TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/05/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. GIUSEPPE SCIME', ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 989/2023 R.G.A.C.C., dell'anno 2023
trattenuta in decisione all'udienza del 21 Febbraio 2025, avente ad oggetto
“opposizione a decreto ingiuntivo” ed iscritta a ruolo il 15/03/2023
PROMOSSA DA
1. nato Agrigento il 16/10/1953 elettivamente domiciliato in Parte_1
AN ( Via Sammartino n. 74) presso lo studio dell'Avv. Angelo Asaro,
rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo dall'Avv. Angelo Asaro.
attore opponente
1 CONTRO
1) – Corrente in Milano elettivamente domiciliata a CP_1
La Spezia Via Taviani n. 170 presso lo studio dell'Avv. Raffaele
Zurlo e Avv. Andrea Ornati rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele
Zurlo e Avv. Andrea Ornati.
Convenuto – opposto
OGGETTO: “ Opposizione a decreto ingiuntivo con citazione “
Conclusioni delle parti: come di seguito indicate =
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 14/03/2023 ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale la proponendo formale Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 154/2023 emesso dal Giudice del
Tribunale di Agrigento il 02/02/2023 ritualmente notificato per €.8.262,77 nei confronti di ed esponeva: Parte_1
2 - Preliminarmente veniva sostenuta la carenza di prova scritta in ordine alla asvanzata ragione di credito relativa a contratti di finanziamento con AG,
laddove l'estratto conto veniva ritenuto non sufficiente per provarne il credito.
- Precisamente in ordine ai rapporti contrattuali n. 127492 e n. 127493.
- Ancora, veniva sostenuta la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova del credito e mancanza dei presupposti di emissione di cui agli Artt. 633 e 634
cpc, inesistenza del credito ingiunto.
- Quindi l'opponente chiedeva al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo in quanto nullo per tutte le avanzate ragioni.
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Si costituiva che attraverso la propria comparsa di costituzione e CP_1
risposta contrapponeva e ribadiva quanto appresso:
- A) in via preliminare veniva sostenuta la piena legittimazione attiva di CP_1
titolare del credito. Ancora che il credito vantato è stato oggetto di una cessione di credito che determina la legittimazione della opposta, laddove l'opponente aveva ottenuto un finanziamento sulla base di un contratto regolarmente sottoscritto, la stessa nulla aveva eccepito sino alla notifica del decreto ingiuntivo per il mancato pagamento, peraltro le contestazioni devono essere effettuate in modo in equivoco, preciso e circostanziato, in ogni caso veniva sostenuto che la documentazione prodotta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo era più che esaustiva e completa, laddove invece è provato l'inadempimento dell'opponente per il mancato rimborso delle somme ingiunte. Ancora, in ordine alla titolarità
del credito l'opposta ha osservato le norme di cui all'Art. 1264 c.c. notificando
3 l'intervenuta cessione in blocco e dando atto del fatto che il rapporto contrattuale sotteso all'ingiunzione per cui è causa rientrasse tra i crediti ceduti alla CP_1
[...]
- Ancora, veniva sostenuta la piena legittimazione della prova scritta raggiunta in ordine al giudizio monitorio per come disciplinato dal codice ed ancora che il credito ingiunto aveva le caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
- Venivano censurate tutte le eccezioni sollevate dall'opponente e veniva sostenuto la corretta pratica tenuta dalla nei confronti del cliente. CP_2
- Ancora veniva sottolineato che il cliente non ha mai contestato alcunchè e quindi approvando gli stessi, veniva sostenuta la corretta applicazione dei tassi del finanziamento, per avere AG applicato il tasso secondo quando pattuito ed indicato nei contratti di finanziamento.
- Ancora, veniva sostenuto che la documentazione prodotta a comprova del credito è sufficiente per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, infatti è stato prodotto il contratto 127492 e n- 127493, il piano di ammortamento e la certificazione relativa al credito. Mentre per quanto attiene al credito quanto vantato dalla Società rappresenta l'esatta posizione contabile stante che l'opponente risultava esposto per gli importo di cui al decreto ingiuntivo.
- Quindi l'opposta chiedeva al Tribunale il rigetto dell'opposizione perché
infondata in fatto ed in diritto e stante che l'opposizione non era fondata su prova scritta e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto.
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
4 - Quindi – si ribadisce - che sulla base della documentazione in atti, il Giudice ha posto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge all'udienza del 21/02/2025 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONCLUSIONI
- per l'attore opponente : come in atto di opposizione con Parte_1
citazione , memoria 183 6° Comma e comparsa conclusionale.
- per il convenuto opposto : come in comparsa di risposta, CP_1
memoria 183 6° Comma e comparsa conclusionale .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La domanda per le motivazioni e ragioni di seguito esposte non è fondata e pertanto va rigettata .
2) Va infatti rilevato che l'attore opponente, nell'atto di citazione si è limitato a narrare il proprio punto di vista in ordine alla non sufficiente prova scritta rispetto alla documentazione posta a base del titolo giudiziale, censurando genericamente la documentazione contrattuale, ma tutto ciò è stato solo labilmente narrato ma la stessa documentazione posta a base del decreto ingiuntivo opposto si appalesa completa ai fini dell'ingiunzione.
5 3) Appare pacifico che le argomentazioni avanzate dal ricorrente ma non supportate da valide prove fanno ritenere che bene ha fatto il Giudice del giudizio monitorio ad accogliere il ricorso ed ad ingiungere all'odierno opponente le somme di cui ai reclamati crediti, che certamente costituiscono valida e sufficiente prova per la emissione del decreto ingiuntivo.
4) Al riguardo si palesano corretti, logici e da condividere le valutazioni e considerazioni riportate dal convenuto opposto, laddove nel merito ha puntualizzato la corretta documentazione posta a base del giudizio monitorio e la piena legittimazione ad agire in forza delle evidenze contabili tenute nelle forme di legge e di rito, peraltro si appalesa condivisibile che la AG ha erogato due finanziamenti di cui il cliente ne aveva fatto richiesta di finanziamento e corredando la propria domanda con i necessari documenti e peraltro l'opponente nulla avevano mai osservato e/o censurato, avanzando le proprie eccezioni e censure, ma solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo attraverso la dispiegata opposizione che si appalesa priva di fondamento.
5) Quindi in osservanza alla legge il Giudice del Giudizio monitorio bene ha compiuto nel ritenere idonei i documenti a corredo del ricorso ed ad emettere il decreto ingiuntivo in questione. L'opponente si è limitato a narrare una serie di questioni senza supportare di prova gli stessi e conseguentemente tutto ciò
comporta il rigetto della domanda avanzata dall'opponente stante che la esposizione debitoria nella fattispecie si appalesa dimostrata e conclamata.
6) In conclusione il costrutto dimostra pacificamente la esposizione dell'odierno opponente nei confronti dell'opposta per le somme che hanno trovato corretta
6 giustificazione nell'accoglimento del ricorso monitorio.
Invero in ordine alle eccezioni sollevate dall'attore, le risultanze documentali hanno dimostrato l'esatto contrario.
Ma ancora vale la pena sottolineare che il credito vantato dalla opposta, è stato provato nel giudizio monitorio che ha originato il Decreto Ingiuntivo opposto e comunque l'odierno opponente, si è limitato a sostenere apoditticamente che il prodotto estratto conto non è idoneo a provare il credito, ma ciò contrasta con i principi di prova scritta dettati dal codice.
In ogni caso nella fattispecie, è ampiamente accertato che l'opponente si è limitato a sostenere apoditticamente le proprie tesi, senza però minimamente supportare le proprie affermazioni con idonee ed inconfutabili evidenze probatorie, ovvero dimostrazione contabile che gli assunti del convenuto fossero errati e le pretese creditorie di cui al decreto ingiuntivo ultronee.
Per quanto detto la domanda attorea va senz'altro rigettata e quindi l'opposizione a decreto ingiuntivo dispiegata e svolta nel presente giudizio merita di essere respinta.
Per gli effetti le spese processuali seguono il principio generale della soccombenza e quindi vanno poste a carico dell'attore opponente.
P.Q.M.
- Il Dott.Giuseppe Scimè - G.O.T. del Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado n. 989/2023 R.G.A.C.C. iscritto a ruolo da (attore) contro (convenuto), uditi i Parte_1 Controparte_1
7 procuratori delle parti disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa così
provvede:
- Dichiara la propria competenza
1) Rigetta la domanda proposta dall'attore con la dispiegata opposizione a decreto ingiuntivo ( del 14/03/2023 ritualmente notificato) e per l'effetto ritenere e dichiarare valido il decreto ingiuntivo n. 154/2023 emesso dal Giudice del
Tribunale di Agrigento del 02/02/2023 ritualmente notificato il 21/02/2023 con conseguente mantenimento di ogni e qualsivoglia efficacia giuridica nei confronti dell'odierno ricorrente opponente.
2) Accorda la esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto.
3) Condanna parte attrice/opponente nei confronti dell'opposta in ordine alle spese di giudizio che liquida in €. 2.500,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Agrigento il 26/Maggio/2025
IL GIUDICE
( Dott. Giuseppe SCIME')
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. GIUSEPPE SCIME', ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 989/2023 R.G.A.C.C., dell'anno 2023
trattenuta in decisione all'udienza del 21 Febbraio 2025, avente ad oggetto
“opposizione a decreto ingiuntivo” ed iscritta a ruolo il 15/03/2023
PROMOSSA DA
1. nato Agrigento il 16/10/1953 elettivamente domiciliato in Parte_1
AN ( Via Sammartino n. 74) presso lo studio dell'Avv. Angelo Asaro,
rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo dall'Avv. Angelo Asaro.
attore opponente
1 CONTRO
1) – Corrente in Milano elettivamente domiciliata a CP_1
La Spezia Via Taviani n. 170 presso lo studio dell'Avv. Raffaele
Zurlo e Avv. Andrea Ornati rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele
Zurlo e Avv. Andrea Ornati.
Convenuto – opposto
OGGETTO: “ Opposizione a decreto ingiuntivo con citazione “
Conclusioni delle parti: come di seguito indicate =
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 14/03/2023 ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale la proponendo formale Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 154/2023 emesso dal Giudice del
Tribunale di Agrigento il 02/02/2023 ritualmente notificato per €.8.262,77 nei confronti di ed esponeva: Parte_1
2 - Preliminarmente veniva sostenuta la carenza di prova scritta in ordine alla asvanzata ragione di credito relativa a contratti di finanziamento con AG,
laddove l'estratto conto veniva ritenuto non sufficiente per provarne il credito.
- Precisamente in ordine ai rapporti contrattuali n. 127492 e n. 127493.
- Ancora, veniva sostenuta la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova del credito e mancanza dei presupposti di emissione di cui agli Artt. 633 e 634
cpc, inesistenza del credito ingiunto.
- Quindi l'opponente chiedeva al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo in quanto nullo per tutte le avanzate ragioni.
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Si costituiva che attraverso la propria comparsa di costituzione e CP_1
risposta contrapponeva e ribadiva quanto appresso:
- A) in via preliminare veniva sostenuta la piena legittimazione attiva di CP_1
titolare del credito. Ancora che il credito vantato è stato oggetto di una cessione di credito che determina la legittimazione della opposta, laddove l'opponente aveva ottenuto un finanziamento sulla base di un contratto regolarmente sottoscritto, la stessa nulla aveva eccepito sino alla notifica del decreto ingiuntivo per il mancato pagamento, peraltro le contestazioni devono essere effettuate in modo in equivoco, preciso e circostanziato, in ogni caso veniva sostenuto che la documentazione prodotta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo era più che esaustiva e completa, laddove invece è provato l'inadempimento dell'opponente per il mancato rimborso delle somme ingiunte. Ancora, in ordine alla titolarità
del credito l'opposta ha osservato le norme di cui all'Art. 1264 c.c. notificando
3 l'intervenuta cessione in blocco e dando atto del fatto che il rapporto contrattuale sotteso all'ingiunzione per cui è causa rientrasse tra i crediti ceduti alla CP_1
[...]
- Ancora, veniva sostenuta la piena legittimazione della prova scritta raggiunta in ordine al giudizio monitorio per come disciplinato dal codice ed ancora che il credito ingiunto aveva le caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
- Venivano censurate tutte le eccezioni sollevate dall'opponente e veniva sostenuto la corretta pratica tenuta dalla nei confronti del cliente. CP_2
- Ancora veniva sottolineato che il cliente non ha mai contestato alcunchè e quindi approvando gli stessi, veniva sostenuta la corretta applicazione dei tassi del finanziamento, per avere AG applicato il tasso secondo quando pattuito ed indicato nei contratti di finanziamento.
- Ancora, veniva sostenuto che la documentazione prodotta a comprova del credito è sufficiente per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, infatti è stato prodotto il contratto 127492 e n- 127493, il piano di ammortamento e la certificazione relativa al credito. Mentre per quanto attiene al credito quanto vantato dalla Società rappresenta l'esatta posizione contabile stante che l'opponente risultava esposto per gli importo di cui al decreto ingiuntivo.
- Quindi l'opposta chiedeva al Tribunale il rigetto dell'opposizione perché
infondata in fatto ed in diritto e stante che l'opposizione non era fondata su prova scritta e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto.
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
4 - Quindi – si ribadisce - che sulla base della documentazione in atti, il Giudice ha posto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge all'udienza del 21/02/2025 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONCLUSIONI
- per l'attore opponente : come in atto di opposizione con Parte_1
citazione , memoria 183 6° Comma e comparsa conclusionale.
- per il convenuto opposto : come in comparsa di risposta, CP_1
memoria 183 6° Comma e comparsa conclusionale .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La domanda per le motivazioni e ragioni di seguito esposte non è fondata e pertanto va rigettata .
2) Va infatti rilevato che l'attore opponente, nell'atto di citazione si è limitato a narrare il proprio punto di vista in ordine alla non sufficiente prova scritta rispetto alla documentazione posta a base del titolo giudiziale, censurando genericamente la documentazione contrattuale, ma tutto ciò è stato solo labilmente narrato ma la stessa documentazione posta a base del decreto ingiuntivo opposto si appalesa completa ai fini dell'ingiunzione.
5 3) Appare pacifico che le argomentazioni avanzate dal ricorrente ma non supportate da valide prove fanno ritenere che bene ha fatto il Giudice del giudizio monitorio ad accogliere il ricorso ed ad ingiungere all'odierno opponente le somme di cui ai reclamati crediti, che certamente costituiscono valida e sufficiente prova per la emissione del decreto ingiuntivo.
4) Al riguardo si palesano corretti, logici e da condividere le valutazioni e considerazioni riportate dal convenuto opposto, laddove nel merito ha puntualizzato la corretta documentazione posta a base del giudizio monitorio e la piena legittimazione ad agire in forza delle evidenze contabili tenute nelle forme di legge e di rito, peraltro si appalesa condivisibile che la AG ha erogato due finanziamenti di cui il cliente ne aveva fatto richiesta di finanziamento e corredando la propria domanda con i necessari documenti e peraltro l'opponente nulla avevano mai osservato e/o censurato, avanzando le proprie eccezioni e censure, ma solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo attraverso la dispiegata opposizione che si appalesa priva di fondamento.
5) Quindi in osservanza alla legge il Giudice del Giudizio monitorio bene ha compiuto nel ritenere idonei i documenti a corredo del ricorso ed ad emettere il decreto ingiuntivo in questione. L'opponente si è limitato a narrare una serie di questioni senza supportare di prova gli stessi e conseguentemente tutto ciò
comporta il rigetto della domanda avanzata dall'opponente stante che la esposizione debitoria nella fattispecie si appalesa dimostrata e conclamata.
6) In conclusione il costrutto dimostra pacificamente la esposizione dell'odierno opponente nei confronti dell'opposta per le somme che hanno trovato corretta
6 giustificazione nell'accoglimento del ricorso monitorio.
Invero in ordine alle eccezioni sollevate dall'attore, le risultanze documentali hanno dimostrato l'esatto contrario.
Ma ancora vale la pena sottolineare che il credito vantato dalla opposta, è stato provato nel giudizio monitorio che ha originato il Decreto Ingiuntivo opposto e comunque l'odierno opponente, si è limitato a sostenere apoditticamente che il prodotto estratto conto non è idoneo a provare il credito, ma ciò contrasta con i principi di prova scritta dettati dal codice.
In ogni caso nella fattispecie, è ampiamente accertato che l'opponente si è limitato a sostenere apoditticamente le proprie tesi, senza però minimamente supportare le proprie affermazioni con idonee ed inconfutabili evidenze probatorie, ovvero dimostrazione contabile che gli assunti del convenuto fossero errati e le pretese creditorie di cui al decreto ingiuntivo ultronee.
Per quanto detto la domanda attorea va senz'altro rigettata e quindi l'opposizione a decreto ingiuntivo dispiegata e svolta nel presente giudizio merita di essere respinta.
Per gli effetti le spese processuali seguono il principio generale della soccombenza e quindi vanno poste a carico dell'attore opponente.
P.Q.M.
- Il Dott.Giuseppe Scimè - G.O.T. del Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado n. 989/2023 R.G.A.C.C. iscritto a ruolo da (attore) contro (convenuto), uditi i Parte_1 Controparte_1
7 procuratori delle parti disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa così
provvede:
- Dichiara la propria competenza
1) Rigetta la domanda proposta dall'attore con la dispiegata opposizione a decreto ingiuntivo ( del 14/03/2023 ritualmente notificato) e per l'effetto ritenere e dichiarare valido il decreto ingiuntivo n. 154/2023 emesso dal Giudice del
Tribunale di Agrigento del 02/02/2023 ritualmente notificato il 21/02/2023 con conseguente mantenimento di ogni e qualsivoglia efficacia giuridica nei confronti dell'odierno ricorrente opponente.
2) Accorda la esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto.
3) Condanna parte attrice/opponente nei confronti dell'opposta in ordine alle spese di giudizio che liquida in €. 2.500,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Agrigento il 26/Maggio/2025
IL GIUDICE
( Dott. Giuseppe SCIME')
8