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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 05/03/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 97/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato da nato a [...] il [...] e residente in [...] a Parte_1
Trento (TN), Cod. Fisc. C.F._1
e nata a [...] il [...] e residente in [...] a Parte_2
Trento (TN), Cod. Fisc. C.F._2
entrambi cittadini italiani, rappresentati e difesi nel presente procedimento di separazione dall'avv.
Luisella Buselli del Foro di Trento Cod. Fisc. , come da mandato allegato al C.F._3
ricorso ed entrambi domiciliati ai fini del presente procedimento presso il suo studio sito a Trento
(TN) in Largo G. Carducci n. 53
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 14-01-2025, così come successivamente confermate all'udienza del 26-02-2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 14-01-2025.
All'udienza del 26 febbraio 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano:
“1) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione della minore, anche ai fini della residenza, presso l'abitazione della madre attualmente sita in via G. Catoni n. 110 a Trento (TN) e successivamente alla vendita di tale immobile nell'appartamento che la madre occuperà tenendo conto sia delle proprie esigenze di lavoro presso la clinica Solatrix di Rovereto che delle esigenze della minore al fine di garantire la fine del percorso scolastico della figlia minore nella medesima scuola elementare frequentata già da quattro anni a
Mattarello (TN). 2) Assegnare la casa familiare, sita in via G. Catoni n. 110 a Trento (TN), di proprietà di entrambi i coniugi, in via provvisoria sino alla vendita sopramenzionata, alla madre sig.ra . 3) Il marito, sig. , si impegna a lasciare la casa coniugale Parte_2 Parte_1 entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'udienza presidenziale di separazione, portando via i propri effetti personali e trasferendo, quindi, la propria residenza altrove. 4) Fermo restando che entrambi i genitori si impegnano vicendevolmente ai bisogni della figlia, il padre avrà comunque il diritto di tenere con sé, salvo impedimenti o altre necessità, la figlia minore nei seguenti giorni: Per_1
mercoledì e giovedì e la sera di domenica potrà tenerla a dormire. Poi la settimana successiva sarà la madre a tenere la figlia il mercoledì e giovedì e gli altri giorni spetteranno al padre a settimane alternate. Per il dettaglio si richiama il piano genitoriale allegato sub Doc. 9 concordato e sottoscritto dai genitori. 5) Entrambi i genitori si impegnano a far proseguire l'attività sportiva intrapresa dalla figlia, anche a livello agonistico, in quanto la figlia è stata inserita nella squadra di basket della squadra GS Belvedere Basket Ravina avendo dimostrato molta attitudine in tale sport.
Si impegnano altresì ad accompagnare la figlia singolarmente o congiuntamente nelle varie trasferte pagando tutte le relative spese in misura pari al 50% ognuno. 6) La figlia minore Per_1
trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali in modo alternato di anno in anno con il padre e con la madre precisando che, nel caso in cui la figlia trascorra la Vigilia di Natale con un genitore trascorrerà con l'altro genitore il giorno di Natale;
parimenti il Capodanno verrà trascorso dalla figlia minore in modo alternato con uno o l'altro genitore, il tutto salvo diverso accordo tra i genitori anche in base alle esigenze della figlia minore nonché delle esigenze lavorative dei genitori. 7)
Durante le vacanze estive si seguirà la stessa routine settimanale prevista durante l'anno scolastico: il padre e la madre avranno comunque diritto di trascorrere con la figlia minore due Per_1 settimane consecutive, il tutto in base agli accordi presi con ciascun genitore di anno in anno in modo anticipato entro e non oltre la fine del mese di maggio. 8) Il sig. verserà mensilmente sul Pt_1
conto corrente intestato alla moglie e che la moglie aprirà con la convalida della separazione e che verrà comunicato al IG , l'importo di Euro 250,00 (€ duecentocinquanta/00) entro il 15 Pt_1 di ogni mese con la causale “contributo mensile al mantenimento della figlia minore ”. Per_1
L'assegno per il contributo mensile al mantenimento della figlia minore verrà rivalutato annualmente nella misura del 100% secondo gli indici I.S.T.A.T. Le spese comprese nell'assegno di contributo al mantenimento della figlia minore sono quelle di vitto e alloggio, abbigliamento nonché le spese per utenze dell'abitazione. 9) Il cd. assegno unico e universale, provinciale e regionale, nonché ogni altra forma di assegno al nucleo familiare viene attribuito al 50% ad entrambi i coniugi. La madre, inoltre, godrà esclusivamente dei benefici e delle agevolazioni per eventuali buoni pasto o sconti per trasporto scolastico per la figlia minore. A tale fine il sig. si impegna a firmare qualsiasi Pt_1
documento necessario a detti fini. 10) Le spese straordinarie per la figlia minore saranno comunque a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. Tra le spese straordinarie rientrano le spese per i libri scolastici e altri strumenti didattici e di studio, le spese per la scuola dell'obbligo, le spese per i corsi di studio e didattici, gli apparecchi e gli strumenti per la salute, la mensa scolastica e per il trasporto scolastico, i buoni pasto, le attività ludico-sportive ivi comprese le spese di iscrizione e frequentazione di corsi sportivi collegate alla iscrizione e frequentazione dei predetti corsi e le spese per viaggi di studio e di istruzione programmati dalla scuola o dagli Istituti scolastici nell'interesse della figlia, le spese mediche, dentistiche, oculistiche e odontoiatriche, ivi comprese le spese per visite mediche specialistiche, comunque non coperte dal SSN, le spese per farmaci, gli interventi chirurgici, medici o dentistici nonché le spese per le colonie estive. Le altre spese straordinarie, non inserite nel predetto elenco, dovranno essere previamente concordate per iscritto tra i genitori stessi se la singola spesa straordinaria da sostenere è di importo uguale o superiore a Euro 250,00 (€
Duecentocinquanta/00). In difetto di accordo tra i genitori la relativa spesa verrà sostenuta integralmente dal genitore che la propone. La richiesta di rimborso delle spese straordinarie, anticipate da un solo genitore, dovrà avvenire per iscritto, eventualmente con raccomandata ar, o mail equivalente e con allegazione della copia della documentazione giustificativa tra cui fatture, scontrini o altri documenti fiscali recanti la causale della spesa e, ove possibile, anche il codice fiscale del figlio minore cui la spesa straordinaria si riferisce. Il rimborso delle spese straordinarie dovrà avvenire entro e non oltre la fine del mese successivo alla richiesta di rimborso. 11) La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef e la deduzione per il figlio minore a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori. 12) I coniugi ricorrenti prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo in essi l'inserimento della figlia minore.
PRENDERE ATTO DELLE ULTERIORI SEGUENTI PATTUIZIONI
13) la casa coniugale sub p.ed. 1459 sub 3 è stata messa in vendita e già bloccata da acquirente alla cifra di euro 415.000,00 con preliminare notarile presso il notaio in data 13.01.2025 e rogito Per_2 entro la fine di giugno 2025, con l'intenzione dei coniugi con il ricavato di acquistare un appartamento ognuno o di prendere un appartamento in affitto. I coniugi per tale ultima esigenza apriranno nelle more un conto corrente personale ognuno, sul quale non rivendicheranno alcun diritto per reciproco accordo. Le parti si sono accordate anche che le rate del mutuo verranno pagate da entrambi i coniugi regolarmente fino alla vendita della casa in quota pari al loro diritto di proprietà. Le spese relative a tale immobile anche verranno pagate secondo le regole della proprietà fino alla vendita del predetto immobile. (14) Le eventuali spese di manutenzione straordinaria relative all'immobile, anche seguiranno gli obblighi di legge in base al diritto di proprietà pro quota.
15) I coniugi sono pienamente concordi nella necessità di vendere tale immobile in quanto è troppo grande e costoso in relazione al mutuo contratto da entrambi i coniugi per essere utilizzato da un solo coniuge. Entrambi i coniugi prenderanno in proprietà o in affitto una abitazione più piccola dato che hanno una sola figlia e effettueranno tale scelta tenendo conto anche delle esigenze scolastiche della figlia minore che verranno sempre preservate indipendentemente dalla zona prescelta per la futura casa familiare”.
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, né al buon costume o all'ordine pubblico.
Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese, stante l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 14-01-2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 29 agosto 2015 a Trento, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Trento al n. 75 - P. II – Serie A -Anno 2015);
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 26 febbraio 2025
Il giudice relatore Il Presidente Luciano Spina
Laura Di Bernardi