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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/02/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 31/2020 r.g. vertente tra
, difeso dall'avv. Margherita Oliva Parte_1
APPELLANTE
e
, difeso dagli avv. Benedetta Controparte_1
Coricelli, Riccardo Carnevali
Iannuzzi (contumace) Controparte_2
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 18.12.2024.
propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19585/15 emesso Pt_1
dal Tribunale di Roma in data 18.8.2015, con il quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di € 15.977,99, oltre interessi legali dalla domanda, per oneri condominiali (I, II, III rata condominiale 2014 per € 454 ciascuna, saldo iniziale condominiale 2014 per €
13.736,89, saldo iniziale rateizzazione box 2014 per € 1.489,10, I e II rata lavori terrazza per
€ 365 ciascuna).
Chiama, altresì, in causa, per essere manlevato, Iannuzzi, deducendo che l'unità immobiliare cui sono riferiti i pretesi contributi è stata a costei alienata con scrittura in data 15.3.2013.
Il Condominio contesta l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione; Iannuzzi conclude per il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 11117/2019 respinge l'opposizione e le domande svolte nei riguardi della chiamata in garanzia.
Avverso la predetta sentenza propone appello concludendo per Pt_1
l'inammissibilità e/o il rigetto della domanda svolta dal . CP_1
Al riguardo deduce due motivi: 1) con sentenza n. 20352 in data 23.10.2018 il
Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione svolta da Iannuzzi avverso il decreto ingiuntivo n. 2917/15, emesso in favore del relativamente ai medesimi Controparte_3
contributi oggetto del presente giudizio;
tale sentenza è passata in giudicato anche nei riguardi dell'odierno appellante, che era stato chiamato in causa in manleva, con conseguente inammissibilità della domanda reiterata dal;
2) il contributo CP_1
relativo al “saldo realizzazione box saldi 2014” pari ad € 1489,10 non risulta approvato nella delibera assembleare del 24.3.2014, con la quale è stato approvato solo il preventivo
2014 ed il relativo riparto;
non è comunque dimostrata la conformità dei bilanci prodotti con quelli approvati nelle assemblee condominiali.
Si costituisce il Condominio contestando la fondatezza del gravame. Il motivo 1) non considera che proprio la sentenza appellata ha richiamato espressamente la pregressa pronuncia del Tribunale n. 20352/18 laddove è stata esclusa l'efficacia traslativa della scrittura in data 15.3.2013, tra e Iannuzzi, con la Pt_1
conseguente affermazione della persistenza del debito contributivo a carico della parte alienante ( ed esclusione della legittimazione passiva della parte acquirente Pt_1
(Iannuzzi); tale ratio decidendi non è stata neppure sottoposta a specifica censura.
In ordine al motivo 2) non risulta in effetti espressamente approvato nell'assemblea del 24.3.2014 il contributo relativo al saldo iniziale realizzazione box pari ad
€ 1489,10; tale importo, tuttavia, non è stato integralmente computato in sede monitoria in quanto le altre voci contributive implicano comunque un debito contributivo complessivo di € 15.828, 89 (454x3 + 13.736,89 + 365x2) e nei suddetti limiti è, quindi, da confermare, sia pure previa revoca del decreto ingiuntivo opposto;
del tutto apodittica è, poi, la contestazione della conformità dei riparti approvati nell'assemblea con quelli prodotti in giudizio.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la prevalente soccombenza all'esito dei due gradi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 11117/2019 revoca il decreto ingiuntivo n. 19585/15 e condanna al pagamento in favore del Parte_1
della somma di € 15.828,89, con gli interessi legali Controparte_4
dalla domanda, ed al rimborso delle spese processuali liquidate in € 2.950,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza ex lege, con distrazione in favore degli avvocati antistatari;
- conferma nel resto l'appellata sentenza n. 11117/19; - condanna al rimborso delle spese processuali del gravame, in favore Pt_1
del , liquidate in € 3.200,00 per compensi, spese generali, iva e cassa di CP_1
previdenza come per legge, con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
Roma, 18.2.2025
IL PRESIDENTE est.