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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 25/11/2024, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 4052/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Adriana De Tommaso Giudice dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta instaurato
DA
, di cittadinanza Rumena, nato a Timisoara in [...] il [...] e Parte_1
residente a [...], interno 2, C.F.
C.F._1
E
, nata a Cavalese (TN) in [...] il [...] e residente a [...]in Parte_2
Strada Giuseppe Dell'Antonio Bepi-Moghen 2, interno 2, C.F. C.F._2
entrambi rappresentanti, come da procura allegata al ricorso, dall'avvocato Lucio Salzano del
Foro di Ravenna con studio a Ravenna in via Pellegrino Matteucci, 9, C.F.
C.F._3
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
17.09.2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
In particolare, le parti hanno indicato le condizioni in oggetto che si riportano integralmente:
“I. determinazione della residenza abituale del minore Per residenza abituale del figlio nato il [...] a [...], (Romania) è fissata Per_2
in Italia, attualmente a Moena in Strada Giuseppe Dell'Antonio Bepi-Moghen 2, interno 2 ove è ubicata la casa familiare.
II. affidamento e collocazione del minore
Il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la Per_2
madre . Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la Parte_2
responsabilità genitoriale è esercitata separatamente dai genitori.
III. assegnazione della casa familiare
La casa familiare è assegnata ad . Parte_2
IV. disciplina del contributo al mantenimento del minore
è obbligato a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1
oltre al 50% delle spese straordinarie, € 300,00 mensili entro il giorno 10 di ogni Per_2
mese, mediante bonifico bancario sul conto intestato ad;
detta somma è Parte_2
automaticamente adeguata agli indici ISTAT.
V. disciplina del diritto di visita
La presenza di presso il padre è disciplinata tenendo conto dei suoi impegni scolastici, Per_2
della permanenza o meno del padre in Italia e degli orari di lavoro che questi deve e dovrà rispettare.
a) durante il periodo scolastico
1. qualora il padre risieda a Moena e svolga un lavoro a carattere stagionale:
permarrà con il padre dall'ora di chiusura della scuola materna sino alle 18:00 per Per_2
quattro pomeriggi alla settimana, con esclusione del fine settimana e del giorno libero dal lavoro della madre.
Il pernotto di presso il padre durante il giorno libero di quest'ultimo sarà consentito Per_2
qualora egli potrà disporre di alloggio idoneo ad ospitare il figlio. 2. qualora il padre risieda a Moena, non lavori o svolga un lavoro diurno: permarrà con il padre il martedì ed il giovedì, dall'ora di chiusura della scuola materna Per_2
sino alla mattina seguente ed inoltre, nella prima e terza settimana del mese dalle ore 18:00 del sabato alle ore 11:00 della domenica o, salvo accordo con la madre, dopo pranzo.
In ogni ipotesi il padre deve curare l'accompagnamento del figlio dalla ed alla scuola nel rispetto dei suoi orari di chiusura ed apertura.
b) durante il periodo delle vacanze scolastiche
il calendario stabilito sub a) 1. e 2. rimane invariato;
la residenza abituale di è il luogo Per_2
in cui dovrà essere prelevato e ricondotto. Il giorno di Natale e di PA rimarrà Per_2 presso la madre e potrà rimanere con il padre presso l'abitazione materna dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
c) qualora il padre trasferisca la sua residenza abituale all'estero permarrà con Per_2
lui il primo e terzo fine settimana di ogni mese, salvo diverso accordo con la madre, dalle
18:00 del venerdì alle 18:00 della domenica. In tali circostanze padre e figlio pernotteranno presso la casa familiare e la madre si recherà altrove.
VI. vendita con patto di riservato dominio dell'autovettura di Parte_2
L'autovettura Renault Kadjar 1.5 DCI Energy Intens 110, targata FJ430MV e di proprietà di
(Venditore) è venduta con patto di riservato dominio a Parte_2 Parte_1
(Acquirente). Il prezzo della autovettura è di € 5.760. L'Acquirente verserà la somma di €
320,00 tramite bonifico bancario, da effettuarsi il giorno 25 di ogni mese e fino a febbraio
2026. L'Acquirente sopporterà tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'autovettura, comprese quelle relative a RCA, revisioni, tassa di proprietà. Per gli aspetti non esplicitamente menzionati in questo paragrafo si applicheranno gli articoli da 1523 a 1526 del codice civile. Le pattuizioni previste in questo paragrafo sub a), b) e c) verranno revisionate quando sarà iscritto alla scuola primaria. Per_2
VII. Legge applicabile in materia di alimenti
La legge italiana, in quanto legge dello Stato di residenza abituale della creditrice
[...]
, disciplina le obbligazioni alimentari previste in questo accordo 1. Parte_2
1 Art. 15 Reg. (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari “La legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari («protocollo dell'Aia del 2007») negli Stati membri vincolati da tale strumento”. L'articolo 3 del protocollo prevede che la legge dello Stato di residenza abituale del creditore disciplina le obbligazioni alimentari. Cfr. par. 114, Relazione esplicativa del Protocollo del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.
VIII. Foro competente in materia di obbligazioni alimentari.
Ai sensi dell'articolo 4 del Reg. (CE) n. 4/2009 le Parti convengono che le autorità giurisdizionali italiane siano esclusivamente competenti a conoscere delle controversie che eventualmente dovessero sorgere tra di esse in materia di obbligazioni alimentari”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni di cui al ricorso depositato in data 17 settembre 2024 e riportate in parte motiva;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 22 novembre 2024
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi