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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/06/2024, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione ex art 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1966/2022
TRA
cf. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Scacchi Pierangelo presso il cui studio domicilia;
RICORRENTE
E
in persona del legale r.p.t rappresentata e difesa dall'avvocatura interna CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in cancelleria il 22.6.2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto l' dinnanzi all'intestato Tribunale, esponendo di aver presentato in data CP_1
1/7/2021 domanda n° 6012895000055 (2021/775556) di indennità di disoccupazione che in Org_1 data 20/7/2021 l' di Avellino comunicava l'accoglimento della predetta domanda con CP_1 decorrenza dall'8/7/2021 per 486 giorni. Con successiva comunicazione in data 7/9/2021 l' di CP_1
Avellino portava a conoscenza del ricorrente che la domanda di indennità di disoccupazione Org_1 in questione era stata respinta perché il non aveva presentato la documentazione richiesta Parte_1 consistente nella dichiarazione che il suo reddito di lavoro autonomo partita IVA per l'anno 2021 fosse pari a €.
0.00.Pertanto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione piaccia al Tribunale Ill.mo di Avelino – Sez. Lavoro Accertare il diritto del signor all'indennità di disoccupazione i Parte_1 Org_1 cui alla domanda n° 6012895000055 (2021/775556) con decorrenza dall' 8/7/2021 fino al 31/10/2021 nella misura prevista dalla legge e conseguentemente dichiarare l'
[...]
tenuto al pagamento a favore del ricorrente Controparte_2 dell'indennità di disoccupazione richiesta per il tempo e nella misura prescritte, oltre interessi.” Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , deducendo l'infondatezza CP_1 in fatto ed in diritto dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale ed è stata decisa all'esito della udienza a trattazione scritta, come da presente sentenza.
1 Il ricorso è fondato.
In fatto, il ricorrente rilevava di non aver mai ricevuto alcuna richiesta della dichiarazione di invio CP_ della documentazione, confermato dall' che rileva che l'inoltro della richiesta documentazione era avvenuta ad un indirizzo email errato, e che il ricorrente in data 25 agosto 2021 venuto a conoscenza della mancanza della dichiarazione della richiesta non ricevuta, ha inviato la dichiarazione. Il Patronato di OV che ha assistito il ricorrente nella presentazione della Org_2 domanda di non è stato avvertito della necessità dell'integrazione documentale che ha Org_1 causato il rigetto della domanda. L' di OV in data 9/9/2021 presentava il seguente ricorso Org_2 cui non è stata data alcuna riposta: “Con la presente siamo a presentare ricorso a Codesto Comitato Provinciale in merito all'esito della pratica Naspi n° 6012895000055 (2021/775556) di Parte_1
C:F: presentata in data 01/07/2021 accolta in data 20/07/2021
[...] CodiceFiscale_2 per 486 giorni e successivamente respinta in data 07/09/2021 per non aver presentato la documentazione richiesta. In riferimento alla documentazione richiesta il patronato non ha ricevuto nessuna comunicazione anche dal sito non si visualizzano lettere di richiesta documenti. CP_1
L'unica lettera ricevuta dal AT è stata quella di accoglimento e poi la respinta. A seguito del suo interessamento il sig. on ricevendo i pagamenti della venuto a conoscenza Parte_1 Org_1 della richiesta di dichiarare il proprio reddito in gestione separata. Cosa che ha prontamente fatto inviando, per il tramite del patronato inca di OV, tale documentazione alla sede di Avellino. CP_1
Preso atto che è la prima volta che viene chiesto di dichiarare il reddito da gestione separata pur non avendo un contratto di lavoro aperto, che il reddito è pari a zero, in quanto in tale gestione sono stati lavorati solo 3 voucher nei mesi di maggio, giugno e luglio 2015, e che nella domanda non è stato segnato di svolgere attività autonoma, parasubordinata, subordinata né accessorie e quindi, di conseguenza, di non avere alcun reddito e tenuto conto di quanto presente nella circolare 174 del
2017al punto 5 a proposito dell'accoglibilità delle domande nelle quali il reddito autonomo, anche se non dichiarato, è pari a zero, per analogia ciò dovrebbe essere valido anche per le posizioni di gestione serpata aperte solo in quanto non cancellabili. Tra l'altro la dichiarazione di un reddito parasubordinato riferito ad un contratto concluso nell'anno in corso prima del contratto subordinato che da origine alla naspi pone problemi tecnici di inserimento dei dati nel programma i invio della
Naspi perché se inserito porterebbe a decurtazione o decadenza in quanto è possibile inserire solo il CP_ reddito annuale e non indicarne la sua fine. Verificato che da linea 11915967784 l'Istituto ha segnalato che all'utente era stata inviata una mail su un indirizzo errato che è inesistente come visibile nella risposta di ritorno che Email_1 alleghiamo, si ritiene che anche l'istituto abbia ricevuto la risposta di errore, e che avesse a sua disposizione per contattare ili sig. sia il numero telefonico che i canali istituzionali con Parte_1 li AT che ha patrocinato la pratica, ai quali solitamente giungono le richieste da parte dell'Istituto, si chiede che la pratica venga riesaminata e liquidata positivamente”. In particolare, l' resistente, ha eccepito, richiamando la motivazione del provvedimento CP_2 di rigetto, cheil ricorrente ha presentato la domanda di indennità Naspi priva della dichiarazione dei redditi presunti derivanti dalla gestione separata per l'anno 2021. La dichiarazione dei redditi presunti derivanti dalla gestione separata andava allegata in sede di presentazione, oppure trasmessa all' CP_2 entro il termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda Naspi.
La necessità di produrre tale dichiarazione è stata pubblicizzata all'utenza attraverso canali informativi istituzionali. "La dichiarazione del reddito presunto per l'anno in corso – anche se pari a
“zero”- per gli iscritti alla gestione separata è prevista a pena di decadenza della prestazione Org_1
L'iscrizione alla Gestione separata non è soggetta a cancellazione. Pertanto, in caso di iscrizione – anche se risalente a molti anni prima e senza che sia esercitata alcuna attività che implica obbligo di versamento dei contributi – è necessario dichiarare il reddito previsto nell'anno, anche se pari a
2 “zero”. Per rendere più veloce la liquidazione della la dichiarazione può essere resa nella Org_1 domanda, come indicato nel Tutorial del servizio scaricabile dalla scheda Prestazione Naspi. In alternativa, la dichiarazione può essere effettuata entro 30 giorni dalla domanda o dall'avvio dell'attività, con la procedura . In ogni caso deve essere ripetuta all'inizio di ogni anno Org_3 solare.
La risoluzione della fattispecie de qua, richiede una ricognizione della normativa in materia di
NASPI.
Il presente giudizio verte sul diritto della ricorrente alla percezione della indennità di disoccupazione
NA. che l' resistente ha negato sul presupposto della mancata dichiarazione dei redditi. CP_2
La prestazione NA. è stata istituita con il d.lgs. n. 22/2015, quale strumento di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perso involontariamente la propria occupazione. Della prestazione possono beneficiare tutti i lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato) con la sola esclusione degli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli (art. 2).
I requisiti per poter fruire della prestazione sono specificati all'art. 3 del citato decreto legislativo: “1. La NA. è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
2. La NA. è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'.ambito della procedura di cui all'.articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”. In base alla norma citata devono quindi ricorrere cumulativamente il requisito dello stato di disoccupazione involontaria, il requisito contributivo e quello cd. lavorativo.
Nel caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo da parte dell'.istante, l'.art.10 del d.lgs. n.
22/2015, come modificato dall'.art. 34, comma 3, lett.b), del d. lgs. n. 150/2015, con decorrenza dal 24 settembre 2015, dispone che “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NA. intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'.imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo CP_1 che prevede di trarne. La NA. è ridotta di un importo pari all'. 80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'.attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'.anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'.ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall' obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all' un'.apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa CP_1 autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata Parte presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la ercepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”. Il successivo art. 11 stabilisce che il lavoratore decade dalla fruizione della NA. nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma
3 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NA..
Nella specie, il rigetto della domanda di indennità NA. percepita dal ricorrente muove dall'unico presupposto che la stessa sarebbe decaduta dal beneficio per non avere comunicato il reddito presunto derivante da attività di lavoro autonomo, per l'anno 2021, entro trenta giorni dalla richiesta del beneficio.
La motivazione addotta dall'.Istituto a sostegno della pretesa restitutoria è infondata. Secondo il disposto del citato art. 11 lett. c), l'inizio di una attività lavorativa in forma autonoma, a cui si accompagni la mancata comunicazione all'. del reddito che l'.interessato presuma di trarne, CP_1 pari o inferiore ai limiti utili alla conservazione dello stato di disoccupazione (euro 4.800,00), determina la decadenza dalla ammissione alla indennità NA..
Ebbene, il ricorrente, in relazione al periodo per cui ha richiesto la NA., non ha percepito redditi da lavoro autonomo, lo stesso ha infatti provato documentalmente che il reddito di lavoro autonomo partita IVA per l'anno 2021 fosse pari a zero. Invero l'art. 10 del d.lgs. n. 22/2015, cui rinvia il successivo art. 11, lett. c, nel disciplinare la relativa ipotesi di decadenza per l'.omessa dichiarazione dei redditi fa riferimento ad un'.attività lavorativa autonoma o di impresa individuale dalla quale il lavoratore “ricava un reddito”, requisito che difetta, anche in termini di potenzialità reddituale, nella presente fattispecie.
Le norme che stabiliscono cause di decadenza da benefici come quello in esame sono di stretta interpretazione e non possono trovare applicazione al di fuori delle ipotesi tassative espressamente previste.
Nel caso in esame non si ricade nell' ipotesi di decadenza dalla erogazione della prestazione, dato che essa non è mai stata riconosciuta, avendo l' da subito respinto la domanda per mancata CP_1 comunicazione della posizione autonoma del reddito presunto entro 30 giorni.
La questione relativa alla possibilità di applicare analogicamente il dettato di cui all' art. 11 cit lett. c) anche a ipotesi in cui l' attività lavorativa sia già in atto al momento della presentazione della domanda non può riguardare il caso de quo in cui si imputa al lavoratore di non aver comunicato la situazione reddituale relativa ad un'attività autonoma in occasione della domanda iniziale della prestazione e, quindi, non relativa ad un'attività iniziata nel periodo di percezione della NA..
Ne' può applicarsi in via analogica l'art. 11, trattandosi di una norma che, prevedendo una decadenza,
e' norma eccezionale di stretta interpretazione.
E l'impossibilità di procedere ad un'estensione analogica trova ulteriore conferma nel fatto che si perverebbe a negare un diritto per una ragione puramente formale (mancata comunicazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, del reddito presuntivo per l'anno
2021) destinata ad operare anche qualora sussistano i presupposti sostanziali del diritto”. CP_ E ciò anche considerato che l' e' certamente a conoscenza della titolarità della partita iva in capo all'istante nel momento in cui esamina la domanda, come dimostra la causale del rigetto della domanda (“manca dichiarazione reddito autonomo presunto anno in corso esiste posizione autonoma in essere”) e, quindi, ben può chiedere un'integrazione della documentazione, anziché invocare una decadenza che, come evidenziato dall'appellante, condurrebbe ad individuare come momento in cui inizia a decorrere la decadenza la domanda di ottenimento dell'indennità e, quindi, un dies a quo diverso da quello indicato dal legislatore (cioe' l'inizio dell'attività di lavoro autonomo). CP_ E tutto quanto evidenziato trova puntuale conferma nella circolare dell' n. 174 del 23/11/2017.
Infatti in detta circolare si prevede che anche nel caso in cui un soggetto già beneficiario della prestazione di disoccupazione si sia iscritto ad Al. professionali o abbia aperto una partita Iva ciò non e' da solo sufficiente a consentire e quindi a far supporre lo svolgimento di attività di lavoro autonomo
4 e che, “pur in presenza di impegno dichiarato in domanda da parte del disoccupato a segnalare iscrizione ad albi professionali e/o aperture di partita IVA successive alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione - in considerazione del possibile equivoco in cui possa incorrere il richiedente circa la necessità di provvedere a detta segnalazione anche quando la conseguente attività non venga in concreto svolta - sarà cura della struttura territoriale, ove emerga l'apertura di una partita IVA o l'iscrizione ad un Al. professionale, verificare se l'attività sia effettivamente svolta contattando l'interessato.
Se l'attività è effettivamente svolta e l'interessato non ha provveduto a comunicarne l'avvio con indicazione del relativo reddito presunto, si produrrà la decadenza dalla prestazione. Se l'attività non risulta svolta, la prestazione potrà continuare ad essere erogata”.
Da tale circolare emerge, quindi, che anche nel caso di iscrizione ad albi professionali e/o aperture di partita IVA successive alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione, e' onere CP_ dell' verificare se l'attività venga effettivamente svolta, contattando l'interessato, e che solo se l'attività risulti effettivamente svolta e l'interessato non abbia provveduto a comunicarne l'avvio con indicazione del relativo reddito presunto, si produrrà la decadenza dalla prestazione.
Il che, a maggior ragione, deve valere nel caso di iscrizione ad albi professionali e/o aperture di partita
IVA avvenute prima della presentazione della domanda di corresponsione dell'indennità e del suo ottenimento, ipotesi per la quale, come già detto, la normativa vigente non prevede espressamente la decadenza. CP_ Del resto la circolare considera anche l'ipotesi per cui e' causa, ponendo a carico dell' di verificare, nel caso in cui non sia stata dichiarata la preesistenza di una titolarità di partita IVA o l' iscrizione ad un Al. Professionale e che tali situazioni risultino in sede di istruttoria, se l'attività sia effettivamente svolta contattando l'interessato [nella circolare si precisa “E' infatti possibile che quest'ultimo (cioè l'interessato ndr) abbia omesso la dichiarazione reputandola superflua in assenza di attività effettivamente svolta”]. E, prosegue la circolare, solo “se le verifiche effettuate dalle strutture territoriali accerteranno un mancato svolgimento di attività la prestazione di disoccupazione potrà essere erogata. Ov. le suddette verifiche accertino invece un effettivo svolgimento di attività da data antecedente la presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione, quest'ultima non potrà essere erogata.
La circolare, pertanto, non solo non estende la decadenza di cui all'art. 11 al caso di mancata presentazione della dichiarazione di reddito presunto relativo ad attività di lavoro autonomo preesistenti alla domanda di indennità, ma prevede espressamente l'obbligo dell'Istituto di verificare in tali casi se l'attività sia stata effettivamente svolta prima della presentazione della domanda, ammettendo il diniego del beneficio solo in caso di esito positivo dell'accertamento.”
Anche nella fattispecie in esame, dunque, l' non avrebbe dovuto respingere la domanda, ma - CP_1 al più - avrebbe dovuto segnalare all' istante di aver omesso di indicare, nella compilazione dell' apposito modulo NA.,e ad indicare il previsto reddito pari a zero, segnalazione avvenuta ad un indirizzo email non corretto, e comunque in data 25 agosto 2021 il ricorrente ha inviato la dichiarazione del reddito pari a zero.
Va, pertanto, riconosciuto il diritto della parte ricorrente al pagamento della naspi. CP_ Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell' nella misura liquidata in
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro,definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
5 - Dichiara il diritto della parte ricorrente al pagamento della a decorrere dal Org_1 CP_
1.07.2021fino al 31.10.2021, oltre interessi legali e, per l'effetto, condanna l' al relativo pagamento;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1310,00, oltre rimborso forfetario per spese generali (al 15%), IVA e CPA come per legge, con distrazione al procuratore del ricorrente.
Così deciso in Avellino, lì 5.6.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
6
In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione ex art 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1966/2022
TRA
cf. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Scacchi Pierangelo presso il cui studio domicilia;
RICORRENTE
E
in persona del legale r.p.t rappresentata e difesa dall'avvocatura interna CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in cancelleria il 22.6.2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto l' dinnanzi all'intestato Tribunale, esponendo di aver presentato in data CP_1
1/7/2021 domanda n° 6012895000055 (2021/775556) di indennità di disoccupazione che in Org_1 data 20/7/2021 l' di Avellino comunicava l'accoglimento della predetta domanda con CP_1 decorrenza dall'8/7/2021 per 486 giorni. Con successiva comunicazione in data 7/9/2021 l' di CP_1
Avellino portava a conoscenza del ricorrente che la domanda di indennità di disoccupazione Org_1 in questione era stata respinta perché il non aveva presentato la documentazione richiesta Parte_1 consistente nella dichiarazione che il suo reddito di lavoro autonomo partita IVA per l'anno 2021 fosse pari a €.
0.00.Pertanto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione piaccia al Tribunale Ill.mo di Avelino – Sez. Lavoro Accertare il diritto del signor all'indennità di disoccupazione i Parte_1 Org_1 cui alla domanda n° 6012895000055 (2021/775556) con decorrenza dall' 8/7/2021 fino al 31/10/2021 nella misura prevista dalla legge e conseguentemente dichiarare l'
[...]
tenuto al pagamento a favore del ricorrente Controparte_2 dell'indennità di disoccupazione richiesta per il tempo e nella misura prescritte, oltre interessi.” Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , deducendo l'infondatezza CP_1 in fatto ed in diritto dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale ed è stata decisa all'esito della udienza a trattazione scritta, come da presente sentenza.
1 Il ricorso è fondato.
In fatto, il ricorrente rilevava di non aver mai ricevuto alcuna richiesta della dichiarazione di invio CP_ della documentazione, confermato dall' che rileva che l'inoltro della richiesta documentazione era avvenuta ad un indirizzo email errato, e che il ricorrente in data 25 agosto 2021 venuto a conoscenza della mancanza della dichiarazione della richiesta non ricevuta, ha inviato la dichiarazione. Il Patronato di OV che ha assistito il ricorrente nella presentazione della Org_2 domanda di non è stato avvertito della necessità dell'integrazione documentale che ha Org_1 causato il rigetto della domanda. L' di OV in data 9/9/2021 presentava il seguente ricorso Org_2 cui non è stata data alcuna riposta: “Con la presente siamo a presentare ricorso a Codesto Comitato Provinciale in merito all'esito della pratica Naspi n° 6012895000055 (2021/775556) di Parte_1
C:F: presentata in data 01/07/2021 accolta in data 20/07/2021
[...] CodiceFiscale_2 per 486 giorni e successivamente respinta in data 07/09/2021 per non aver presentato la documentazione richiesta. In riferimento alla documentazione richiesta il patronato non ha ricevuto nessuna comunicazione anche dal sito non si visualizzano lettere di richiesta documenti. CP_1
L'unica lettera ricevuta dal AT è stata quella di accoglimento e poi la respinta. A seguito del suo interessamento il sig. on ricevendo i pagamenti della venuto a conoscenza Parte_1 Org_1 della richiesta di dichiarare il proprio reddito in gestione separata. Cosa che ha prontamente fatto inviando, per il tramite del patronato inca di OV, tale documentazione alla sede di Avellino. CP_1
Preso atto che è la prima volta che viene chiesto di dichiarare il reddito da gestione separata pur non avendo un contratto di lavoro aperto, che il reddito è pari a zero, in quanto in tale gestione sono stati lavorati solo 3 voucher nei mesi di maggio, giugno e luglio 2015, e che nella domanda non è stato segnato di svolgere attività autonoma, parasubordinata, subordinata né accessorie e quindi, di conseguenza, di non avere alcun reddito e tenuto conto di quanto presente nella circolare 174 del
2017al punto 5 a proposito dell'accoglibilità delle domande nelle quali il reddito autonomo, anche se non dichiarato, è pari a zero, per analogia ciò dovrebbe essere valido anche per le posizioni di gestione serpata aperte solo in quanto non cancellabili. Tra l'altro la dichiarazione di un reddito parasubordinato riferito ad un contratto concluso nell'anno in corso prima del contratto subordinato che da origine alla naspi pone problemi tecnici di inserimento dei dati nel programma i invio della
Naspi perché se inserito porterebbe a decurtazione o decadenza in quanto è possibile inserire solo il CP_ reddito annuale e non indicarne la sua fine. Verificato che da linea 11915967784 l'Istituto ha segnalato che all'utente era stata inviata una mail su un indirizzo errato che è inesistente come visibile nella risposta di ritorno che Email_1 alleghiamo, si ritiene che anche l'istituto abbia ricevuto la risposta di errore, e che avesse a sua disposizione per contattare ili sig. sia il numero telefonico che i canali istituzionali con Parte_1 li AT che ha patrocinato la pratica, ai quali solitamente giungono le richieste da parte dell'Istituto, si chiede che la pratica venga riesaminata e liquidata positivamente”. In particolare, l' resistente, ha eccepito, richiamando la motivazione del provvedimento CP_2 di rigetto, cheil ricorrente ha presentato la domanda di indennità Naspi priva della dichiarazione dei redditi presunti derivanti dalla gestione separata per l'anno 2021. La dichiarazione dei redditi presunti derivanti dalla gestione separata andava allegata in sede di presentazione, oppure trasmessa all' CP_2 entro il termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda Naspi.
La necessità di produrre tale dichiarazione è stata pubblicizzata all'utenza attraverso canali informativi istituzionali. "La dichiarazione del reddito presunto per l'anno in corso – anche se pari a
“zero”- per gli iscritti alla gestione separata è prevista a pena di decadenza della prestazione Org_1
L'iscrizione alla Gestione separata non è soggetta a cancellazione. Pertanto, in caso di iscrizione – anche se risalente a molti anni prima e senza che sia esercitata alcuna attività che implica obbligo di versamento dei contributi – è necessario dichiarare il reddito previsto nell'anno, anche se pari a
2 “zero”. Per rendere più veloce la liquidazione della la dichiarazione può essere resa nella Org_1 domanda, come indicato nel Tutorial del servizio scaricabile dalla scheda Prestazione Naspi. In alternativa, la dichiarazione può essere effettuata entro 30 giorni dalla domanda o dall'avvio dell'attività, con la procedura . In ogni caso deve essere ripetuta all'inizio di ogni anno Org_3 solare.
La risoluzione della fattispecie de qua, richiede una ricognizione della normativa in materia di
NASPI.
Il presente giudizio verte sul diritto della ricorrente alla percezione della indennità di disoccupazione
NA. che l' resistente ha negato sul presupposto della mancata dichiarazione dei redditi. CP_2
La prestazione NA. è stata istituita con il d.lgs. n. 22/2015, quale strumento di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perso involontariamente la propria occupazione. Della prestazione possono beneficiare tutti i lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato) con la sola esclusione degli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli (art. 2).
I requisiti per poter fruire della prestazione sono specificati all'art. 3 del citato decreto legislativo: “1. La NA. è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
2. La NA. è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'.ambito della procedura di cui all'.articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”. In base alla norma citata devono quindi ricorrere cumulativamente il requisito dello stato di disoccupazione involontaria, il requisito contributivo e quello cd. lavorativo.
Nel caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo da parte dell'.istante, l'.art.10 del d.lgs. n.
22/2015, come modificato dall'.art. 34, comma 3, lett.b), del d. lgs. n. 150/2015, con decorrenza dal 24 settembre 2015, dispone che “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NA. intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'.imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo CP_1 che prevede di trarne. La NA. è ridotta di un importo pari all'. 80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'.attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'.anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'.ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall' obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all' un'.apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa CP_1 autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata Parte presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la ercepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”. Il successivo art. 11 stabilisce che il lavoratore decade dalla fruizione della NA. nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma
3 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NA..
Nella specie, il rigetto della domanda di indennità NA. percepita dal ricorrente muove dall'unico presupposto che la stessa sarebbe decaduta dal beneficio per non avere comunicato il reddito presunto derivante da attività di lavoro autonomo, per l'anno 2021, entro trenta giorni dalla richiesta del beneficio.
La motivazione addotta dall'.Istituto a sostegno della pretesa restitutoria è infondata. Secondo il disposto del citato art. 11 lett. c), l'inizio di una attività lavorativa in forma autonoma, a cui si accompagni la mancata comunicazione all'. del reddito che l'.interessato presuma di trarne, CP_1 pari o inferiore ai limiti utili alla conservazione dello stato di disoccupazione (euro 4.800,00), determina la decadenza dalla ammissione alla indennità NA..
Ebbene, il ricorrente, in relazione al periodo per cui ha richiesto la NA., non ha percepito redditi da lavoro autonomo, lo stesso ha infatti provato documentalmente che il reddito di lavoro autonomo partita IVA per l'anno 2021 fosse pari a zero. Invero l'art. 10 del d.lgs. n. 22/2015, cui rinvia il successivo art. 11, lett. c, nel disciplinare la relativa ipotesi di decadenza per l'.omessa dichiarazione dei redditi fa riferimento ad un'.attività lavorativa autonoma o di impresa individuale dalla quale il lavoratore “ricava un reddito”, requisito che difetta, anche in termini di potenzialità reddituale, nella presente fattispecie.
Le norme che stabiliscono cause di decadenza da benefici come quello in esame sono di stretta interpretazione e non possono trovare applicazione al di fuori delle ipotesi tassative espressamente previste.
Nel caso in esame non si ricade nell' ipotesi di decadenza dalla erogazione della prestazione, dato che essa non è mai stata riconosciuta, avendo l' da subito respinto la domanda per mancata CP_1 comunicazione della posizione autonoma del reddito presunto entro 30 giorni.
La questione relativa alla possibilità di applicare analogicamente il dettato di cui all' art. 11 cit lett. c) anche a ipotesi in cui l' attività lavorativa sia già in atto al momento della presentazione della domanda non può riguardare il caso de quo in cui si imputa al lavoratore di non aver comunicato la situazione reddituale relativa ad un'attività autonoma in occasione della domanda iniziale della prestazione e, quindi, non relativa ad un'attività iniziata nel periodo di percezione della NA..
Ne' può applicarsi in via analogica l'art. 11, trattandosi di una norma che, prevedendo una decadenza,
e' norma eccezionale di stretta interpretazione.
E l'impossibilità di procedere ad un'estensione analogica trova ulteriore conferma nel fatto che si perverebbe a negare un diritto per una ragione puramente formale (mancata comunicazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, del reddito presuntivo per l'anno
2021) destinata ad operare anche qualora sussistano i presupposti sostanziali del diritto”. CP_ E ciò anche considerato che l' e' certamente a conoscenza della titolarità della partita iva in capo all'istante nel momento in cui esamina la domanda, come dimostra la causale del rigetto della domanda (“manca dichiarazione reddito autonomo presunto anno in corso esiste posizione autonoma in essere”) e, quindi, ben può chiedere un'integrazione della documentazione, anziché invocare una decadenza che, come evidenziato dall'appellante, condurrebbe ad individuare come momento in cui inizia a decorrere la decadenza la domanda di ottenimento dell'indennità e, quindi, un dies a quo diverso da quello indicato dal legislatore (cioe' l'inizio dell'attività di lavoro autonomo). CP_ E tutto quanto evidenziato trova puntuale conferma nella circolare dell' n. 174 del 23/11/2017.
Infatti in detta circolare si prevede che anche nel caso in cui un soggetto già beneficiario della prestazione di disoccupazione si sia iscritto ad Al. professionali o abbia aperto una partita Iva ciò non e' da solo sufficiente a consentire e quindi a far supporre lo svolgimento di attività di lavoro autonomo
4 e che, “pur in presenza di impegno dichiarato in domanda da parte del disoccupato a segnalare iscrizione ad albi professionali e/o aperture di partita IVA successive alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione - in considerazione del possibile equivoco in cui possa incorrere il richiedente circa la necessità di provvedere a detta segnalazione anche quando la conseguente attività non venga in concreto svolta - sarà cura della struttura territoriale, ove emerga l'apertura di una partita IVA o l'iscrizione ad un Al. professionale, verificare se l'attività sia effettivamente svolta contattando l'interessato.
Se l'attività è effettivamente svolta e l'interessato non ha provveduto a comunicarne l'avvio con indicazione del relativo reddito presunto, si produrrà la decadenza dalla prestazione. Se l'attività non risulta svolta, la prestazione potrà continuare ad essere erogata”.
Da tale circolare emerge, quindi, che anche nel caso di iscrizione ad albi professionali e/o aperture di partita IVA successive alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione, e' onere CP_ dell' verificare se l'attività venga effettivamente svolta, contattando l'interessato, e che solo se l'attività risulti effettivamente svolta e l'interessato non abbia provveduto a comunicarne l'avvio con indicazione del relativo reddito presunto, si produrrà la decadenza dalla prestazione.
Il che, a maggior ragione, deve valere nel caso di iscrizione ad albi professionali e/o aperture di partita
IVA avvenute prima della presentazione della domanda di corresponsione dell'indennità e del suo ottenimento, ipotesi per la quale, come già detto, la normativa vigente non prevede espressamente la decadenza. CP_ Del resto la circolare considera anche l'ipotesi per cui e' causa, ponendo a carico dell' di verificare, nel caso in cui non sia stata dichiarata la preesistenza di una titolarità di partita IVA o l' iscrizione ad un Al. Professionale e che tali situazioni risultino in sede di istruttoria, se l'attività sia effettivamente svolta contattando l'interessato [nella circolare si precisa “E' infatti possibile che quest'ultimo (cioè l'interessato ndr) abbia omesso la dichiarazione reputandola superflua in assenza di attività effettivamente svolta”]. E, prosegue la circolare, solo “se le verifiche effettuate dalle strutture territoriali accerteranno un mancato svolgimento di attività la prestazione di disoccupazione potrà essere erogata. Ov. le suddette verifiche accertino invece un effettivo svolgimento di attività da data antecedente la presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione, quest'ultima non potrà essere erogata.
La circolare, pertanto, non solo non estende la decadenza di cui all'art. 11 al caso di mancata presentazione della dichiarazione di reddito presunto relativo ad attività di lavoro autonomo preesistenti alla domanda di indennità, ma prevede espressamente l'obbligo dell'Istituto di verificare in tali casi se l'attività sia stata effettivamente svolta prima della presentazione della domanda, ammettendo il diniego del beneficio solo in caso di esito positivo dell'accertamento.”
Anche nella fattispecie in esame, dunque, l' non avrebbe dovuto respingere la domanda, ma - CP_1 al più - avrebbe dovuto segnalare all' istante di aver omesso di indicare, nella compilazione dell' apposito modulo NA.,e ad indicare il previsto reddito pari a zero, segnalazione avvenuta ad un indirizzo email non corretto, e comunque in data 25 agosto 2021 il ricorrente ha inviato la dichiarazione del reddito pari a zero.
Va, pertanto, riconosciuto il diritto della parte ricorrente al pagamento della naspi. CP_ Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell' nella misura liquidata in
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro,definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
5 - Dichiara il diritto della parte ricorrente al pagamento della a decorrere dal Org_1 CP_
1.07.2021fino al 31.10.2021, oltre interessi legali e, per l'effetto, condanna l' al relativo pagamento;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1310,00, oltre rimborso forfetario per spese generali (al 15%), IVA e CPA come per legge, con distrazione al procuratore del ricorrente.
Così deciso in Avellino, lì 5.6.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
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