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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 24/09/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 315/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 315/2023 R.G. avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Parte_1 C.F._1
Liverani presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Faenza Corso Garibaldi n. 85, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
CF ), residente a [...] C.F._2
13
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per “-“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ravenna, ogni contraria istanza, deduzione Parte_1 edeccezione disattesa e rigettata:
- Dichiarare la separazione personale tra i coniugi ed con addebito a Parte_1 CP_1 carico del marito;
pagina 1 di 6 - Assegnare la casa coniugale alla sig.ra ove vi abiterà con il figlio maggiorenne ma Parte_1 non autosufficiente;
Persona_1
- Disporre che il sig. versi alla moglie , quale contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente la somma mensile pari ad euro Per_1
200,00, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio;
- Disporre che oltre all'assegno mensile di mantenimento per il figlio il sig. versi alla CP_1 moglie altresì il 50% delle spese straordinarie nel rispetto del Protocollo concordato fra il Tribunale di Ravenna ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna in data 16.07.2015;
- Disporre che il sig. versi alla moglie , quale contributo al suo Controparte_1 Parte_1 personale mantenimento, la somma mensile pari ad euro 400,00, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre agli accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.02.2023 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dal coniuge con il quale contrasse matrimonio in Marocco, l'8.04.1977, Controparte_1 non risultante trascritto in Italia, con addebito al marito ed alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacquero sette figli tutti ad oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti, eccetto . Per_1
All'esito dell'udienza presidenziale, a cui è comparsa la sola parte ricorrente, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è, quindi, intervenuto il P.M.
e, successivamente, la parte ricorrente ha depositato una memoria integrativa.
Dichiarata la contumacia del resistente, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., escusso il teste ammesso ed acquisita documentazione varia, all'udienza cartolare del 29.05.25 la parte ricorrente ha precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
Va preliminarmente affermata l'efficacia del matrimonio contratto fra le parti all'estero e non trascritto nei registri dello stato civile in Italia, in ragione del pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr., tra altre, Tribunale Rovereto sez. I, 25/02/2022, n.42, in De Jure, Banche dati editoriali GFL), da cui non v'è ragione per discostarsi, secondo cui la mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto, fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro pagina 2 di 6 paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile.
Sempre in via preliminare va affermata, in presenza di elementi di estraneità nella fattispecie sub iudice
(cittadinanza straniera di entrambi i coniugi e celebrazione del matrimonio all'estero), la sussistenza della giurisdizione del Tribunale adito in relazione alla domanda di separazione giudiziale avanzata dalla moglie, in virtù dell'art. 3 Regolamento CE n. 2201/2003, per essere l'ultima residenza abituale dei coniugi sita in Solarolo (RA), Via Resistenza n. 13, dove ancora la moglie risiede.
In relazione poi alla domanda di mantenimento del coniuge, la giurisdizione di questo Tribunale si fonda sull'art. 3 del reg. n. 4/2009, lett. b), per essere il creditore residente abitualmente all'interno del circondario di questo Tribunale.
In merito alla legge applicabile alle predette domande, poi, deve osservarsi che per la domanda di separazione giudiziale, con addebito al marito, in virtù dell'art. 8, lett. d), del reg. UE 1259/2010, trova applicazione la legislazione italiana, quale legge dello Stato in cui, in ogni caso, è stata adita l'autorità giurisdizionale.
In relazione alla domanda di mantenimento del coniuge trova ancora applicazione la legge italiana, in virtù dell'art. 3 del reg. 4/2009, per essere la legge dello Stato in cui il creditore risiede abitualmente.
Ciò premesso, le circostanze dedotte dalla parte ricorrente, in particolare con riferimento alle violenze subite ad opera del marito e l'insistenza nella domanda di separazione consentono d'inferire la sopravvenienza dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi. Sulle conformi conclusioni del P.M. va, quindi, dichiarata la separazione personale fra i coniugi ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c., per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza.
Circa la domanda di addebito della separazione al resistente proposta dalla parte ricorrente va premesso, in diritto, che grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. ord. n.
16691/2020). Non è, dunque, sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c., ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr., tra altre, in motivazione, Cass. ord. n. 14414/2016).
E tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità dal quale non v'è ragione per discostarsi, le violenze inferte al coniuge costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico pagina 3 di 6 episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. n.7388/2017;
Cass. n.3925/2018). Anche un unico episodio, dunque, integra un comportamento idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona
(Cass. n.433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l'efficienza causale
(cfr., in tali complessivi termini, Cass. ord. n. 27324/2022).
Nel caso di specie è stato condannato, con sentenza n. 455/25, depositata il 3.04.25, Controparte_1 alla pena di 2 anni di reclusione per il reato p. e p. dall'art. 572. cp, per aver maltrattato la moglie, dal
2017, con atti lesivi della di lei integrità fisica e morale, nonché esponendola a continue vessazioni fisiche e verbali instaurando ai suoi danni un regime di vessatoria prevaricazione.
Gli episodi di violenza accertati in sede penale – sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, ma anche in ragione delle dichiarazioni dei testi e , figli della Persona_1 Testimone_1 vittima – sono stati provati anche nel presente giudizio mediante l'escussione della testimone
[...]
della cui attendibilità il Tribunale non ha ragioni per dubitare. Testimone_1
Tale testimone ha, infatti, narrato (cfr. verbale d'udienza), per quanto qui interessa, che, abitando con i genitori, ha potuto constatare il comportamento di suo padre verso sua madre ed in particolare che a volte le metteva le mani addosso e che lei a volte è dovuta intervenire in difesa di sua madre ma che il padre la allontanava dicendole che lo doveva lasciar fare;
la minacciava altresì di morte dicendole che le avrebbe rovinato la vita e che l'avrebbe resa disabile.
Con riguardo allo specifico episodio di violenza del 29.06.22 la teste ha riferito che non era presente e che le è stato riferito da sua madre ed ha detto di avere visto personalmente in casa, nella camera del padre, il coltello con cui lo stesso aveva minacciato la madre.
Con riguardo allo specifico episodio di violenza del 1.10.23 la teste ha riportato di avere udito le minacce di suo padre e di averlo visto tirare la madre e farla cadere a terra intimandole di firmare il divorzio.
Il Collegio osserva, quindi, che giusta l'orientamento giurisprudenziale sopra riportato le accertate violenze inferte alla moglie da parte del marito comportano l'addebito della separazione a questi, costituendo quelle violenze comportamenti idonei a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia.
pagina 4 di 6 Quanto ai sette figli della coppia gli stessi risultano tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti pertanto il Collegio non è tenuto a pronunciarsi sul mantenimento degli stessi.
In comparsa conclusionale infatti la ricorrente ha dato atto come anche i due figli con la stessa conviventi, e , allo stato svolgano attività lavorativa. Tes_1 Per_1
Con riferimento alla domanda di assegnazione della casa familiare non essendosi in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente il Collegio non è tenuto a pronunciarsi sulla istanza essendo nel caso di specie applicabili le norme ordinarie in materia di proprietà o locazione.
Nel caso di specie con riguardo alla domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente si osserva per quanto concerne le condizioni economiche e patrimoniali dell'odierno resistente rimasto contumace nel presente giudizio, che questi, già dipendente della società , risulta all'attualità pensionato CP_2 percependo a tale titolo la somma mensile di € 1.473,68 (cfr estratto conto allegato alla comparsa conclusionale).
Quanto, invece, alle condizioni economiche e patrimoniali della ricorrente si osserva come la stessa di anni 65 non abbia mai lavorato per volere del marito né conosca la lingua italiana.
Circa la domanda dell'assegno di mantenimento avanzata dalla parte ricorrente in suo favore è noto che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. sent. n. 12196/2017).
Nel caso di specie la parte ricorrente ha provato in via presuntiva che l'assenza totale di redditi personali sia tale da non consentirle di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
La domanda va, pertanto, accolta ponendo a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese assegno di € 400,00 annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente contumace e vengono liquidate in base al D.M.
n. 55/2014 (scaglione indeterminabile complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa e rigettata ogni contraria istanza e domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 315/2023 R.G., così provvede:
pagina 5 di 6 a) pronuncia la separazione personale di e avendo i coniugi Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Marocco l'8.04.1977, non risultante trascritto in Italia, con addebito al marito;
e) pone a carico di l'obbligo di versare a assegno di Controparte_1 Parte_1 mantenimento, entro il giorno 5 del mese, di € 400,00, rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT;
f) condanna a rifondere in favore di le spese di lite che liquida in Controparte_1 Parte_1 euro 3.809,00 per onorario, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, se dovuta.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 196/2003.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 315/2023 R.G. avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Parte_1 C.F._1
Liverani presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Faenza Corso Garibaldi n. 85, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
CF ), residente a [...] C.F._2
13
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per “-“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ravenna, ogni contraria istanza, deduzione Parte_1 edeccezione disattesa e rigettata:
- Dichiarare la separazione personale tra i coniugi ed con addebito a Parte_1 CP_1 carico del marito;
pagina 1 di 6 - Assegnare la casa coniugale alla sig.ra ove vi abiterà con il figlio maggiorenne ma Parte_1 non autosufficiente;
Persona_1
- Disporre che il sig. versi alla moglie , quale contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente la somma mensile pari ad euro Per_1
200,00, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio;
- Disporre che oltre all'assegno mensile di mantenimento per il figlio il sig. versi alla CP_1 moglie altresì il 50% delle spese straordinarie nel rispetto del Protocollo concordato fra il Tribunale di Ravenna ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna in data 16.07.2015;
- Disporre che il sig. versi alla moglie , quale contributo al suo Controparte_1 Parte_1 personale mantenimento, la somma mensile pari ad euro 400,00, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre agli accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.02.2023 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dal coniuge con il quale contrasse matrimonio in Marocco, l'8.04.1977, Controparte_1 non risultante trascritto in Italia, con addebito al marito ed alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacquero sette figli tutti ad oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti, eccetto . Per_1
All'esito dell'udienza presidenziale, a cui è comparsa la sola parte ricorrente, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è, quindi, intervenuto il P.M.
e, successivamente, la parte ricorrente ha depositato una memoria integrativa.
Dichiarata la contumacia del resistente, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., escusso il teste ammesso ed acquisita documentazione varia, all'udienza cartolare del 29.05.25 la parte ricorrente ha precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
Va preliminarmente affermata l'efficacia del matrimonio contratto fra le parti all'estero e non trascritto nei registri dello stato civile in Italia, in ragione del pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr., tra altre, Tribunale Rovereto sez. I, 25/02/2022, n.42, in De Jure, Banche dati editoriali GFL), da cui non v'è ragione per discostarsi, secondo cui la mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto, fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro pagina 2 di 6 paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile.
Sempre in via preliminare va affermata, in presenza di elementi di estraneità nella fattispecie sub iudice
(cittadinanza straniera di entrambi i coniugi e celebrazione del matrimonio all'estero), la sussistenza della giurisdizione del Tribunale adito in relazione alla domanda di separazione giudiziale avanzata dalla moglie, in virtù dell'art. 3 Regolamento CE n. 2201/2003, per essere l'ultima residenza abituale dei coniugi sita in Solarolo (RA), Via Resistenza n. 13, dove ancora la moglie risiede.
In relazione poi alla domanda di mantenimento del coniuge, la giurisdizione di questo Tribunale si fonda sull'art. 3 del reg. n. 4/2009, lett. b), per essere il creditore residente abitualmente all'interno del circondario di questo Tribunale.
In merito alla legge applicabile alle predette domande, poi, deve osservarsi che per la domanda di separazione giudiziale, con addebito al marito, in virtù dell'art. 8, lett. d), del reg. UE 1259/2010, trova applicazione la legislazione italiana, quale legge dello Stato in cui, in ogni caso, è stata adita l'autorità giurisdizionale.
In relazione alla domanda di mantenimento del coniuge trova ancora applicazione la legge italiana, in virtù dell'art. 3 del reg. 4/2009, per essere la legge dello Stato in cui il creditore risiede abitualmente.
Ciò premesso, le circostanze dedotte dalla parte ricorrente, in particolare con riferimento alle violenze subite ad opera del marito e l'insistenza nella domanda di separazione consentono d'inferire la sopravvenienza dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi. Sulle conformi conclusioni del P.M. va, quindi, dichiarata la separazione personale fra i coniugi ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c., per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza.
Circa la domanda di addebito della separazione al resistente proposta dalla parte ricorrente va premesso, in diritto, che grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. ord. n.
16691/2020). Non è, dunque, sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c., ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr., tra altre, in motivazione, Cass. ord. n. 14414/2016).
E tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità dal quale non v'è ragione per discostarsi, le violenze inferte al coniuge costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico pagina 3 di 6 episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. n.7388/2017;
Cass. n.3925/2018). Anche un unico episodio, dunque, integra un comportamento idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona
(Cass. n.433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l'efficienza causale
(cfr., in tali complessivi termini, Cass. ord. n. 27324/2022).
Nel caso di specie è stato condannato, con sentenza n. 455/25, depositata il 3.04.25, Controparte_1 alla pena di 2 anni di reclusione per il reato p. e p. dall'art. 572. cp, per aver maltrattato la moglie, dal
2017, con atti lesivi della di lei integrità fisica e morale, nonché esponendola a continue vessazioni fisiche e verbali instaurando ai suoi danni un regime di vessatoria prevaricazione.
Gli episodi di violenza accertati in sede penale – sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, ma anche in ragione delle dichiarazioni dei testi e , figli della Persona_1 Testimone_1 vittima – sono stati provati anche nel presente giudizio mediante l'escussione della testimone
[...]
della cui attendibilità il Tribunale non ha ragioni per dubitare. Testimone_1
Tale testimone ha, infatti, narrato (cfr. verbale d'udienza), per quanto qui interessa, che, abitando con i genitori, ha potuto constatare il comportamento di suo padre verso sua madre ed in particolare che a volte le metteva le mani addosso e che lei a volte è dovuta intervenire in difesa di sua madre ma che il padre la allontanava dicendole che lo doveva lasciar fare;
la minacciava altresì di morte dicendole che le avrebbe rovinato la vita e che l'avrebbe resa disabile.
Con riguardo allo specifico episodio di violenza del 29.06.22 la teste ha riferito che non era presente e che le è stato riferito da sua madre ed ha detto di avere visto personalmente in casa, nella camera del padre, il coltello con cui lo stesso aveva minacciato la madre.
Con riguardo allo specifico episodio di violenza del 1.10.23 la teste ha riportato di avere udito le minacce di suo padre e di averlo visto tirare la madre e farla cadere a terra intimandole di firmare il divorzio.
Il Collegio osserva, quindi, che giusta l'orientamento giurisprudenziale sopra riportato le accertate violenze inferte alla moglie da parte del marito comportano l'addebito della separazione a questi, costituendo quelle violenze comportamenti idonei a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia.
pagina 4 di 6 Quanto ai sette figli della coppia gli stessi risultano tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti pertanto il Collegio non è tenuto a pronunciarsi sul mantenimento degli stessi.
In comparsa conclusionale infatti la ricorrente ha dato atto come anche i due figli con la stessa conviventi, e , allo stato svolgano attività lavorativa. Tes_1 Per_1
Con riferimento alla domanda di assegnazione della casa familiare non essendosi in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente il Collegio non è tenuto a pronunciarsi sulla istanza essendo nel caso di specie applicabili le norme ordinarie in materia di proprietà o locazione.
Nel caso di specie con riguardo alla domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente si osserva per quanto concerne le condizioni economiche e patrimoniali dell'odierno resistente rimasto contumace nel presente giudizio, che questi, già dipendente della società , risulta all'attualità pensionato CP_2 percependo a tale titolo la somma mensile di € 1.473,68 (cfr estratto conto allegato alla comparsa conclusionale).
Quanto, invece, alle condizioni economiche e patrimoniali della ricorrente si osserva come la stessa di anni 65 non abbia mai lavorato per volere del marito né conosca la lingua italiana.
Circa la domanda dell'assegno di mantenimento avanzata dalla parte ricorrente in suo favore è noto che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. sent. n. 12196/2017).
Nel caso di specie la parte ricorrente ha provato in via presuntiva che l'assenza totale di redditi personali sia tale da non consentirle di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
La domanda va, pertanto, accolta ponendo a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese assegno di € 400,00 annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente contumace e vengono liquidate in base al D.M.
n. 55/2014 (scaglione indeterminabile complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa e rigettata ogni contraria istanza e domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 315/2023 R.G., così provvede:
pagina 5 di 6 a) pronuncia la separazione personale di e avendo i coniugi Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Marocco l'8.04.1977, non risultante trascritto in Italia, con addebito al marito;
e) pone a carico di l'obbligo di versare a assegno di Controparte_1 Parte_1 mantenimento, entro il giorno 5 del mese, di € 400,00, rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT;
f) condanna a rifondere in favore di le spese di lite che liquida in Controparte_1 Parte_1 euro 3.809,00 per onorario, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, se dovuta.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 196/2003.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini
pagina 6 di 6