Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/05/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 27.05.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 531/2025
TRA rappresentato e difeso come in atti dagli Parte_1
avv.ti Alessandro Corvino e Vincenzo Putrignano ricorrente
E
- , in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Alfonso Imparato;
- , in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Francesco Oddo resistente
OGGETTO: opposizione avviso di addebito
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 07.03.2025, regolarmente notificato, agiva in giudizio nei confronti dell' e Parte_1 _1 dell innanzi all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice CP_3
del Lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di
30.12.2024 il Tribunale di Bergamo aveva già dichiarato
“l'insussistenza del diritto a procedere a esecuzione per i crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito 319 2016 0003447887
000 e 319 2018 0003874946 000”. L'istante, quindi, insisteva affinché fossero dichiarate illegittime le pretese degli enti convenuti, previa sospensione degli atti impugnati, con condanna delle convenute ex art. 96 c.p.c.
Nel costituirsi in giudizio, l' riesaminava d'ufficio la _1
posizione del ricorrente provvedendo in autotutela allo sgravio totale degli avvisi di addebito opposti, insistendo per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, “con compensazione delle spese di lite, considerando che controparte avrebbe potuto evitare la proposizione del presente ricorso in opposizione ex art. 615 cpc, inviando una semplice istanza stragiudiziale o prendendo contatti con l' _1
(anche a mezzo del difensore dell' che aveva patrocinato il _1
giudizio RG n. 315/24) per sollecitare lo sgravio dei due citati ava in esecuzione della comunque recente sentenza n. 1369/2024, che
l' per legge ha l'obbligo di eseguire di norma nel termine di _1
120 giorni dalla notifica della sentenza”.
Si costituiva in giudizio anche eccependo la propria carenza CP_3
di legittimazione passiva e di non aver titolo in ordine alla sospensione dei ruoli e responsabilità circa l'accaduto denunciato dal ricorrente già destinatario di sentenza favorevole.
Con le note di trattazione scritta, dunque, le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere per effetto del provvedimento di sgravio;
parte ricorrente insisteva per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite, mentre _1 l' chiedeva l'integrale compensazione per quanto sopra _1
rimesso.
***
È pacifico che gli avvisi di addebito cui si riferisce l'avviso di intimazione n. 01920259001272438000 (rectius, avviso di addebito n. 31920180003874946000 e n. 31920160003447887000) sono già stati oggetto di ricorso da parte del ricorrente, Parte_1
e il Tribunale di Bergamo con sentenza n. 1369/2024
[...]
pubblicata in data 30.12.2024 (v. doc.2 fasc. ricorrente) aveva accolto integralmente la domanda attorea, così statuendo: “1) dichiara l'insussistenza del diritto a procedere a esecuzione per i crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito 319 2016
0003447887 000 e 319 2018 0003874946 000; 2) condanna
l' e l a pagare a Controparte_2 _1 la somma di € 1.200,00 ciascuno, oltre a Parte_1
contributo forfetario ex art. 2 c. 2 d.m. 55/2014, IVA e CPA, a titolo di spese e compensi professionali”.
Come correttamente rappresentato dalla difesa del ricorrente, essendo già stata dichiarata in giudizio l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione per i crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito n. 31920160003447887000 e n.
31920180003874946000 ed essendone stato disposto l'annullamento, è evidente che anche l'avviso di intimazione n.
01920259001272438000, oggi impugnato, è illegittimo, tant'è che l' ha provveduto a operare il relativo sgravio (doc. 1 fasc. _1
). _1
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio
1998, n. 4672).
L' – come anticipato – ha dato atto dell'intervenuto _1
annullamento e sgravio degli avvisi di addebito.
Non sussistono le condizioni per una condanna ex art. 96 c.p.c.
Si ritiene congrua stante la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti, nei limiti della metà, stante il collaborativo e fattivo comportamento processuale dell' che ha proceduto a rivedere _1
in autotutela le proprie determinazioni senza appesantire l'iter processuale;
la restante parte si pone a carico dell'istituto per il principio della soccombenza virtuale. Spese compensate tra e _1
CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per metà le spese di lite e pone a carico di dell' la _1
restante parte da corrispondersi a favore del ricorrente e che si liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
spese compensate tra le altre parti.
Così deciso in Bergamo, 27.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta