Ordinanza collegiale 31 marzo 2026
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 12/05/2026, n. 3000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3000 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03000/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06435/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6435 del 2025, proposto da
UI RI, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Luigi Branco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto di Istruzione Superiore Polispecialistico Itc Iter Ipc Itt “San Paolo” di Sorrento, Istituto di Istruzione Superiore Polispecialistico “EN RR” di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’accertamento
del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso in data 30.09.2025;
e per la condanna delle Amministrazioni resistenti all'esibizione ed al rilascio di tutti gli atti e documenti, richiesti con la predetta istanza di accesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Istituto Superiore " EN RR " di Castellammare di Stabia e dell’Istituto Superiore Polispecialistico " San Paolo " di Sorrento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 la dott.ssa GE Lo AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
Rilevato che:
- la ricorrente riferisce di essere “ docente precaria di scuola secondaria di II grado ”, di aver prestato servizio, con incarico di supplenza a tempo determinato, per la classe di concorso AD (sostegno nella scuola secondaria di II grado) e di aver formulato, in data 30 settembre 2025, istanza di accesso documentale, ex art. 22 e ss. della legge 241/90;
-in tale istanza, l’interessata esponeva la finalità dell’esigenza conoscitiva, rappresentando l’intenzione di agire in giudizio dinanzi al giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro, al fine di rivendicare il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute, per i periodi indicati nella medesima istanza;
-tale unica domanda di accesso è stata indirizzata a plurimi Istituti scolastici, presso i quali, nelle diverse annualità, aveva prestato servizio e, mentre alcuni di essi hanno riscontrato la domanda rilasciando copia dei documenti, altri invece, come quelli intimati in questo giudizio, sono rimasti inerti;
Osservato che, con ordinanza collegiale del 4 marzo 2026, n. 2169, sono stati chiesti chiarimenti in merito all’eventuale successivo riscontro, in costanza di giudizio, alla richiesta di accesso, da parte degli Istituti intimati, e parte ricorrente ha depositato analitica memoria in data 8 aprile 2026, ricostruendo il flusso procedimentale e allegando anche i relativi documenti;
Ritenuto, preliminarmente, che:
- deve essere disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione resistente, dovendosi escludere che l’istanza di accesso agli atti amministrativi involva profili attinenti al rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 63 del d.lgs. m. 165/2001; ciò in quanto, il presente giudizio, infatti, non ha ad oggetto la rivendicazione di diritti derivanti dal rapporto di lavoro della ricorrente, cui invece è funzionale l’interesse conoscitivo oggetto di odierno esame, bensì la legittimità del diniego tacito, serbato dagli Istituti scolastici, materia che appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133 comma 1, lett. a), n. 6 c.p.a.
- come peraltro rappresentato da parte ricorrente, deve ritenersi superata anche la questione, sottoposta al contraddittorio delle parti, circa la natura cumulativa del ricorso, poiché le istituzioni scolastiche si configurano come articolazioni periferiche del Ministero, quale unico datore di lavoro, e l’istanza di accesso -unitaria anche sotto il profilo documentale- è stata solo indirizzata a tali Istituti, poiché essi materialmente detengono i documenti di interesse (cfr., in questo senso, Cass. Civ., Sez. lav., n. 6372/2011, ma anche Cass. Civ., Sez. lav., n. 20521/2008, per cui: “ anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore (nella specie, un istituto tecnico industriale) - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del D.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa ”; cfr, anche Cons. Stato, Sez., VI, 20 marzo 2018, n. 1769, quanto al difetto di legittimazione attiva degli Istituti scolastici nei giudizi introdotti avverso il Ministero, proprio in ragione del rapporto inter-organico);
Ritenuto, nel merito, che:
- la domanda di accesso sia stata solo in parte soddisfatta, in relazione al riscontro positivo formalizzato solo dall’Istituto Superiore Polispecialistico "San Paolo" di Sorrento, con invio a mezzo pec, in data 26 novembre 2025 (ossia due giorni dopo la notifica del ricorso), del documento relativo al prospetto dei giorni e del calendario regionale, con conseguente parziale cessazione della materia del contendere in parte qua ;
-nella parte in cui la domanda di accesso attiene ai documenti detenuti dall’Istituto Superiore "EN RR" di Castellammare di Stabia, e nonostante la comunicazione inoltrata dal dirigente scolastico all’USR della Campania (dal seguente tenore: “ per mero errore materiale i documenti richiesti dalla suddetta Docente non sono stati trasmessi entro i termini prescritti dalla legge e si dichiara disponibile, fin da subito, a concedere alla richiedente la visione/copia di qualsiasi documento utile e necessario a comprovare la gestione e la fruizione delle ferie nel periodo di servizio presso questo Istituto e per i periodi di competenza suddetti”), il ricorso è invece fondato, essendo l’interesse conoscitivo di parte ricorrente rimasto tuttavia insoddisfatto;
Osservato che:
- come noto, l’art. 22 della legge n. 241/1990 riconosce a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, al fine di tutelare situazioni giuridicamente rilevanti, trattandosi di articolazione di un principio fondamentale dell’attività amministrativa, che garantisce trasparenza e partecipazione (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 25 febbraio 2026, n. 1337);
-la situazione giuridicamente rilevante richiesta ai fini dell’accesso non coincide, pertanto, con la titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo già azionato in giudizio, ma è nozione più ampia, essendo sufficiente che l’istante dimostri un interesse concreto e attuale alla conoscenza dei documenti richiesti; esso, infatti, “ è collegato non già alla dimostrazione di un danno concreto subito o potenziale, ma alla presenza di un interesse giuridicamente rilevante che possa giustificare la richiesta di ostensione ” (Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2026, n. 1279).
-nell’ipotesi di accesso funzionale all’esercizio di difesa, l’Amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza di un nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e le esigenze difensive rappresentate dall’istante, senza tuttavia poter sindacare nel merito le strategie processuali o la fondatezza delle pretese che l’interessato intenda far valere in giudizio, compito che spetta all’autorità giudicante adita (Cons. Stato, Sez. II, 26 settembre 2025, n. 7555); per contro, né la pubblica amministrazione in sede di istanza di accesso, né il giudice amministrativo, adito nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., possono valutare l’effettiva rilevanza o decisività del documento richiesto nell’eventuale e futuro giudizio, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione (cfr. Ad. Plen. n. 4/2021 cit., Cons. Stato, sez. VII, 7 maggio 2024, n. 4095; Cons. Stato, sez. III, 25 ottobre 2024, n. 8558);
Ritenuto che:
- nel caso di specie, tale nesso di strumentalità risulti chiaramente esplicitato dalla ricorrente, la quale ha rappresentato la necessità di acquisire la documentazione in possesso degli Istituti destinatari dell’istanza relativa alla gestione delle ferie, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per agire dinanzi al giudice del lavoro, per la rivendicazione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute;
-non possa condividersi la tesi dell’amministrazione resistente, secondo cui l’istanza sarebbe priva di interesse in quanto la ricorrente sarebbe già a conoscenza dei periodi di servizio prestati e delle ferie eventualmente fruite, poiché la mera conoscenza dei fatti, non equivale alla disponibilità della documentazione amministrativa che li attesta e che proviene dal datore di lavoro, la quale assume rilievo essenziale, sotto il profilo probatorio, ai fini dell’eventuale tutela giurisdizionale;
-in conclusione, l’interesse fatto valere dalla ricorrente sia, nel caso specifico, diretto, concreto e attuale, nonché strumentale alla tutela di una situazione giuridica rilevante, con conseguente illegittimità del silenzio, serbato dalle amministrazioni resistenti sull’istanza di accesso presentata;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada pertanto accolto, nella parte in cui ha ad oggetto il diniego tacito sull’istanza relativa ai documenti attinenti alla gestione delle ferie detenuti dall’Istituto Superiore "EN RR" di Castellammare di Stabia, con conseguente obbligo da parte di tale Istituto di rilasciare copia dei predetti documenti, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione;
Ritenuto che, in relazione alla parziale cessazione della materia del contendere, possano compensarsi le spese di lite per la metà, con condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento della restante metà, come liquidata nel dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
-nella parte in cui ha riguardo ai documenti oggetto di istanza di accesso e detenuti dall’Istituto Superiore "EN RR" di Castellammare di Stabia lo accoglie e condanna tale Istituto al rilascio di copia degli stessi documenti, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisone;
-nella parte in cui ha riguardo ai documenti oggetto di istanza di accesso e detenuti dall’Istituto Superiore Polispecialistico "San Paolo" di Sorrento, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese, complessivamente liquidate in euro 3.000 (tremila/00), per la metà e condanna il Ministero resistente al pagamento della restante metà, liquidata in euro 1.500 (millecinquecento/00), con attribuzione in favore del procuratore distrattario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
GE Lo AP, Consigliere, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| GE Lo AP | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO