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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/04/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dott. Giuseppe DISABATO - Presidente Dott.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dott.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 5811/2016 TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta mandato Parte_1 in atti, dall'avv. CO Cappelluti
-RICORRENTE- E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, CP_1 dall'Avv. Silvana D'Alessandro
-RESISTENTE- NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE- OGGETTO: Divorzio – Cessazione effetti civili del matrimonio
* * * * * * * * * * All'esito dell'udienza del 19.12.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo risultano già meglio specificati nella sentenza non definitiva n. 5122 del 06.11.2018 con cui questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Espletata la fase istruttoria, mediante le produzioni documentali delle parti, l'assunzione degli interrogatori formali come reciprocamente deferiti, nonché l'escussione dei testi, all'udienza del 19.12.2024 i procuratori delle parti, riportandosi a tutti gli scritti di causa, precisavano le conclusioni.
Parte ricorrente chiedeva: la riduzione dell'assegno da versarsi in favore della resistente a titolo di mantenimento in € 700,00 a causa del peggioramento delle sue condizioni economiche;
la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio CO ormai economicamente autosufficiente;
con vittoria di spese.
Parte resistente, invece, instava per la conferma del ridetto assegno nell'ammontare di € 1.000,00, oltre adeguamenti ISTAT;
si associava alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento da versarsi in favore del figlio CO, stabilito in sede separativa;
con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario. All'udienza indicata in epigrafe la presente causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Preso atto della sentenza non definitiva n.5122/2018 del 06.11.2018 con cui questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il presente giudizio pende allo stato per le sole questioni accessorie. Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti, in difetto di prospettazione di circostanze nuove e differenti, rispetto a quelle già delibate nella fase sommaria presidenziale, vanno integralmente confermate le previsioni in atto.
Pertanto, la domanda della odierna resistente di mantenere inalterata l'entità dell'assegno riconosciuto in proprio favore è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito meglio specificate.
A norma dell'art. 5, comma VI, legge 898/1970 la parte che richiede la corresponsione in proprio favore di un assegno divorzile ha l'onere di provare di non avere mezzi adeguati o comunque di non poterseli procurare per ragioni oggettive. Con la precisazione che, anche a seguito degli approdi interpretativi indicati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18287 del 11.07.2018, l'adeguatezza dei mezzi deve essere apprezzata tramite i criteri indicati dalla prima parte della disposizione normativa citata (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione dei patrimoni, reddito di entrambi;
tutti elementi da valutarsi in rapporto alla durata del matrimonio) ed avendo riguardo alla funzione dell'assegno di divorzio che è sì assistenziale (e come tale fondata sui principi di solidarietà, libertà, autoresponsabilità e pari dignità) ma parimenti compensativa e perequativa. A riguardo, a seguito dell'innovativa pronuncia della Cassazione Civile n. 11504/2017, di recente sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione Civile, con la pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, con cui, al fine di dirimere ogni contrasto interpretativo in materia, hanno definitivamente chiarito che: “Ai sensi dell'art. 5 comma VI della L. n. 898/1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. Questo è quanto stabilito dalle Sezioni unite in relazione alla questione della determinazione dell'assegno di divorzio, dopo che la sentenza della Prima sezione ("Grilli" n. 11504/2017) aveva archiviato quel criterio del tenore di vita cui adeguare l'importo dell'assegno che, per 27 anni, era stato considerato dagli stessi giudici il riferimento principale. Per i giudici di legittimità è opportuno riconoscere l'apporto dato alla vita familiare dal coniuge economicamente più debole e il giudice dovrà procedere, in primo luogo, all'accertamento dello squilibrio determinato dal divorzio;
per poi verificare l'adeguatezza dei mezzi, che dovrà essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche “in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte”. In altri termini, l'assegno di divorzio va ad oggi calcolato in base ad un criterio cd.
“composito”, che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico- patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto. Ciò in conformità all'art. 5 comma VI della Legge n. 898/1970 (Legge sul divorzio) ai sensi del quale: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. Dovendosi applicare tutti i su esposti principi di diritto (rimarcandosi la funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno divorzile), al caso in esame, deve riconoscersi il diritto della alla corresponsione di un assegno divorzile in suo favore in misura CP_1 pari ad € 1.000,00, sussistendo esigenze sia di tipo assistenziale che di tipo perequativo tali da giustificarne il suo diritto.
Nella fattispecie de qua, risulta evidente come la non abbia mezzi adeguati (ossia, CP_1 idonei a renderla economicamente autosufficiente) e comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive” ex art. 5 comma VI L. 898/1970, essendo quasi settantenne e non avendo costei mai lavorato;
ella, invero, come emerso dagli accertamenti reddituali in atti risulta sostanzialmente priva di redditi da lavoro o da fabbricati. Invero, dai predetti accertamenti reddituali e patrimoniali espletati dal
Nucleo Regionale di P.T. della Guardia di Finanza di Bari, è venuto fuori che la risulta CP_1 intestataria di un conto corrente acceso presso l'Istituto di credito Intesa San Paolo S.p.A le cui movimentazioni sono caratterizzate tutte da bassi importi con la sola eccezione degli accrediti dell'importo di 1.000,00 euro che il effettua mensilmente in suo favore a titolo di Parte_1 mantenimento.
Quanto al versante perequativo-compensativo, nel corso del presente procedimento è emerso per non contestazione, che nel corso della vita familiare la resistente si è integralmente dedicata alla cura della famiglia e del figlio CO. Altresì, dall'escussione dei testi, e del Testimone_1 nipote (i quali, benché, rispettivamente sorella e nipote della resistente, hanno reso dichiarazioni del tutto prive di elementi che possano minarne l'attendibilità oggettiva), è emerso che la stessa ha apportato un contributo economico al benessere familiare, grazie alla vendita dei beni immobili a lei donati dai genitori e dallo zio contributo, questo, di cui lo stesso ha Persona_1 Parte_1 beneficiato nel corso dell'unione coniugale.
Inoltre, operandosi una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, devesi rilevare che il è percettore di una pensione di vecchiaia di oltre 2.000,00 euro Parte_1 per 14 mensilità, come da lui stesso dichiarato in sede di interrogatorio formale, ed è proprietario di un complesso immobiliare comprendente un appartamento di 3 vani, un garage ed una cantina, per cui paga una rata mensile di mutuo di circa 700,00 euro, nonché un locale commerciale.
A ciò si aggiunga che, benché l'odierno ricorrente risulti gravato dal pagamento di una rata di mutuo, non ha in alcun modo provato la sua difficoltà al versamento dell'assegno – che peraltro ha sempre versato con regolarità – ne ha addotto motivi nuovi o un peggioramento della sua situazione reddituale che giustificherebbe una riduzione nell'entità.
Pertanto, in sintesi, dal complesso degli elementi emersi può ricavarsi che la CP_1 attualmente quasi settantenne, è priva di mezzi adeguati ed ha esigenze di tipo assistenziale e perequativo che giustificano un contributo al suo mantenimento, ciò finanche in virtù della patologia da cui è affetta che la costringe a controlli periodici e costanti;
ella ha pertanto diritto a vedersi riconosciuto un assegno divorzile che, in ragione dei redditi dell'obbligato e avendo riguardo alla durata dell'unione coniugale – protrattasi per oltre 30 anni - non può che confermarsi nella misura di € 1.000,00 mensili, oltre all'aggiornamento annuale Istat, non essendo emersi elementi sopravvenuti che inducano a ritenere che detto importo non sia congruo rispetto alla capacità economica dell'obbligato. Il Collegio ritiene tale importo idoneo a consentire all'interessata di condurre un'esistenza dignitosa anche a seguito della cessazione della vita coniugale, non disponendo costei di mezzi adeguati a renderla autosufficiente economicamente, pur considerando che la stessa non sopporta esborsi locativi.
In ordine all'obbligo di contribuzione in favore del figlio CO, l'età anagrafica, nonché l'indipendenza economica dello stesso raggiunta – circostanza incontestata tra le parti - fa venir meno l'obbligo contributivo posto in capo al . Parte_1 Le spese di giudizio, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in omaggio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, vengono poste a carico del ricorrente in Parte_1 ossequio al principio di causalità.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto da , con ricorso Parte_1 depositato in data 14.04.2016, nei confronti di così provvede: CP_1 DISPONE a carico di l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese la Parte_1 somma di € 1.000,00, (oltre aggiornamenti annuali Istat maturati e maturandi) a titolo di assegno divorzile in favore della CP_1 REVOCA ogni obbligo di contribuzione paterna al mantenimento del figlio CO;
CONDANNA, secondo causalità-soccombenza, il ricorrente al rimborso delle Parte_1 spese del procedimento, che si liquidano in complessive € 5.331,20, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% dei compensi, IVA e CNPA, come per legge. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, in data 15 aprile 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente Dr. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dott. Giuseppe DISABATO - Presidente Dott.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dott.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 5811/2016 TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta mandato Parte_1 in atti, dall'avv. CO Cappelluti
-RICORRENTE- E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, CP_1 dall'Avv. Silvana D'Alessandro
-RESISTENTE- NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE- OGGETTO: Divorzio – Cessazione effetti civili del matrimonio
* * * * * * * * * * All'esito dell'udienza del 19.12.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo risultano già meglio specificati nella sentenza non definitiva n. 5122 del 06.11.2018 con cui questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Espletata la fase istruttoria, mediante le produzioni documentali delle parti, l'assunzione degli interrogatori formali come reciprocamente deferiti, nonché l'escussione dei testi, all'udienza del 19.12.2024 i procuratori delle parti, riportandosi a tutti gli scritti di causa, precisavano le conclusioni.
Parte ricorrente chiedeva: la riduzione dell'assegno da versarsi in favore della resistente a titolo di mantenimento in € 700,00 a causa del peggioramento delle sue condizioni economiche;
la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio CO ormai economicamente autosufficiente;
con vittoria di spese.
Parte resistente, invece, instava per la conferma del ridetto assegno nell'ammontare di € 1.000,00, oltre adeguamenti ISTAT;
si associava alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento da versarsi in favore del figlio CO, stabilito in sede separativa;
con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario. All'udienza indicata in epigrafe la presente causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Preso atto della sentenza non definitiva n.5122/2018 del 06.11.2018 con cui questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il presente giudizio pende allo stato per le sole questioni accessorie. Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti, in difetto di prospettazione di circostanze nuove e differenti, rispetto a quelle già delibate nella fase sommaria presidenziale, vanno integralmente confermate le previsioni in atto.
Pertanto, la domanda della odierna resistente di mantenere inalterata l'entità dell'assegno riconosciuto in proprio favore è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito meglio specificate.
A norma dell'art. 5, comma VI, legge 898/1970 la parte che richiede la corresponsione in proprio favore di un assegno divorzile ha l'onere di provare di non avere mezzi adeguati o comunque di non poterseli procurare per ragioni oggettive. Con la precisazione che, anche a seguito degli approdi interpretativi indicati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18287 del 11.07.2018, l'adeguatezza dei mezzi deve essere apprezzata tramite i criteri indicati dalla prima parte della disposizione normativa citata (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione dei patrimoni, reddito di entrambi;
tutti elementi da valutarsi in rapporto alla durata del matrimonio) ed avendo riguardo alla funzione dell'assegno di divorzio che è sì assistenziale (e come tale fondata sui principi di solidarietà, libertà, autoresponsabilità e pari dignità) ma parimenti compensativa e perequativa. A riguardo, a seguito dell'innovativa pronuncia della Cassazione Civile n. 11504/2017, di recente sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione Civile, con la pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, con cui, al fine di dirimere ogni contrasto interpretativo in materia, hanno definitivamente chiarito che: “Ai sensi dell'art. 5 comma VI della L. n. 898/1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. Questo è quanto stabilito dalle Sezioni unite in relazione alla questione della determinazione dell'assegno di divorzio, dopo che la sentenza della Prima sezione ("Grilli" n. 11504/2017) aveva archiviato quel criterio del tenore di vita cui adeguare l'importo dell'assegno che, per 27 anni, era stato considerato dagli stessi giudici il riferimento principale. Per i giudici di legittimità è opportuno riconoscere l'apporto dato alla vita familiare dal coniuge economicamente più debole e il giudice dovrà procedere, in primo luogo, all'accertamento dello squilibrio determinato dal divorzio;
per poi verificare l'adeguatezza dei mezzi, che dovrà essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche “in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte”. In altri termini, l'assegno di divorzio va ad oggi calcolato in base ad un criterio cd.
“composito”, che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico- patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto. Ciò in conformità all'art. 5 comma VI della Legge n. 898/1970 (Legge sul divorzio) ai sensi del quale: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. Dovendosi applicare tutti i su esposti principi di diritto (rimarcandosi la funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno divorzile), al caso in esame, deve riconoscersi il diritto della alla corresponsione di un assegno divorzile in suo favore in misura CP_1 pari ad € 1.000,00, sussistendo esigenze sia di tipo assistenziale che di tipo perequativo tali da giustificarne il suo diritto.
Nella fattispecie de qua, risulta evidente come la non abbia mezzi adeguati (ossia, CP_1 idonei a renderla economicamente autosufficiente) e comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive” ex art. 5 comma VI L. 898/1970, essendo quasi settantenne e non avendo costei mai lavorato;
ella, invero, come emerso dagli accertamenti reddituali in atti risulta sostanzialmente priva di redditi da lavoro o da fabbricati. Invero, dai predetti accertamenti reddituali e patrimoniali espletati dal
Nucleo Regionale di P.T. della Guardia di Finanza di Bari, è venuto fuori che la risulta CP_1 intestataria di un conto corrente acceso presso l'Istituto di credito Intesa San Paolo S.p.A le cui movimentazioni sono caratterizzate tutte da bassi importi con la sola eccezione degli accrediti dell'importo di 1.000,00 euro che il effettua mensilmente in suo favore a titolo di Parte_1 mantenimento.
Quanto al versante perequativo-compensativo, nel corso del presente procedimento è emerso per non contestazione, che nel corso della vita familiare la resistente si è integralmente dedicata alla cura della famiglia e del figlio CO. Altresì, dall'escussione dei testi, e del Testimone_1 nipote (i quali, benché, rispettivamente sorella e nipote della resistente, hanno reso dichiarazioni del tutto prive di elementi che possano minarne l'attendibilità oggettiva), è emerso che la stessa ha apportato un contributo economico al benessere familiare, grazie alla vendita dei beni immobili a lei donati dai genitori e dallo zio contributo, questo, di cui lo stesso ha Persona_1 Parte_1 beneficiato nel corso dell'unione coniugale.
Inoltre, operandosi una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, devesi rilevare che il è percettore di una pensione di vecchiaia di oltre 2.000,00 euro Parte_1 per 14 mensilità, come da lui stesso dichiarato in sede di interrogatorio formale, ed è proprietario di un complesso immobiliare comprendente un appartamento di 3 vani, un garage ed una cantina, per cui paga una rata mensile di mutuo di circa 700,00 euro, nonché un locale commerciale.
A ciò si aggiunga che, benché l'odierno ricorrente risulti gravato dal pagamento di una rata di mutuo, non ha in alcun modo provato la sua difficoltà al versamento dell'assegno – che peraltro ha sempre versato con regolarità – ne ha addotto motivi nuovi o un peggioramento della sua situazione reddituale che giustificherebbe una riduzione nell'entità.
Pertanto, in sintesi, dal complesso degli elementi emersi può ricavarsi che la CP_1 attualmente quasi settantenne, è priva di mezzi adeguati ed ha esigenze di tipo assistenziale e perequativo che giustificano un contributo al suo mantenimento, ciò finanche in virtù della patologia da cui è affetta che la costringe a controlli periodici e costanti;
ella ha pertanto diritto a vedersi riconosciuto un assegno divorzile che, in ragione dei redditi dell'obbligato e avendo riguardo alla durata dell'unione coniugale – protrattasi per oltre 30 anni - non può che confermarsi nella misura di € 1.000,00 mensili, oltre all'aggiornamento annuale Istat, non essendo emersi elementi sopravvenuti che inducano a ritenere che detto importo non sia congruo rispetto alla capacità economica dell'obbligato. Il Collegio ritiene tale importo idoneo a consentire all'interessata di condurre un'esistenza dignitosa anche a seguito della cessazione della vita coniugale, non disponendo costei di mezzi adeguati a renderla autosufficiente economicamente, pur considerando che la stessa non sopporta esborsi locativi.
In ordine all'obbligo di contribuzione in favore del figlio CO, l'età anagrafica, nonché l'indipendenza economica dello stesso raggiunta – circostanza incontestata tra le parti - fa venir meno l'obbligo contributivo posto in capo al . Parte_1 Le spese di giudizio, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in omaggio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, vengono poste a carico del ricorrente in Parte_1 ossequio al principio di causalità.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto da , con ricorso Parte_1 depositato in data 14.04.2016, nei confronti di così provvede: CP_1 DISPONE a carico di l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese la Parte_1 somma di € 1.000,00, (oltre aggiornamenti annuali Istat maturati e maturandi) a titolo di assegno divorzile in favore della CP_1 REVOCA ogni obbligo di contribuzione paterna al mantenimento del figlio CO;
CONDANNA, secondo causalità-soccombenza, il ricorrente al rimborso delle Parte_1 spese del procedimento, che si liquidano in complessive € 5.331,20, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% dei compensi, IVA e CNPA, come per legge. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, in data 15 aprile 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente Dr. Giuseppe Disabato