Sentenza 23 aprile 2002
Massime • 1
In tema di esecuzione dell'espulsione dello straniero, disciplinata dall'art. 14 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il diritto, di cui al sesto comma della medesima disposizione, a ricorrere per cassazione avverso il decreto di convalida dell'ordine del Questore di trattenimento dello straniero stesso, presso il centro di permanenza temporanea, è limitato solo alle ragioni riguardanti i presupposti, la durata e il procedimento relativi alla misura del trattenimento nonché a quelle poste alla base dell'altra (e successiva) misura dell'accompagnamento dello straniero alla frontiera, a mezzo della forza pubblica. Pertanto, non sono deducibili da parte del ricorrente ragioni attinenti il provvedimento di espulsione o concernenti il rilascio del permesso di soggiorno.
Commentario • 1
- 1. Extracomunitari e proroga del trattamento presso il centro di permanenza temporaneo (Cass. n. 15223/2013)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 24 giugno 2013
1. Questione L'extracomunitario ricorre per cassazione avverso decreto di proroga del suo trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione emesso de plano dal Giudice di pace di Roma. La Cassazione accoglie il ricorso; ribadendo il principio che al procedimento giurisdizionale di decisione sulla richiesta di proroga del trattenimento dello straniero, già sottoposto a tale misura per il primo segmento temporale previsto dalla legge, devono essere applicate, infatti, le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, che sono previste esplicitamente, ai sensi dell'art 14, comma 4, d.lgs. 25 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/2002, n. 5918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5918 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE V.A. MAGNO - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da: 3 MPR, 2002
RI TO, elettivamente domiciliato in Roma, via Piemonte 39/A, presso l'avv. Edmondo Tomaselli, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
QUESTORE di ROMA
- intimato -
avverso il decreto 20.2.2001 del Tribunale di Roma. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.02.2002 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dado Cafiero che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RI TO, di nazionalità moldava, a seguito di decreto di espulsione 17.2.2001 era sottoposto alla misura del trattenimento provvisorio presso il CPTA di Roma-Ponte Galeria ai sensi dell'art. 14 del D.Leg. 286/98 ed il Questore in data 19.2.2001 richiedeva la convalida della misura. Il Tribunale di Roma - in data 20.2.2001 - interrogava lo straniero e convalidava la misura. Per la cassazione di tale provvedimento l'RI proponeva ricorso con due motivi, notificando l'atto il 27.02.01. L'intimata Amministrazione dell'interno non espletava attività difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non potendo trovare ingresso in questa sede alcuna delle censure nelle quali esso si articola.
Con i due motivi l'RI denunzia violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento che non avrebbe tenuto alcun conto delle ragioni addotte a sostegno della sua permanenza in Italia, limitandosi a registrare la mera carenza di una sua regolarizzazione. La censura è inammissibile sotto entrambi i profili di doglianza che la compongono.
Da un canto, infatti, non può ascriversi ad omessa motivazione del provvedimento la mancata considerazione delle ragioni (ricongiungimento familiare e stabile occupazione lavorativa) di introduzione e permanenza in Italia senza contestualmente specificare le sedi ed i modi nei quali tali neglette ragioni. sarebbero state a quel Giudice palesate: e la carenza di tale precisazione, in violazione del principio di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, induce l'irricevibilità della censura. Dall'altro canto, poi, è del tutto inammissibile che l'espulso adduca, in sede di convalida del trattenimento ex art. 14 D.Leg. 286/98, e quali vizi del provvedimento che alla convalida abbia provveduto, ragioni e doglianze proponibili solo nei confronti del decreto prefettizio di espulsione che l'espulso abbia mancato - come nella specie - di impugnare.
Invero, e come questa Corte ha ripetutamente affermato (ex multis Cass. 9003/00), avverso la convalida sono deducibili solo ragioni afferenti i presupposti della misura di trattenimento, la sua durata, il procedimento che ad essa abbia portato, nonché, alla stregua della condivisibile lettura data della norma dalla Corte Costituzionale nella dec. 105 del 2001, le ragioni poste alla base della misura del successivo accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
Certamente non sono deducibili, come ha fatto l'RI in ricorso, ragioni (il suo stabile inserimento lavorativo in Italia) neanche attinenti il non impugnato provvedimento di espulsione ma, al più, valutabili in sede di rilascio di un permesso di soggiorno 1n sanatoria" alla stregua della vigente normativa secondaria. La assenza di costituzione o difesa dell'intimato dispensa dal regolare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione,
dichiara inammissibile il ricorso
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2002