Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/03/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 76/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 76/2021 avente ad oggetto “pagamento fatture” e pendente
TRA
(già , in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Loredana
Basile, presso il cui studio, sito in Napoli, alla Tr. Pr. T. de Amicis n. 52, è elettivamente domiciliata
PARTE ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_1
procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Bianca Miriello, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Civile del Comune, sita in Piazza Cimmino n. 1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 18.11.2024, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_2
giudizio il , esponendo di essere, in virtù di contratti di cessione di Controparte_1
crediti, divenuta titolare nei confronti del predetto Ente dei seguenti crediti:
1. credito per sorta capitale di € 308.446,60, derivante da n. 464 fatture emesse:
➢ da Hera Comm a titolo di corrispettivo per forniture di energia elettrica erogate al
Comune per gli anni 2017 e 2018 ed ammontanti ad € 170.384,20, crediti ceduti con contratti di cessione registrati il 27.12.2017, il 3.10.2017 ed il 28.9.2018, rispettivamente notificati alla parte debitrice a mezzo PEC in data 11.1.2018, in data
9.10.2017 ed in data 24.10.2018;
➢ da Enel Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. a titolo di corrispettivo per forniture di energia elettrica erogate al Comune per gli anni 2010 e 2016 ed ammontanti ad €
138.162,40, crediti ceduti con contratto di cessione registrato il 16.12.2016 e notificato a mezzo lettera raccomandata alla parte debitrice in data 19.1.2017;
2. interessi moratori maturati e maturandi sul predetto capitale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento previsto da ciascuna fattura;
3. interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati;
4. della somma di € 18.560,00, importo dovuto ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 231/02, per ciascuna delle n. 464 fatture insolute.
Concludeva per la condanna dell'Ente convenuto al saldo dei crediti allegati.
Si costituiva il che, opponendosi alla domanda, assumeva: la carenza Controparte_1
di legittimazione attiva della parte attrice atteso che le cessioni dei crediti non erano opponibili all'Ente in quanto mai accettate, adesione che invece doveva ritenersi indispensabile avuto riguardo al fatto che i rapporti di fornitura erano ancora in esecuzione;
che l'assenza di qualsivoglia titolo contrattuale doveva escludere la validità della pretese creditorie azionate;
che, con riferimento alle fatture emesse da Enel Servizio
Elettrico s.p.a., la gran parte di esse faceva riferimento a crediti ormai prescritti per avvenuta decorrenza del quinquennio dalla data della loro scadenza;
che le fatture di per sé erano inidonee a dare prova della sussistenza dei crediti;
che infondata era altresì la pretesa al pagamento degli interessi moratori, anatocistici e delle somme di cui all'art. 6, co. 2, D. Lgs. 231/2002.
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Tanto premesso, concludeva per il rigetto della domanda.
Ammesse le istanze istruttori articolate dalla parte attrice, all'udienza del 18.5.2023 veniva escusso un teste indicato da parte attrice e si dava atto della mancata risposta del
Sindaco del Comune di all'interrogatorio formale a lui deferito. La causa veniva CP_1
quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era riservata in decisione con ordinanza del 21.11.2024.
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni che si vanno ad indicare.
In punto di diritto, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, ha evidentemente l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo nel contratto di cessione in base al quale dichiara di aver acquisito la titolarità del credito azionato.
Ebbene, la società attrice ha allegato un credito di € 138.162,40, fondato su numerose fatture emesse da Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. nei confronti del Comune di CP_1
e relative a forniture erogate nel 2010 e nel 2016, credito che sarebbe stato ceduto con il contratto pubblico registrato il 16.12.2016 (cfr. all. n. 5 del fascicolo di parte attrice). Part Tuttavia, la si è limitata a produrre solo la prima pagina del predetto contratto di cessione. Il documento prodotto, privo dell'allegato A, non contiene quindi l'elenco delle fatture rappresentative dei crediti ceduti.
Tale insuperabile carenza documentale non consente allora al Tribunale di accertare che le fatture emesse da Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. - ed indicate nell'elenco di cui all'allegato n. 1 del fascicolo di parte attrice – siano effettivamente state oggetto di cessione in favore dell'odierna parte attrice.
La relativa pretesa creditoria va quindi rigettata non avendo la dato prova Parte_1
della titolarità del credito azionato.
Diverso discorso va invece affrontato con riguardo al credito ceduto da Hera Comm.
Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo complesso), se da un canto l'art. 69 del R.D. n. 2240/1923 stabilisce che le cessioni di somme dovute dall'ente pubblico “debbono essere notificate all'amministrazione centrale, ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento” e non postula la necessità che l'amministrazione aderisca alla cessione con adempimenti formali, essendo sufficiente che le sia data notizia della cessione stessa in forma idonea a consentirla di disporre le opportune variazioni degli ordini di pagamento;
dall'altro canto
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l'adesione dell'amministrazione debitrice è invece richiesta dal successivo art. 70 il cui comma 3 prescrive che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni... devono essere osservate le disposizioni della L. 20 marzo 1865 n. 2248, art.
9. all. E”, il quale stabilisce che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà ...convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che il legislatore, nel disciplinare la cessione dei crediti verso la P.A. con il divieto di cessione senza la adesione della P.A. ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione, ha derogato al principio generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore (art. 1260 cod.civ). Ciò in quanto ha ravvisato l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione del contratto evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha affermato che “con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo complesso, ivi compresi, pertanto, anche gli enti pubblici), il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge
20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacchè, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito (nella specie, per essere stati i lavori completati da circa due anni), non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 268 del 11/01/2006).
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Il divieto di cui alla L. 20 marzo 1865 n. 2248, art. 9, all. E, richiamato dal R.D. n. 2240 del 1923 art. 70 resta valido finché la fornitura non sia stata completamente eseguita, per cui nel caso in cui il contratto di durata abbia esaurito i suoi effetti, nel senso che la prestazione del contraente privato sia stata correttamente ed integralmente esaurita, trova applicazione la disciplina del codice di cui all'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore.
In altri termini dalle disposizioni richiamate consegue che, in ipotesi di cessione di credito, risulta essere necessaria, quale condizione di efficacia della stessa, oltre che la notificazione, l'espressa accettazione, da parte dell'Amministrazione interessata, della cessione in parola.
Nel caso in esame la circostanza che il rapporto di fornitura tra la Hera Comm ed il fosse, al momento della domanda, ancora in corso è stata allegata Controparte_1
CP_ dall convenuto ed è emersa chiaramente dal contenuto della deposizione resa dal teste di parte attrice il quale, delegato dal Dirigente Area Lavori e Servizi Testimone_1
Pubblici del , ha espressamente dichiarato di essere a conoscenza che Controparte_1
“la Hera Comm dal 2018 ad oggi eroga in regime di salvaguardia forniture di energia elettrica”.
Deve allora ritenersi che i crediti ceduti afferiscano ad un rapporto di fornitura ancora in corso di esecuzione al momento della proposizione della domanda giudiziale da parte Part della In ragione di tale circostanza ed in assenza della prova di una esplicita adesione da parte dell'Ente ceduto, non può che giungersi alla conclusione che la cessione dei crediti sia improduttiva di effetti nei confronti del . Controparte_1
Part Pertanto, anche la pretesa fondata sulla cessione in favore della dei crediti di Hera
Comm va disattesa.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia - rientrante nello scaglione da €
260.000,01 a € 520.000,00 - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte convenuta (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri prossimi ai minimi, data la limitata attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
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P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda;
• condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Parte_1
in favore del , delle spese di lite relative al presente giudizio, che Controparte_1
si liquidano in € 13.200,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa in data 11.3.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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