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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 7394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7394 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
RGN. 30682 del 2024;
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte 1
ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to F. Costantini
CP 1 in persona del legale rappresentante, convenuta, contumace
Controparte_2 in persona del legale rappresentante, terza chiamata, assente all'udienza del 24 giugno 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Condanna la CP_1 a pagare in favore di parte ricorrente, a titolo di contribuzione fondo complementare Fondo
Pensione San Paolo, periodo 1.9.11 2.10.23, la somma di €
-
21.652,44, oltre rivalutazione e interessi;
al pagamento delle spese di lite Condanna la CP 1 che si liquidano in € 2.000,00, oltre spese, iva e cpa, con distrazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiede al datore di lavoro convenuto il pagamento della contribuzione relativa al fondo di pensione complementare Fondo Pensione CP 2 per il periodo 1.9.11 – 2.10.23.
Il rapporto di lavoro tra le parti e l'adesione del lavoratore al fondo complementare risultano dagli atti (v. docc. 1 e 2 fascicolo parte ricorrente).
Per il periodo oggetto del presente giudizio ossia 1.9.11 – 2.10.23, la contribuzione dovuta e non versata al Fondo, secondo il calcolo operato dalla parte ricorrente, che per i documenti sui quali si è basato e il metodo usato risulta privo di vizi (v. docc. 3, 4 e 5 fascicolo parte ricorrente), è pari a € 21.652,44, oltre interessi e rivalutazione (v. doc. 5 fascicolo parte ricorrente).
La parte ricorrente è legittimata attiva nel proporre la domanda di regolarizzazione contributiva, in quanto, in conseguenza dell'omesso versamento dei contributi e della mancata regolarizzazione della propria posizione previdenziale, subisce un concreto pregiudizio essendo sottratta la previdenza completare alla garanzia dell'automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 cod. civ.; sicché, al momento della maturazione del diritto, otterrebbe, da parte del
Fondo complementare, l'erogazione di prestazioni non corrispondenti a quanto trattenuto dal datore di lavoro sulla propria retribuzione diretta o differita (T.F.R.).
Quanto all'ulteriore domanda di risarcimento danni, da liquidarsi in via equitativa, da irregolarità contributiva e incapienza contributiva, trattandosi di circostanze non provate allo stato, deve essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della secondo la generale regola della soccombenza (art.CP_1 91, c.p.c.), con distrazione.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 24 giugno 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte 1
ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to F. Costantini
CP 1 in persona del legale rappresentante, convenuta, contumace
Controparte_2 in persona del legale rappresentante, terza chiamata, assente all'udienza del 24 giugno 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Condanna la CP_1 a pagare in favore di parte ricorrente, a titolo di contribuzione fondo complementare Fondo
Pensione San Paolo, periodo 1.9.11 2.10.23, la somma di €
-
21.652,44, oltre rivalutazione e interessi;
al pagamento delle spese di lite Condanna la CP 1 che si liquidano in € 2.000,00, oltre spese, iva e cpa, con distrazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiede al datore di lavoro convenuto il pagamento della contribuzione relativa al fondo di pensione complementare Fondo Pensione CP 2 per il periodo 1.9.11 – 2.10.23.
Il rapporto di lavoro tra le parti e l'adesione del lavoratore al fondo complementare risultano dagli atti (v. docc. 1 e 2 fascicolo parte ricorrente).
Per il periodo oggetto del presente giudizio ossia 1.9.11 – 2.10.23, la contribuzione dovuta e non versata al Fondo, secondo il calcolo operato dalla parte ricorrente, che per i documenti sui quali si è basato e il metodo usato risulta privo di vizi (v. docc. 3, 4 e 5 fascicolo parte ricorrente), è pari a € 21.652,44, oltre interessi e rivalutazione (v. doc. 5 fascicolo parte ricorrente).
La parte ricorrente è legittimata attiva nel proporre la domanda di regolarizzazione contributiva, in quanto, in conseguenza dell'omesso versamento dei contributi e della mancata regolarizzazione della propria posizione previdenziale, subisce un concreto pregiudizio essendo sottratta la previdenza completare alla garanzia dell'automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 cod. civ.; sicché, al momento della maturazione del diritto, otterrebbe, da parte del
Fondo complementare, l'erogazione di prestazioni non corrispondenti a quanto trattenuto dal datore di lavoro sulla propria retribuzione diretta o differita (T.F.R.).
Quanto all'ulteriore domanda di risarcimento danni, da liquidarsi in via equitativa, da irregolarità contributiva e incapienza contributiva, trattandosi di circostanze non provate allo stato, deve essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della secondo la generale regola della soccombenza (art.CP_1 91, c.p.c.), con distrazione.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 24 giugno 2025. Il Giudice del Lavoro