Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/02/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Lia DI BENEDETTO Presidente dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c.
e 35 del D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 254 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
T R A
in persona del suo presidente p.t., parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Pt_1
Silvia Zecchini, elettivamente domiciliata in Salerno, C.so Garibaldi n. 38, presso l'Ufficio
Legale Distrettuale della sede provinciale dell' ; Pt_2
PARTE APPELLANTE
E in persona del legale rappresentate p.t., parte rappresentata e difesa Controparte_1 come in atti dagli Avv.ti Sabino De Blasi e Antonio Savarese, elettivamente domiciliata in
Salerno, alla via F. Paolo Volpe, n. 37;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 117/2021 emessa dal Giudice del lavoro del
Tribunale di Nocera Inferiore.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 117/2021 pubblicata il 04.02.2021, il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di G.L, accoglieva l'opposizione proposta dalla società avverso Controparte_1
Con atto di appello depositato in data 22.04.2021, l' censurava sulla base di Pt_1 articolate argomentazioni la sentenza di primo grado ed insisteva per il rigetto della domanda così come proposta dalla società ricorrente in primo grado, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, con memoria depositata in data 13.05.2022 si costituiva nel presente grado di giudizio la società appellata in epigrafe indicata, la quale chiedeva alla Corte di disattendere l'appello in quanto inammissibile e comunque infondato, con vittoria delle spese di lite.
Alla data odierna, all'esito della discussione ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs.
n. 149/2022 e previo deposito di note difensive di trattazione scritta, la Corte decideva come da dispositivo in atti.
L'appello proposto dall' è inammissibile in quanto tardivo, tanto per le ragioni che Pt_2 vanno ad esporsi.
Risulta documentalmente dimostrato che la sentenza n. 117/2021 pubblicata in data
04.02.2021, mediante la quale è stato definito il primo grado del giudizio, è stata regolarmente notificata dalla odierna appellata all' in data Controparte_2
20.03.2021 (cfr. all. 4 produzione parte appellata) presso l'indirizzo di posta elettronica certificato dell'Avv. Zecchini, procuratore costituito in primo grado per l' (cfr. Pt_1 memoria di costituzione del giudizio di primo grado).
Tanto assodato, il termine cd. “breve” ai fini della proposizione dell'appello applicabile ratione temporis al giudizio in oggetto, quest'ultimo pacificamente introdotto successivamente al 4.7.2009 (cfr. art. 46 comma 17 l. n. 69/2009) e celebrato nelle forme del rito del lavoro, non può che identificarsi nel termine di trenta giorni di cui all'art. 434 co 2. c.p.c.
Ciò considerato, dunque, il deposito del presente atto di appello risulta concretamente intervenuto in data 22.04.2021 e si colloca senz'altro, in senso oggettivo e cronologico, oltre il termine emergente dalla previsione di cui all'art. 434 co 2. c.p.c., concretamente applicabile ratione temporis alla fattispecie in oggetto, atteso che il termine utile per l'impugnazione della sentenza di primo grado risulta spirato in epoca anteriore al deposito del presente atto di impugnazione e, precisamente, lunedì 19.04.2021, ovvero decorsi trenta giorni dalla richiamata notifica del 20.3.2021; non coincidendo poi il dies ad quem del 19.4.2021 con un giorno festivo, non opera comunque il disposto dell'art. 155, 4° comma, c.p.c.
Come precisato dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
10/07/2015, n. 14401), nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'inammissibilità dell'impugnazione si verifica allorquando l'atto risulta depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell'art. 434, comma 2, cod. proc. civ., o, in caso di mancata notifica della sentenza, nel termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., e tale principio non trova deroga nell'ipotesi in cui l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione anziché con ricorso, laddove l'atto, pur suscettibile di convalida ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c., non venga depositato entro il termine per proporre impugnazione.
Come rimarcato da ultimo da Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 09/03/2022, n. 7634,
l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato.
È stato altresì recentemente rimarcato da Cass. civ. Sez. V Sent., 04/11/2022, n. 32527, che il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617
o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione.
Alla pronuncia di inammissibilità dell'appello consegue l'effetto di consolidamento processuale della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Atteso il contenuto della presente pronuncia, deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, sez. lavoro, definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 22.4.2021 dall' in persone del legale Pt_1 rappresentante p.t. nei confronti di in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 117/2021 ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: dichiara inammissibile l'appello dell' Pt_1 condanna l' al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente Pt_1 grado di giudizio, liquidate in complessivi € 7.160,00 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15% ed Iva e Cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori della parte appellata;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Salerno, 13.01.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Lia Di Benedetto)