Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/03/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2916/2024 VG
SEP. CON FIGLI MINORI/ECONOM.
DIP.
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 25.11.2024, da
1) Parte_1
Nata a Como il 12.6.1979 cittadino/a: Italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
Titolo di studio diploma scuola superiore
Professione casalinga con l'Avv. Maria Elena Campi
e
2) Parte_2
Nato a Permet (Albania) il 29.3.1988 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
Titolo di studio terza media
Professione Operaio specializzato con l'Avv. Maria Elena Campi
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Olgiate AS, in data 14.12.2013
(anno 2013, atto n. 14, parte 1)
con i seguenti figli maggiorenni NON economicamente indipendenti: Per_1
[nata a [...] il [...]] Pt_3 Per_
[nata a [...] il [...]]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 25.11.24, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi.
2) Ordinare al Comune di Olgiate AS (CO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
4) L'immobile condotto in affitto dalle Parti, sino ad ora adibito a casa coniugale, sito in Olgiate
AS (CO) via della Repubblica 56, viene assegnato alla Sig.ra che ivi Parte_1 abiterà insieme ai figli ed ove gli stessi hanno fissato la residenza anagrafica.
5) Il marito alla sottoscrizione del presente ricorso si è già trasferito in altro immobile sito in Binago asportando i propri effetti personali dalla casa familiare. Il Sig. provvederà ad Parte_2 adempiere a tutti gli incombenti burocratici per il cambio di residenza ex lege entro e non oltre i 30 giorni dalla sottoscrizione della presente.
6) A decorrere dal mese successivo al trasferimento della residenza, le spese condominiali ordinarie, le bollette delle utenze, le spese di manutenzione ordinaria dell'abitazione, le tasse-imposte e tributi previsti ex lege in capo all'assegnatario dell'immobile saranno interamente ad esclusivo carico della
Sig.ra Parte_1
7) Per quanto riguarda la TARI [tenuto conto che l'imposta sui rifiuti è così composta: una quota fissa, per il calcolo della quale bisogna moltiplicare i metri quadrati dell'immobile (determinati sulla base della superficie calpestabile) per la tariffa corrispondente al numero degli occupanti dello stesso e contando] il Sig. continuerà a versare l'importo del 50% fino a quando risulterà Parte_2 anagraficamente residente presso l'immobile familiare. Per_
8) I figli minori (di anni 13) e (di anni 9) e (di anni 5) sono affidati ad entrambi i Pt_3 Per_3 genitori che eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale e collocati anagraficamente presso la madre.
9) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sui figli minori in maniera condivisa: la predetta responsabilità verrà esercitata separatamente e in maniera autonoma nelle decisioni di ordinaria amministrazione, dal singolo genitore, quando avrà i figli con sè e congiuntamente in tutte le decisioni che saranno di straordinaria amministrazione (in via esemplificativa, gite extrascolastiche, interventi chirurgici). Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della prole. 10) Stante l'età dei figli, il grado di maturità dei medesimi, il papà potrà vedere e tenere con sé la prole, ed in ragione degli orari di lavoro del padre [il quale esce di casa all'incirca alle 4.30 del mattino
– per essere a Lugano sul luogo di lavoro entro le 6.15 del mattino - facendo rientro a casa all'incirca alle 18.30/19.00 ] salvo migliore e diverso accordo tra i genitori:
-a fine settimana alternati, con pernottamenti, dal sabato mattina alle 10.00 fino alla domenica sera – prima di cena - e quindi all'incirca ad ore 19.00 (quando il papà riaccompagnerà i figli presso la casa materna);
- le parti precisano che i week end del padre saranno inizialmente senza pernottamenti [per ragioni di opportunità, trasferendosi il padre con una nuova compagna che al momento i figli non conoscono] che verranno inseriti gradatamente in base alle esigenze e sensibilità di ciascun figlio;
-nella settimana in cui i figli non trascorreranno il fine settimana con il padre, egli potrà vederli e tenerli con sé almeno 1 sera a settimana in cui ceneranno con lui;
tale giornata è individuata nel mercoledì ma potrà subire variazioni in base agli impegni di lavoro del padre;
-le parti precisano che potranno essere assunti accordi che consentano al padre di poter godere maggiormente dei figli, in base alle sue esigenze lavorative.
11) Per quanto riguarda le festività natalizie, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni familiari, salvo migliore e diverso accordo tra i genitori, sia previsto come segue, ad anni alterni:
-il padre starà con i figli dalle ore 10.00 del 23 dicembre sino alle 21.00 della Vigilia di Natale (24 dicembre) quando riaccompagnerà i figli nell'abitazione materna. La mamma terrà i figli nelle giornate dalla sera della Vigilia per il 25 e il 26 dicembre.
Le parti si divideranno, secondo il metodo dell'alternanza il periodo dal 27 dicembre al 01 gennaio compreso e dal 2 gennaio al 6 gennaio compreso. In caso di disaccordo si preveda che duranti gli anni pari i figli staranno con la mamma dal 27 dicembre e sino al 1 gennaio ed col papà dal 2 sino al 6 gennaio;
negli anni dispari sarà il contrario.
12) Nei giorni di sospensione scolastica per le festività di Pasqua i genitori, secondo l'alternanza trascorreranno l'intero periodo con i figli. Anche in questo caso in caso di disaccordo si preveda che durante gli anni dispari trascorreranno le festività pasquali con la mamma e negli anni pari con il papà.
13) Ulteriori ponti e festività scolastiche previsti dagli Istituti di Istruzione all'uopo frequentati dai figli saranno trascorsi con il genitore che ha diritto al fine settimana collegato al ponte medesimo, avendo cura di alternarsi di anno in anno;
in caso di disaccordo deciderà la madre negli anni pari ed il padre in quelli dispari.
14) Il compleanno di ciascun figlio, le ricorrenze e gli eventi legati alla prole saranno trascorsi con il genitore che si trova con loro quel giorno. I festeggiamenti del compleanno e/o le ricorrenze e/o gli eventi legati a compleanni o ricorrenze delle Parti, dei parenti e/o nonni paterni e materni saranno organizzati e celebrati nei rispettivi fine settimana. Il tutto salvo diverso e migliore accordo.
15) In riferimento alle vacanze estive, i genitori concorderanno i periodi di ferie da trascorrere con i figli, le modalità e le destinazioni entro la fine del mese di maggio di ogni anno, con la garanzia che almeno 15 giorni – anche non consecutivi - vengano trascorsi con ognuno dei due genitori [con l'intesa che il padre potrà andare in ferie con i figli, come da consuetudine anche in relazione alla chiusura dell'azienda presso cui lavora, dal 1 al 16 agosto, salvo impedimento lavorativo].
16) Inoltre, le parti prevedono che, come da consuetudine familiare, la signora potrà Parte_1 trascorre con i figli presso i propri genitori e famigliari in Grecia dal 1 al 30 luglio ovvero che tale periodo posso essere trascorso dai figli, anche in via autonoma in relazione al grado di maturità ed all'età, presso la famiglia materna.
17) In riferimento alle suddette ferie i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il luogo in cui soggiorneranno, nonché i recapiti del luogo di villeggiatura.
18) Le visite padre-figli, nell'eventualità in cui i ragazzi trascorrano l'intero mese di luglio in Grecia non saranno sospese con riferimento al week end di spettanza del padre il quale qualora ne abbia la possibilità potrà trascorrerlo coi figli ove si trovano altrimenti saranno sospese durante i periodi di vacanza dei figli con la madre, viceversa la madre non vedrà i figli nel periodo di vacanza con il padre, salvo diverso e migliore accordo.
19) Le previsioni di visite alla prole stabilite ai punti che precedono potranno essere derogate e/o modificate in accordo fra i genitori, tenuto conto anche degli impegni delle Parti e scolastici ovvero extracurriculari dei figli.
20) Tenuto conto della situazione economica, patrimoniale e reddituale delle Parti e delle spese che dovranno sostenere i medesimi, valgano le seguenti condizioni economiche.
21) Il Sig. a titolo di concorso al mantenimento dei figli, verserà a mezzo di bonifico CP_1 bancario - dal mese successivo al rilascio della casa coniugale – in favore della Sig.ra Parte_1
, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese, un assegno mensile d'importo
[...] complessivo pari ad € 1.650,00 (Euro duemiladuecentocinquanta/00) per dodici (12) mensilità
(ovvero euro 550,00 per il concorso al mantenimento di ciascun figlio), sino a quando gli stessi non saranno economicamente autosufficienti e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat-costo della vita per famiglie di operai ed impiegati dal mese dell'anno successivo a quello di omologazione dell'accordo di separazione consensuale dei coniugi.
22) Il signor verserà alla moglie, oltre alla somma indicata a titolo di contributo ordinario al Pt_2 mantenimento della prole, il 100% degli assegni familiari dallo stesso percepiti per i figli ad oggi ammontanti ad CFH circa 600; a tal fine, le Parti si danno il reciproco assenso a svolgere tutti gli adempimenti burocratici-amministrativi richiesti per l'ottenimento,
23) Le Parti specificano espressamente che rientrano nell'assegno di mantenimento periodico di cui al punto precedente (conformemente a quanto indicato nelle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborato dal Consiglio
Nazionale Forense, dal Protocollo adottato dal Tribunale di Como e conformemente ai consolidati orientamenti giurisprudenziali) tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita dei figli e, quindi, devono ritenersi nello stesso incluse le seguenti spese: vitto, la mensa scolastica, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, contributo per spese dell'abitazione, spese per materiale scolastico di cancelleria ordinario (ad eccezione del corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola), medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica cellulare, prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici compreso il gatto.
24) Entrambi i genitori sono, altresì, tenuti, fino al raggiungimento da parte dei figli della maggiore età
o dell'indipendenza economica, se conseguita in periodo successivo, a sostenere nella misura del
50% il padre e 50% la madre alle spese extra-assegno, così come disciplinate nelle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborato dal Consiglio Nazionale Forense, dal Protocollo adottato dal Tribunale di Como e conformemente ai consolidati orientamenti giurisprudenziali e come di seguito espressamente riportate:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b)cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d)tickets sanitari;
e)occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f)farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista non coperti dal SSN;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c)spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b)libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d)dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e)assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g)gite scolastiche senza pernottamento;
h)spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno/metro) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d)spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c)corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d)corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e)alloggio presso la sede universitaria;
e)spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
b)centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f)spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)corsi di lingue;
b)corsi di musica e strumenti musicali;
c)attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d)spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e)baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli ed indisponibilità di altri familiari;
f)viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g)spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h)acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
25) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg); la richiesta scritta e il dissenso scritto dovranno essere inviati all'altro a mezzo raccomandata a.r., ovvero raccomandata a mani, ovvero e-mail con prova di avvenuta ricezione, ovvero con comunicazione a mezzo di WhatsApp;
in difetto di silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
26) Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata a.r. ovvero raccomandata a mani ovvero e-mail con prova di avvenuta ricezione ovvero con comunicazione a mezzo di
WhatsApp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta.
27) Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi, ciascun genitore si obbliga tempestivamente a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese detraibili/deducibili, così da poter utilizzare i predetti documenti per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
28) La signora avrà diritto a percepire tutti i bonus previsti dalla legge in favore dei figli (ad Pt_1 esempio: il bonus scuola, dote sport), con l'intesa che in tali casi i genitori divideranno la differenza della restante spesa straordinaria.
29) Quanto depositato sui conti correnti, conto titoli e conto deposito, accesi personalmente da ciascuno dei coniugi rimarranno di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari e provvederanno a dividere quanto in comune con successivi accordi.
30) Ciascuna delle Parti provvederà in via esclusiva a pagare gli oneri, tasse, assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della propria vettura di proprietà.
31) Le Parti prestano reciprocamente il consenso per ottenere il rinnovo/rilascio dei documenti d'identità
e dei passaporti validi per il loro espatrio e per l'espatrio delle loro figlie. 32) I coniugi autorizzano sin d'ora l'espatrio temporaneo delle figlie minori con uno dei genitori per motivi di vacanza.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 14.12.2013, in Olgiate AS
(con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Olgiate AS - anno 2013, atto n.
14, parte 1);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Olgiate AS perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 28.3.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa M. R. Manenti Dott.ssa B. Cao