Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/2002, n. 5918
CASS
Sentenza 23 aprile 2002

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Massime1

In tema di esecuzione dell'espulsione dello straniero, disciplinata dall'art. 14 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il diritto, di cui al sesto comma della medesima disposizione, a ricorrere per cassazione avverso il decreto di convalida dell'ordine del Questore di trattenimento dello straniero stesso, presso il centro di permanenza temporanea, è limitato solo alle ragioni riguardanti i presupposti, la durata e il procedimento relativi alla misura del trattenimento nonché a quelle poste alla base dell'altra (e successiva) misura dell'accompagnamento dello straniero alla frontiera, a mezzo della forza pubblica. Pertanto, non sono deducibili da parte del ricorrente ragioni attinenti il provvedimento di espulsione o concernenti il rilascio del permesso di soggiorno.

Commentario1

  • 1Extracomunitari e proroga del trattamento presso il centro di permanenza temporaneo (Cass. n. 15223/2013)
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 24 giugno 2013

    1. Questione L'extracomunitario ricorre per cassazione avverso decreto di proroga del suo trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione emesso de plano dal Giudice di pace di Roma. La Cassazione accoglie il ricorso; ribadendo il principio che al procedimento giurisdizionale di decisione sulla richiesta di proroga del trattenimento dello straniero, già sottoposto a tale misura per il primo segmento temporale previsto dalla legge, devono essere applicate, infatti, le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, che sono previste esplicitamente, ai sensi dell'art 14, comma 4, d.lgs. 25 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/2002, n. 5918
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5918
Data del deposito : 23 aprile 2002

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