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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 20/05/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. r.g. 113-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Procedure Concorsuali
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Federica Lorenzatti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
(art. 80 CCII)
- Nel procedimento unitario 113-1/ 2024 proposto da Parte_1
(C.F. ) rappresentata e difesa
[...] C.F._1 congiuntamente dagli avv.ti Gesuina Fenudi e Rosa Lauriola in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo;
-letta la istanza di omologa del concordato minore proposto da
[...]
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
- vista la relazione particolareggiata redatta dal Gestore dott. ; Persona_1
-viste le integrazioni depositate dalla ricorrente con nota del 20.12.2024;
Dato atto che:
-con ricorso ex art. 74 CCII la SI.ra ha formulato Parte_1 ai creditori una proposta di concordato minore;
Alla domanda risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76
CCII; la domanda è corredata dalla documentazione di cui agli artt. 39 e 75 CCII vale a dire:
1 a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA)
b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute con indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa;
f) la relazione ex art. 76 CCII, redatta dall'OCC, che contiene: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori.
L'OCC ha, infine, attestato la miglior convenienza del piano concordatario rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 75 CCII;
-sussiste la competenza del Tribunale ex art. 27 comma secondo CCII in quanto la ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario del relativo Tribunale;
-la debitrice è in stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma 1 lett. c) e non è
una consumatrice, posto che i debiti gravanti sulla stessa derivano dall'esercizio di impresa commerciale dalla stessa esercitata;
-la debitrice non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- osservato che le cause del progressivo indebitamento, come emergenti dalla relazione dell'OCC, vanno ricondotte a situazioni c.d. “esogene” indipendenti
2 dal controllo della ricorrente. (Calo di fatturato durante il periodo pandemico imposto anche dalle restrizioni governative che hanno impedito alla ricorrente di recarsi presso le RSA per eseguire le prestazioni nei riguardi delle degenti e progressivo indebitamento della ricorrente).
-richiamato il decreto del 02.01.2025 con cui è stato aperto il concordato e nominato il Commissario Giudiziale, nella persona del Dott. Persona_2
-dato atto che il Commissario, nella propria relazione, ha allegato di aver dato notizia del piano ai creditori ex art. 78 e ss CCII unitamente a tutta la documentazione relativa alla proposta concordataria quale depositata dalla parte ricorrente;
-osservato che:
il Piano proposto a fronte di un debito pari ad Euro € 246.193,13 (passivo emergente a seguito delle precisazioni del credito e sgravio di alcune posizioni debitorie nei riguardi dell'Erario) prevede la realizzazione di un attivo pari a complessivi € 80.198,81 (importo alla data di deposito della relazione del
Commissario), a disposizione della massa dei creditori.
Tali risorse derivano, come ben illustrato nella relazione, dai risparmi a disposizione della SI.ra , dalla quota di Parte_1 comproprietà immobiliare messa a disposizione della procedura, dalla vendita dell'automobile e dai redditi derivanti dalla propria attività di parrucchiera.
Nel ricorso, più nel dettaglio, viene previsto di:
(a) mettere a disposizione € 350,00 mensili per 48 mesi per un totale di €
16.800,00 derivanti dal reddito da lavoro autonomo (ricavato dalla media sul quadriennio 2020-2021-2022-2023) pari ad € 12.231,00 [...] tenuto conto che il marito provvederà, in costanza di piano, interamente alle spese di mantenimento della famiglia [...];
(b)mettere a disposizione della procedura il ricavato dalla cessione della quota di comproprietà, nella misura di ½, dell'immobile sito in Venaria Reale – Via G.
D'Annunzio n. 39. Il valore di tale immobile è stato stimato in € 45.000,00; la somma messa a disposizione dei creditori è pari ad € 22.500,00 corrispondente al valore della quota di comproprietà della ricorrente. La SInora , sorella della ricorrente e titolare della Persona_3
3 restante quote del 50% dell'immobile di cui trattasi, ha presentato una proposta (allegata al ricorso) irrevocabile di acquisto della quota del 50% dell'immobile di cui trattasi, intestata alla ricorrente/debitrice, per il controvalore di € 22.500,00. Tale proposta irrevocabile è vincolata alla condizione sospensiva di omologazione del Concordato Minore ex art. 74 e ss CCII;
(c) vendere l'autovettura, modello Nissan Qashqai, immatricolata nel 2016, targata FD265WP, al valore stimato di € 11.000,00;
(d) mettere a disposizione € 30.027,59 derivanti dalla liquidazione ed estinzione dei rapporti, titoli e polizze intestati alla SInora , fatta Parte_1 eccezione del conto corrente n. C01 00300000254 intrattenuto presso la
Banca di Caraglio che verrà utilizzato per il pagamento delle spese inerenti all'attività d'impresa come precisato dalla ricorrente nel ricorso.
Il piano prevede, invece, l'esclusione della quota di comproprietà della ricorrente di ½ di un'unità immobiliare ubicata nel Comune di Borgaro T.se, Via
Gramsci n. 42 valutata in € 60.000,00 (la restante quota del 50% è intestata all'ex marito della SInora sottoposto alla misura Parte_1 dell'Amministrazione di Sostegno). La quota di pertoccanza dell'immobile di
Borgaro è stata esclusa dal piano in ragione della difficile realizzabilità dell'immobile, il quale è soggetto alla convenzione edilizia stipulata con il
Comune di Borgaro Torinese che prevede dei vincoli in ipotesi di cessione di alloggi e autorimesse successiva alla prima;
nonché tenuto conto che l'ex coniuge della ricorrente è sottoposto alla procedura di Amministrazione di
Sostegno, ragione per cui ogni iniziativa relativa alla vendita del predetto cespite dovrebbe essere sottoposta al Giudice tutelare.
Ciò posto, il piano, in estrema sintesi, prevede:
- il pagamento integrale delle spese di giustizia e in prededuzione relative dalla predisposizione del Concordato Minore;
- il pagamento integrale del privilegio di cui agli art. 2753 c.c/I° - art. 2758
c.c./VII° e art. 2752 c.c./XVIII°;
- il pagamento parziale dei debiti erariali assistiti dal grado 19° nella percentuale del 15,185%;
- alcun pagamento invece è previsto per i crediti privilegiati di grado successivo al 19° e per i creditori chirografari.
4 Per quanto riguarda i cespiti immobiliari messi a disposizione della procedura, come attestato dal Commissario, sarà prevista una procedura competitiva per valutare offerte migliorative rispetto a quella già formalizzata in sede di presentazione del piano.
Particolare ricognizione è stata infine compiuta per alcune posizione debitorie
(ad oggi non scadute) della SI.ra che sono Parte_1 garantite dallo Stato.
Ai fini della determinazione del passivo concordatario, è stato accertato, infatti, il credito della per € 89.665,34, in via Controparte_1 chirografaria, mentre non è stato stanziato alcun fondo con riferimento specifico alla garanzia MCC.
Come è noto, ove le banche o gli Istituti di Credito richiedano ed ottengano il ristoro della garanzia da parte di MCC, quest'ultimo risulterà titolare di un autonomo credito avente natura privilegiata ex art. 9, co. 5, d. lgs. n. 123/1998
(in virtù del quale i predetti crediti sarebbero “preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi”).
Dalla documentazione acclusa al piano vi è evidenza che la Banca CP_2
abbia fornito due operazioni di mutuo medio/lungo termine erogate a
[...] favore della ditta con i seguenti dettagli CP_3 Parte_2
(aggiornati alla data della precisazione ovvero 04/03/2024):
- Mutuo n. 0IC1044274335 erogato in data 08/10/2019 capitale originario pari ad € 45.000,00 – decorrenza ammortamento dal 09/10/2019 al 08/07/2026 – debito residuo € 22.592,07 – rate arretrate alla data del 04/03/2024 €
12.568,06 - garanzia 80% CONFIDARE;
- Mutuo n. 8IC1045558744 erogato in data 08/05/2020 capitale originario pari ad € 24.000,00 – decorrenza ammortamento dal 09/05/2022 al 08/05/2035 – debito residuo € 20.970,78 e rate arretrate per € 1.985,93– garanzia 100%
. In entrambi i casi, trattasi dunque di garanzie non Controparte_4 ancora scadute.
Il Commissario, in via prudenziale, pur trattandosi di debiti non scaduti, ha ritenuto opportuno lo stanziamento di un Fondo rischi a copertura del diritto di
5 surroga degli enti garanti , nei limiti delle risorse finanziarie CP_5
“liberate” (risorse liberate dal passivo inizialmente stimato in termini maggiori come si evince da pagina 19 della relazione del Commissario Giudiziale).
Le risorse messe a disposizione, pari ad € 29.000,00 circa, risultano ampiamente congrue e funzionali all'eventuale soddisfo di una percentuale del credito potenziale MCC.
Dato atto che:
- con decreto del 02.01.2025 è stato aperto il concordato e portato al voto e con relazione depositata in data 25.03.2025 il Commissario ha fatto pervenire gli esiti della votazione nei termini che seguono:
Dichiarazioni di voto pervenute
Creditore Importo Voto Categoria
1 Agenzia Entrate Riscossione 3.113,96 € Favorevole Parte_3
2 Inps 457,75 € Favorevole Parte_3
TOTALE 3.571,71 €
Creditori che non hanno esercitato il diritto di voto
Creditore Importo Voto Categoria
1 COMPASS 1.801,94 € Favorevole Parte_3
2 INTESA SAN PAOLO SPA 89.665,34 € Favorevole Parte_3
TOTALE 91.467,28 €
-osservato, conclusivamente, che la proposta di Concordato Minore risulta approvata dai creditori che complessivamente sono titolari di un importo di crediti € 95.038,99 corrispondente al 100% dei crediti ammessi al voto in applicazione del principio del silenzio-assenso.
-osservato, infine, che non emergono atti a far ritenere che la debitrice abbia compiuto atti in frode ai creditori;
-ritenuto, dunque, che il piano sia fattibile e ammissibile ai sensi dell'art. 77
CCII e la domanda di concordato approvato da tutti i votanti;
ritenuto che
sussistano le condizioni per omologare il piano;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa,
6 OMOLOGA il piano di concordato minore proposto da Parte_1
(C.F. );
[...] C.F._1
CONFERMA il dott. quale commissario nella prefata procedura;
Persona_2
DISPONE la pubblicazione della presente sentenza mediante inserimento nel sito web del Tribunale – area “provvedimenti del Giudice delegato” e nel registro delle Imprese quando il debitore svolga o abbia svolto attività di impresa;
DISPONE, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione presso gli Uffici competenti a cura del Commissario;
DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, ivi comprese le vendite e le cessioni (ove previste nel piano) specificando che le stesse dovranno essere eseguite tramite procedure competitive ai sensi dell'art. 81, comma 1, CCII
DISPONE che il Commissario, anche in fase esecutiva, vigili sull'esatto adempimento del piano concordatario e riferisca, ogni sei mesi, con relazione periodica sullo stato della procedura;
formuli all'occorrenza istanza di autorizzazione allo svincolo di somme e di cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, trascrizione dei pignoramenti, sequestri nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore e, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenti la relazione finale con cui si dia conto che il piano è stato correttamente eseguito e, chieda, altresì all'esito la liquidazione del proprio compenso;
DICHIARA chiusa la procedura ai sensi dell'art. 80 co. 2 CCII
Si comunichi.
Ivrea, 19.05.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Procedure Concorsuali
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Federica Lorenzatti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
(art. 80 CCII)
- Nel procedimento unitario 113-1/ 2024 proposto da Parte_1
(C.F. ) rappresentata e difesa
[...] C.F._1 congiuntamente dagli avv.ti Gesuina Fenudi e Rosa Lauriola in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo;
-letta la istanza di omologa del concordato minore proposto da
[...]
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
- vista la relazione particolareggiata redatta dal Gestore dott. ; Persona_1
-viste le integrazioni depositate dalla ricorrente con nota del 20.12.2024;
Dato atto che:
-con ricorso ex art. 74 CCII la SI.ra ha formulato Parte_1 ai creditori una proposta di concordato minore;
Alla domanda risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76
CCII; la domanda è corredata dalla documentazione di cui agli artt. 39 e 75 CCII vale a dire:
1 a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA)
b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute con indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa;
f) la relazione ex art. 76 CCII, redatta dall'OCC, che contiene: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori.
L'OCC ha, infine, attestato la miglior convenienza del piano concordatario rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 75 CCII;
-sussiste la competenza del Tribunale ex art. 27 comma secondo CCII in quanto la ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario del relativo Tribunale;
-la debitrice è in stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma 1 lett. c) e non è
una consumatrice, posto che i debiti gravanti sulla stessa derivano dall'esercizio di impresa commerciale dalla stessa esercitata;
-la debitrice non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- osservato che le cause del progressivo indebitamento, come emergenti dalla relazione dell'OCC, vanno ricondotte a situazioni c.d. “esogene” indipendenti
2 dal controllo della ricorrente. (Calo di fatturato durante il periodo pandemico imposto anche dalle restrizioni governative che hanno impedito alla ricorrente di recarsi presso le RSA per eseguire le prestazioni nei riguardi delle degenti e progressivo indebitamento della ricorrente).
-richiamato il decreto del 02.01.2025 con cui è stato aperto il concordato e nominato il Commissario Giudiziale, nella persona del Dott. Persona_2
-dato atto che il Commissario, nella propria relazione, ha allegato di aver dato notizia del piano ai creditori ex art. 78 e ss CCII unitamente a tutta la documentazione relativa alla proposta concordataria quale depositata dalla parte ricorrente;
-osservato che:
il Piano proposto a fronte di un debito pari ad Euro € 246.193,13 (passivo emergente a seguito delle precisazioni del credito e sgravio di alcune posizioni debitorie nei riguardi dell'Erario) prevede la realizzazione di un attivo pari a complessivi € 80.198,81 (importo alla data di deposito della relazione del
Commissario), a disposizione della massa dei creditori.
Tali risorse derivano, come ben illustrato nella relazione, dai risparmi a disposizione della SI.ra , dalla quota di Parte_1 comproprietà immobiliare messa a disposizione della procedura, dalla vendita dell'automobile e dai redditi derivanti dalla propria attività di parrucchiera.
Nel ricorso, più nel dettaglio, viene previsto di:
(a) mettere a disposizione € 350,00 mensili per 48 mesi per un totale di €
16.800,00 derivanti dal reddito da lavoro autonomo (ricavato dalla media sul quadriennio 2020-2021-2022-2023) pari ad € 12.231,00 [...] tenuto conto che il marito provvederà, in costanza di piano, interamente alle spese di mantenimento della famiglia [...];
(b)mettere a disposizione della procedura il ricavato dalla cessione della quota di comproprietà, nella misura di ½, dell'immobile sito in Venaria Reale – Via G.
D'Annunzio n. 39. Il valore di tale immobile è stato stimato in € 45.000,00; la somma messa a disposizione dei creditori è pari ad € 22.500,00 corrispondente al valore della quota di comproprietà della ricorrente. La SInora , sorella della ricorrente e titolare della Persona_3
3 restante quote del 50% dell'immobile di cui trattasi, ha presentato una proposta (allegata al ricorso) irrevocabile di acquisto della quota del 50% dell'immobile di cui trattasi, intestata alla ricorrente/debitrice, per il controvalore di € 22.500,00. Tale proposta irrevocabile è vincolata alla condizione sospensiva di omologazione del Concordato Minore ex art. 74 e ss CCII;
(c) vendere l'autovettura, modello Nissan Qashqai, immatricolata nel 2016, targata FD265WP, al valore stimato di € 11.000,00;
(d) mettere a disposizione € 30.027,59 derivanti dalla liquidazione ed estinzione dei rapporti, titoli e polizze intestati alla SInora , fatta Parte_1 eccezione del conto corrente n. C01 00300000254 intrattenuto presso la
Banca di Caraglio che verrà utilizzato per il pagamento delle spese inerenti all'attività d'impresa come precisato dalla ricorrente nel ricorso.
Il piano prevede, invece, l'esclusione della quota di comproprietà della ricorrente di ½ di un'unità immobiliare ubicata nel Comune di Borgaro T.se, Via
Gramsci n. 42 valutata in € 60.000,00 (la restante quota del 50% è intestata all'ex marito della SInora sottoposto alla misura Parte_1 dell'Amministrazione di Sostegno). La quota di pertoccanza dell'immobile di
Borgaro è stata esclusa dal piano in ragione della difficile realizzabilità dell'immobile, il quale è soggetto alla convenzione edilizia stipulata con il
Comune di Borgaro Torinese che prevede dei vincoli in ipotesi di cessione di alloggi e autorimesse successiva alla prima;
nonché tenuto conto che l'ex coniuge della ricorrente è sottoposto alla procedura di Amministrazione di
Sostegno, ragione per cui ogni iniziativa relativa alla vendita del predetto cespite dovrebbe essere sottoposta al Giudice tutelare.
Ciò posto, il piano, in estrema sintesi, prevede:
- il pagamento integrale delle spese di giustizia e in prededuzione relative dalla predisposizione del Concordato Minore;
- il pagamento integrale del privilegio di cui agli art. 2753 c.c/I° - art. 2758
c.c./VII° e art. 2752 c.c./XVIII°;
- il pagamento parziale dei debiti erariali assistiti dal grado 19° nella percentuale del 15,185%;
- alcun pagamento invece è previsto per i crediti privilegiati di grado successivo al 19° e per i creditori chirografari.
4 Per quanto riguarda i cespiti immobiliari messi a disposizione della procedura, come attestato dal Commissario, sarà prevista una procedura competitiva per valutare offerte migliorative rispetto a quella già formalizzata in sede di presentazione del piano.
Particolare ricognizione è stata infine compiuta per alcune posizione debitorie
(ad oggi non scadute) della SI.ra che sono Parte_1 garantite dallo Stato.
Ai fini della determinazione del passivo concordatario, è stato accertato, infatti, il credito della per € 89.665,34, in via Controparte_1 chirografaria, mentre non è stato stanziato alcun fondo con riferimento specifico alla garanzia MCC.
Come è noto, ove le banche o gli Istituti di Credito richiedano ed ottengano il ristoro della garanzia da parte di MCC, quest'ultimo risulterà titolare di un autonomo credito avente natura privilegiata ex art. 9, co. 5, d. lgs. n. 123/1998
(in virtù del quale i predetti crediti sarebbero “preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi”).
Dalla documentazione acclusa al piano vi è evidenza che la Banca CP_2
abbia fornito due operazioni di mutuo medio/lungo termine erogate a
[...] favore della ditta con i seguenti dettagli CP_3 Parte_2
(aggiornati alla data della precisazione ovvero 04/03/2024):
- Mutuo n. 0IC1044274335 erogato in data 08/10/2019 capitale originario pari ad € 45.000,00 – decorrenza ammortamento dal 09/10/2019 al 08/07/2026 – debito residuo € 22.592,07 – rate arretrate alla data del 04/03/2024 €
12.568,06 - garanzia 80% CONFIDARE;
- Mutuo n. 8IC1045558744 erogato in data 08/05/2020 capitale originario pari ad € 24.000,00 – decorrenza ammortamento dal 09/05/2022 al 08/05/2035 – debito residuo € 20.970,78 e rate arretrate per € 1.985,93– garanzia 100%
. In entrambi i casi, trattasi dunque di garanzie non Controparte_4 ancora scadute.
Il Commissario, in via prudenziale, pur trattandosi di debiti non scaduti, ha ritenuto opportuno lo stanziamento di un Fondo rischi a copertura del diritto di
5 surroga degli enti garanti , nei limiti delle risorse finanziarie CP_5
“liberate” (risorse liberate dal passivo inizialmente stimato in termini maggiori come si evince da pagina 19 della relazione del Commissario Giudiziale).
Le risorse messe a disposizione, pari ad € 29.000,00 circa, risultano ampiamente congrue e funzionali all'eventuale soddisfo di una percentuale del credito potenziale MCC.
Dato atto che:
- con decreto del 02.01.2025 è stato aperto il concordato e portato al voto e con relazione depositata in data 25.03.2025 il Commissario ha fatto pervenire gli esiti della votazione nei termini che seguono:
Dichiarazioni di voto pervenute
Creditore Importo Voto Categoria
1 Agenzia Entrate Riscossione 3.113,96 € Favorevole Parte_3
2 Inps 457,75 € Favorevole Parte_3
TOTALE 3.571,71 €
Creditori che non hanno esercitato il diritto di voto
Creditore Importo Voto Categoria
1 COMPASS 1.801,94 € Favorevole Parte_3
2 INTESA SAN PAOLO SPA 89.665,34 € Favorevole Parte_3
TOTALE 91.467,28 €
-osservato, conclusivamente, che la proposta di Concordato Minore risulta approvata dai creditori che complessivamente sono titolari di un importo di crediti € 95.038,99 corrispondente al 100% dei crediti ammessi al voto in applicazione del principio del silenzio-assenso.
-osservato, infine, che non emergono atti a far ritenere che la debitrice abbia compiuto atti in frode ai creditori;
-ritenuto, dunque, che il piano sia fattibile e ammissibile ai sensi dell'art. 77
CCII e la domanda di concordato approvato da tutti i votanti;
ritenuto che
sussistano le condizioni per omologare il piano;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa,
6 OMOLOGA il piano di concordato minore proposto da Parte_1
(C.F. );
[...] C.F._1
CONFERMA il dott. quale commissario nella prefata procedura;
Persona_2
DISPONE la pubblicazione della presente sentenza mediante inserimento nel sito web del Tribunale – area “provvedimenti del Giudice delegato” e nel registro delle Imprese quando il debitore svolga o abbia svolto attività di impresa;
DISPONE, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione presso gli Uffici competenti a cura del Commissario;
DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, ivi comprese le vendite e le cessioni (ove previste nel piano) specificando che le stesse dovranno essere eseguite tramite procedure competitive ai sensi dell'art. 81, comma 1, CCII
DISPONE che il Commissario, anche in fase esecutiva, vigili sull'esatto adempimento del piano concordatario e riferisca, ogni sei mesi, con relazione periodica sullo stato della procedura;
formuli all'occorrenza istanza di autorizzazione allo svincolo di somme e di cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, trascrizione dei pignoramenti, sequestri nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore e, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenti la relazione finale con cui si dia conto che il piano è stato correttamente eseguito e, chieda, altresì all'esito la liquidazione del proprio compenso;
DICHIARA chiusa la procedura ai sensi dell'art. 80 co. 2 CCII
Si comunichi.
Ivrea, 19.05.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)
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