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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/12/2025, n. 2355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2355 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4915/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. UR GG Presidente relatore dr. Michela Benedetta Bordieri Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4915/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIEROTTI Parte_1 C.F._1 ELSA ed elettivamente domiciliato presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAPORITI Controparte_1 C.F._2 MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica condizioni divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) impregiudicati tutti i diritti, le azioni e le eccezioni relative all'obbligazione di pagamento dell'assegno di mantenimento della figlia a carico del Sig. fino a tutto il 14 luglio Per_1 Parte_1 2025, modificare le condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Monza n. 5484/2017 dichiarando cessato, a decorrere dalla data di deposito del ricorso introduttivo, l'obbligo del Sig. di Parte_1 corrispondere alla Sig.ra l'assegno mensile di euro 300,00 (o del maggior importo Controparte_1 derivante dall'intervenuta rivalutazione monetaria) a titolo di contributo al mantenimento della figlia da pagarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche e Per_1 scolastiche, disponendo, per l'effetto, la revoca del contributo al mantenimento a favore della figlia in ragione della sua maggiore età, della sua capacità lavorativa e del venir meno dei presupposti Per_1 per cui era stato concesso.
2) Spese e competenze di giudizio compensate.
pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del giudizio le parti sono addivenute ad un accordo sulla modifica delle condizioni del loro divorzio, pronunciato con sentenza n. 497/18 di questo Tribunale. Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Tribunale in quanto conformi a legge, prevedendo la cessazione dell'obbligo di mantenimento a carico del padre per la figlia Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente. Atteso l'accordo raggiunto, le spese di lite vanno compensate
P.Q.M.
Provvedendo in via definitiva, così dispone:
1) Provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 497/18, come riportato in epigrafe;
2) Compensa le spese del giudizio
Così deciso nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2025
Il Presidente est.
UR GG
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. UR GG Presidente relatore dr. Michela Benedetta Bordieri Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4915/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIEROTTI Parte_1 C.F._1 ELSA ed elettivamente domiciliato presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAPORITI Controparte_1 C.F._2 MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica condizioni divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) impregiudicati tutti i diritti, le azioni e le eccezioni relative all'obbligazione di pagamento dell'assegno di mantenimento della figlia a carico del Sig. fino a tutto il 14 luglio Per_1 Parte_1 2025, modificare le condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Monza n. 5484/2017 dichiarando cessato, a decorrere dalla data di deposito del ricorso introduttivo, l'obbligo del Sig. di Parte_1 corrispondere alla Sig.ra l'assegno mensile di euro 300,00 (o del maggior importo Controparte_1 derivante dall'intervenuta rivalutazione monetaria) a titolo di contributo al mantenimento della figlia da pagarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche e Per_1 scolastiche, disponendo, per l'effetto, la revoca del contributo al mantenimento a favore della figlia in ragione della sua maggiore età, della sua capacità lavorativa e del venir meno dei presupposti Per_1 per cui era stato concesso.
2) Spese e competenze di giudizio compensate.
pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del giudizio le parti sono addivenute ad un accordo sulla modifica delle condizioni del loro divorzio, pronunciato con sentenza n. 497/18 di questo Tribunale. Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Tribunale in quanto conformi a legge, prevedendo la cessazione dell'obbligo di mantenimento a carico del padre per la figlia Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente. Atteso l'accordo raggiunto, le spese di lite vanno compensate
P.Q.M.
Provvedendo in via definitiva, così dispone:
1) Provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 497/18, come riportato in epigrafe;
2) Compensa le spese del giudizio
Così deciso nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2025
Il Presidente est.
UR GG
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