Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00331/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00923/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 923 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianfranco Ceoletta e Valentina Abati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ope legis in Brescia, via S. Caterina n. 6;
per l'annullamento
del provvedimento disciplinare del rimprovero emesso dalla C.P. C.C. di -OMISSIS- 260/6 - 2022 prot del 22.04.22 e della delibera n. -OMISSIS--7 -2022 del 30 luglio 2022 e notificata il 04.08.2022 con la quale veniva rigettato il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente in data 17 maggio 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. VI SS;
Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata, per parte ricorrente, dall’Avv. Valentina Abati il 4 febbraio 2026;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. Al sig. -OMISSIS-, Maresciallo Capo dei Carabinieri e Comandante in sede vacante della Stazione di -OMISSIS-, in data 22 febbraio 2022 è stata mossa dal Comando Compagnia di -OMISSIS-, all’esito di un’ispezione avvenuta il precedente 18 febbraio condotta dal Comando Provinciale di -OMISSIS-, la seguente contestazione disciplinare: « - all'esterno della porta del Comandante della Stazione non è affissa la prevista busta sigillata contenente la seconda chiave di quello specifico locale ad uso ufficio, ma è invece presente una cassetta a combinazione;
- le chiavi dell'armeria non sono custodite, come previsto dalla pubblicazione n.A-8 "armi e munizioni" ed. 2006 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al capitolo V paragrafo 1 capoverso (5) "Tenuta delle chiavi", ma invero all'interno della cassaforte del Militare di servizio alla caserma sono presenti due buste asseritamente contenenti la combinazione numerica dell’ufficio del Comandante della Stazione e dell'armeria;
- il locale caldaia è utilizzato come magazzino di materiali di varia natura;
- le camere destinate all'accasermamento del personale:
> occupate dai militari accasermati risultano in disordine;
> non assegnate a militari accasermati, risultano indebitamente utilizzate per riporre materiali di corredo e/o privati di personale autorizzato ad alloggiare all'esterno della caserma, in situazione peraltro di disordine generalizzato aggravato dalla ingiustificata presenza di taluni materiali in disuso;
- i locali ad uso ufficio, frequentati peraltro dall'utenza, non evidenziano il necessario decoro e mostrano un disordine generalizzato, manifestamente palesato da cumuli di pratiche ingombranti scrivanie e ripiani nonché presenza di manufatti, non pertinenti all'attività istituzionale, all'interno degli stessi ».
Dopo aver rilevato che « analoghe criticità [erano] già state fatte rilevare in precedenti circostanze », con l’atto di contestazione si è evidenziato che « la condotta presumibilmente posta in essere dalla S.V., potrebbe integrare le violazioni ai seguenti articoli:
- 713 T.U.R.O.M. - Doveri attinenti al grado - in relazione al comma 3 laddove recita “Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poiché l'esempio agevola l’azione e suscita lo spirito di emulazione.”’,
- 717 T.U.R.O.M. - Senso di responsabilità - laddove recita “Il senso di responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate”;
- 724 T.U.R.O.M. - Osservanza di doveri ulteriori - laddove recita al comma 1 che “Il militare è tenuto all’osservanza dei doveri individuati con istruzioni vincolanti del Capo di stato maggiore della difesa, dei Capo di stato maggiore di ciascuna Forza armata e del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, inerenti.‘ a) i servizi territoriali e di presidio, b) la disciplina delle uniformi, c) le norme per la vita e il servizio interno delle installazioni militari” ed al comma 3 che “La violazione dei doveri di servizio e degli obblighi di comportamento individuati dalle istruzioni costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’ articolo 1352 del codice”, in relazione a quanto previsto:
> dal Regolamento Generale per l'Arma dei Carabinieri - Parte Quarta - Titolo 111 - capitolo II n. 306 cpv. d) laddove recita “lascia la seconda chiave attaccata, in busta sigillata, all’esterno della porta”;
> dalla pubblicazione n. A-8 “Armi e Munizioni”, ed. 2006 del Comando Generale del1'Arma dei Carabinieri, al capitolo V paragrafo 1 capoverso (5) "Tenuta delle chiavi" laddove recita “Ogni armeria deve essere dotata di due chiavi: la 1^ viene tenuta dal Comandante Responsabile del “carico”, che può affidarla al personale addetto all’armeria, la 2^ viene custodita dal personale di servizio alla caserma in busta sigillata”
- 725 T.U.R.O.M. - Doveri propri dei superiori - in relazione al comma 1 laddove recita “Il superiore deve tenere per norma del proprio operato che il grado e l’autorità gli sono conferiti per impiegarli ed esercitarli unicamente al servizio e a vantaggio delle Forze armate e per far osservare dai dipendenti le leggi, i regolamenti, gli ordini militari e le disposizioni di servizio. Per primo egli deve dare l’esempio del rispetto della disciplina e della rigorosa osservanza dei regolamenti: dovere tanto più imperioso quanto più è elevato il suo grado.”
- 729 T.U.R.O.M. - Esecuzione degli ordini - al comma 1 laddove recita “Il militare deve eseguire gli ordini ricevuti con prontezza, senso di responsabilità ed esattezza, nei limiti stabiliti dal codice e dal regolamento, nonché osservando scrupolosamente le specifiche consegne e le disposizioni di servizio.” — 734 T.U.R.O.M. - Senso dell'odine “Ai fini della funzionalità ed efficienza delle Forze armate il militare deve compiere ogni operazione con le prescritte modalità, assegnare un posto per ogni oggetto, tenere ogni cosa nel luogo stabilito. L’ordine deve essere patrimonio di ogni militare.” ».
Il -OMISSIS- è stato conseguentemente invitato a produrre e far pervenire eventuali memorie difensive e/o documenti entro il successivo termine di dieci giorni.
A seguito di sua richiesta, il predetto termine è stato prorogato a sessanta giorni, sicché egli il 23 marzo 2022 ha presentato un’articolata memoria a proprio discarico.
Con provvedimento n. 260/6 di prot. del 22 aprile 2022, il Comandante Compagnia di -OMISSIS-, ritenendo sussistente l’addebito disciplinare (giacché egli avrebbe « ADOTTA[-OMISSIS-] D’INIZIATIVA DELLE MISURE ORGANIZZATIVE NON CONFORMI AI REGOLAMENTI IN VIGORE ED AGLI ORDINI DELLA SCALA GERARCHICA TRASCURANDO REITERATAMENTE IL SENSO DELL’ORDINE DI ALCUNI LOCALI DELLA CASERMA »), gli ha irrogato la sanzione del rimprovero.
I.1.1. Il successivo 18 maggio 2022, il -OMISSIS- ha proposto ricorso gerarchico al Comando Provinciale di -OMISSIS-, sulla base delle doglianze così rubricate:
- « NULLITÀ DELL’ATTO AMMINISTRATIVO PER INCOMPETENZA E VIOLAZIONE DI LEGGE IN ORDINE AL SOGGETTO CHE HA POSTO IN ESSERE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DISCIPLINARE. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E VIOLAZIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO »;
- « ILLEGITTIMITÀ PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ECCESSO DI POTERE ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANCANZA DEL CONTRADDITTORIO ».
Detto ricorso gerarchico è stato respinto con provvedimento n. 342/7/2022 di prot. del 30 luglio 2022, notificato all’interessato il successivo 5 agosto.
I.1.2. Con ricorso notificato il 28 ottobre 2022 e depositato il 7 novembre 2022, il -OMISSIS- è insorto in questa sede giurisdizionale avverso l’irrogazione della sanzione disciplinare e il rigetto dell’impugnazione in via gerarchica, affidandosi ai seguenti motivi di censura:
- « 1) ECCESSO DI POTERE E VIZIO DI MOTIVAZIONE IN MERITO ALL’ORGANO GIUDICANTE DEL RICORSO GERARCHICO – CONFLITTO DI INTERESSI DEL COMANDANTE PROVINCIALE COL. MINUTOLI ANTONINO »: lamenta il ricorrente che il Comandante Provinciale di -OMISSIS- non avrebbe potuto decidere il ricorso gerarchico, essendo in capo a lui configurabile un conflitto di interesse nella misura in cui aveva effettuato la segnalazione in ordine alla possibile sussistenza dell’illecito disciplinare e conseguentemente provocato l’avvio del relativo procedimento;
- « 2) ECCESSO DI POTERE E VIZIO DI MOTIVAZIONE – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PRIMA DEL TERMINE – VIOLAZIONE DI LEGGE EX. ART. 1029 CO 2 TUROM »: deduce il ricorrente che l’Amministrazione abbia illegittimamente concluso il procedimento con due giorni di anticipo rispetto alla scadenza assegnatagli per presentare scritti difensivi, così ledendo il suo diritto di difesa;
- « 3) CARENZA DI MOTIVAZIONE ED ECCESSO DI POTERE PER MANCANZA DI ISTRUTTORIA - ERRONEA VALUTAZIONE DEL FATTO – VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 1370 COM. »: si duole il ricorrente che l’Amministrazione, nel considerare sussistente l’illecito disciplinare, non abbia adeguatamente valutato i fatti e non abbia tenuto nella debita considerazione le sue argomentazioni difensive;
- « 4) VIZIO DI MOTIVAZIONE IN MERITO ALLA SANZIONE IRROGATA – SPROPORZIONE DELLA SANZIONE »: da ultimo, denunzia il ricorrente il difetto di proporzionalità della sanzione, in quanto sarebbe stato più adeguato un mero richiamo.
I.2. L’Amministrazione intimata si è costituita con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato al fine di resistere al ricorso.
I.3. In corso di causa, la Difesa erariale ha depositato la pertinente documentazione e una memoria a confutazione del gravame, del quale ha perciò invocato il rigetto.
I.4. Per la trattazione del ricorso è stata fissata l’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del 6 febbraio 2026, all’esito della quale esso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Il Collegio reputa il ricorso destituito di giuridico fondamento e, pertanto, da respingere.
II.2. Il primo motivo è infondato, potendosi al riguardo richiamare – anche ex art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm. – quanto la giurisprudenza ha avuto occasione di affermare: « si ritiene che l’Amministrazione abbia correttamente operato nel pieno rispetto delle disposizioni in materia dettate:
- dal codice dell’ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66/2010), per quel che concerne le Autorità […] che hanno, dapprima, formulato le valutazioni e proposte disciplinari nei confronti del[l’appellato], nonché per quel che concerne l’Autorità […] che ha posto in essere il procedimento disciplinare;
- dall’art. 1 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, per quel che concerne l’Autorità […] che ha definito il ricorso gerarchico, quale organo sovraordinato rispetto a quello che ha emesso l’atto amministrativo impugnato.
Per quanto sopra esposto, la censura prospettata sul punto dal ricorrente è infondata, atteso che:
- la nozione di conflitto d’interessi, richiamata dall’art. 6-bis della legge n. 241/1990 (secondo cui “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”), può essere ricavata dall’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013 in tema di “Obbligo di astensione” (secondo cui “Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza”), che fornisce un’elencazione di conflitti d’interessi tipizzati (rapporto di coniugio, parentela, tutoraggio, ecc.) e aggiunge una norma di chiusura riguardante “gravi ragioni di convenienza”;
- le considerazioni espresse dal Comandante […], in assenza di ulteriori interessi personali o professionali che possano porsi in contrasto con l’imparzialità richiesta dall’assunzione della decisione in merito al procedimento disciplinare de quo, non concretizzano alcun presupposto giuridico sintomatico di un conflitto d’interessi, nemmeno potenziale;
- la sanzione comminata al militare è scaturita in esito ad un’articolata procedura nel cui contesto hanno trovato doveroso spazio le attività strumentali all’avvio del procedimento disciplinare che hanno coinvolto l’intera scala gerarchica sovraordinata al Comandante di Corpo, che ha espresso le valutazioni in ordine all’opportunità di vagliare la condotta del militare nell’ambito di un procedimento disciplinare » (Cons. Stato, Sez. II, 25 febbraio 2025, n. 1652).
II.2.1. La ratio decidendi del richiamato precedente è pienamente trasponibile alla fattispecie in esame, in quanto il Comandante Provinciale era senz’altro competente a decidere il presentato ricorso gerarchico e non è stata dimostrata (invero neppure allegata) la sussistenza di suoi ulteriori interessi personali o patrimoniali inerenti al procedimento (che trascendessero il mero compito di un atto, quale la segnalazione di fatti potenzialmente suscettibili di rilevanza disciplinare, rientrante a pieno titolo nelle sue attribuzioni).
II.3. Il secondo motivo è infondato: « Rileva la giurisprudenza che "vanno distinti i termini inderogabili, che sono quelli posti a garanzia dell'inquisito, e cioè quelli previsti per la presentazione delle giustificazioni, la presa visione degli atti e per il preavviso di trattazione davanti alla commissione, da quelli ordinatori o sollecitatori, che sono i termini restanti (Cons. Stato Ad. Plen., n. 4/2000)”, tuttavia non si ritiene in contrasto con il principio citato l'affermazione per cui “la violazione dei termini non conduce ad illegittimità della sanzione laddove emerga la circostanza concreta per cui l'incolpato aveva avuto la possibilità di predisporre le sue difese, nonché la circostanza per cui non abbia chiesto un ulteriore termine a difesa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 1 marzo 2017, n. 949)" » (Cons. Stato, Sez. II, 23 giugno 2025, n. 5445)
Nel caso di specie il ricorrente:
- ha presentato un’ampia e articolata memoria nel corso del procedimento disciplinare (essendosi così ampiamente ed esaustivamente difeso, come desumibile dalla circostanza che non è invocata alcuna specifica menomazione delle proprie prerogative difensive);
- in occasione di tale memoria (risalente a circa trenta giorni prima del termine assegnatogli dall’Amministrazione) non ha chiesto un ulteriore termine, il che poteva legittimamente indurre la stessa Amministrazione a ritenere che le sue difese fossero esaustive ed esaurienti.
Deve perciò escludersi che l’adozione “anticipata” del provvedimento sia idonea, isolatamente considerata, a determinarne l’illegittimità.
II.4. Il terzo motivo è infondato: « In relazione alla valutazione delle argomentazioni proposte dal ricorrente nelle memorie depositate nel corso del procedimento disciplinare, si deve […] precisare che per costante giurisprudenza l'Amministrazione non è tenuta a controbattere ad ogni argomentazione proposta dal dipendente nelle proprie memorie, ma ben può valutare globalmente le deduzioni da questi svolte ed esprimere una valutazione finale da cui possa evincersi, in generale ed in via implicita a contrariis, il perché il contenuto dei vari scritti difensivi depositati non sia stato ritenuto persuasivo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 giugno 2015, n. 2791 "... sotto un aspetto più generale, è ben noto che la motivazione del provvedimento disciplinare non deve contenere una contestazione analitica della tesi difensiva, essendo sufficiente che l'Amministrazione abbia esplicitato, ancorché sinteticamente, l'autonomo percorso valutativo seguito nel corso dell'iter disciplinare svoltosi in contraddittorio con il soggetto interessato, per il resto dovendo ritenersi che il provvedimento sia legittimamente motivato per relationem agli atti ed alla documentazione sottostante (cfr., ad es., Cons. St., sez. V, 21 gennaio 2011 n. 425). ..."); sez. VI, 9 febbraio 2006, n. 509: "... Non vi è alcun dovere dell'amministrazione di procedere ad una confutazione analitica delle osservazioni formulate dal privato quando risulti che l'amministrazione ne abbia tenuto conto in modo serio e specifico ed il complesso della motivazione renda chiare le ragioni della determinazione amministrativa. ...") » (Cons. Stato, Sez. II, 14 novembre 2025, n. 8948)
L’Amministrazione risulta avere concretamente valutato le memorie dalle quali, peraltro, non risulta affatto smentita la sussistenza degli addebiti, che il ricorrente anzi – come evidenziato anche dall’Avvocatura dello Stato – in sostanza ha ammesso, pur cercando di fornire delle “giustificazioni” (la carenza di personale, la coincidenza temporale con l’assunzione dell’incarico di Comandante della Stazione, ecc.) che però non sono state valutate nel senso auspicato.
II.5. Il quarto (ed ultimo) motivo è anch’esso infondato giacché, « per costante giurisprudenza, in considerazione degli interessi pubblici oggetto di tutela, l’Amministrazione è titolare in materia disciplinare di un’ampia discrezionalità circa il convincimento della gravità delle infrazioni e sulla natura ed entità della sanzione da infliggere, profili questi in via generale non sindacabili in sede di legittimità salvo che nelle ipotesi di violazione di norme procedurali o di eccesso di potere nelle sua varie forme sintomatiche, quale la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza o il travisamento dei fatti (cfr., ex pluribus, Cons. Stato, Sez. II, n. 9908/2023, n. 8248/2023, n. 7886/2023 n. 6080/2022, n. 4858/2022 e n. 4012/2022, nonché Sez. I, n. 110/2024) » (Cons. Stato, Sez. II, 25 ottobre 2024, n. 8543).
Non è sindacabile la scelta dell’Amministrazione di irrogare il rimprovero in luogo del richiamo, non risultando né illogico né irragionevole né sproporzionato alla luce della consistenza, pluralità e reiterazione delle condotte nonché del ruolo direttivo interinalmente ricoperto dal ricorrente.
II.6. Da quanto precede deriva l’infondatezza del ricorso, che va perciò respinto.
II.7. La regolamentazione delle spese di lite avviene in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione, in favore del Ministero della Difesa, delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, se e nella misura in cui siano dovuti.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AB MO, Presidente FF
VI SS, Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI SS | TO AB MO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.