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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 25182/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. ND EL Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. ND SI Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 25182/2024
R.G. instaurato da
( ) con l'avv. MAGLI LUCA ABELE Parte_1 C.F._1
e con l'avv. BONETTI MASCIA KETTY Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto. 2) I coniugi concordano che i figli vengano affidati in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel loro prioritario interesse, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. I coniugi concordano che i figli avranno residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre. 3) La responsabilità genitoriale sui figli verrà quindi esercitata congiuntamente dai genitori per le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto conto altresì delle capacità ed inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione (per
1 tali intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana dei minori), i genitori potranno esercitare disgiuntamente la responsabilità nei rispettivi periodi di convivenza. 4) Il padre potrà frequentare, vedere e tenere con sé i figli liberamente quando lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni dei figli;
dovrà in ogni caso essere garantito il seguente calendario minimo: - a weekend alternati dal venerdì ore 18.00 fino alla domenica sera ore 21.00; - nella settimana in cui il weekend compete al padre anche il mercoledì dalle 18.00 alle 21.00; nel weekend in cui i minori staranno con la madre, il padre potrà tenerli anche il martedì e il giovedì dalle 18 alle
21. Vacanze: Vacanze natalizie e pasquali: ad anni alterni i giorni del 24 e 25 dicembre e 31 dicembre
+ 1 gennaio;
dal 27/12 al 30/12 con un genitore e dal 02/01 al 06/01 con l'altro in modo alternato;
tre giorni durante le vacanze pasquali alternando Pasqua e Pasquetta;
periodo estivo: tre settimane anche non consecutive da giugno a settembre da comunicarsi almeno 3 settimane prima;
ogni altra principale festività dell'anno (1° Novembre, 8 Dicembre, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno e Festività del Patrono) sarà trascorsa dai figli singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, con prevalenza sulla turnazione secondo il calendario sopra riportato, salvo diverso accordo tra i genitori. 5) Il sig. corrisponderà a titolo di concorso nel mantenimento Parte_2 dei figli minori, alla signora , la somma mensile di € 500,00 cadauno e quindi la Parte_1 complessiva somma di € 1.000,00= (mille/00), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, fino alla loro completa indipendenza economica. 6) I coniugi concordano altresì che nell'assegno di mantenimento non sono comprese le seguenti spese che sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta, a mezzo di bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice IBAN dovrà essere indicato nella predetta richiesta: Spese per la salute: - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
IV) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione: - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; Spese per la custodia
2 di prole minorenne o con grave handicap: - spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento: - spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Nel caso di spese eccedenti l'ordinario mantenimento che richiedono il preventivo accordo dei genitori, una volta manifestato il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. 7) Il versamento delle sopra dette somme sia per il mantenimento ordinario che le spese straordinarie dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 1 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate Iban
[...]. 8) Le parti convengono che l'assegno unico per i figli minori spetterà alla sig.ra nella misura del 100% mentre le detrazioni fiscali non ricomprese Parte_1 nell'assegno unico saranno godute al 100% dal sig. . 9) Le parti prestano, infine, sin Parte_2
d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e rinnovo di un documento valido per l'espatrio per loro stessi e per i figli minori. 10) Le parti dichiarano di rinunciare all'audizione dei figli minori, ritenendo che l'accordo di separazione sia conforme alle esigenze dei medesimi. 11) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano a qualsivoglia mantenimento reciproco. 12) La casa coniugale, sita in Orzinuovi (BS) Via Aurelio Griani n. 41, di proprietà esclusiva del sig. viene assegnata al medesimo. Infatti, la sig.ra ha Parte_2 Pt_1
già provveduto a reperire una nuova abitazione sita in Orzinuovi via Bellini n. 19 in cui si è già trasferita a vivere, unitamente ai figli, a decorrere dal mese di dicembre 2024, e avendo già prelevato oltre ai suoi effetti personali, anche i seguenti beni: (i) due tappeti, (ii) lampade, (iii) tavolino. [13)
Le parti, pertanto, concordano che dalla sottoscrizione del presente ricorso la signora , Pt_1
unitamente ai figli, potrà già trasferirsi in altra abitazione ivi trasferendo anche la propria residenza, portando con sé, oltre ai suoi effetti personali, anche i seguenti beni: (i) due tappeti, (ii) lampade,
(iii) tavolino.] 14) I coniugi sono intestatari di due conti correnti separati e rimarranno proprietari esclusivi delle somme ivi depositate. 15) L'autovettura Mercedes GLC targata GJ668SS intestata alla ditta rimarrà di sua esclusiva proprietà e nella disponibilità esclusiva del Parte_3 medesimo;
l'autovettura Q3 targata FP043HM intestata alla sig.ra rimarrà di sua Parte_1
esclusiva proprietà. 16) I coniugi dichiarano di aver già dato esatto adempimento al punto 16 dell'accordo separativo e di non aver null'altro a pretendere a nessun titolo o ragione. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza di separazione dei coniugi”.
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 13/04/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Orzinuovi (BS) (atto n. 5, parte II, serie A, anno 2002), risultano separate dal
10/4/2025 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
ND EL ND SI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. ND EL Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. ND SI Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 25182/2024
R.G. instaurato da
( ) con l'avv. MAGLI LUCA ABELE Parte_1 C.F._1
e con l'avv. BONETTI MASCIA KETTY Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto. 2) I coniugi concordano che i figli vengano affidati in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel loro prioritario interesse, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. I coniugi concordano che i figli avranno residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre. 3) La responsabilità genitoriale sui figli verrà quindi esercitata congiuntamente dai genitori per le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto conto altresì delle capacità ed inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione (per
1 tali intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana dei minori), i genitori potranno esercitare disgiuntamente la responsabilità nei rispettivi periodi di convivenza. 4) Il padre potrà frequentare, vedere e tenere con sé i figli liberamente quando lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni dei figli;
dovrà in ogni caso essere garantito il seguente calendario minimo: - a weekend alternati dal venerdì ore 18.00 fino alla domenica sera ore 21.00; - nella settimana in cui il weekend compete al padre anche il mercoledì dalle 18.00 alle 21.00; nel weekend in cui i minori staranno con la madre, il padre potrà tenerli anche il martedì e il giovedì dalle 18 alle
21. Vacanze: Vacanze natalizie e pasquali: ad anni alterni i giorni del 24 e 25 dicembre e 31 dicembre
+ 1 gennaio;
dal 27/12 al 30/12 con un genitore e dal 02/01 al 06/01 con l'altro in modo alternato;
tre giorni durante le vacanze pasquali alternando Pasqua e Pasquetta;
periodo estivo: tre settimane anche non consecutive da giugno a settembre da comunicarsi almeno 3 settimane prima;
ogni altra principale festività dell'anno (1° Novembre, 8 Dicembre, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno e Festività del Patrono) sarà trascorsa dai figli singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, con prevalenza sulla turnazione secondo il calendario sopra riportato, salvo diverso accordo tra i genitori. 5) Il sig. corrisponderà a titolo di concorso nel mantenimento Parte_2 dei figli minori, alla signora , la somma mensile di € 500,00 cadauno e quindi la Parte_1 complessiva somma di € 1.000,00= (mille/00), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, fino alla loro completa indipendenza economica. 6) I coniugi concordano altresì che nell'assegno di mantenimento non sono comprese le seguenti spese che sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta, a mezzo di bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice IBAN dovrà essere indicato nella predetta richiesta: Spese per la salute: - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
IV) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione: - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; Spese per la custodia
2 di prole minorenne o con grave handicap: - spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento: - spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Nel caso di spese eccedenti l'ordinario mantenimento che richiedono il preventivo accordo dei genitori, una volta manifestato il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. 7) Il versamento delle sopra dette somme sia per il mantenimento ordinario che le spese straordinarie dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 1 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate Iban
[...]. 8) Le parti convengono che l'assegno unico per i figli minori spetterà alla sig.ra nella misura del 100% mentre le detrazioni fiscali non ricomprese Parte_1 nell'assegno unico saranno godute al 100% dal sig. . 9) Le parti prestano, infine, sin Parte_2
d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e rinnovo di un documento valido per l'espatrio per loro stessi e per i figli minori. 10) Le parti dichiarano di rinunciare all'audizione dei figli minori, ritenendo che l'accordo di separazione sia conforme alle esigenze dei medesimi. 11) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano a qualsivoglia mantenimento reciproco. 12) La casa coniugale, sita in Orzinuovi (BS) Via Aurelio Griani n. 41, di proprietà esclusiva del sig. viene assegnata al medesimo. Infatti, la sig.ra ha Parte_2 Pt_1
già provveduto a reperire una nuova abitazione sita in Orzinuovi via Bellini n. 19 in cui si è già trasferita a vivere, unitamente ai figli, a decorrere dal mese di dicembre 2024, e avendo già prelevato oltre ai suoi effetti personali, anche i seguenti beni: (i) due tappeti, (ii) lampade, (iii) tavolino. [13)
Le parti, pertanto, concordano che dalla sottoscrizione del presente ricorso la signora , Pt_1
unitamente ai figli, potrà già trasferirsi in altra abitazione ivi trasferendo anche la propria residenza, portando con sé, oltre ai suoi effetti personali, anche i seguenti beni: (i) due tappeti, (ii) lampade,
(iii) tavolino.] 14) I coniugi sono intestatari di due conti correnti separati e rimarranno proprietari esclusivi delle somme ivi depositate. 15) L'autovettura Mercedes GLC targata GJ668SS intestata alla ditta rimarrà di sua esclusiva proprietà e nella disponibilità esclusiva del Parte_3 medesimo;
l'autovettura Q3 targata FP043HM intestata alla sig.ra rimarrà di sua Parte_1
esclusiva proprietà. 16) I coniugi dichiarano di aver già dato esatto adempimento al punto 16 dell'accordo separativo e di non aver null'altro a pretendere a nessun titolo o ragione. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza di separazione dei coniugi”.
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 13/04/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Orzinuovi (BS) (atto n. 5, parte II, serie A, anno 2002), risultano separate dal
10/4/2025 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
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