovuti sono anche i compensi per l'attività istruttoria posto che come correttamente evidenziato da parte appellante, nel caso in esame, il ricorrente non solo ha dovuto procedere all'esame degli atti e dei documenti prodotti Dall'Istituto, ma ha anche redatto e depositato note scritte per l'udienza cartolare.
Occorre evidenziare che in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il DM numero 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione virgola che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento, poiché in tal caso l'importo rimane riferibile solo alla diversa fase della trattazione Apri parentesic.fr ordinanza numero 8561 del
27 Marzo 2023; Ordinanza numero 28.627 del 13 ottobre 2023).
Nel caso in esame risultano compiute tali attività di tal che il compenso deve essere liquidato per tutte le fasi previste.
Dunque, i compensi dovuti sono solo quelli relativi alla fase di studio della controversia, introduttiva, istruttoria e di decisione. Applicando lo scaglione sopra individuato l'ammontare minimo da liquidare doveva essere di euro 2.250,00 come richiesto dall'appellante, seondo il seguente schema:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 442,50
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 370,00
FFase istruttoria, valore minimo euro 475,00
€ 962,50 ase decisionale, valore minimo:
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.250,50
È evidente, pertanto, che il giudice nel liquidare le spese non ha tenuto conto dei minimi stabiliti con il D.M. sopra richiamato.
Pertanto, in accoglimento del gravame, la sentenza impugnata deve essere riformata con
CP_ riferimento all'entità delle spese processuali, con condanna dell al pagamento del residuo importo delle spese di lite (compensate per metà) pari ad euro 1125,00.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate (per tutte del giudizio) in ragione del valore della controversia pari ad euro 375,00, pari alla differenza fra l'importo liquidato a titolo di spese dal primo giudice e quello spettante all'appellante.
P.Q.M.
La Corte così decide:
1) Accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza gravata, che nel resto conferma, condanna l al pagamento in favore dell'istante dell'assegno sociale a far data dal CP_1
giorno 1.11.2019;
2) liquida in favore dell'appellante l'importo delle spese del primo grado, al netto della disposta compensazione, l'importo di euro 1.125,50, condannando l al pagamento della somma CP_1
di euro 375,00 (pari alla differenza tra quanto indicato dal primo giudice e quanto spettante) con attribuzione all'avv. Vincenzo Ciccone;
3) Condanna l al pagamento delle spese del presente grado che liquida in complessivi CP_1
euro 337,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali con attribuzione. Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 11 novembre 2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano