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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 17/06/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 154 /2025
Oggi 17/06/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 154/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Parte_1 C.F._1
Salvatore Giustiniano ( per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in Email_2 Per_1
atti
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire dell'indennità
d'accompagnamento nonché dello stato di portatore di handicap in situazione di gravità ai
2 sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resisteva in giudizio l contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va accolto nei termini di cui alla CTU in atti.
Va anzitutto rilevato che per quanto attiene all'indennità di accompagnamento, l'art. 1
della legge n. 18/1980, annovera tra le condizioni per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, oltre alla qualifica di invalido civile, anche l'ulteriore condizione,
alternativa e prevista indistintamente per tutte le età, consistente nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nell'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di continua assistenza;
mentre relativamente al riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità, l'art. 3, comma 3 della l. n. 104/1992 definisce l'handicap in situazione di gravità
la condizione della persona la cui minorazione singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Invero, il Consulente in seno all'elaborato peritale si è così espresso: “A parere del
sottoscritto consulente, esaminata la documentazione prodotta, analizzate le patologie riscontrate in
sede di accertamenti peritali e valutata la loro attuale incidenza funzionale, la signora Parte_1
ha diritto al riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento con decorrenza dal 26.02.2025 e
revisione ad un anno ed ha diritto al riconoscimento dello status di “persona portatrice di handicap
con situazione di gravità L. 104 art.3 comma 3” con la medesima decorrenza individuata dal CTU
Dr. ” Per_2
Con riferimento alla data di decorrenza dei benefici riconosciuti in capo al ricorrente,
analizzata la certificazione agli atti, il CTU ha affermato che per quanto concerne il diritto all'indennità di accompagnamento il beneficio decorre dal giorno 26.2.2025 mentre per
3 quello relativo allo status handicap con situazione di gravità L. 104 art.3 comma 3 il beneficio decorre dalla presentazione della domanda amministrativa (4.8.2023).
Può, quindi, concludersi che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento dello stato di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 dalla data di presentazione della domanda amministrativa 4.8.2023 e per fruire dell'indennità di accompagnamento a partire dal giorno
26.2.2025.
Il ricorso va accolto nei predetti termini.
Le spese di lite, anche della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dei parametri indicati dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con CP_1
separato provvedimento.
P.Q.M.
1. accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex. L
n. 18/1980 dal giorno 26.2.2025 e il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992 dal giorno 4.8.2023;
2. condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi CP_1
professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Antonino Salvatore Giustiniano dichiaratosi antistatario;
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate CP_1
con separato provvedimento.
Marsala, 17.6.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Cinzia Immordino in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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