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Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 9862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9862 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA L CANCELLIERE ESPERTO Dott.p'ci AB BI sul ricorso proposto da: KI AM, nato in [...] 1'08/04/1997 avverso l'ordinanza del 07/10/2025 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini, il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Brescia, adito dal Pubblico ministero ex art. 310 cod. proc. pen., in riforma dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari de! predetto Tribunale del 15 settembre 2025 1 di rigetto della richiesta di aggravamento della misura cautelare degli arresti Penale Sent. Sez. 3 Num. 9862 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: BATTISTINI MASSIMO Data Udienza: 04/02/2026 domiciliari in atto nei confronti di AM KI, imputato per i reati di cui agli artt. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 629 cod. pen., ha applicato nei confronti del predetto imputato la custodia cautelare in carcere. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AM KI, a mezzo del difensore. 3. Con unico motivo il ricorrente lamenta ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Deduce, in particolare, di voler ricorrere avverso il punto dell'ordinanza con la quale il Tribunale ha inteso sostituire la misura degli arresti donniciliari con la custodia in carcere sulla base della sola violazione occorsa il 10 settembre 2025 presso il suo domicilio;
che l'ordinanza non tiene minimamente conto della carenza del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; che in fase di applicazione della misura tale requisito impone valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative che dovrà essere più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dei fatti;
che tale analisi è stata del tutto omessa;
che nel provvedimento di rigetto dell'istanza di aggravamento il Giudice per le indagini preliminari non aveva ravvisato esigenze cautelari che non fossero già fronteggiate con la custodia cautelare in carcere applicata in separato procedimento;
che trascorso più di un mese dalla violazione della misura cautelare degli arresti domiciliari il Tribunale avrebbe dovuto effettuare uno specifico e ulteriore ragionamento relativo alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale;
che tale valutazione prognostica avrebbe dovuto tenere conto sia della permanenza dello stato di pericolosità personale dell'imputato dal momento della consumazione dei delitto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare,sia dalla presenza di condizioni oggettive ed "esterne", ricavabili da dati ambientali o di contesto, e che il Tribunale ha limitato la propria analisi esclusivamente alla prima delle citate condizioni, omettendo qualsiasi verifica del contesto ambientale di riferimento caratterizzato dall'applicazione della custodia cautelare che, pur in separato procedimento, aveva già completamente neutralizzato la sua capacità di delinquere eludendo il pericolo di future recidive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 9 2. Il Tribunale nell'ordinanza impugnata ha ricostruito la vicenda cautelare del ricorrente e ha, tra l'altro, rilevato che nei confronti dello stesso, imputato per i delitti di cui agli artt. 73 d.P.R. 309 del 1990 e 629 cod. pen., con ordinanza del 14 gennaio 2025, è stata applicata dallo stesso Tribunale, a seguito di appello del Pubblico ministero, la misura cautelare degli arresti donniciliari;
che tale ordinanza è divenuta esecutiva il 2 aprile 2025; che in data 8 aprile 2025 il KI è stato condannato dal Giudice dell'udienza preliminare alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, oltre alla pena pecuniaria;
che in data 10 settembre 2025 il KI è stato arrestato nella flagranza del delitto di detenzione di 45 grammi di cocaina suddivisi in 44 dosi;
che presso l'abitazione ove il KI era ristretto agli arresti domiciliari è stato sorpreso un connazionale del predetto avente pregiudizi di polizia in materia di stupefacenti e sottoposto a misura cautelare del divieto di dimora in Milano e che l'arresto del KI è stato convalidato. Il Tribunale ha, poi, rilevato che il Pubblico ministero ha chiesto l'aggravamento della misura cautelare in atto con quella della custodia cautelare in carcere, che il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta non ravvisando esigenze cautelari che non fossero già state fronteggiate e che il Pubblico ministero ha proposto appello avverso tale decisione. Quindi, il Tribunale, decidendo sull'appello, ha ritenuto irrilevante l'applicazione nei confronti del KI della misura cautelare della custodia in carcere in altro procedimento, stante l'autonomia dei procedimenti, e che la commissione del nuovo reato in materia di stupefacenti e la violazione delle prescrizioni annesse al presidio domiciliare giustificassero l'inasprimento della misura cautelare. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che la detenzione da parte del KI, durante la sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari 'ristretti', di numerose dosi di cocaina e la presenza di soggetto a sua volta sottoposto a misura cautelare deponessero, da un lato, per assoluta indifferenza e insensibilità di AK ai moniti di legge e, dall'altro, per l'inadeguatezza a infrenare il rischio di ricaduta del presidio preventivo disposto nella precedente procedura ex art. 310 cod. proc. pen. Il Tribunale ha, inoltre, rimarcato che il KI è gravato da plurimi precedenti e che, pertanto, unico presidio atto ad arginare le pulsioni criminose dello stesso fosse quello massimo previsto, con conseguente accoglimento del gravame disposto dal Pubblico ministero. Ciò premesso, come correttamente rilevato dal Procuratore generale, le censure difensive, fondate su massime della giurisprudenza di questa Corte che si riferiscono al diverso momento genetico dell'applicazione della misura cautelare, con le quali si è affermato il principio secondo cui, in tale fase, si richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative che tenga conto della distanza temporale dei fatti, non colgono nel segno. Infatti, 3 risulta correttamente ritenuta l'adeguatezza della sola misura cautelare della custodia in carcere sia in ragione della conclamata violazione da parte del ricorrente delle prescrizioni relative alla misura cautelare degli arresti domiciliari, consistita nel far accedere all'abitazione un connazionale gravato da pregiudizi di polizia per reati in materia di stupefacenti e da misura cautelare del divieto di dimora, nonostante il divieto di comunicazione con terzi, sia in considerazione della reiterazione, da parte dello stesso ricorrente, di reato in materia di stupefacenti nel luogo ove era in atto la misura cautelare sicché le doglianze devono ritenersi manifestamente infondate. Analoga conclusione si impone per l'ulteriore rilievo della difesa circa l'omessa considerazione dello stato detentivo in atto nei confronti del ricorrente in altro procedimento. Infatti, per costante giurisprudenza di legittimità "Il preesistente stato di detenzione dell'imputato, a titolo tanto di espiazione quanto di custodia cautelare, non impedisce, sotto il profilo delle esigenze cautelari, l'emissione di un nuovo provvedimento custodiale, atteso che la valutazione delle dette esigenze non può essere legata A.JI hAnD come quello dianzi ipotizzato, sul quale il giudice procedente non può in alcun modo influire (Sez. 1, n. 719 del 06/02/1995; Sasso, Rv. 201119 — 01; Sez. 6, n. 1453 del 19/04/1995, Bonaccorsi, Rv. 202308 -01). 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 04/02/2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini, il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Brescia, adito dal Pubblico ministero ex art. 310 cod. proc. pen., in riforma dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari de! predetto Tribunale del 15 settembre 2025 1 di rigetto della richiesta di aggravamento della misura cautelare degli arresti Penale Sent. Sez. 3 Num. 9862 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: BATTISTINI MASSIMO Data Udienza: 04/02/2026 domiciliari in atto nei confronti di AM KI, imputato per i reati di cui agli artt. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 629 cod. pen., ha applicato nei confronti del predetto imputato la custodia cautelare in carcere. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AM KI, a mezzo del difensore. 3. Con unico motivo il ricorrente lamenta ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Deduce, in particolare, di voler ricorrere avverso il punto dell'ordinanza con la quale il Tribunale ha inteso sostituire la misura degli arresti donniciliari con la custodia in carcere sulla base della sola violazione occorsa il 10 settembre 2025 presso il suo domicilio;
che l'ordinanza non tiene minimamente conto della carenza del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; che in fase di applicazione della misura tale requisito impone valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative che dovrà essere più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dei fatti;
che tale analisi è stata del tutto omessa;
che nel provvedimento di rigetto dell'istanza di aggravamento il Giudice per le indagini preliminari non aveva ravvisato esigenze cautelari che non fossero già fronteggiate con la custodia cautelare in carcere applicata in separato procedimento;
che trascorso più di un mese dalla violazione della misura cautelare degli arresti domiciliari il Tribunale avrebbe dovuto effettuare uno specifico e ulteriore ragionamento relativo alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale;
che tale valutazione prognostica avrebbe dovuto tenere conto sia della permanenza dello stato di pericolosità personale dell'imputato dal momento della consumazione dei delitto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare,sia dalla presenza di condizioni oggettive ed "esterne", ricavabili da dati ambientali o di contesto, e che il Tribunale ha limitato la propria analisi esclusivamente alla prima delle citate condizioni, omettendo qualsiasi verifica del contesto ambientale di riferimento caratterizzato dall'applicazione della custodia cautelare che, pur in separato procedimento, aveva già completamente neutralizzato la sua capacità di delinquere eludendo il pericolo di future recidive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 9 2. Il Tribunale nell'ordinanza impugnata ha ricostruito la vicenda cautelare del ricorrente e ha, tra l'altro, rilevato che nei confronti dello stesso, imputato per i delitti di cui agli artt. 73 d.P.R. 309 del 1990 e 629 cod. pen., con ordinanza del 14 gennaio 2025, è stata applicata dallo stesso Tribunale, a seguito di appello del Pubblico ministero, la misura cautelare degli arresti donniciliari;
che tale ordinanza è divenuta esecutiva il 2 aprile 2025; che in data 8 aprile 2025 il KI è stato condannato dal Giudice dell'udienza preliminare alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, oltre alla pena pecuniaria;
che in data 10 settembre 2025 il KI è stato arrestato nella flagranza del delitto di detenzione di 45 grammi di cocaina suddivisi in 44 dosi;
che presso l'abitazione ove il KI era ristretto agli arresti domiciliari è stato sorpreso un connazionale del predetto avente pregiudizi di polizia in materia di stupefacenti e sottoposto a misura cautelare del divieto di dimora in Milano e che l'arresto del KI è stato convalidato. Il Tribunale ha, poi, rilevato che il Pubblico ministero ha chiesto l'aggravamento della misura cautelare in atto con quella della custodia cautelare in carcere, che il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta non ravvisando esigenze cautelari che non fossero già state fronteggiate e che il Pubblico ministero ha proposto appello avverso tale decisione. Quindi, il Tribunale, decidendo sull'appello, ha ritenuto irrilevante l'applicazione nei confronti del KI della misura cautelare della custodia in carcere in altro procedimento, stante l'autonomia dei procedimenti, e che la commissione del nuovo reato in materia di stupefacenti e la violazione delle prescrizioni annesse al presidio domiciliare giustificassero l'inasprimento della misura cautelare. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che la detenzione da parte del KI, durante la sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari 'ristretti', di numerose dosi di cocaina e la presenza di soggetto a sua volta sottoposto a misura cautelare deponessero, da un lato, per assoluta indifferenza e insensibilità di AK ai moniti di legge e, dall'altro, per l'inadeguatezza a infrenare il rischio di ricaduta del presidio preventivo disposto nella precedente procedura ex art. 310 cod. proc. pen. Il Tribunale ha, inoltre, rimarcato che il KI è gravato da plurimi precedenti e che, pertanto, unico presidio atto ad arginare le pulsioni criminose dello stesso fosse quello massimo previsto, con conseguente accoglimento del gravame disposto dal Pubblico ministero. Ciò premesso, come correttamente rilevato dal Procuratore generale, le censure difensive, fondate su massime della giurisprudenza di questa Corte che si riferiscono al diverso momento genetico dell'applicazione della misura cautelare, con le quali si è affermato il principio secondo cui, in tale fase, si richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative che tenga conto della distanza temporale dei fatti, non colgono nel segno. Infatti, 3 risulta correttamente ritenuta l'adeguatezza della sola misura cautelare della custodia in carcere sia in ragione della conclamata violazione da parte del ricorrente delle prescrizioni relative alla misura cautelare degli arresti domiciliari, consistita nel far accedere all'abitazione un connazionale gravato da pregiudizi di polizia per reati in materia di stupefacenti e da misura cautelare del divieto di dimora, nonostante il divieto di comunicazione con terzi, sia in considerazione della reiterazione, da parte dello stesso ricorrente, di reato in materia di stupefacenti nel luogo ove era in atto la misura cautelare sicché le doglianze devono ritenersi manifestamente infondate. Analoga conclusione si impone per l'ulteriore rilievo della difesa circa l'omessa considerazione dello stato detentivo in atto nei confronti del ricorrente in altro procedimento. Infatti, per costante giurisprudenza di legittimità "Il preesistente stato di detenzione dell'imputato, a titolo tanto di espiazione quanto di custodia cautelare, non impedisce, sotto il profilo delle esigenze cautelari, l'emissione di un nuovo provvedimento custodiale, atteso che la valutazione delle dette esigenze non può essere legata A.JI hAnD come quello dianzi ipotizzato, sul quale il giudice procedente non può in alcun modo influire (Sez. 1, n. 719 del 06/02/1995; Sasso, Rv. 201119 — 01; Sez. 6, n. 1453 del 19/04/1995, Bonaccorsi, Rv. 202308 -01). 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 04/02/2026.